Art. 69- Aumenti della retribuzione base
   1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 2 del CCNL
stipulato  in  data 11 novembre 1996, sono incrementati degli importi
mensili  lordi,  per  tredici  mensilita',  indicati  nella  allegata
Tabella A, alle scadenze ivi previste.
   2.   Gli   importi   annui  degli  stipendi  tabellari  risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle
scadenze stabilite dalle allegate Tabelle B1 e B2.
   3.   Sono   confermate  l'indennita'  integrativa  speciale  e  la
retribuzione individuale di anzianita' negli importi in godimento dal
personale   in  servizio  alla  data  di  stipulazione  del  presente
contratto.