Art. 4 - Periodo di prova
   1.  Il  dipendente assunto a tempo indeterminato e' soggetto ad un
periodo  di prova della durata di tre mesi per i livelli IX e VIII, e
di sei mesi per i livelli VII, VI, V, IV, III, II e I.
   2.  Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del
solo servizio effettivamente prestato.
   3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia.
In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per
un  periodo  massimo  di  sei  mesi,  decorso il quale il rapporto e'
risolto fatta salva diversa, motivata determinazione dell'Ente, anche
in relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 3. In tale periodo
al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il
personale  non  in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia
per causa di servizio si applica l'art.18.
   4.  Il  periodo  di  prova resta altresi' sospeso negli altri casi
espressamente previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti.
   5.  Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma  4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
le corrispondenti assenze del personale non in prova.
   6.  Decorsa  la  meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel
restante  periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi  momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di indennita'
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dai  commi  3  e  4. Il recesso opera dal momento della comunicazione
alla controparte. Il recesso dell'Ente deve essere motivato.
   7.  Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
   8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
   9.  In  caso  di  recesso  la  retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
   10. Il dipendente proveniente dallo stesso Ente durante il periodo
di prova, che in tal caso e' dimezzato, ha diritto alla conservazione
del  posto  ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda,
e' restituito al livello e profilo di provenienza.
   11.  Al  dipendente  gia' in servizio a tempo indeterminato presso
gli  Enti  del  comparto,  vincitore  di concorso presso altro Ente o
altra amministrazione italiana o degli altri stati membri dell'unione
europea  che  consentono l'accesso di cittadini italiani, o presso le
istituzioni   dell'Unione   europea,   e'   concesso  un  periodo  di
aspettativa,  senza retribuzione e decorrenza dell'anzianita', per la
durata del periodo di prova.
   12.  Durante  il  periodo  di prova l'Ente adotta, ove necessarie,
iniziative  per la formazione del personale neoassunto. Il dipendente
puo'  essere  destinato  in  successione  di tempo a piu' attivita' o
servizi,  ferma restando la sua utilizzazione nelle attivita' proprie
del profilo e livello professionali di appartenenza.
   13. Il periodo di prova di cui al comma 1 e' dimezzato nel caso in
cui  il  vincitore di concorso, assunto a tempo indeterminato, presti
servizio,  nel  medesimo  Ente, senza interruzione, da almeno 12 mesi
nel medesimo profilo e livello pari o superiori con contratto a tempo
determinato.