Art. 42 - Clausole di raffreddamento
   1.  Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato ai principi
di  correttezza,  buona  fede  e  trasparenza dei comportamenti ed e'
orientato  alla  prevenzione  dei  conflitti. Entro il primo mese del
negoziato  relativo alla contrattazione integrativa le parti, qualora
non   vengano  interrotte  le  trattative,  non  assumono  iniziative
unilaterali ne procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui
si   svolge   la  concertazione  le  parti  non  assumono  iniziative
unilaterali sulle materie oggetto della stessa.