Art. 36 - Contrattazione a livello locale
   1.  Il  livello  locale  di  contrattazione  riguarda,  secondo le
caratteristiche  ordinamentali  degli Enti, la struttura centrale, le
aree  di ricerca laddove esistenti, ovvero le sedi locali, escluse le
strutture   che   costituiscono  mere  diramazioni  territoriali.  La
contrattazione a livello locale si svolge, evitando sovrapposizioni e
duplicazioni di materie con la contrattazione collettiva nazionale ed
integrativa di Ente, sulle seguenti materie:
   a)   criteri   per   l'attuazione   di   iniziative   addestrative
realizzabili  a  livello  locale  in  conseguenza  delle  innovazioni
organizzative e tecnologiche;
   b)  criteri  di  applicazione,  con  riferimento  ai  tempi e alle
modalita',   delle   normative   relative  all'igiene,  all'ambiente,
sicurezza   e   prevenzione   nei   luoghi  di  lavoro,  nonche'  per
l'attuazione  degli  adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei
dipendenti disabili;
   c)  modalita'  attuative dei criteri definiti dalla contrattazione
integrativa collettiva di Ente, ove necessario per le caratteristiche
peculiari locali.
   2. I contratti sottoscritti in sede locale non possono comportare,
ne'  direttamente  ne'  indirettamente,  anche  a  carico di esercizi
successivi  oneri  aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente
contratto,  nonche'  dalla  contrattazione  integrativa  di  Ente,  e
conservano  la  loro  efficacia sino alla stipulazione dei successivi
contratti.
   3. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 2, possono
essere oggetto di contrattazione in sede locale altre questioni che a
tale  sede  siano  demandate,  senza  duplicazioni o sovrapposizioni,
dalla  contrattazione  collettiva  integrativa nelle materie indicate
nell'art. 34.