Art. 9 - Congedi parentali
   1. Al personale dipendente si applicano le disposizioni in materia
di  tutela  e  sostegno della maternita' e della paternita' contenute
nel  D.  Lgs. n. 151/2001 a norma dell'art. 15 della legge n. 53/2000
  ed in particolare l'art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151.
   2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli
16  e  17  del  D. Lgs. n. 151/2001 e nell'ipotesi di cui all'art. 28
dello  stesso  decreto  legislativo, alla lavoratrice o al lavoratore
spettano l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di trattamento
economico  accessorio  fisse  e  ricorrenti,  nonche'  il  salario di
                           produttivita'.
   3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i
mesi  di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta
del  parto.  Qualora  il figlio nato prematuro abbia necessita' di un
periodo  di  degenza  presso  una  struttura  ospedaliera  pubblica o
privata,  la  madre  ha  la  facolta'  di  richiedere che il restante
periodo  di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto,
qualora  non  fruito,  decorra dalla data di effettivo rientro a casa
                             del figlio.
   4.  Nell'ambito  del  periodo di astensione facoltativa dal lavoro
previsto  dall'art.  32,  comma  1,  del  D.Lgs.  n. 151/2001, per le
lavoratrici  madri  o  in alternativa per i lavoratori padri, i primi
trenta  giorni,  computati complessivamente per entrambi i genitori e
fruibili  anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati
ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero, con
esclusione  dei compensi per lavoro straordinario e le indennita' per
     prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
   5.  Successivamente  al  periodo di astensione di cui al comma 2 e
fino  al  terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall'art.
47,  comma  1,  del D. Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in
alternativa  ai  lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per
ciascun  anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di
assenza retribuita secondo le modalita' di cui al precedente comma 4.
   6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso
di  fruizione  continuativa,  comprendono  anche gli eventuali giorni
festivi  che  ricadano  all'interno  degli  stessi. Tale modalita' di
computo  trova  applicazione  anche nel caso di fruizione frazionata,
ove  i  diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
            al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
   7.  Ai  fini  della  fruizione,  anche  frazionata, dei periodi di
astensione  dal  lavoro,  di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.
151/2001,  la  lavoratrice  madre o il lavoratore padre presentano la
relativa  domanda,  con  la  indicazione della durata, all'ufficio di
appartenenza  di norma quindici giorni prima della data di decorrenza
del  periodo  di  astensione.  La domanda puo' essere inviata anche a
mezzo   di   raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  purche'  sia
assicurato  comunque  il  rispetto  del  termine  minimo  di quindici
giorni.  Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
               dell'originario periodo di astensione.
   8.  In  presenza  di particolari e comprovate situazioni personali
che  rendono  oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina
di cui al precedente comma 8, la domanda puo' essere presentata entro
le  quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal
                               lavoro.
   9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e
le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39 del D. Lgs.
       n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.