Art.7 - Riposo settimanale
   1.  Il  riposo  settimanale  coincide  di  norma  con  la giornata
domenicale.  Il  numero  dei  riposi  settimanali spettante a ciascun
dipendente  e'  fissato  in  numero  pari  a  quello  delle domeniche
presenti  nell'anno,  indipendentemente  dalla forma di articolazione
                       dell'orario di lavoro.
   2.  Ove  non  possa  essere  fruito  nella giornata domenicale, il
riposo  settimanale deve essere fruito entro la settimana successiva,
     nel giorno concordato con il responsabile della struttura.
   3.  Il  riposo  settimanale  non e' rinunciabile e non puo' essere
                            monetizzato.
   4.  Restano  ferme  le  particolari  disposizioni  contenute nelle
    intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.