Art. 61 - Formazione e aggiornamento
   1.  Le  parti  ravvisano  nella  formazione  e  aggiornamento,  in
qualita'  di  docente o discente, un metodo permanente per assicurare
gli  strumenti e i supporti necessari alla attivita' professionale ed
all'accrescimento  delle  competenze  scientifiche e tecnologiche nei
contesti di riferimento.
   2. Le parti convengono circa l'esigenza che nei bilanci degli Enti
vengano   previsti   appositi   stanziamenti   commisurati  al  monte
retributivo  pari,  indicativamente e compatibilmente con le esigenze
di  flessibilita' dei bilanci di ciascun Ente, alla misura del 2% del
monte  retributivo riferito a ricercatori e tecnologi, e comunque non
inferiore  all'1%  del  monte retributivo stesso. I fondi finalizzati
alla  formazione  e  aggiornamento,  ove  non  utilizzati  nel  corso
dell'esercizio  finanziario  di  riferimento,  restano vincolati alla
stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.

   3. Le linee di indirizzo generale per l'attivita' di formazione ed
aggiornamento sono oggetto di contrattazione integrativa.
   4.  Iniziative  di  formazione  possono essere organizzate da ogni
singolo  Ente  o  in  comune  tra piu' Enti con la ripartizione degli
oneri  relativi, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e
professionalita'    presenti    negli   Enti   medesimi,   forme   di
collaborazione con Universita' italiane e/o straniere, con Istituti e
Centri  di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici
o  privati.  Nell'ambito  delle  attivita'  di formazione puo' essere
previsto  l'invio  di  ricercatori  e  tecnologi  per  stages  presso
istituzioni, strutture di ricerca, industrie italiane, comunitarie ed
extracomunitarie.
   5.  Gli Enti concordano con i ricercatori e tecnologi interessati,
sulla  base delle proposte presentate dagli stessi, la partecipazione
ad   iniziative   di  aggiornamento  e  formazione  professionale.  I
ricercatori  e  tecnologi  che  partecipano  ai  corsi  di formazione
concordati  sono  considerati  in  servizio  a  tutti  gli effetti. I
relativi  oneri  sono a carico degli Enti. Qualora i corsi si tengano
fuori  sede  comportano,  sussistendone i presupposti, il trattamento
economico  di  missione. Per gli stages di cui al comma 3 puo' essere
previsto un contributo alle spese di soggiorno a carico degli Enti.
   6.   Per   iniziative  non  concordate  puo'  essere  previsto  un
contributo   a   carico   degli   Enti,  subordinato  alla  effettiva
connessione  dell'iniziativa  stessa  con  gli  obiettivi  di ricerca
dell'Ente.
   7.  Il  ricercatore  o tecnologo puo' partecipare, senza oneri per
l'Ente, a iniziative di formazione e aggiornamento che siano in linea
con  le  finalita' indicate al comma 1, per un periodo massimo di 100
ore annuali.
   8.  L'attivita' di docenza in corsi di formazione ed aggiornamento
svolta  presso  gli  Enti  del  Comparto  da  parte  di ricercatori e
tecnologi  degli  Enti  stessi,  e'  remunerata in via forfettaria, a
gravare sulle risorse di cui al comma 4, con un compenso orario di L.
100.000  lorde.  La  misura  di  detto  compenso  orario  puo' essere
incrementata  dagli  Enti, in relazione a specifiche complessita' dei
corsi, fino ad un massimo di lire 200.000.
   9.  Gli  enti  possono  adottare  iniziative  di formazione per il
personale  neo  assunto  tenendo presenti le esperienze professionali
gia'  maturate  dal  medesimo personale in relazione alle funzioni da
svolgere.