ART. 9

Accredito al fondo unico

   Le  giacenze  di  cassa individuate dai precedenti articoli 7 e 8,
entro  30  giorni  dall'esecutivita'  del  presente  accordo dovranno
essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale
della  Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE
REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e
della  Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP.
ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.