Art. 45 - Pari opportunita'

   1.  Sono  confermati  i  comitati  per  le  pari opportunita' gia'
insediati  presso  le  amministrazioni,  ai  sensi delle disposizioni
vigenti.
   2.  Nei  casi  in  cui  detti  comitati  non  siano  ancora  stati
insediati,  essi  dovranno  essere  costituiti  entro 90 giorni dalla
stipulazione del presente contratto.
   3.  Le  misure  per  favorire pari opportunita' nel lavoro e nello
sviluppo  professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive,
sono oggetto di contrattazione integrativa.
   4.  Le modalita' di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono
oggetto  di  informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione
con  le  OO.SS. rappresentative, secondo le procedure individuate dal
presente contratto.
   5.   Le   amministrazioni   garantiscono   gli  strumenti  per  il
funzionamento   dei   comitati,   mettendo   immediatamente   a  loro
disposizione idonei locali per la loro attivita'.