Art. 28 - Codice disciplinare
   1.  Nel  rispetto  del principio di gradualita' e proporzionalita'
delle  sanzioni  in  relazione  alla  gravita'  della  mancanza ed in
conformita'  di  quanto previsto dall'art. 55 del D. Lgs n. 165/2001,
il  tipo  e  l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in
relazione ai seguenti criteri generali:
   a)   intenzionalita'   del  comportamento,  grado  di  negligenza,
imprudenza   o   imperizia   dimostrate,  tenuto  conto  anche  della
prevedibilita' dell'evento;
   b) rilevanza degli obblighi violati;
   c)  responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
   d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'Ente, agli
utenti o a terzi e del disservizio determinato;
   e)   sussistenza  di  circostanze  aggravanti  o  attenuanti,  con
particolare  riguardo  al  comportamento del lavoratore nei confronti
dell'Ente,   degli  altri  dipendenti  e  degli  utenti,  nonche'  ai
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
   f)  concorso  nell'infrazione  di  piu'  lavoratori in accordo tra
loro;
   2.  La  recidiva  nelle  infrazioni  previste ai commi 4 e 5, gia'
sanzionate  nel  biennio  di  riferimento,  comporta  una sanzione di
maggiore gravita' tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
   3.  Al  dipendente  responsabile  di  piu' infrazioni compiute con
unica  azione  od  omissione  o con piu' azioni od omissioni tra loro
collegate  ed  accertate con un unico procedimento, e' applicabile la
sanzione   prevista  per  la  mancanza  piu'  grave  se  le  suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.
   4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata
nel   rispetto   della  dignita'  personale  del  dipendente  per  le
infrazioni  di  cui  al  presente  comma,  quando esse siano di lieve
entita'.  Le sanzioni disciplinari, dal rimprovero scritto al massimo
della  multa  di  importo  pari  a  quattro  ore  di retribuzione, si
applicano, graduando l'entita' delle sanzioni in relazione ai criteri
di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
   a)  inosservanza  delle  disposizioni  di servizio, dell'orario di
lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
   b)  condotta  non conforme a principi di correttezza verso l'Ente,
gli altri dipendenti, gli utenti o i terzi;
   c)  negligenza  nell'esecuzione  dei  compiti  assegnati  o  nello
svolgimento  dell'attivita' di ricerca, fatto salvo, peraltro, quanto
previsto  dall'art. 60, comma 1, o nella cura dei locali o altri beni
strumentali  a  lui  affidati  in  ragione  del  servizio  e alla cui
custodia   e   vigilanza  egli  sia  tenuto  in  relazione  alle  sue
responsabilita';
   d)  inosservanza  degli  obblighi  in materia di prevenzione degli
infortuni  e  di  sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un
pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'Ente o di terzi;
   e)  rifiuto  di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela
del patrimonio dell'Ente, nei limiti previsti dall'art. 6 della legge
n. 300/70;
   f)   insufficiente   rendimento   nell'assolvimento   dei  compiti
assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro, laddove previsti;
   g)  altre  violazioni  dei  doveri di comportamento non ricomprese
specificamente   nelle   lettere   precedenti  da  cui  sia  derivato
disservizio  ovvero danno o pericolo per l'Ente, per gli utenti o per
terzi;
   h)  svolgimento,  durante le assenze per malattia o infortunio, di
attivita' che ritardino il recupero psico-fisico.
   L'importo  delle  ritenute per multa sara' introitato nel bilancio
dell'Ente e destinato ad attivita' sociali a favore dei dipendenti.
   5.  La  sanzione  disciplinare  della sospensione dal servizio con
privazione  della  retribuzione  fino  a  un  massimo di 10 giorni si
applica,  graduando  l'entita' della sanzione in relazione ai criteri
di cui al comma 1, per:
   a)  recidiva  nelle  mancanze  previste  dal  comma 4, che abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa;
   b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 4;
   c)  assenza  ingiustificata  dal  servizio  fino  a  10  giorni  o
arbitrario  abbandono  dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della
sanzione  e'  determinata  in  relazione  alla  durata dell'assenza o
dell'abbandono  del  servizio,  al  disservizio  determinatosi,  alla
gravita'  della  violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali
danni causati all'Ente, agli utenti o ai terzi;
   d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere la
sede assegnata dall'Ente;
   e)  testimonianza  falsa  o  reticente nell'ambito di procedimenti
disciplinari;
   f)  comportamenti  minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori  nei  confronti  di  altri  dipendenti, degli utenti o di
terzi;
   g)  responsabilita'  in  alterchi con ricorso a vie di fatto negli
ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, utenti o terzi;
   h)  manifestazioni  denigratorie  nei  confronti  dell'Ente, fatte
salve  le manifestazioni di liberta' di pensiero ai sensi dell'art. 1
della legge n.300 del 1970;
   i) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi
della dignita' della persona;
   j)   violazione   di   doveri   di  comportamento  non  ricompresi
specificatamente   nelle  lettere  precedenti  da  cui  sia  comunque
derivato grave danno all'Ente, agli utenti o a terzi.
