Art. 62 - Periodi sabbatici
   1.  Gli  enti possono regolamentare la concessione a Ricercatori e
Tecnologi    di   periodi   sabbatici   nell'ambito   delle   proprie
disponibilita'  di  bilancio,  allo  scopo  di  acquisire la positiva
ricaduta   nei   livelli  qualitativi  dell'attivita'  di  ricerca  e
progettazione   degli  enti  stessi  per  effetto  dell'arricchimento
professionale derivante dal confronto con altre esperienze.