Art. 24 - Obblighi delle parti
   1.  In  caso  di  dimissioni  volontarie  il dipendente deve darne
comunicazione per iscritto all'Ente.
   2.  Nel  caso di risoluzione ad iniziativa dell'Ente, quest'ultimo
e'   tenuto   a   specificarne,   per   iscritto  contestualmente  la
motivazione.
   3.  Nell'ipotesi  di  cui  al comma 1, lettera a) dell'art. 23, la
risoluzione   del  rapporto  di  lavoro  avviene  automaticamente  al
verificarsi  della  condizione  prevista, senza obbligo per l'Ente di
dare   il   preavviso  o  di  erogare  la  corrispondente  indennita'
sostitutiva  ed  opera  dal primo giorno del mese successivo a quello
del  compimento dell'eta' prevista. Nell'ipotesi di cui all'art.23 al
comma   1,   lettera  c),  l'Ente  corrisponde  agli  aventi  diritto
l'indennita'  sostitutiva  del  preavviso  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 2122 c.c.