ART. 8 Accredito al fondo unico Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 6 e 7, entro 30 giorni dall'esecutivita' del presente accordo, dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n. 20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.