Art. 48 - Orario di lavoro
   1.  L'orario  ordinario  di lavoro e' di 36 ore settimanali e puo'
essere articolato su cinque giorni ovvero su sei giorni per i servizi
da  erogarsi  con  carattere  di  continuita'  e che richiedono orari
continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
   2.  L'orario  di  lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di
apertura  al  pubblico,  la  cui articolazione e' determinata, previo
esame  con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in
conformita' agli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.
   3.  La  distribuzione  dell'orario  di  lavoro  e'  improntata  ai
seguenti criteri di flessibilita':
   a)  utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che
rendano  concreta  una  gestione  flessibile  dell'organizzazione del
lavoro  e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione della
prestazione   lavorativa;   i   diversi   sistemi   di  articolazione
dell'orario di lavoro possono anche coesistere;
   b)   ricorso   alla   programmazione   di   calendari   di  lavoro
plurisettimanali  e  annuali  con orari superiori o inferiori alla 36
ore   settimanali   nel  rispetto  del  monte  ore  complessivo,  con
particolare  riguardo  alle  tipologie  di  orario da adottare per lo
svolgimento  delle  attivita'  fuori  sede,  e  in caso di temporanea
chiusura di strutture;
   c)  orario  flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di
anticipare  o  posticipare  l'orario  di  inizio  o  di  uscita  o di
avvalersi  di  entrambe  le  facolta',  limitando  al nucleo centrale
dell'orario  la  contemporanea  presenza  in  servizio  di  tutto  il
personale addetto alla medesima struttura;
   d)  particolari  forme  di  flessibilita'  purche' compatibili con
l'organizzazione  degli  uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti
in  situazioni  di  svantaggio  personale,  sociale e familiare e dei
dipendenti  impegnati  in  attivita'  di  volontariato ai sensi della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
   4.  L'osservanza  dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti e'
accertata  mediante controlli di tipo automatico. In casi particolari
modalita'  sostitutive  sono  definite dai singoli Enti, in relazione
alle  esigenze  delle strutture interessate, previa informazione alle
OO.SS.  rappresentative  di cui all'art. 40, comma 2, lettera a), con
riguardo  all'intero  Ente e ai soggetti di cui alla lettera b) dello
stesso comma 2 per le articolazioni locali.
   5.  Al  personale  adibito  a  regimi d' orario articolati su piu'
turni  o  coinvolto  in  sistemi  d'orario  comportanti significative
oscillazioni  degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei
servizi   all'utenza  e/o  comprendenti  particolari  gravosita',  e'
applicata,  a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto
integrativo,   una  riduzione  d'orario  a  35  ore  settimanali.  La
riduzione  potra'  realizzarsi  alla condizione che, nel quadro degli
obiettivi  di  efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo
sia  fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario
oppure  con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano
all'autofinanziamento.  Le  parti  verificheranno e converranno sulle
modalita'  di  applicazione  a  tutto il personale del comparto delle
modifiche legislative che dovessero intervenire in materia.