Art. 46 - Rappresentante per la sicurezza
   1.  Le  procedure  di  cui  agli  artt.  37 e 39 si applicano alle
informazioni  al rappresentante per la sicurezza e alle consultazioni
dello  stesso previste dall'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n.
626, e successive modifiche ed integrazioni.