Art. 71- Indennita' di Ente 1. Le risorse derivanti dalla rivalutazione in base ai tassi di inflazione programmata del biennio delle componenti variabili della retribuzione quantificate in misura pari allo 0,52% della massa salariale 1997, confluiscono, a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere sull'anno 2000, nel Fondo per l'indennita' di Ente previsto dall'art. 43, comma 2, lett. c) del CCNL 7 ottobre 1996. 2. A decorrere dal 31.12.1999 l'indennita' di Ente di cui all'art. 7, comma 1, del CCNL 11 novembre 1996 e' incrementata nelle misure annue lorde previste dall'allegata Tabella C. 3. L'indennita' di Ente, atteso il suo carattere di stabilita', e' considerata utile ai fini dell'indennita' premio di fine servizio e del trattamento di fine rapporto.