AVVERTENZA
   Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai
sensi   di  quanto  previsto  dall'art.  58,  comma  4,  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, (pubblicato nel supplemento
ordinario  n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298
del  23‚dicembre  1997)  ed  in  attuazione delle direttive contenute
nella  circolare  del  Ministero  delle  finanze - Dipartimento delle
entrate  n.  49/E  del  13  febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  40  del  18 febbraio 1998), gli
estratti  delle  deliberazioni  adottate  dai  comuni,  indicati  nel
sommario,  concernenti  la determinazione delle aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative
detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
   Tale  pubblicazione  si  rende opportuno effettuare nell'interesse
dei   contribuenti,   d'intesa  con  il  Ministero  delle  finanze  -
Dipartimento  delle  entrate  - Direzione centrale fiscalita' locale,
nelle  more della emanazione del decreto interministeriale - previsto
dall'art.  52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997,
come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del
decreto   legislativo   30   dicembre   1999,   n.   506   -  decreto
interministeriale  che  approvera'  il  modello relativo all'estratto
delle  deliberazioni  in  materia  di  determinazione  delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  al quale i comuni
devono  attenersi  per  la  trasmissione  dei  dati  occorrenti  alla
pubblicazione  dell'estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  e che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
   Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i
successivi  estratti  di deliberazioni comunali concernenti la stessa
materia  saranno  pubblicati  in  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 16 maggio 2002.
   La  presente  pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e
non  e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle
deliberazioni  comunali,  ha  mera  funzione  notiziale  al  fine  di
facilitare  la  ricerca  sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle
fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
   Pertanto,  ogni  ulteriore  informazione  in  merito  al contenuto
riportato  dalla  presente  pubblicazione  dovra'  essere assunta dal
contribuente direttamente presso il comune interessato.

    Il  comune  di  ADELFIA  (provincia  di  Bari)  ha  adottato,  il
19 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. (Omissis).
2. Le   aliquote   per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili per l'anno 2002 sono determinate come di seguito esposte:
    a) aliquota abitazione principale 5 per mille
    b) aliquota altri immobili 6 per mille
    c) detrazione per abitazione principale euro 103,30
    d) aliquota  agevolata  del 5 per mille per le unita' immobiliari
concesse   in  locazione  a  titolo  di  abitazione  principale  alle
condizioni  definite  dagli  accordi  tipo di cui all'art. 2, comma 3
della legge n. 431/1998;
    e) esenzione  dall'imposta  I.C.I. per i giovani sposi per l'anno
in cui contraggono matrimonio.
Ulteriore   detrazione   di  euro  41,32  ai  pensionati  possessori,
esclusivamente, di un unico immobile adibito ad abitazione principale
oltre ad una pertinenza alla data del 1o gennaio 2002 e che rientrano
nella seguente fattispecie:
      aver  compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' al 1o gennaio
2002 e trovarsi nelle seguenti condizioni:
        nucleo composto da una persona con reddito imponibile ai fini
I.R.P.E.F.  derivante  esclusivamente  da  pensione  non  superiore a
Euro 7.746,86 (reddito 2001);
        nucleo composto da piu' persone con reddito complessivo annuo
non superiore a euro 9.296,23 (reddito 2001).
    La detrazione di euro 41,32 di cui sopra sara' riconosciuta anche
ai  soggetti  passivi  nel cui nucleo familiare vi e' un portatore di
handicap  al  100%,  il  cui  reddito complessivo annuo familiare sia
inferiore  a  euro 8.263,32  ed i cui componenti siano esclusivamente
possessori dell'unico immobile adibito ad abitazione principale oltre
ad una sua pedinenza.
3. Dare  atto  che  sono considerate parti integranti dell'abitazione
principale  le  sue  pertinenze  ancorche'  iscritte distintamente in
catasto.  Nel  caso  in cui all'abitazione principale siano asservite
piu'   pertinenze,   l'aliquota   dell'abitazione   principale  viene
applicata  ad una sola unita' immobiliare di pertinenza con eventuale
estensione  della  detrazione  nel  caso  in  cui la stessa non fosse
interamente    assorbita   dall'imposta   dovuta   per   l'abitazione
principale.
    (Omissis).
02X04101
    Il  comune  di  ALBENGA  (provincia di Savona) ha adottato, il 14
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. Aliquota ordinaria: 7 per mille;
2. Aliquota  per gli immobili delle persone fisiche, soggetti passivi
e   dei  soci  delle  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale: 6 per mille;
3. aliquota per le unita' immobiliari adibite a civile abitazione non
locate  a  persone  che  vi  abbiano l'abitazione principale e per le
quali  non risultino essere stati registrati contratti di locazione a
persone residenti per almeno due anni: 9 per mille;
    b) di  determinare  in  Euro 103,29  l'importo  della  detrazione
spettante  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale,
ai  sensi  dell'art. 8  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.
