Art. 47 bis - Trattamento giuridico economico dei dipendenti in particolari situazioni di stato 1. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 5 del CCNL quadro del 7.8.1998, compete la retribuzione individuale mensile, costituita dalla retribuzione tabellare mensile, dagli eventuali incrementi economici derivanti dalla progressione economica, dalla indennita' integrativa speciale, dalla retribuzione individuale di anzianita' e da altri eventuali altri assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, nonche' dal trattamento economico accessorio fisso e ricorrente e con carattere di generalita'. 2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale e' considerato utile come anzianita' di servizio ai fini della progressione di livello nel profilo, di profilo e di quella economica. 3. Nei casi in cui disposizioni vigenti prevedano il collocamento in aspettativa, retribuita o non retribuita, per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli di titolarita', l'accertamento di cui all'art. 4, comma 6, del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), e' effettuato ove l'aspettativa sia utile ai fini dell'anzianita' di servizio in base alle disposizioni applicate, con le modalita' definite dal comma 7 del medesimo art. 4; l'accertamento e' effettuato per l'aspettativa retribuita alla scadenza dei periodi utili alla maturazione delle posizioni stipendiali e per quella non retribuita al termine e tenuto conto dell'intera durata dell'aspettativa stessa. 4. La verifica di cui agli articoli 53 e 54 nei confronti dei dipendenti che fruiscano di distacchi o aspettative previste da disposizioni vigenti e' effettuata dal legale rappresentante dell'ente, tenuto conto anche degli elementi informativi forniti dall'organo responsabile della struttura presso cui il dipendente presta l'attivita' stessa.