Art. 63 - Norme sull'accesso ai profili di ricercatori e tecnologi. 1. La rispettiva dotazione organica dei ricercatori e tecnologi e' determinata da ciascun Ente in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale. 2. L'art. 13, comma 2, lett. b), primo e secondo periodo, del DPR n. 171/1991 e' abrogato. 3. L'accesso al III livello di ricercatore e tecnologo e' disciplinato dal D.Lgs. n. 19/1999, art. 11. 4. Gli enti attivano, a richiesta degli interessati, procedure di verifica e valutazione dell'attivita' almeno triennale svolta con contratto a tempo determinato da Ricercatori e Tecnologi in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL ai fini della qualificazione dell'attivita' in parola come attivita' di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 19/1999.