Art. 8 - Assenze e permessi retribuiti
   1.  Il  dipendente,  sulla  base  di apposita autocertificazione o
documentazione,  da  presentare  con  comunicazione  tempestiva, puo'
                    assentarsi nei seguenti casi:
   * documentata grave infermita', ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della  legge n. 53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo
grado  o  del  convivente,  purche'  la  stabile  convivenza  con  il
lavoratore  o  la  lavoratrice  risulti da certificazione anagrafica,
fatto  salvo  quanto  previsto  in  alternativa dallo stesso comma 1,
                ultimo periodo: giorni tre all'anno;
   *  partecipazione  a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
           svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
   *  lutti per decesso del coniuge, parenti entro il secondo grado o
affini   entro  il  primo  grado  o  convivente  purche'  la  stabile
convivenza   con   il   lavoratore   o   la  lavoratrice  risulti  da
          certificazione anagrafica: giorni tre per evento;
   *  nascita  dei  figli  o  gravi  motivi  personali  o  familiari,
debitamente  documentati  anche mediante autocertificazione: giorni 3
all'anno.  Il  dipendente,  in  alternativa, puo' fruire di n. 18 ore
complessive  di  permesso  utilizzabili  in  modo  frazionato. Le due
      modalita' di fruizione dei permessi non sono cumulabili.
   2.  Il  dipendente ha altresi' diritto ad assentarsi per 15 giorni
              consecutivi in occasione del matrimonio.
   3.   Le   assenze   dei   commi   1  e  2  possono  essere  fruite
cumulativamente  nell'anno  solare,  non  riducono  le  ferie  e sono
         valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio.
   4.  Durante  i  predetti  periodi  al  dipendente  spetta l'intera
retribuzione  esclusi i compensi per il lavoro straordinario e quelli
                  legati all'effettiva prestazione.
   5.  I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992,  n.  104,  come  modificato ed integrato dagli articoli 19 e 20
della legge n. 53/2000, non sono computati ai fini del raggiungimento
del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e sono
  utili ai fini della determinazione della tredicesima mensilita'.
   6.  Il  dipendente  ha,  altresi',  diritto,  ove  ne ricorrano le
condizioni,  ad  altri  permessi  retribuiti  previsti  da specifiche
                       disposizioni normative.
   7.  Nell'ambito  delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto
1991,   n.266,  nonche'  dal  regolamento  approvato  con  D.P.R.  21
settembre  1994,  n.  613  per le attivita' di protezione civile, gli
Enti favoriscono la partecipazione del personale alle attivita' delle
Associazioni  di  volontariato  mediante  idonea  articolazione degli
                          orari di lavoro.