    (Omissis).
02X04102
    Il  comune  di  ALBUZZANO  (provincia  di  Pavia) ha adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  che  l'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2002 sara' applicata in questo comune con le seguenti aliquote
differenziate ... omissis...;
    aliquota di ordinaria applicazione 6,5 per mille;
    aliquota   ridotta  al  5,5  per  mille  per  unita'  immobiliari
direttamente  adibite  ad  abitazione principale, comprese pertinenze
... omissis...;
    detrazione prima abitazione Euro 118,79 (L. 230.000)
    (Omissis).
02X04103
    Il  comune  di  ALLUMIERE  (provincia  di  Roma)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. aliquota da applicare:
    a) per   le  persone  fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale:
5 per mille;
    b) per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata: 5 per mille;
    c) per  l'abitazione  locata con contratto registrato, a soggetto
che la utilizza come dimora abituale: 5 per mille;
    d) per  l'abitazione  concessa  dal  possessore in uso gratuito a
parenti  fino  al  1o  grado  che  la  occupano quale loro abitazione
principale: 5 per mille;
    e) per  due  o  piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso
abitazione  dal  contribuente  e  dai suoi familiari a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita'
medesime.  In  tal  caso,  l'equiparazione  all'abitazione principale
decorre  dalla  stessa data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione: 5 per mille;
    f) per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga
a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare   risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai
familiari del possessore: 5 per mille;
2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per
le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in
aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le
utilizza come abitazione principale: 6 per mille;
3. aliquota  da applicare ai tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 6 per mille;
4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi
dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;
5. aliquota  da  applicare  per i soggetti passivi e per gli immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;
6. per  le  cantine,  box,  posti  macchina coperti che costituiscono
pertinenza  di  un  abitazione  principale,  collocati  nello  stesso
fabbricato  e comunque non superiore ad una unita' immobiliare: 5 per
mille.
    II) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art. 5  del  decreto  legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai   commi 48,   51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662;
    III) L'imposta  e'  ridotta  del  50% per i fabbricati dichiarati
inagibili  o  inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del    proprietario,    che   allega   idonea   documentazione   alla
dichiarazione.  In  alternativa  il  contribuente  ha  la facolta' di
presentare  dichiarazione  sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968,  n.  15,  autenticata,  nella  quale deve dichiarare la data di
inizio   delle   condizioni   che   rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di quanto dichiarato dal
contribuente.
    IV) Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  euro 103,29  rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
    Per   abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
    Le  disposizioni  di cui al presente capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
    V) Viene   considerata   direttamente   adibita   ad   abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  e  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
    (Omissis);
    VIII) Di  dare  atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58
del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione
dell'art. 9   del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'   di  applicazione  dell'imposta  i  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali  di  cui  all'art. 11  della  legge  n.  9/2963, soggette al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo;
    (Omissis).
02X04104
    Il  comune  di  ALZANO  SCRIVIA  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
Delibera:  1. di  confermare  per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella
misura  unica  del  5 per  mille  con  detrazione indifferenziata per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04105
    Il comune di ANOIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il
15 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili da
applicare  in questo comune per l'anno 2002, nella misura del 5,8 per
mille;
2. di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 104,00 rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica;
    (Omissis).
02X04106
    Il   comune   di  ANZIO  (provincia  di  Roma)  ha  adottato,  il
19 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Fissare ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come
sostituito  dell'art. 53  della  legge  n.  662/1996;  l'aliquota per
l'applicazione comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti
misure:
    a)  L'aliquota  del  4,5  per  mille,  da  applicarsi  sulla base
imponibile,   come  determinata  ai  sensi  dell'art. 5  del  decreto
legislativo n. 504/1992, per gli immobili adibiti ad:
      1. Abitazione principale, intesa nel senso di comprovata dimora
abituale,  come  espresso  dalIart. 8  deI  piu' volte citato decreto
legislativo n. 504/2, posseduta da persone fisiche soggetti passivi o
utilizzati  direttamente da soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa;
      2. Abitazione  concessa  in uso gratuito dal possessore ai suoi
familiari  (parenti  in  linea rett: genitori, figli, nipoti); con la
presentazione,  entro  il  30 giugno dell'anno successivo a quello in
cui si e' verificata la condizione, di apposita autocertificazione di
comprovata effettiva dimora.
