ART. 5

Cessione  in proprieta' patrimonio, cooperative edilizie a proprieta'
indivisa.

   Per  l'attuazione dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179
entro  30  giorni  dalla  data  di  esecutivita' del presente accordo
l'Amministrazione dei lavori pubblici trasmette alla regione Lazio la
documentazione   concernente  la  richiesta  di  autorizzazione  alla
cessione  in  proprieta'  da  parte  delle  Cooperative  a proprieta'
indivisa a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.