Art. 71- Indennita' di Ente
   1.  Le  risorse  derivanti dalla rivalutazione in base ai tassi di
inflazione  programmata  del biennio delle componenti variabili della
retribuzione  quantificate  in  misura  pari  allo  0,52% della massa
salariale  1997, confluiscono, a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere
sull'anno 2000, nel Fondo per l'indennita' di Ente previsto dall'art.
43, comma 2, lett. c) del CCNL 7 ottobre 1996.
   2. A decorrere dal 31.12.1999 l'indennita' di Ente di cui all'art.
7,  comma  1,  del CCNL 11 novembre 1996 e' incrementata nelle misure
annue lorde previste dall'allegata Tabella C.
   3. L'indennita' di Ente, atteso il suo carattere di stabilita', e'
considerata  utile  ai fini dell'indennita' premio di fine servizio e
del trattamento di fine rapporto.