      3. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale
le  sue pertinenze, ancorche' iscritte distintamente in catasto, dove
per  pertinenza  si  intende  il  garage  o box auto, la cantina o la
soffitta  ubicate  nello  stesso edificio o complesso immobiliare nel
quale  e' sita l'abitazione principale, ovvero distanza non superiore
a 300 metri, limitatamente ad una unita' per ciascuna categoria;
      4. Le abitazioni regolarmente assegnate dallo IACP;
      5. Le proprieta' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o
usufrutto  di  cittadini  italiani  che  acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero  sanitari o a seguito di ricovero permanente e
certificato  e/o  autocertificato,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
      6. L'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o
usufrutto  da  cittadini italiani, non residenti nel territorio dello
stato italiano, a condizione che la stessa non risulti locata;
      7. Soggetti  passivi dell'imposta per gli immobili dagli stessi
utilizzati per la propria attivita' lavorativa principale.
    b)  L'aliquota  del  6,8  per  mille  da  applicarsi  sulla  base
imponibile,   come  determinata  ai  sensi  dell'art. 5  del  decreto
legislativo n. 504/1992 per:
      1. Tutti  gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione e
loro pertinenze, ancorche' iscritte distintamente in catasto;
      2. Immobili ad uso commerciale, locati e/o a disposizione;
      3. In  via  residuale,  per tutti i casi non riconducibili alla
lettera a).
    (Omissis).
02X04107
    Il  comune  di  APPIGNANO  (provincia  di  Macerata) ha adottato,
l'8 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    a) Aliquota  del  5  per  mille:  abitazione  principale  e  suoi
accessori;
    b) Aliquota del 5,5 per mille:
      edifici   destinati   ad  attivita'  industriali,  artigianali,
commerciali;
      aree agricole;
    c) Aliquota del 6 per mille:
      seconde case e loro accessori;
      aree fabbricabili;
    d) Detrazione   di   L. 200.000   (euro  103,29)  per  abitazioni
principali
    (Omissis).
02X04108
    Il  comune  di  ARDARA  (provincia  di  Sassari)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (omissis).
1. di  stabilire  per  l'anno  2002  l'aliquota  vigente  sul proprio
territorio  dell'imposta  comunale sugli immobili in percentuale pari
al 6 per mille;
2. di  stabilire  per l'anno 2002 la detrazione di 103,29 euro per la
prima casa;
    (Omissis).
02X04109
    Il   comune  di  AROLA  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquoteodell'imposta  comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di determinare nel 6 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale
sugli immobili, I.C.I., che verra' applicata nell'anno 2002;
di determinare la detrazione per l'abitazione principale nella misura
minima prevista dalla legge, pari ad euro 103,29;
    (Omissis).
02X04110
    Il  comune  di ARQUATA DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato,  il  15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota l.C.I. nella misura unica
del  5,5  per  mille,  non  avvalendosi  di  alcuna delle facolta' di
differenziazione  delle  aliquote  ne'  quelle  di  incremento  della
detrazione  o  riduzione  dell'imposta per l'abitazione principale di
cui  alla  legge  n.  662/1996,  e senza applicazione delle ulteriori
facolta' riconosciute ai comuni dalla legge n. 449/1997 e dal decreto
legislativo n. 446/1997;
    (Omissis).
02X04111
    Il comune di ARZAGO D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il
9   febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    Unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
incluse le pertinenze: aliquota del 6 per mille.
    Restanti immobili: aliquota del 6,5 per mille.
    Detrazione   d'imposta   per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo: Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04112
    Il  comune  di  ASIGNANO  VERCELLESE  (provincia  di Vercelli) ha
adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002:
    a) nel  5  per  mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli
immobili;
    b) in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale;
    c) di  considerare  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non venga locata.
    (Omissis).
02X04113
    Il  comune di ASSO (provincia di Como) ha adottato, il 12 gennaio
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire  per  l'anno  2002  nella  misura  del  5  per mille
l'aliquota  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili,
sull'unita' adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
2. di  stabilire inoltre per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria del 6,5
per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per
gli immobili diversamente classificati ed aree fabbricabili;
3. di  stabilire la detrazione d'imposta per le abitazioni principali
e sue pertinenze in Euro 103.29 pari a L. 200.000;
    (Omissis).
02X04114
    Il  comune di AZZANO DECIMO (provincia di Pordenone) ha adottato,
il  19  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Relativamente all'imposta comunale sugli immobili:
    a) di  fissare,  ai  sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n.
504/92  e  successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) per l'anno 2002:
      aliquota del 4 per mille: - per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  e  soggetto  passivo e le relative pertinenze
(cantine e garages);
      aliquota del 4,5 per mille - per i terreni agricoli;
      aliquota del 5,5 per mille:
        per  le unita' immobiliari ad uso residenziale beate, nonche'
per  le  unita' immobiliari adibite ad attivita' economico-produttive
(capannoni,  stabilimenti,  opifici,  uffici, negozi ecc.) utilizzate
direttamente dal soggetto passivo o date in locazione;
        per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
        per  gli  immobili  costruiti  direttamente  dall'impresa  in
attesa di alienazione;
        per  le  unita'  immobiliari ad uso residenziale o adibite ad
attivita'  economico-produttive  (capannoni,  stabilimenti,  opifici,
uffici,  negozi  ecc.) non beate e tenute a disposizione del soggetto
passivo;
      aliquota del 7 per mille - per le aree fabbricabili.
