Art. 65 - Mobilita' tra i profili di ricercatori e tecnologi 1. A domanda dell'interessato, gli Enti possono disporre l'assegnazione di tecnologi o di primi tecnologi a profili, rispettivamente, di ricercatore e primo ricercatore e viceversa da questi ultimi profili a quelli di tecnologo o di primo tecnologo. 2. L'assegnazione e' disposta nei confronti del personale che ne faccia richiesta, con 5 anni di anzianita' effettiva nel livello e profilo di appartenenza ed in possesso dei requisiti anche professionali propri del profilo e livello di destinazione. 3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 e' accertato da apposite commissioni costituite dall'Ente e composte da esperti del settore in relazione alle specificita' professionali sulla base di criteri generali oggetto di informazione alle OO.SS. rappresentative.