Art. 57 bis - Norme riferite a situazioni pregresse
   1.  L'indennita'  prevista  dall'art.  15, comma 2, della legge n.
88/1989  continua  ad  essere a carico del bilancio degli Enti e puo'
essere    incrementata    dagli   Enti   stessi   nell'ambito   della
disponibilita'   delle  risorse  per  il  trattamento  accessorio  in
rapporto  ai  contenuti  lavorativi  ed alle responsabilita' riferiti
all'attivita' svolta dal personale interessato. L'indennita' predetta
e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di fine rapporto.
   2.  Ai  dipendenti  in  possesso  del  profilo  ad personam di cui
all'art.  14,  comma  11,  del  DPR  n. 171/1991 e' data la ulteriore
possibilita'  di  esercitare  la facolta' prevista dallo stesso comma
entro  90  giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL; con
l'  inquadramento  gli  interessati conservano l'anzianita' maturata.
Relativamente  alla  disposizione  contenuta  nell'art. 14, comma 11,
ultimo  periodo,  del  DPR.  N.  171/1991,  i  dipendenti che abbiano
superato procedure concorsuali per il profilo di CTER sono inquadrati
nel  livello  iniziale  dello  stesso  profilo  senza  necessita'  di
ulteriori  procedure  concorsuali,  ove  in possesso dei requisiti di
accesso al profilo.
   3. La tabella 3, allegata al DPR n. 171/1991, di equiparazione per
il  personale  dei  ruoli  della ricerca e sperimentazione agraria e'
modificata  come  segue,  allo  scopo di realizzare una piu' adeguata
correlazione  tra i livelli di inquadramento ed i contenuti formativi
e professionali propri della attivita' da svolgere:
   all'inciso "VI collaboratore tecnico Enti di ricerca" va inserito,
tra i profili preesistenti, " addetto a terminali evoluti".
   Il  predetto  profilo  e' cancellato dal successivo inciso "VIII -
operatore tecnico".
   4.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 14, del DPR
n. 171/1991, la retribuzione dei direttori generali delle istituzioni
ed  enti  di  ricerca  e sperimentazione di cui all'art. 7 del DPR n.
68/1986  non  puo'  comunque  essere inferiore al valore piu' elevato
della retribuzione complessiva effettivamente goduta dai dirigenti in
servizio nel medesimo ente.