    b) di  fissare  (ai  sensi  dell'art. 8, terzo comma, del decreto
legislativo  n.  504/1993  e successive modifiche ed integrazioni) in
Euro  155,00  annue, la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e di
assimilare   all'abitazione   principale   i   fabbricati   tenuti  a
disposizione  da  anziani disabili, residenti in istituto di ricovero
permanenti, posseduti a titolo di proprieta' o usufrutto, purche' non
locali, e dai residenti all'estero;
    c) di  estendere  la  detrazione annua di Euro 155,00 alle unita'
immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti in linea retta o
collaterale,  fino  al  primo  grado  di  parentela  adibite  a  loro
abitazione principale;
    d) di  precisare  che  godranno  dell'aliquota  del 4 per mille i
figli,  i  fratelli,  i  parenti  in  linea  retta  che  a seguito di
successione   risultano  proprietari  di  un  percentuale  d'immobile
adibito  ad  abitazione  principale  da un genitore o figlio/figlia o
fratello/sorella:
    (Omissis).
02X04115
    Il comune di AZZANO SAN PAOLO (provincia di Bergamo) ha adottato,
l'8   febbraio   2002,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Per  l'anno  2002 la determinazione, per i motivi citati in premessa,
dell'aliquota I.C.I.:
    nella  misura  del  4,8  per mille per l'abitazione principale ed
assimilati;
    nella  misura  del  6  per  mille per tutte le altre tipologie di
unita' immobiliari.
Di determinare la detrazione per l'abitazione principale agli effetti
dell'imposta Comunale sugli immobili, in Euro 119,00 (L. 230.416);
    (Omissis).
02X04116
    Il  comune  di  BADOLATO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  come  in  effetti  conferma  per  l'anno 2002 una
aliquota  ridotta  del 4 per mille per le abitazioni principali e una
aliquota  ordinaria del 7 per mille per i rimanenti immobili soggetti
a tassazione I.C.I.
    (Omissis).
02X04117
    Il  comune  di  BANCHETTE (provincia di Torino) ha adottato, il 6
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire  per  l'anno  2002,  nella  misura  del  7 per mille
l'aliquota  per  l'applicazione della imposta comunale sugli immobili
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. di  confermare,  per  l'anno  2002,  che relativamente alle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, la
misura  della  aliquota  sia  del 5,5 per mille e nella somma di Euro
130,00  la detrazione riconosciuta con le modalita' ed entro i limiti
di  cui  all'art.  8  comma  2 decreto legislativo n. 504/1992 e come
integrato  dall'art. 3 del regolamento comunale in materia di imposta
comunale  degli Immobili approvato con deliberazione c.c. n. 6 del 19
febbraio 2001;
    (Omissis).
02X04118
    Il  comune  di  BANZI  (provincia  di Potenza) ha adottato, il 16
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicare nel
comune di Banzi, nella misura del 6 per mille;
2.  di  determinare  in Euro 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo. rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8,
comma  2,  del decreto legislativo n. 504/1992. cosi' come sostituito
dalla legge n. 662/1996.
    (Omissis).
02X04119
    Il  comune  di BARDONECCHIA (provincia di Torino) ha adottato, il
13   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:
    6 per mille aliquota ordinaria;
    5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale  compresa  una  pertinenza  per  ogni  categoria catastale
rientrante  in  tale  fattispecie  (C2,  C6  e C7, asservite comunque
all'abitazione principale) con detrazione di Euro 258,00;
    4  per  mille  per  le  unita'  immobiliari di cui alla categoria
catastale  D2  (alberghi  e  pensioni)  e  quelle vincolate da R.T.A.
(Ricettivita' Turistico Alberghiera) e rifugi alpini;
    5   per   mille   per   le   unita'  immobiliari  classificate  o
classificabili  nel  gruppo catastale A (ad eccezione delle categoria
A10)  e C6 date in locazione ai residenti per un periodo superiore ai
trenta giorni;
    5,3   per   mille   per  le  unita'  immobiliare  classificate  o
classificabili  nel  gruppo catastale A (ad eccezione delle categoria
A10) e C6 date in locazione ai non residenti per un periodo superiore
ai trenta giorni;
    6,5   per   mille   per  le  unita'  immobiliari  classificate  o
classificabili  nel  gruppo catastale A (ad eccezione delle categoria
A10)  e  C6  con  residenza  secondaria  e/o  non  beate  (art. 7 del
regolamento I.C.I.);
3.  di  approvare  la  nuova tabella per la determinazione del valore
delle  aree fabbricabili ai fini della tassazione I.C.I. nel rispetto
dell'art. 2-bis  del  regolamento  per la disciplina dell'I.C.I., che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
    (Omissis).
    Allegato  a  deliberazione  di  G.C. n. 30 del 13 febbraio 2002 -
Tabella  per  la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai
fini della tassazione I.C.I.
