Art. 52 - Mobilita' tra profili a parita' di livello
   1.   A   domanda   dell'interessato   gli  enti  possono  disporre
l'assegnazione   a   profilo   diverso,   a   parita'   di   livello,
dell'interessato  stesso,  - sempre che sia in possesso del titolo di
studio e degli altri requisiti richiesti per l' assegnazione al nuovo
profilo  - qualora risulti, esclusivamente in base ad atti di ufficio
di  data  certa,  che  abbia  di  fatto esercitato per non meno di un
quinquennio  attivita' che coincidano del tutto o in prevalenza con i
contenuti professionali propri del profilo di destinazione ovvero che
abbia  acquisito  la  relativa  professionalita'  attraverso appositi
corsi di formazione certificati circa i percorsi formativi seguiti ed
i  contenuti  di  professionalita'  raggiunti. L'interessato non puo'
richiedere  l'applicazione del presente comma ove ne abbia fruito nel
precedente quinquennio.
   2.  Ai  fini  dell'applicazione del precedente comma 1 si opera in
deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, lettera b) del DPR n.
171/1991,  nella  parte  in cui prevede l'accesso dall'esterno per il
livello di base.
   3.  Nelle ipotesi di mobilita' tra profili a parita' di livello di
cui  al  precedente  comma  1,  l'interessato  conserva  ad  personam
l'eventuale  progressione  economica acquisita ai sensi dell'art. 53,
riassorbibile nelle eventuali ulteriori progressioni di livello.