Art. 34 - Contrattazione integrativa collettiva
   1.  Gli enti attivano, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del D. Lgs.
n.   165/2001,   autonomi   livelli   di   contrattazione  collettiva
integrativa,  nel  rispetto  dei  vincoli  indicati  dalla richiamata
disposizione legislativa, nonche' dal successivo comma 5.
   2.    La    contrattazione   integrativa   e'   finalizzata   alla
valorizzazione  dell'autonomia  progettuale  e  operativa dei singoli
enti,   nonche'   al   miglioramento   della   qualita'  dei  servizi
istituzionali  anche  attraverso  il  coinvolgimento,  con le diverse
modalita' previste, dei sindacati rappresentativi e delle R.S.U nella
elaborazione e attuazione dei programmi di innovazione organizzativa,
ristrutturazione, riqualificazione e incentivazione.
   3.  La  contrattazione  collettiva  integrativa  si  svolge  sulle
seguenti materie:
   a)  criteri  generali  relativi  alle  forme di incentivazione del
personale  dal IV al IX livello, in relazione a obiettivi e programmi
di   innovazione  organizzativa,  incremento  della  produttivita'  e
miglioramento   della   qualita'   del   servizio,   con  particolare
riferimento a :
   a1)  criteri  generali  di  distribuzione  della  quota di risorse
destinate ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ai
progetti e programmi e tra i gruppi e i singoli;
   a2)  criteri  generali  di  scelta  del  personale  da  adibire ai
progetti,  in  modo  funzionale  alle  priorita'  organizzative  e al
miglioramento del servizio.
   b)  criteri  generali  per  la  corresponsione  dei  compensi  del
personale dal IV al IX livello con riguardo alle condizioni di lavoro
disagiate  ovvero  comportanti  esposizione  a rischio, assunzione di
specifiche   responsabilita',   possesso   di   titoli  professionali
specifici,  nonche' a prestazioni finanziate da apposite disposizioni
di  legge,  secondo  quanto  previsto  per  ciascuna situazione negli
articoli di riferimento del presente CCNL;
   c)  linee  di  indirizzo e programmazione generale per i programmi
annuali e pluriennali delle attivita' di formazione, riqualificazione
e aggiornamento del personale, volti ad adeguarne la professionalita'
ai processi di innovazione;
   d) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento
dell'ambiente  di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione
e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
   e)  le  linee  di  indirizzo  e  i  criteri per l'attuazione degli
adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili,
nonche'  i  criteri  generali  per  l'applicazione della normativa in
materia;
   f)  implicazioni  in  ordine  alla  qualita'  del  lavoro  e  alle
professionalita'  dei  dipendenti  in  conseguenza  delle innovazioni
degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
   g) i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;
   h)   modalita'   e  verifiche  per  l'attuazione  della  riduzione
dell'orario di lavoro, a integrazione e nel quadro delle disposizioni
contenute nel presente CCNL;
   i) criteri generali per la determinazione delle priorita' nei casi
di  trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa;
   j)  criteri generali per la istituzione e gestione delle attivita'
socio-assistenziali per il personale;
   k)  forme  di copertura assicurativa delle attrezzature utilizzate
nel telelavoro e dell'uso delle stesse;
   l)  le  iniziative  per l'attuazione delle disposizioni vigenti in
materia  di  pari  opportunita',  ivi  comprese le proposte di azioni
positive;
   m)  i  criteri  generali per l'attribuzione dell'indennita' di cui
all'art.  8  comma  1  del  CCNL 5 marzo 1998 (Area della Dirigenza e
delle relative specifiche tipologie professionali);
   n)  criteri generali di priorita' per il trasferimento, a domanda,
da  una  sede  ad  altra  dello  stesso Ente, limitatamente agli enti
articolati  per  aree  geografiche  di  ricerca  ovvero con piu' sedi
periferiche autonome in Comuni diversi;
   o)   definizione  dei  casi  che  richiedono  la  deroga,  in  via
eccezionale,  per  le attivita' connesse agli organi collegiali e dei
vertici dirigenziali, dal limite individuale massimo di 200 ore annue
di lavoro straordinario;
   p)  criteri  generali  per la ripartizione delle risorse destinate
alla  corresponsione  del  compenso  per  lavoro straordinario tra le
strutture individuate dai singoli ordinamenti.
   4.  Fermo  restando  il  principio  dell'autonomia negoziale e nel
quadro  di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di
comportamento richiamati nel precedente articolo 33, comma 1, decorsi
trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili
in accordo tra le parti fino a un massimo di ulteriori trenta giorni,
le   parti   riassumono  le  rispettive  prerogative  e  liberta'  di
iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 3,
lettere  d),  e),  h), l), n), nonche' relativamente alle materie non
direttamente   implicanti   l'erogazione   di  risorse  destinate  ai
trattamenti economici accessori. In tal caso verra' data informazione
alle OO.SS.
   5.  I  contratti  collettivi  integrativi  non  possono  essere in
contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
comportare  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di programmazione
annuale  e  pluriennale  di  ciascun  Ente. Le clausole difformi sono
nulle e non possono essere applicate.