    (Omissis).
Tab.  00.  Terreni ricadenti in aree soggette a strumenti urbanistici
esecutivi (P.E.C. o P.P.) non ancora approvati
Tab. 01: terreni ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi (P.E.C.
o P.P.) approvati
Tab. 02: terreni ricadenti in aree edificabili a concessione edilizia
singola     (Omissis).
02X04120
    Il  comune  di  BARIANO  (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 2001, nelle seguenti misure:
  a) aliquota  di  ordinaria  applicazione  nella misura del 5,25 per
mille;
  b) aliquota  del  7  per mille per alloggi non locali, considerando
tali  gli  alloggi di cui art. 4 - regolamento comunale approvato con
delibera C.C. n. 44 del 30 ottobre 1998.
2. (Omissis).
3.  di  confermare  in  Euro  103,29  la  detrazione  per  abitazione
principale
4.  di  applicare  la  detrazione  di  cui  sopra,  ai sensi art. 2 -
regolamento  comunale  - all'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziano  disabile che acquisisce la
residenza  in  istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata, il
soggetto  interessato  puo' attestare la sussistenza delle condizioni
di  diritto  e  di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione
per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva;
    (Omissis).
02X04121
    Il comune di BARONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare, per le ragioni esposte in premessa, che per l'anno
2002   l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.) sara' applicata in questo comune nella misura unica
del  5,50  per  mille  e,  quindi,  invariata rispetto all'anno 2001,
facendosi  cosi' salvi gli equilibri di bilancio e le decisioni prese
dagli altri organi;
2.  resta  invariata, e fissata in Euro 103,29 pari a lire 200.000 la
detrazione per l'abitazione principale;
    (Omissis).
02X04122
    Il  comune  di  BASSIANO  (provincia  di  Latina) ha adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  approvare  le  aliquote  dell'I.C.I.  -  imposta  comunale  sugli
immobili,  in  questo  comune,  con effetto dal 1o gennaio 2002, come
segue:
    aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
    aliquota  per  la  prima  casa  (incluse  le pertinenze): 5,7 per
mille.
    (Omissis).
02X04123
    Il  comune  di  Belgioioso  (provincia  di  Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille e la detrazione
per l'abitazione principale in Euro 103,29;
2.  di  stabilire  l'ulteriore  detrazione  per  l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo
nelle  misure  di  cui  al protocollo d'intesa, gia' approvato con le
organizzazioni  sindacali  dei pensionati nell'anno 2001 da ritenersi
valido  anche per l'anno 2002 secondo la documentazione agli atti del
comune;
3. (omissis);
4. (omissis);
5.   la   giunta  comunale  si  avvale  della  possibilita'  prevista
dall'art. 3,  comma  56,  legge  n. 662, del 23 dicembre 1996 secondo
cui,   ai  fini  I.C.I.,  verra'  considerata  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' di anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
abitazione non risulti locata.
    Le  detrazioni,  pari ad un massimo di Euro 258,22, riguarderanno
gli  immobili  di  valore  catastale  non  superiore a Euro 41.316,55
classificate  nelle categorie A/3, A/B e A/5, in misura differenziata
in  rapporto al reddito del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF
per   l'anno   precedente,  secondo  la  tabella  sotto  riportata  e
riguarderanno le seguenti categorie di cittadini:
      pensionati,  coniuge  a  carico  di  pensionati,  portatori  di
handicap  con  attestato  di invalidita' civile, disoccupati iscritti
nelle  liste  di  collocamento  per  almeno  sei mesi nell'anno 2001,
lavoratori  posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei
mesi nell'anno 2001;
      nuclei familiari con lavoratori dipendenti.
    Le  predette  categorie  non  devono possedere, anche a titolo di
usufrutto,  altri  immobili  o  quote  non  superiori ad un terzo del
secondo  immobile,  escluso  il  box  di  pertinenza  dell'abitazione
principale.  Di  tali  ulteriori  detrazioni non potranno usufruire i
cittadini  non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori
di immobili classificati a catasto come A/1, A/2, A/7, A/8 e A/9.
    a) Nucleo familiare con presenza di pensionati e coniuge a carico
di  pensionati,  portatori  di handicap, disoccupati, cassaintegrati.
    Reddito  del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF per l'anno
precedente:

Limite reddito familiare                   Importo della maggior
                                                 Detrazione
            -                                         -
Fino a Euro 6.197,48....                          Euro 258,22
Da Euro 6.197,49 a Euro 9.296,22....              Euro 232,40
Da Euro 9.296,23 a Euro 12.394,96....             Euro 206,58

    Per  i  nuclei  familiari  di cui al punto a) i limiti di reddito
sono  aumentati  di Euro 774,68 per ogni familiare a carico e di Euro
1.549,37  qualora  la  persona  a  carico  sia portatore di handicap.
    b) Nucleo   familiare  con  presenza  di  lavoratori  dipendenti.
