Art. 56 - Accesso ai livelli di base
   1.  Nel  rispetto  dell'art.  35  del D. Lgs. n. 165/2001, i posti
disponibili nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno
del personale per l'accesso al livello di base di ciascun profilo del
personale  di  cui  alla  presente  sezione  sono  conferiti mediante
concorsi  pubblici  nei quali il 40% della disponibilita' complessiva
e' riservato al personale dipendente in possesso dei titolo di studio
richiesto  dal  bando  per  l'accesso o appartenente a profilo per il
quale   e'  previsto  il  titolo  di  studio  pari  o  immediatamente
inferiore.
   2.  Negli Enti con un numero di dipendenti in servizio nei livelli
dal  IV  al  IX  superiore  a  200  unita',  la percentuale di cui al
precedente comma 1 e' fissata al 25%.