Art.  32  bis  -  Passaggio  diretto  ad  altre  amministrazioni  del
                       personale in eccedenza
   1.  In  relazione  a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, del D.
Lgs.  n.  165/2001,  conclusa  la  procedura di cui ai commi 3, 4 e 5
dello  stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto
del  personale dichiarato in eccedenza in base alla normativa vigente
ad   altri  enti  del  comparto  e  di  evitare  il  collocamento  in
disponibilita'   del   personale  che  non  sia  possibile  impiegare
diversamente   nell'ambito  della  medesima  amministrazione,  l'Ente
interessato  comunica  a  tutti  gli enti del comparto aventi sede in
ambito provinciale o anche interprovinciale l'elenco del personale in
eccedenza   distinto  per  profilo  e  livello  richiedendo  la  loro
disponibilita'  al  passaggio  diretto,  in tutto o in parte, di tale
personale.  Analoga  richiesta  viene rivolta anche agli altri enti o
amministrazioni  di  cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001,
aventi  sempre  sede  in  ambito  regionale,  al  fine  di verificare
ulteriori disponibilita' di posti per i passaggi diretti.
   2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora
interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l'entita' dei
posti, corrispondenti per profilo e livello, vacanti nella rispettiva
dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei
fabbisogni,  sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in
eccedenza.
   3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori dichiarati in
eccedenza  che possono indicare le relative preferenze e chiederne le
conseguenti assegnazioni, anche con la specificazione delle eventuali
priorita';   l'Ente  dispone  i  trasferimenti  nei  quindici  giorni
successivi alla richiesta.
   4.  Qualora  si  renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti
allo  stesso  posto,  si  forma una graduatoria sulla base di criteri
definiti  dagli  enti che tengano conto degli elementi qui di seguito
elencati  in  ordine  non  prioritario  e  di  cui  gli  enti  stessi
forniranno   alle   OO.SS.   rappresentative   di   cui  all'art.  40
informazione preventiva:
   a)  situazione  di  famiglia,  privilegiando  il maggior numero di
componenti;
   b)    maggiore    anzianita'   lavorativa   presso   la   pubblica
amministrazione;
   c)  situazione  personale  del lavoratore portatore di handicap in
gravi condizioni psico-fisiche;
   d)   particolari   condizioni  di  salute  del  lavoratore  e  dei
familiari.
   5.  Gli enti datori di lavoro attivano nei confronti del personale
messo in disponibilita' le iniziative di incentivazione, formazione e
riqualificazione  utili  per favorirne la ricollocazione, nell'ambito
delle risorse e dei piani formativi degli enti stessi.