    Reddito  del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF per l'anno
precedente:




Limite reddito familiare                   Importo della maggior
                                                 Detrazione
            -                                         -
Fino a Euro 14.460,79....                         Euro 258,22

    Per  i  nuclei  familiari  di cui al punto b) i limiti di reddito
sono  aumentati  di Euro 1.032,91 per ogni familiare a carico.     Il
trattamento  di ulteriore detrazione verra' applicato a seguito della
comunicazione  del  cittadino  che,  entro il 30 giugno 2002, con una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta' attesti:       di
appartenere ad una categoria ammessa al beneficio;
      il reddito familiare;
      il  non  possesso  di  altri  immobili  escluso  il  garage  di
pertinenza  dell'abitazione  principale e/o una quota inferiore ad un
terzo di altro immobile.
    (Omissis).
02X04124
    Il  comune  di  BELLANO  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato, il
7 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    5  per  mille  per  le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione   principale  ed  alle  sue  attinenze  e  per  le  unita'
immobiliari  classificate  o classificabili nelle categorie catastali
C2,  C6 e C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole
a  servizio  della  abitazione  principale (anche se non appartengono
allo stesso fabbricato);
    7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;
di  stabilire  in  Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo, cosi' come
definito dalla normativa vigente.
    (Omissis).
02X04125
    Il  comune  di  BELLINZAGO  LOMBARDO  (provincia  di  Milano)  ha
adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  (omissis), per l'anno d'imposta 2002 le aliquote
vigenti  gia'  nel  2001  per l'imposta comunale sugli immobili nelle
seguenti misure:
    aliquota abitazione principale: 5,5 per mille;
    aliquota ordinaria: 7 per mille;
    detrazione per abitazione principale: Euro 108,00;
2.  di  disporre  la riscossione dell'Imposta comunale sugli immobili
direttamente  tramite  c.c.p.  e/o  tramite tesoreria comunale, senza
alcun onere per il contribuente.
    (Omissis).
02X04126
    Il  comune  di  BERBENNO  DI VALTELLINA (provincia di Sondrio) ha
adottato,  l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di approvare e stabilire le aliquote di applicazione dell'Imposta
comunale sugli immobili per l'anno 2002, come segue:
    immobili   adibiti   direttamente   ad  abitazione  principale  e
pertinenze  come  previsto  dall'art. 2 del regolamento comunale: 4,8
per mille;
    immobili diversi dalle abitazioni, immobili posseduti in aggiunta
all'abitazione principale, altri immobili: 6 per mille;
2.   di   dare   atto  che  le  riduzioni,  detrazioni  ed  esenzioni
dell'imposta  applicabili  sono  quelle previste esplicitamente quali
dovute dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modifiche  ed  integrazioni  e/o da altre norme aventi forza di legge
oltre quelle previste dal regolamento comunale.
    (Omissis).
02X04127
    Il  comune  di  BIANZONE  (provincia  di Sondrio) ha adottato, il
6 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, nella misura minima del 4 per mille
l'aliquota relativa all'I.C.I.;
2.  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art. 55, comma 2, della legge n.
662/1996,  dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  si detraggono, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro  103,29 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. stabilire le seguenti agevolazioni:
    elevare  la  detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a Euro
154,94  per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico
e  sociale  (pensionati,  portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita' civile in grado di produrre adeguata certificazione della
loro  reale  situazione  ed  aventi  un  reddito  imponibile  pari  o
inferiore  a quanto previsto nella allegata tabella A. I contribuenti
interessati,  per aver diritto alla detrazione di cui sopra, dovranno
presentare  apposita  richiesta al comune entro il 30 maggio 2002. Il
richiedente  dovra'  in tale sede dichiarare di avere conoscenza che,
nel  caso  di  accettazione  della  domanda,  possono essere eseguiti
controlli  diretti  ad  accertare  la  veridicita' delle informazioni
fornite,  da  effettuare  presso  gli  istituti  di  credito  o altri
intermediari finanziari;
    dare  atto  che,  comunque  della  detrazione non si applica agli
immobili  rientranti nella classificazione delle abitazioni signorili
o similari;
    stabilire  che  per  avere  diritto  all'aumento della detrazione
l'unita' immobiliare abitata sia l'unica del nucleo familiare;
    stabilire  che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996,
che   va   considerata  abitazione  principale  l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscano  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
    (Omissis).
