ART. 15

Disciplina dei rientri di cui all'art. 5 della legge 17.2.92 n. 179

   I  rientri  riguardanti  i  mutui di cui all'art. 5 della legge 17
  febbraio  1992  n.  179  accesi dai Comuni dell'ambito territoriale
  della  regione  Toscana,  in essere alla data del presente accordo,
  dovranno  essere  versati  dalla  Cassa  Depositi  e  Prestiti  sul
  c/corrente n. 22703 intestato alla stessa regione Toscana presso la
  Tesoreria centrale dello Stato.