Art.  47  bis  -  Trattamento  giuridico  economico dei dipendenti in
                   particolari situazioni di stato
   1.  Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 5
del  CCNL  quadro  del  7.8.1998, compete la retribuzione individuale
mensile,  costituita  dalla  retribuzione  tabellare  mensile,  dagli
eventuali   incrementi   economici   derivanti   dalla   progressione
economica,  dalla indennita' integrativa speciale, dalla retribuzione
individuale   di  anzianita'  e  da  altri  eventuali  altri  assegni
personali  a  carattere continuativo e non riassorbibile, nonche' dal
trattamento  economico  accessorio fisso e ricorrente e con carattere
di generalita'.
   2.  Il  periodo di distacco o aspettativa sindacale e' considerato
utile  come  anzianita'  di  servizio  ai  fini della progressione di
livello nel profilo, di profilo e di quella economica.
   3.  Nei casi in cui disposizioni vigenti prevedano il collocamento
in  aspettativa,  retribuita  o non retribuita, per lo svolgimento di
funzioni  e  compiti diversi da quelli di titolarita', l'accertamento
di  cui  all'art.  4, comma 6, del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), e'
effettuato  ove  l'aspettativa  sia  utile ai fini dell'anzianita' di
servizio  in  base  alle  disposizioni  applicate,  con  le modalita'
definite   dal  comma  7  del  medesimo  art.  4;  l'accertamento  e'
effettuato  per  l'aspettativa  retribuita  alla scadenza dei periodi
utili  alla  maturazione delle posizioni stipendiali e per quella non
retribuita   al   termine   e   tenuto   conto   dell'intera   durata
dell'aspettativa stessa.
   4.  La  verifica  di  cui  agli articoli 53 e 54 nei confronti dei
dipendenti  che  fruiscano  di  distacchi  o  aspettative previste da
disposizioni   vigenti   e'   effettuata  dal  legale  rappresentante
dell'ente,  tenuto  conto  anche  degli  elementi informativi forniti
dall'organo  responsabile  della  struttura  presso cui il dipendente
presta l'attivita' stessa.