02X04128
    Il  comune  di  BINASCO  (provincia  di  Milano)  ha adottato, il
6 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per  i  motivi  indicati  in premessa che qui si
intendono  integralmente  riportati,  per  l'anno  2002  le  aliquote
dell'Imposta  comunale  sugli  immobili  e  le  detrazioni  nel  modo
seguente:
    unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo: 5,75 per mille;
    altra unita' immobiliare: 6,5 per mille;
    unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione a disposizione (case
sfitte): 7 per mille;
    detrazione  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto: Euro 103,29 (L. 200.00), comma
55, art. 3, legge n. 662/1996);
    detrazione  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad   abitazione   principale   della   persona   singola   (come   da
documentazione   anagrafica)   titolare  esclusivamente  di  pensione
sociale  (art.  3,  comma 55, legge n. 662/1996, e art. 3 del decreto
legislativo  n.  50/1997,  convertito  nella  legge 9 maggio 1997, n.
122): Euro 258,23 (L. 500.000).
    (Omissis).
02X04129
    Il  comune  di  BISUSCHIO  (provincia  di Varese) ha adottato, il
5 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
(omissis),  le  aliquote  dell'Imposta  comunale  sugli  immobili per
l'anno 2002 che sono state fissate nella seguente misura:
    abitazione principale: 5 per mille;
    aliquota ordinaria: 5,5 per mille.
    La  detrazione  per  l'abitazione  principale e' stata fissata in
L. 200.000, Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04130
    Il  comune  di  BITETTO  (provincia  di  Bari)  ha  adottato,  il
13 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicata ai
fini  dell'Imposta  comunale sugli immobili - I.C.I., e le detrazioni
per abitazione principale nelle seguenti misure:
    a)  4  per mille per le abitazioni principali e per le abitazioni
concesse  in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che
la utilizzano come abitazione principale;
    b)  4  per  mille  per  gli  immobili  siti nella zona A - centro
storico;
    c) 6 per mille (aliquota ordinaria) per gli altri immobili, per i
terreni e le aree fabbricabili;
    d)   Euro   129,12   la  detrazione  spettante  per  l'abitazione
principale  e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in
linea  retta  di  primo  grado  che  la  utilizzano  come  abitazione
principale;
    e)  Euro  206,91  la detrazione spettante ai titolari di pensione
sociale,  assegno  sociale  o  minimi previdenziali proprietari della
sola casa di abitazione.
    (Omissis).
02X04131
    Il   comune  di  BLEVIO  (provincia  di  Como)  ha  adottato,  il
22 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per i motivi di cui in premessa, per l'anno 2002
l'aliquota  dell'Imposta  comunale  sugli immobili nella misura del 5
per  mille  l'aliquota ordinaria, aumentandola al 7 per mille per gli
alloggi  non  locati e per gli immobili non adibiti ad abitazione non
principale;
    (Omissis).
02X04132
    Il comune di BOBBIO PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il
14 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  applicare, per l'anno 2002, l'Imposta comunale sugli immobili
istituita  con  decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 nella
misura del:
    6,7   per  mille  per  alloggio  con  la  seguente  agevolazione:
riduzione  di  Euro  150,00  per  la  prima  casa  (estensibile  alle
pertinenze)  e  per uso gratuito ai familiari (parenti in linea retta
entro il terzo grado - collaterali entro il secondo;
    7  per  mille  per  i  terreni fabbricabili e per gli alloggi non
occupati tutto l'anno;
    6 per mille per alloggi dati in affitto a residenti (con regolare
contratto);
    6  per  mille  per  alloggi  siti in zone non servite da pubblica
fognatura e da rete viaria carrozzabile.
    (Omissis).
02X04133
    Il  comune  di  BOGOGNO  (provincia  di  Novara)  ha adottato, il
20 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di dare atto che le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili
sono state definite nelle seguenti misure:
    4,5  per mille l'aliquota per le abitazioni adibite ad abitazione
principale;
    6 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili;
    3  per  mille  per  tutti  gli interventi indicati all'articolo 1
comma 5 legge n. 449/1997.
2.  di  determinare  la  detrazione per l'abitazione principale nella
misura in euro 104,00.
    (Omissis).
02X04134
    Il  comune  di  BOLSENA  (provincia  di  Viterbo) ha adottato, il
9 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal
1o gennaio 1998:
    1.  5,25  per  mille:  persone fisiche soggetti passivi e soci di
cooperative   edilizie   a   proprieta'  indivisa,  per  l'abitazione
principale;
    2.  7 per mille tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano
nella precedente classificazione.
2.  detrazione  dall'imposta  dovute  per l'abitazione principale del
soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:
    1. L. 200.000 per detrazione base.
3.   riduzione  del  50%  dell'imposta  per  gli  edifici  inagibili,
inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente al periodo
dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
    (Omissis).
