Art.  53  -  Progressioni economiche per il personale appartenente ai
                           livelli IV - IX
   1.   Sono  previste  progressioni  economiche  che  si  realizzano
attraverso  procedure  selettive  da  attuare  con  cadenza biennale,
destinate al personale appartenente ai seguenti profili e livelli:
   - IX ausiliario amministrazione
   - VIII ausiliario tecnico
   - VII operatore amministrazione
   - VI operatore tecnico
   - V collaboratore amministrazione
   - IV C.T.E.R.
   - IV funzionario amministrazione
   2.  Le  progressioni  economiche  di  cui al comma 1 si realizzano
mediante  l'attribuzione  delle  due  successive posizioni economiche
ciascuna  delle  quali  conseguente  a  distinta  procedura selettiva
attuata secondo i criteri indicati nei seguenti commi.
   Ai   fini   della  partecipazione  alla  procedura  selettiva  per
l'attribuzione  delle  posizioni  economiche  gli interessati debbono
aver maturato una anzianita' di servizio di almeno 5 anni nel livello
di appartenenza o nella posizione economica inferiore.
   3.  Le  procedure  selettive per l'attribuzione delle progressioni
economiche  sono  attuate sulla base dei criteri generali definiti in
sede di contrattazione integrativa. Qualora questa non venga conclusa
entro  60  giorni  -  prorogabili  di  ulteriori  30  giorni  - dalla
sottoscrizione  del presente CCNL, si applicano i criteri generali di
cui ai successivi commi 4, 5 e 6.
   4.  Le  procedure  selettive  previste  dal presente articolo sono
attuate da apposite commissioni, costituite da ciascun Ente, le quali
procederanno  alla  formazione  delle  graduatorie di cui al seguente
comma.
   5.  Nella ipotesi di mancato accordo di cui al precedente comma 3,
la graduazione, su base cento, e' effettuata come segue:
   A. ausiliario di amministrazione e ausiliario tecnico:
   a) Anzianita' di servizio: 60%
   b) Formazione: 10%
   c) Titoli: 10%
   d) Verifica dell'attivita' professionale svolta: 20%
   B. operatore di amministrazione e operatore tecnico:
   a) Anzianita' di servizio: 50%
   b) Formazione: 10%
   c) Titoli: 10%
   d) Verifica dell'attivita' professionale svolta: 30%
   C.   collaboratore  di  amministrazione,  CTER  e  funzionario  di
amministrazione:
   a) Anzianita' di servizio: 40%
   b) Formazione: 10%
   c) Titoli: 10%
   d) Verifica dell'attivita' professionale svolta: 40%
   6.  La  verifica  di  cui  alle lettere d) del precedente comma e'
effettuata  dal soggetto competente in base all'assetto organizzativo
dell'Ente  in cui l'interessato presta la sua attivita', tenuto conto
anche   di   elementi  informativi  forniti  dal  responsabile  delle
strutture  presso  le quali eventualmente lo stesso interessato abbia
prestato in precedenza servizio nell'ultimo triennio.
   La   verifica   e'   tempestivamente   comunicata   per   iscritto
all'interessato   ed   e'   effettuata   in   tempi   coordinati  con
l'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
   I  criteri  generali di verifica sono oggetto di informazione alle
OO.SS.  legittimate.  Tali  criteri  debbono  essere  predeterminati,
trasparenti,   debbono   prevedere  modalita'  di  partecipazione  al
procedimento   dell'interessato,  nonche'  la  possibilita',  per  lo
stesso,  di  fornire osservazioni, integrazioni ed ulteriori elementi
informativi.  L'interessato puo' presentare reclamo avverso gli esiti
della  verifica comunicatagli ad un comitato appositamente costituito
presso  ciascun  ente;  i  componenti di tale comitato sono designati
sentite  le OO.SS. legittimate. Il comitato formula il proprio parere
obbligatorio   entro   10   giorni   dalla   ricezione   del  reclamo
dell'interessato.
   7.  Il finanziamento delle progressioni economiche di cui ai commi
precedenti  avverra'  attraverso  le  risorse individuate nell'ambito
delle  disponibilita'  finanziarie  previste  dal CCNL per il biennio
economico  2000-2001,  in  stretta  correlazione con gli obiettivi di
sostegno   dei   processi   innovativi   e  di  valorizzazione  delle
professionalita'.
   L'attribuzione  delle  posizione economiche e' disposta nei limiti
delle  disponibilita'  delle  risorse a cio' finalizzate dal presente
CCNL e dal contratto integrativo.
   8.  In  prima  applicazione,  sono  ammessi  prioritariamente alle
procedure   selettive   per   l'attribuzione  della  prima  posizione
economica  i  dipendenti  con  un'anzianita' di servizio di almeno 10
anni   nel   livello   di   appartenenza,   maturati   alla  data  di
sottoscrizione  del  presente  CCNL;  le suddette procedure selettive
saranno  effettuate  con  i criteri indicati ai commi 4, 5 e 6, senza
tener  conto,  peraltro,  dell'indicatore  di cui alle lettere b) del
comma 5, riparametrando la graduazione.
   Le  relative  procedure  selettive debbono essere attivate entro 2
mesi  dalla  data  di  sottoscrizione  del presente CCNL. Gli effetti
giuridici  ed  economici  della progressione di cui al presente comma
decorrono dal 31.12.2001.