Art. 58 - Orario di lavoro
   1.  L'orario  di  lavoro  di  ricercatori e tecnologi e' di 36 ore
medie settimanali nel trimestre.
   2.  I  ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del
proprio  tempo  di  lavoro.  La  presenza  in  servizio e' assicurata
correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attivita'
scientifica  e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all' orario
di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri
organizzativi dell'Ente.
   3.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  al  di  fuori  della  sede di
servizio deve essere autocertificato mensilmente.
   4.  I  ricercatori  e  tecnologi  possono impiegare fino a 160 ore
annue  aggiuntive  rispetto all'orario di lavoro indicato al punto 1)
in  attivita'  destinate ad arricchimento professionale quali ricerca
libera  utilizzando  le  strutture  dell'Ente,  attivita' di docenza,
organizzazione  di seminari e convegni, collaborazioni professionali,
perizie giudiziarie per le quali l'autorizzazione da parte dell'Ente,
ove  richiesta, e' sostituita dalla preventiva comunicazione all'Ente
medesimo da parte dell'interessato.
   5. Le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto
all'orario  di  lavoro di cui al comma 1 al netto dei giorni di ferie
goduti  e  delle  assenze  di  cui agli artt. 17 e 18, al termine del
periodo  di  riferimento  vengono  cumulate con quelle risultanti dei
periodi  precedenti.  Il  numero  di  ore  in difetto non puo' essere
superiore  a  20.  Le ore in difetto oltre le 20 vanno recuperate nel
successivo  periodo  di  riferimento, ferma restando la compensazione
prevista  per  le altre ore in difetto dal primo periodo del presente
articolo. Le eventuali ore in eccesso possono essere recuperate anche
attraverso un massimo di 22 giorni di assenza compensativa all'anno.
   6.  E' ammessa la presenza in servizio oltre l'orario di lavoro di
cui  al  comma  1, senza che cio' comporti alcun diritto a recuperi o
compensi salvo quanto previsto al comma 5.
   7.  Le parti si impegnano a costituire, dopo la sottoscrizione del
presente  CCNL, una apposita Commissione paritetica con il compito di
esaminare  la  possibilita'  di  introduzione  in via sperimentale di
ulteriori modalita' di gestione dell'orario di lavoro di cui al comma
1.