Art. 8 - Assenze e permessi retribuiti 1. Il dipendente, sulla base di apposita autocertificazione o documentazione, da presentare con comunicazione tempestiva, puo' assentarsi nei seguenti casi: * documentata grave infermita', ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purche' la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, fatto salvo quanto previsto in alternativa dallo stesso comma 1, ultimo periodo: giorni tre all'anno; * partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; * lutti per decesso del coniuge, parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado o convivente purche' la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica: giorni tre per evento; * nascita dei figli o gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati anche mediante autocertificazione: giorni 3 all'anno. Il dipendente, in alternativa, puo' fruire di n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Le due modalita' di fruizione dei permessi non sono cumulabili. 2. Il dipendente ha altresi' diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 3. Le assenze dei commi 1 e 2 possono essere fruite cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio. 4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e quelli legati all'effettiva prestazione. 5. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato dagli articoli 19 e 20 della legge n. 53/2000, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e sono utili ai fini della determinazione della tredicesima mensilita'. 6. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni normative. 7. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266, nonche' dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attivita' di protezione civile, gli Enti favoriscono la partecipazione del personale alle attivita' delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.