Art. 64 - Opportunita' di sviluppo professionale
   1.  Gli  Enti  che  rilevino  situazioni  di  anomala  carenza  di
opportunita'   di   sviluppo  professionale,  da  accertare  in  base
all'elemento  oggettivo  della permanenza diffusa superiore a 12 anni
nei   livelli   III   e   II,   debbono   attivare,   per  l'accesso,
rispettivamente, al II e I livello, tenuto conto delle risorse di cui
al  comma 5, nell'ambito della corrente programmazione triennale, per
ciascun  profilo  e livello, procedure concorsuali distinte in quanto
aperte:
   a) l'una a tutta la comunita' scientifica;
   b)  l'altra  a  ricercatori  o tecnologi dell'Ente in possesso dei
requisiti prescritti per il livello di accesso.
   I  criteri  per  la  individuazione  delle  situazioni  di  cui al
precedente   capoverso  sono  oggetto  di  concertazione  per  quanto
concerne  le  correlazioni tra le situazioni stesse e le diverse aree
scientifiche o i diversi settori tecnologici.
   2.  Alle procedure concorsuali di cui al precedente comma, lettera
b), deve essere assicurata una consistenza di posti pari al 50% della
disponibilita' complessiva individuata.
   3.  Le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del precedente
comma  sono  bandite entro 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del
presente CCNL per essere ultimate entro il 31.12.2002, con decorrenza
economica e giuridica per i vincitori 31.12.2001.
   4. I bandi di concorso di cui al comma 1, lettera b), prevederanno
che  ai  fini della formazione della graduatoria, su base 100, verra'
attribuito  ai ricercatori e tecnologi che hanno superato le prove di
esame  un  punteggio di valorizzazione della esperienza professionale
acquisita  rapportato  alle  fasce retributive di appartenenza, nella
misura appresso indicata:
   I fascia stipendiale: punti 5
   II fascia stipendiale: punti 15
   III fascia stipendiale o superiore: punti 25
   Negli  Enti  i  cui  regolamenti non prevedano graduazione su base
quantitativa  nei  concorsi  per  l'accesso  ai  profili e livelli di
ricercatori  e  tecnologi,  la  Commissione  di  concorso  stabilira'
equivalenti  criteri di valutazione della professionalita' acquisita,
dandone  conto  nei  verbali dei giudizi, ferma restando la esplicita
previsione nei bandi di concorso di detta valutazione.
   5.  Agli  oneri  conseguenti  alle procedure concorsuali di cui al
precedente  comma 3 si fa fronte con risorse complessivamente pari al
2%  del  monte  salari  annuo  1999  dei  ricercatori e tecnologi, in
relazione  a corrispondenti stanziamenti appositamente previsti dalla
legge finanziaria 2002 (v. atto di indirizzo 11 maggio 2001), come da
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio del 2001.

   6.  A  seguito  della  applicazione  della  disposizione di cui al
precedente  comma,  si dara' corso in occasione della predisposizione
dei programmi triennale a confronti con i soggetti sindacali indicati
nell'art.  40, comma 2, lettera a), volti a verificare la persistenza
eventuale rispetto a quella iniziale di anomale situazioni di diffusa
permanenza  nei  livelli  II  e  III,  per  la  individuazione  delle
soluzioni  concorsuali  conseguenti,  necessarie al superamento delle
predette accertate anomale situazioni.