Art. 29 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
   1.   L'Ente,   laddove   riscontri   la  necessita'  di  espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare  punibili con la sanzione della sospensione dal servizio
e  dalla  retribuzione,  puo'  disporre,  nel  corso del procedimento
disciplinare,  per motivate ragioni di opportunita', l'allontanamento
dal  lavoro  del  dipendente  per un periodo di tempo non superiore a
trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
   2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione
disciplinare  della  sospensione  dal  servizio  con privazione della
retribuzione,  il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere
computato   nella   sanzione,  ferma  restando  la  privazione  della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
   3.  Il  periodo  trascorso  in allontanamento cautelativo, escluso
quello  computato  come  sospensione dal servizio, e' valutabile agli
effetti dell'anzianita' di servizio.