Art. 65 - Mobilita' tra i profili di ricercatori e tecnologi
   1.   A   domanda   dell'interessato,  gli  Enti  possono  disporre
l'assegnazione   di   tecnologi  o  di  primi  tecnologi  a  profili,
rispettivamente,  di  ricercatore  e primo ricercatore e viceversa da
questi ultimi profili a quelli di tecnologo o di primo tecnologo.
   2.  L'assegnazione  e' disposta nei confronti del personale che ne
faccia  richiesta,  con  5 anni di anzianita' effettiva nel livello e
profilo   di   appartenenza   ed  in  possesso  dei  requisiti  anche
professionali propri del profilo e livello di destinazione.
   3.  Il  possesso  dei  requisiti di cui al comma 2 e' accertato da
apposite  commissioni  costituite dall'Ente e composte da esperti del
settore  in  relazione  alle specificita' professionali sulla base di
criteri generali oggetto di informazione alle OO.SS. rappresentative.