Art. 62 - Periodi sabbatici 1. Gli enti possono regolamentare la concessione a Ricercatori e Tecnologi di periodi sabbatici nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, allo scopo di acquisire la positiva ricaduta nei livelli qualitativi dell'attivita' di ricerca e progettazione degli enti stessi per effetto dell'arricchimento professionale derivante dal confronto con altre esperienze.