Art.   30   -   Rapporto   tra  procedimento  penale  e  procedimento
            disciplinare ed effetti del giudicato penale
   1. Trova applicazione la legge 27 marzo 2001, n. 97.
   2.  Il  dipendente  che  sia  colpito  da misura restrittiva della
liberta'  personale  e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione
della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della liberta'.
   3.  Il  dipendente puo' essere sospeso dal servizio con privazione
della   retribuzione  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a
procedimento  penale  che  non comporti la restrizione della liberta'
personale  ,  qualora  egli  sia  stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente  attinenti  al  rapporto  di  lavoro  o comunque tali da
comportare,  se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento ai sensi dell'articolo 28, commi 6 e 7.
   4.   L'Ente,  cessato  lo  stato  di  restrizione  della  liberta'
personale   di  cui  al  comma  2,  puo'  prolungare  il  periodo  di
sospensione  del  dipendente  fino  alla  sentenza  definitiva,  alle
medesime condizioni di cui al comma 3.
   5.  Resta  fermo  l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'
art. 58, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
   6.  Nei  casi  previsti  dai  commi  precedenti  si applica quanto
previsto   in  tema  di  rapporti  tra  procedimento  disciplinare  e
procedimento penale dall'art. 28, commi 8 e 9.
   7.  Al  dipendente  sospeso  dal  servizio  ai  sensi del presente
articolo  sono  corrisposti un' indennita' pari al 50 per cento della
retribuzione  fissa mensile e l' assegno per il nucleo familiare, ove
spettante,  con  esclusione  di  ogni  compenso  accessorio, comunque
denominato, anche se pensionabile.
   8. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento
con  formula  piena,  quanto  corrisposto  nel periodo di sospensione
cautelare  a  titolo  di  assegno  alimentare  viene conguagliato con
quanto  sarebbe  stato  dovuto  al  lavoratore  se  fosse  rimasto in
servizio.
   9.  Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa
di   procedimento  penale,  la  stessa  conserva  efficacia,  se  non
revocata,  per  un  periodo  di tempo comunque non superiore a cinque
anni.  Decorso  tale  termine la sospensione cautelare e' revocata di
diritto  e  il  dipendente  e' riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare   rimane,   comunque,   sospeso   sino   all'esito   del
procedimento penale.