Art.  35  -  Tempi  e  procedure per la stipulazione o il rinnovo del
                  contratto collettivo integrativo
   1.  I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e
si  riferiscono  a  tutti  gli  istituti  contrattuali rimessi a tale
livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve
le  materie  previste  dal  presente  CCNL  che,  per la loro natura,
richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
   2.  L'Ente  provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata  alle  trattative  di cui al comma 1 entro trenta giorni da
quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed
a  convocare  la  delegazione  sindacale  di  cui all'articolo 40 per
l'avvio  del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.  Le  piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi
integrativi  sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei
precedenti contratti.
   3.   Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione  collettiva  integrativa  con i vincoli di bilancio e'
effettuato  dal  collegio  dei  revisori  o  analogo  organo previsto
dall'ordinamento  dell'Ente.  A  tal  fine,  l'ipotesi  di  contratto
collettivo   integrativo  definita  dalla  delegazione  trattante  e'
inviata  a  tale  organismo  entro  5  giorni,  corredata da apposita
relazione  illustrativa  tecnico  -  finanziaria. Trascorsi 15 giorni
senza  rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente
della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del
contratto.
   4.  I  contratti  collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole  circa  tempi,  modalita' e procedure di verifica della loro
attuazione.  Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione
dei successivi contratti collettivi integrativi.
   5.  Gli  Enti  sono tenuti a trasmettere all'A.Ra.N., entro cinque
giorni   dalla   sottoscrizione,   il   testo   contrattuale  con  la
specificazione  delle  modalita'  di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
   6.  I  contratti  decentrati  stipulati  ai  sensi  del CCNL del 7
ottobre  1996  (quadriennio  94/97)  e  del  CCNL  del  5  marzo 1998
(quadriennio   94/97)   conservano   la   loro  efficacia  sino  alla
sottoscrizione   presso   ciascun   Ente   del  contratto  collettivo
integrativo  di  cui  al  presente  articolo,  fatta salva la diversa
quantificazione delle risorse previste dal presente CCNL.