ART. 8

Accredito al fondo unico

   Le  giacenze  di  cassa individuate dai precedenti articoli 6 e 7,
entro  30  giorni  dall'esecutivita'  del  presente accordo, dovranno
essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale
della Cassa DD.PP. sul c/c n. 20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE
REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e
della  Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP.
ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.