ART. 15 Disciplina dei rientri di cui all'art. 5 della legge 17.2.92 n. 179 I rientri riguardanti i mutui di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione Toscana, in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n. 22703 intestato alla stessa regione Toscana presso la Tesoreria centrale dello Stato.