Art. 26 - Doveri del dipendente
   1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di collaborare
con   impegno   e  responsabilita'  alla  realizzazione  dei  compiti
istituzionali   dell'Ente,   come   definiti   dalla   programmazione
scientifica  e tecnologica e secondo gli assetti organizzativi propri
dell'Ente   stesso,  rispettando  i  principi  di  buon  andamento  e
imparzialita'  delle attivita' da svolgere ed anteponendo il rispetto
della  legge e l'interesse dell'Ente agli interessi privati propri ed
altrui.
   2.  In  tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza, da un
lato,  di  garantire la migliore qualita' del servizio e, dall'altro,
di   salvaguardare,   nel   quadro  della  richiamata  programmazione
scientifica    e    tecnologica,    l'autonomia   nello   svolgimento
dell'attivita'  di  ricerca  singolarmente  o  nell'ambito del gruppo
all'uopo costituito, il dipendente deve in particolare:
   a)  collaborare  con  diligenza,  osservando le norme del presente
contratto e le determinazioni assunte dagli Enti per la realizzazione
dei  compiti  istituzionali  e  per la disciplina del lavoro anche in
relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di
lavoro;
   b)  rispettare  il  segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti
dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge
7 agosto 1990 n. 241;
   c)  non  utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga
per ragioni d'ufficio;
   d)  nei  rapporti  con l'utente, fornire tutte le informazioni cui
abbia   titolo,   nel  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di
trasparenza  e di accesso all'attivita' amministrativa previste dalla
legge  7  agosto  1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti nell'Ente nonche' attuare le disposizioni dell'Ente in ordine
alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni in tema di
autocertificazione;
   e)  rispettare  l'orario  di  lavoro  ed adempiere alle formalita'
previste  per  la  rilevazione  delle presenze, salvo quanto previsto
dall'art. 58, comma 2;
   f)   durante   l'orario   di   lavoro,   mantenere   nei  rapporti
interpersonali,  con  gli  utenti ed i terzi una condotta informata a
principi  di  correttezza, ed astenersi da comportamenti lesivi della
dignita' della persona;
   g) non svolgere, durante l'orario di lavoro, attivita' estranee al
servizio  o  all'attivita'  di  ricerca e progettazione (fatto salvo,
comunque,  quanto  previsto  dall'art.  60,  comma  5),  rispettare i
principi  di incompatibilita' previsti dalla legge e dai regolamenti,
e  nei  periodi  di  assenza  per  malattia o infortunio non svolgere
attivita' che possano ritardare il recupero psico-fisico;
   h)  attenersi  alle  disposizioni  che  gli  vengono impartite per
l'esecuzione  della  prestazione,  salvo quanto previsto, in funzione
dell'autonomia   della   ricerca,   dall'art.  60,  comma  1.  Se  le
disposizioni  sono palesemente illegittime, il dipendente e' tenuto a
farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite; se le
disposizioni  sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere
di   darvi   esecuzione,  salvo  che  le  disposizioni  stesse  siano
espressamente vietate dalla legge penale;
   i) vigilare sul corretto espletamento dell'attivita' del personale
sottordinato   ove   tale   compito   rientri  nelle  responsabilita'
attribuite;
   j) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
   k)  non  utilizzare  beni e strumenti preordinati all'espletamento
del  servizio  per  finalita' diverse da quelle istituzionali, tenuto
conto, peraltro, di quanto previsto dagli articoli 58, comma 4, e 60,
comma 1;
   l)  non  accettare,  a  qualsiasi titolo, compensi, regali o altre
utilita' in connessione con la prestazione lavorativa;
   m)   osservare   scrupolosamente   le  disposizioni  che  regolano
l'accesso  ai  locali  delle amministrazioni da parte del personale e
non  introdurre,  salvo  che  non  siano  debitamente autorizzate dal
soggetto  competente  o  ne abbiano titolo, persone estranee all'Ente
stesso in locali non aperti al pubblico;
   n)   comunicare   agli  Enti  la  propria  residenza  e,  ove  non
coincidente,  la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento
delle stesse;
   o)  astenersi  dal partecipare all'adozione di provvedimenti degli
Enti  che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi
propri.