Art. 57 - Soppressione X livello
   1.  Il personale in servizio nei livelli X di ausiliario tecnico e
di  ausiliario  di  amministrazione  e' inquadrato nel livello IX del
profilo di appartenenza.
   2.  Il  personale  interessato e' tenuto a partecipare ad appositi
corsi   di   formazione  organizzati  dall'Ente,  ferma  restando  la
decorrenza  giuridica ed economica dell'inquadramento di cui al comma
precedente dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
   3.  Dalla  data  di  sottoscrizione  definitiva  del presente CCNL
l'accesso  ai  profili  di  ausiliario  tecnico  e  di  ausiliario di
amministrazione avviene al IX livello.
   4.  Considerata  la soppressione del X livello, in via eccezionale
al personale inquadrato nel IX livello ai sensi dei commi 1 e 2 viene
riconosciuta  ai  fini  della partecipazione alle procedure selettive
l'anzianita'  maturata  nel  X  livello  nella  misura  del 50%. Tale
riconoscimento  si  estende  al personale proveniente dal X livello e
gia' inquadrato nel IX.