Art. 54 - Progressione di livello nei profili
   1. L'art. 13, comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), del
DPR  n.  171/1991,  che  predetermina  la  percentuale  di  dotazione
organica  su  piu'  livelli per ciascuno dei profili ivi indicati, e'
abrogato.  L'accesso  a  ciascun profilo e le progressioni di livello
nell'ambito del profilo sono disposti sulla base della programmazione
triennale  di fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della legge
n. 449/1997, previa consultazione delle OO.SS. di cui all'art. 40.
   2. Fermo restando l'accesso dall'esterno per i livelli di base, le
progressioni  di  livello  nell'ambito  del profilo avvengono tramite
procedure  selettive  con le anzianita' richieste dall'art. 13, comma
3,  lettera  b),  del  DPR  n.  171/1991  e  sono attuate con cadenza
biennale,  alternandole,  di  norma,  con  la  procedura  di  cui  al
precedente articolo 53.
   3.  Nella  prima  applicazione del presente CCNL, a tali procedure
sono ammessi prioritariamente i dipendenti attualmente inquadrati nel
livello  conseguito  in  base  alla  tabella  di equiparazione di cui
all'art.  14,  comma  1, del DPR n. 171/1991, nonche' al personale di
cui al medesimo art. 14, comma 11. Gli effetti giuridici ed economici
decorrono  dal  31.12.2001;  le  procedure  selettive  debbono essere
attivate  entro  due  mesi  dalla data di sottoscrizione del presente
CCNL;  per  le  finalita' di cui al presente comma sono appositamente
dedicate  risorse  complessivamente  pari al 2% del monte salari anno
1999  del  personale  dei livelli IV-X, in relazione a corrispondenti
stanziamenti  previsti  dalla  legge  finanziaria  2002,  secondo  la
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24.5.2001.
   4.  Le  procedure  selettive sono attuate da apposite commissioni,
costituite  da  ciascun  Ente,  le quali procederanno alla formazione
delle graduatorie secondo quanto previsto dal seguente comma.
   5. La graduazione, su base cento, e' effettuata come segue:
   C. ausiliario di amministrazione e ausiliario tecnico:
   a) Anzianita' di servizio: 45%
   b) Formazione: 15%
   c) Titoli: 20%
   d) Verifica dell'attivita' professionale svolta: 20%
   D. operatore di amministrazione e operatore tecnico:
   a) Anzianita' di servizio: 35%
   b) Formazione: 15%
   c) Titoli: 20%
   d) Verifica dell'attivita' professionale svolta: 30%
   C.   collaboratore  di  amministrazione,  CTER  e  funzionario  di
amministrazione:
   a)Anzianita' di servizio: 25%
   b)Formazione: 10%
   c)Titoli: 20%
   d)Verifica dell'attivita' professionale svolta: 45%
   6.  La  verifica  di  cui  alle lettere d) del precedente comma e'
effettuata  dal soggetto competente in base all'assetto organizzativo
dell'Ente  in cui l'interessato presta la sua attivita', tenuto conto
anche   di   elementi  informativi  forniti  dal  responsabile  delle
strutture  presso  le quali eventualmente lo stesso interessato abbia
prestato  in precedenza servizio nell'ultimo triennio. La verifica e'
tempestivamente   comunicata   per  iscritto  all'interessato  ed  e'
effettuata  in tempi coordinati con l'espletamento delle procedure di
cui al presente articolo. I criteri generali di verifica sono oggetto
di  informazione alle OO.SS. legittimate. Tali criteri debbono essere
predeterminati,   trasparenti,   debbono   prevedere   modalita'   di
partecipazione   al   procedimento   dell'interessato,   nonche'   la
possibilita', per lo stesso, di fornire osservazioni, integrazioni ed
ulteriori elementi informativi. L'interessato puo' presentare reclamo
avverso  gli  esiti  della  verifica  comunicatagli  ad  un  comitato
appositamente  costituito  presso  ciascun ente; i componenti di tale
comitato  sono  designati  sentite le OO.SS. legittimate. Il comitato
formula   il  proprio  parere  obbligatorio  entro  10  giorni  dalla
ricezione del reclamo dell'interessato.
   7.   Le  parti  nel  corso  della  prossima  tornata  contrattuale
verificheranno  l'efficacia  del  sistema  di  progressione di cui al
presente articolo, al fine di apportare modifiche e/o integrazioni.