Art. 51 - Formazione professionale
   1.  Le parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle
risorse  umane  e'  fattore  essenziale per la crescita qualitativa e
quantitativa dei risultati dell'attivita' di ricerca pubblica.
   2. Conseguentemente le parti individuano nella formazione:
   a)  uno  strumento  indispensabile  di  aggiornamento  e  crescita
professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi
organizzativi del personale di nuova assunzione;
   b)  uno  strumento  indispensabile  per promuovere lo sviluppo del
sistema  della  ricerca,  i  processi  di mobilita', un atteggiamento
propositivo   nei   confronti   dell'innovazione  tecnologica  e  del
cambiamento nelle tecniche e strumenti gestionali.
   3.  Gli Enti, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e sulla
base   delle   risorse   disponibili,  promuovono  e  favoriscono  la
formazione  continua, l'aggiornamento e l'addestramento del personale
in  servizio  o  di  nuova  assunzione, attraverso corsi di contenuto
generale  ovvero mirati su specifiche materie che tengano conto anche
dell'evoluzione  prevista  delle  competenze  e  dell'esigenza di non
correlarli unicamente al profilo e livello di appartenenza.
   4.  Ai fini di cui al comma 3 le parti convengono circa l'esigenza
che  nei  bilanci  degli  Enti vengano previsti appositi stanziamenti
commisurati    al   monte   retributivo   pari,   indicativamente   e
compatibilmente  con  le  esigenze  di  flessibilita'  dei bilanci di
ciascun Ente, ad almeno 1% del monte retributivo. I fondi finalizzati
alla  formazione  e  aggiornamento,  ove  non  utilizzati  nel  corso
dell'esercizio  finanziario  di  riferimento,  restano vincolati alla
stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
   5.  La  formazione  del  personale  di  nuova assunzione si svolge
mediante  l'attivazione  di  corsi  teorico-pratici,  di intensita' e
durata  rapportate  alle  mansioni  da  svolgere, in base a specifici
programmi definiti dagli stessi Enti.
   6.  Le iniziative di formazione possono essere organizzate da ogni
singolo  Ente  o  in  comune  tra piu' Enti con la ripartizione degli
oneri  relativi, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e
professionalita'    presenti    negli   Enti   medesimi,   forme   di
collaborazione  con Universita' italiane e/o straniere, con la Scuola
Superiore  della  Pubblica  Amministrazione, con Istituti e Centri di
formazione  pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati
specializzati  nel  settore. Possono essere chiamati allo svolgimento
dei  corsi  di  formazione  esperti italiani e stranieri. Nell'ambito
delle  attivita'  di  formazione  puo'  essere  previsto  l'invio  di
personale   per  stages  presso  istituzioni  e  industrie  italiane,
comunitarie ed extracomunitarie.
   7. I programmi di formazione e di aggiornamento professionale sono
definiti,  in attuazione delle linee di indirizzo generale oggetto di
contrattazione    integrativa,    dagli   Enti   che   ne   informano
preventivamente le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art. 37.
   8.   Gli   Enti  individuano,  in  base  alle  esigenze  tecniche,
organizzative  e  scientifiche  delle  varie  unita'  operative  o di
servizio,  sulla  base dei criteri generali oggetto di contrattazione
integrativa,  i dipendenti che parteciperanno ai corsi, tenendo anche
conto  delle  attitudini  personali  e  culturali  dei  lavoratori  e
garantendo  a tutti pari opportunita' di partecipazione, nel rispetto
di quanto previsto dal D. Lgs. n. 165/2001, all'art. 57, lett. c).
   9.   Il   personale  che  partecipa  ai  corsi  di  formazione  e'
considerato  in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a
carico  degli  Enti. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di
lavoro  ed,  in  casi  eccezionali,  anche al di fuori dell'orario di
lavoro.   Qualora   i   corsi   si  tengano  fuori  sede  comportano,
sussistendone  i  presupposti,  il  trattamento  di  missione  ed  il
rimborso delle spese di viaggio.
   10.  Nell'ambito  dei  programmi  di  cui  ai  commi  3,  5  e 6 i
dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani
specifici  di formazione che prevedano la partecipazione a corsi, e/o
la  permanenza  presso altre strutture o industrie e/o lo svolgimento
di studi a carattere formativo.
   11.  La  formazione  e l'aggiornamento del personale puo' avvenire
sulla  base  di  documentate  iniziative,  selezionate  dallo  stesso
personale  interessato,  effettuate  di  norma  fuori  dell'orario di
lavoro,  e  ove  autorizzate  dall'Ente,  anche  in orario di lavoro.
L'eventuale concorso alle spese da parte dell'Ente e' , in tale caso,
subordinato    all'effettiva   connessione   delle   iniziative   con
l'attivita' di servizio.
   12. La partecipazione ad attivita' formative e' riconosciuta utile
ai fini dei processi di sviluppo della carriera del personale.
   13. L'attivita' di docenza in corsi di formazione ed aggiornamento
da  parte  dei  dipendenti degli Enti, se svolta fuori dell'orario di
lavoro  e'  remunerata in via forfettaria, a gravare sulle risorse di
cui  al  comma  4,  con  un  compenso  orario  di L. 50.000 lorde. Se
l'attivita'  in  questione  e'  svolta durante l'orario di lavoro, il
compenso  di  cui  sopra  spetta  nella  misura  del  40 %; lo stesso
compenso spetta in misura intera qualora venga recuperato l'orario di
lavoro.  Le  misure di detti compensi possono essere modificate dagli
Enti in relazione a specifiche complessita' dei corsi impartiti, fino
ad un tetto massimo di lire 120.000 .