Art. 44 - Contributi sindacali
   1.  I  dipendenti hanno la facolta' di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione  sindacale da loro prescelta,, per la riscossione
di  quota  mensile  dello  stipendio  per il pagamento dei contributi
sindacali  nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La
delega  e'  rilasciata  per  iscritto ed e' trasmessa all'Ente a cura
dell'organizzazione sindacale interessata.
   2.  La  delega  ha  effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio.
   3.  Il  dipendente  puo'  revocare  in qualsiasi momento la delega
rilasciata  ai  sensi  del  comma  1  inoltrando  contestualmente  la
relativa comunicazione all'Ente di appartenenza ed all'Organizzazione
Sindacale  interessata.  L'effetto della revoca decorre dal primo del
mese successivo alla presentazione della stessa.
   4.  Le  trattenute  devono  essere  operate dai singoli Enti sulle
retribuzioni  dei  dipendenti  in  base  alle deleghe ricevute e sono
versate mensilmente alle Organizzazioni sindacali interessate secondo
modalita' concordate con l'Ente.
   5.  Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza
sui  nominativi  del  personale delegante e sui versamenti effettuati
alle Organizzazioni Sindacali.