Art. 63 - Norme sull'accesso ai profili di ricercatori e tecnologi.
   1. La rispettiva dotazione organica dei ricercatori e tecnologi e'
determinata  da  ciascun Ente in sede di programmazione triennale del
fabbisogno di personale.
   2.  L'art. 13, comma 2, lett. b), primo e secondo periodo, del DPR
n. 171/1991 e' abrogato.
   3.  L'accesso  al  III  livello  di  ricercatore  e  tecnologo  e'
disciplinato dal D.Lgs. n. 19/1999, art. 11.
   4.  Gli enti attivano, a richiesta degli interessati, procedure di
verifica  e  valutazione  dell'attivita'  almeno triennale svolta con
contratto  a tempo determinato da Ricercatori e Tecnologi in servizio
alla   data  di  sottoscrizione  del  presente  CCNL  ai  fini  della
qualificazione  dell'attivita'  in  parola  come attivita' di ricerca
scientifica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 19/1999.