Art. 72 - Aumenti della retribuzione base
   1.  Gli  stipendi  dei  Ricercatori  e  Tecnologi,  come stabiliti
dall'articolo  2,  comma  2, del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), sono
incrementati   per   ciascun   livello   e  raggruppamento  di  fasce
stipendiali  degli  importi  mensili  lordi,  per tredici mensilita',
indicati nella allegata Tabella E, alle scadenze ivi previste.
   2.   Gli   importi  annui  lordi  degli  stipendi  e  delle  fasce
stipendiali   risultanti   dall'applicazione   del   comma   1,  sono
rideterminati  nelle  misure e alle scadenze stabilite dalle allegate
Tabelle F1 e F2.
   3.   Sono   confermate  l'indennita'  integrativa  speciale  e  la
retribuzione individuale di anzianita' negli importi in godimento dal
personale   in  servizio  alla  data  di  stipulazione  del  presente
contratto.