Art. 50 - Permessi brevi
   1.  Il  dipendente  che  ne  faccia  richiesta puo' fruire, previa
autorizzazione,  del permesso di assentarsi per brevi periodi durante
l'orario  di  lavoro.  I  permessi concessi a tale titolo non possono
essere  in  nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di
lavoro  giornaliero  e  non  possono  comunque superare le 36 ore nel
corso dell'anno.
   2.  La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile
per  consentire  al  responsabile  della  struttura  l'adozione delle
misure organizzative necessarie.
   3.  Il  dipendente  e' tenuto a recuperare le ore non lavorate non
oltre il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del
funzionario  responsabile.  Nel  caso  in  cui  il recupero non venga
effettuato,  la retribuzione viene proporzionalmente decurtata, salva
l'applicazione dell'art 49.