Art. 55 - Accesso al IV livello

   1. Per le specifiche esigenze funzionali di cui all'art. 13, comma
3,  lettera b), secondo capoverso del DPR n. 171/1991, la percentuale
prevista  per  l'assunzione  dall'esterno  di collaboratore tecnico e
funzionario di amministrazione - IV livello - e' fissata per ciascuno
dei  profili interessati nella misura massima del 2% della rispettiva
dotazione   organica   determinata  in  sede  di  programmazione  del
fabbisogno del personale.