Art. 40 - Composizione delle delegazioni 1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, e' costituita per gli Enti: a) a livello nazionale: dal Presidente o da un suo delegato e dal Direttore Generale o da un suo delegato; b) a livello locale: dal titolare del potere di rappresentanza dell'Ente nell'ambito della sede locale, eventualmente assistito da una rappresentanza dei responsabili degli uffici interessati. 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta: a) a livello nazionale: dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente contratto; b) a livello locale: b1) dalle R.S.U.; b2) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).