Art. 37 - Informazione
   1.   L'informazione   si   propone  di  basare  sulla  trasparenza
decisionale  e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione
dei ruoli, i comportamenti delle parti.
   2. Ciascun Ente fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui
all'articolo  41  in  materia  di  ambiente  di lavoro e sulle misure
generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
   3.  Gli  enti  sono  tenuti  a fornire un'informazione preventiva,
facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, sulle
seguenti materie:
   a) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio;
   b)  definizione  dei  criteri per la determinazione dei carichi di
lavoro laddove previsti e delle dotazioni organiche;
   c) verifica periodica della produttivita' delle strutture;
   d) stato dell'occupazione anche a tempo determinato e parziale;
   e)   criteri   generali   di  riorganizzazione  degli  uffici,  di
programmazione  della  mobilita', di innovazione e di sperimentazione
gestionale;
   f)  criteri  generali riguardanti l'organizzazione del lavoro e le
sue modifiche;
   g)   modalita'  di  realizzazione  dei  progetti  e  ambito  delle
professionalita' da impiegare nei progetti di telelavoro;
   h)  adozione  di  forme  di lavoro flessibili, di cui all'art. 36,
comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;
   i) bilancio preventivo e consuntivo.
   j)  modalita'  di  gestione delle eventuali eccedenze di personale
secondo  la  disciplina  e  nei  rispetto dei tempi e delle procedure
dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;
   k)  modalita'  e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei
ricercatori  e  tecnologi  dalla posizione stipendiale in godimento a
quella immediatamente successiva.
   4.  Nelle  seguenti  materie l'informazione e' successiva e ha per
oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
   a) attuazione dei programmi di formazione del personale;
   b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
   c) andamento generale della mobilita' del personale;
   d)  distribuzione  delle  ore  di  lavoro straordinario e relative
prestazioni;
   e)  distribuzione  complessiva  delle risorse per la produttivita'
collettiva  e  il  miglioramento dei servizi, e per la qualita' della
prestazione individuale;
   f) andamento a consuntivo del ricorso al lavoro interinale;
   g)  attuazione  delle  iniziative  relative  ai servizi sociali in
favore del personale;
   h) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva.
   5.   Nel   caso   in   cui   il   sistema  informativo  utilizzato
dall'amministrazione  consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla
quantita'   e  qualita'  delle  prestazioni  lavorative  dei  singoli
operatori,  le amministrazioni provvedono a una adeguata tutela della
riservatezza della sfera personale del lavoratore.
   6.   Non   e'   oggetto   di   riservatezza   l'informazione  alle
organizzazioni  sindacali  sui  principi  e criteri di erogazione dei
trattamenti accessori.