Art. 25 - Recesso con preavviso
   1.  Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro
e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in
cui  il  presente  contratto  prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso  o  con  corresponsione  dell'indennita'  sostitutiva dello
stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
   anni di servizio e mesi di preavviso
   fino a 5 anni: 2 mesi
   oltre 5 e fino a 10 anni: 3 mesi
   oltre 10 anni: 4 mesi
   2.  In  caso  di dimissioni volontarie del dipendente i termini di
preavviso sono ridotti della meta'.
   3.  I  termini  di  preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo
giorno di ciascun mese.
   4.  La  parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei predetti termini di preavviso e' tenuta a corrispondere all'altra
parte  un'indennita'  pari  all'importo  della  retribuzione  per  il
periodo  di  mancato preavviso. L'Ente ha il diritto di trattenere su
quanto  da  essa  dovuto al dipendente un importo corrispondente alla
retribuzione  per il periodo di preavviso da questi eventualmente non
dato.
   5.  E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di risolvere
il  rapporto  di  lavoro,  sia  all'inizio, sia durante il periodo di
preavviso con il consenso dell'altra parte.
   6.  Il periodo di preavviso e' computato a tutti gli effetti nella
anzianita' lavorativa.
   7.  Durante  il  periodo  di preavviso non possono essere concesse
ferie.  Pertanto  in  caso  di  preavviso  lavorato  si  da' luogo al
pagamento sostitutivo delle ferie non godute.