Art. 60 - Diritti
   1.  Gli  enti riconoscono, nel quadro della propria programmazione
scientifica  e  tecnologia, dei compiti istituzionali e degli assetti
organizzativi,   l'autonomia   di   ricercatori   e  tecnologi  nello
svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca, singolarmente o nell'ambito
del gruppo all'uopo costituito.
   2.  Il  ricercatore  o tecnologo ha diritto di essere qualificato,
tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col
titolo  corrispondente  al livello e profilo professionale rivestito.
Egli puo' usare tale titolo anche nella vita privata.
   3.   Il  ricercatore  o  tecnologo  ha  diritto,  singolarmente  o
nell'ambito  del  gruppo  all'uopo costituito, alla titolarita' della
ricerca o dei progetti proposti e, se approvati, al loro affidamento,
salve  diverse motivate esigenze di tipo organizzativo che, comunque,
salvaguardino i diritti del proponente.
   4. Gli Enti promuovono e supportano le iniziative di ricercatori e
tecnologi  finalizzate  ad  acquisire  finanziamenti  di  progetti di
ricerca  da  parte  di  Amministrazioni  dello Stato, Enti pubblici o
privati  o  Istituzioni internazionali, quando esse sono coerenti con
la propria programmazione della ricerca; e assicurano che la gestione
dei  progetti  medesimi  avvenga  da  parte  di  coloro  che li hanno
predisposti,  e  che  vengano  messe  regolarmente  a disposizione le
risorse previste dai progetti approvati e finanziati.
   5.  Gli  Enti  favoriscono,  nell'ambito  della  propria attivita'
istituzionale,   la  collaborazione  di  ricercatori  e  tecnologi  a
progetti  di  ricerca  promossi  da Amministrazioni dello Stato, Enti
pubblici  o  privati o Istituzioni internazionali, qualora essi siano
coerenti con la propria programmazione della ricerca.
   6.  Il  ricercatore  o tecnologo ha diritto ad essere riconosciuto
autore   delle  ricerche  svolte.  Alla  pubblicazione  dei  relativi
risultati,   solitamente,   provvedono   gli   enti  di  appartenenza
sostenendo  le relative spese. Qualora l'Ente comunichi di non essere
interessato alla pubblicazione, o in ogni caso decorsi due mesi dalla
comunicazione  dei  risultati  della  ricerca senza che sia pervenuta
alcuna  comunicazione  da  parte dell'Ente circa il proprio interesse
alla  pubblicazione  stessa,  l'autore puo' pubblicare il lavoro come
ricerca propria, fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza.
   7.  Il  ricercatore o tecnologo ha diritto al riconoscimento della
paternita'  delle  invenzioni  conseguenti  la  propria  attivita' di
ricerca,    scientifica   e   tecnologica.   In   apposita   sequenza
contrattuale,  da  attivare  entro il 31.12.2001, sara' aggiornata la
disciplina  della  materia,  in  particolare  per quanto riguarda gli
aspetti economici.