Art. 72 - Aumenti della retribuzione base 1. Gli stipendi dei Ricercatori e Tecnologi, come stabiliti dall'articolo 2, comma 2, del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), sono incrementati per ciascun livello e raggruppamento di fasce stipendiali degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata Tabella E, alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle F1 e F2. 3. Sono confermate l'indennita' integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianita' negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.