Art. 38 - Concertazione
   1.  Ciascuno  dei  soggetti  sindacali  di  cui  all'articolo  40,
ricevuta  l'informazione,  puo' attivare, mediante richiesta scritta,
la  concertazione.  La concertazione si effettua sui criteri generali
nelle seguenti materie:
   a) articolazione dell'orario;
   b)   modalita'  di  realizzazione  dei  progetti  e  ambito  delle
professionalita' da impiegare nei progetti di telelavoro;
   c)  modalita'  di  gestione delle eventuali eccedenze di personale
secondo  la  disciplina  e  nel  rispetto dei tempi e delle procedure
dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;
   d)  modalita'  e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei
ricercatori  e  tecnologi  dalla posizione stipendiale in godimento a
quella immediatamente successiva.
   2.  La  concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano
entro  il  quarto  giorno  dalla  data  di ricezione della richiesta;
durante   la   concertazione   le   parti   si   adeguano,  nei  loro
comportamenti,   ai   principi   di  responsabilita',  correttezza  e
trasparenza.
   3.  La  concertazione  si  conclude  nel termine massimo di trenta
giorni  dalla  data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa
e'  redatto  specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti.
   4.   Per   l'approfondimento   di   specifiche  problematiche,  in
particolare  concernenti  l'organizzazione  del  lavoro,  l'ambiente,
l'igiene   e   sicurezza   del   lavoro,  la  mobilita',  i  benefici
assistenziali,  i  servizi  sociali,  possono  essere  costituite,  a
richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza
oneri  aggiuntivi  per le stesse, entro il termine di 60 giorni dalla
stipulazione  del  presente  contratto, commissioni bilaterali ovvero
osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette
materie  -  che  le  amministrazioni  sono  tenute  a  fornire - e di
formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal
presente comma sono attribuiti, per quanto di competenza, ai comitati
per  le  pari  opportunita',  istituiti  ai  sensi delle disposizioni
vigenti. La composizione degli organismi previsti nel presente comma,
che  non  hanno  funzioni  negoziali,  e'  di norma paritetica e deve
comprendere una rappresentanza femminile adeguata.