   6.  La  sanzione  disciplinare  del licenziamento con preavviso si
applica  per  violazioni di gravita' tale da compromettere gravemente
il rapporto di fiducia con l'Ente e da non consentire la prosecuzione
del rapporto di lavoro, quali:
   a)  recidiva  plurima,  per  almeno  tre  volte  nell'anno,  nelle
mancanze  previste  dal  comma  5, anche se di diversa natura, ovvero
recidiva,  nel  biennio,  in  una  mancanza,  tra quelle previste nel
medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di
dieci  giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto
salvo quanto previsto al comma 7 lett. a);
   b)  occultamento,  da  parte  del responsabile della custodia, del
controllo  o  della  vigilanza,  di  fatti  e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'Ente o ad esso affidati;
   c)  rifiuto  espresso  e  reiterato  al trasferimento disposto per
motivate esigenze di servizio;
   d)  assenza  ingiustificata  ed  arbitraria dal servizio per oltre
dieci giorni lavorativi consecutivi;
   e)   persistente   insufficiente  rendimento  fatto  salvo  quanto
previsto  dall'art.  46,  comma  1,  ovvero  atti o comportamenti che
dimostrino  grave inefficienza del dipendente nell' adempimento degli
obblighi   di  servizio,  rispetto  ai  carichi  di  lavoro,  laddove
previsti;
   f)  responsabilita'  penale,  risultante  da  condanna  passata in
giudicato,  per  delitti  commessi  fuori  del  servizio  e  pur  non
attinenti  in  via  diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro
specifica  gravita'  non  siano  compatibili  con la prosecuzione del
rapporto.
   7.  La  sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica  per  infrazioni  dei  doveri  di  comportamento,  anche  nei
confronti    di    terzi,   di   gravita'   tale   da   compromettere
irreparabilmente   il  rapporto  di  fiducia  con  l'Ente  e  da  non
consentire  la  prosecuzione,  neanche  provvisoria,  del rapporto di
lavoro, quali:
   a)  recidiva  nella  responsabilita' di alterchi negli ambienti di
lavoro  con  ricorso  a  vie di fatto nei confronti di superiori o di
altri dipendenti ovvero di terzi;
   b)  accertamento  che  l'impiego  e'  stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
   c) condanna passata in giudicato:
   c1) per i delitti di cui all'art. 58, comma 1, lettere a), b), c),
d), e) del D. Lgs. n. 267/2000;
   c2) per gravi delitti commessi in servizio;
   d)  condanna  passata  in  giudicato  quando dalla stessa consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
   8.  Il  procedimento  disciplinare, ai sensi dell'art. 27, comma 3
deve   essere  avviato  anche  nel  caso  in  cui  sia  connesso  con
procedimento  penale  e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva.
La  sospensione e' disposta anche ove la connessione emerga nel corso
del  procedimento  disciplinare. Qualora l'Ente venga a conoscenza di
fatti  che  possano  dar  luogo  ad  una sanzione disciplinare solo a
seguito  della  sentenza  definitiva  di  condanna,  il  procedimento
disciplinare  e' avviato nei termini previsti dall' art. 27, comma 3,
dalla data di conoscenza della sentenza.
   9.  Il  procedimento  disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 e'
riattivato  entro  90  giorni da quando l'Ente ha avuto notizia della
sentenza  definitiva.  Trova  applicazione  l'art.  5, comma 4, della
legge n. 97/2001.
   10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere
data  pubblicita'  mediante  affissione in luogo idoneo accessibile e
visibile  a  tutti  i dipendenti. entro quindici giorni dalla data di
cui all'art. 2, comma 2. Tale forma di pubblicita' e' tassativa e non
puo'  essere  sostituita  da altre. Il codice disciplinare si applica
dal quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.