Art. 59 - Ulteriori disposizioni in materia di ferie
   1.   Costituisce   specifica  responsabilita'  del  ricercatore  e
tecnologo  programmare  e  organizzare  le  proprie  ferie in modo da
garantire   comunque   l'assolvimento  dei  propri  compiti  e  degli
incarichi affidati alla sua responsabilita'.
   2. Il ricercatore o tecnologo, nell'ipotesi di temporanea chiusura
per  ferie  della  struttura di ricerca nella quale opera, qualora la
sua  attivita'  possa  proseguire  presso  altra struttura dell'Ente,
comunica all'Ente stesso il proseguimento e la sede dell'attivita'.