Art. 40 - Composizione delle delegazioni
   1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata,
e' costituita per gli Enti:
   a)  a livello nazionale: dal Presidente o da un suo delegato e dal
Direttore Generale o da un suo delegato;
   b)  a  livello  locale:  dal titolare del potere di rappresentanza
dell'Ente  nell'ambito  della sede locale, eventualmente assistito da
una rappresentanza dei responsabili degli uffici interessati.
   2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta:
   a)  a  livello  nazionale: dai rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente contratto;
   b) a livello locale:
   b1) dalle R.S.U.;
   b2) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali
di categoria firmatarie del presente CCNL.
   3.  Gli  enti  possono  avvalersi, nella contrattazione collettiva
integrativa,   dell'assistenza  dell'Agenzia  per  la  rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).