Art. 25 - Recesso con preavviso 1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: anni di servizio e mesi di preavviso fino a 5 anni: 2 mesi oltre 5 e fino a 10 anni: 3 mesi oltre 10 anni: 4 mesi 2. In caso di dimissioni volontarie del dipendente i termini di preavviso sono ridotti della meta'. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso e' tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'Ente ha il diritto di trattenere su quanto da essa dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. 5. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso dell'altra parte. 6. Il periodo di preavviso e' computato a tutti gli effetti nella anzianita' lavorativa. 7. Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto in caso di preavviso lavorato si da' luogo al pagamento sostitutivo delle ferie non godute.