02X04135
    Il  comune  di  BOMPORTO  (provincia  di  Modena) ha adottato, il
12 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili,  istituita  con  l'art. 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, nella misura del:
    A)  5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale;
    B)  5  per  mille  alle unita' immobiliari costituenti pertinenza
all'abitazione principale;
    C)  5 per mille per le unita' immobiliari adibita ad abitazione e
relative   pertinenze,   appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
    D)  5  per  mille  agli alloggi adibiti ad abitazione ed relative
pertinenze,  regolarmente  assegnati  dagli  istituti autonomi per le
case popolari;
    E)  5  per  mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di
proprieta'   o   di   usufrutto  considerata  principale  e  relative
pertinenze,  per  anziani  o disabili che acquisiscono la residenza i
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
    F)  5  per  mille  per le abitazioni e pertinenze concesse in uso
gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado;
    G)  5  per  mille  per gli immobili degli enti senza finalita' di
lucro;
    H)  3  per  mille  alle  unita'  adibita ad abitazione e relative
pertinenze,  concessa  in locazione a titolo di abitazione principale
alle  condizioni  definite  dagli  accordi  locali fra organizzazioni
della proprieta' e degli inquilini;
    I)  5,6  per  mille  per  i terreni agricoli, aree fabbricabili e
fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti;
    L)  7  per  mille,  alloggi  non  locati,  con  esclusione  delle
abitazione realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che
hanno   per   oggetto   esclusivo   o  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione  di  immobili limitatamente al primo anno successivo alla
data di ultimazione dei lavori.
2.  di  confermare ai sensi dell'art. 58, comma 3, della legge n. 446
del  15 dicembre  1997  un  aumento di Euro 78,00 della detrazione di
imposta  I.C.I.  da  aggiungersi  alla  detrazione di Euro104,00 gia'
prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive
modificazioni  ed  integrazioni, ai contribuenti che si trovano nelle
condizioni di seguito specificate:
    i   destinatari  dell'aumento  da  Euro  104,00  a  Euro  182,00,
proprietari  o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di
dette  abitazioni,  del solo appartamento utilizzato quali abitazione
principale  e delle relative pertinenze devono essere in possesso dei
seguenti requisisti:
      A)  pensionati  e/o  portatori  di  handicap, mono-reddito, che
abbiamo   un   reddito  da  pensione  non  superiore  a  Euro7.230,40
(L.14.000.000.)  annui  lordi  riferito  all'anno  2001  ed essere in
condizione non lavorativa;
      B)  apprensioni  e/o  portatori  di  handicap  con attestato di
invalidita'   civile   con   reddito   annuale   imponibile  ai  fini
dell'I.R.P.E.F.,  di  tutti  i componenti del nucleo familiare fino a
Euro12.394,97  (L.  24.000.000.), piu' Euro 929,62 (L. 1.800.000) per
ogni persona a carico;
      C)   disoccupati   con   redditi  annuali  imponibile  ai  fini
dell'IRPEF,  di  tutti  i  componenti  del  nucleo  familiare  fino a
Euro12.394,97  (L.  24.000.000)  piu' Euro 929,62 (L. 1.800.000.) per
ogni persona a carico;
      D) famiglie numerose:
        nucleo  familiare  composto  da  5  o  piu'  componenti al 1o
gennaio 2002;
        reddito familiare riferito all'anno 2001 non superiore a Euro
36.151,98  (L. 70.000.000.) lordi annui nel caso di una famiglia di 5
componenti;   a   tale   reddito   si   aggiungono  Euro7.230,40  (L.
14.000.000.) lordi annui per ogni componente superiore al quinto;
      E)  titolari  di  assistenza sociale a livello comunale a norma
dei  vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia'
previsto dai punti precedenti.
Nel caso delle lettere A), B), C), e D), l'applicazione del beneficio
della   ulteriore  detrazione  di  Euro  78,00  e'  subordinato  alla
condizione   che  gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare  non
possiedano alcuna proprieta' immobiliare.
Il  contribuente  per  usufruire  della detrazione fino a Euro 182,00
deve:
    presentare  una dichiarazione, nella quale attesta nome, cognome,
indirizzo,  data  di nascita, codice fiscale e il possesso di tutti i
requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione
di cui sopra;
*la  richiesta deve essere inviata entro il 31 dicembre 2002, pena la
non  applicazione  dell'ulteriore detrazione, all'Ufficio Tributi del
comune  di Bomporto con consegna diretta al protocollo comunale o con
invio tramite raccomandata a.r.;
I  limiti  di  reddito vanno calcolati prendendo in considerazione il
reddito  imponibile  ai  fini  dell'I.R.P.E.F.  indicato  nel modello
UNICO, nel modello C.U.D. dell'anno 2001.
L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa
comprovante quanto dichiarato.
    (Omissis).
02X04136
    Il  comune di BORGO D'ALE (provincia di Vercelli) ha adottato, il
18 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure;
    4,5  per mille per abitazioni principali, terreni agricoli e aree
fabbricabili;
    5,5 per mille perle case sfitte e seconde case a disposizione;
    Euro   103,29  (L  200.000)  per  la  detrazione  dell'abitazione
principale.
    (Omissis).
02X04137
    Il  comune  di  BORGO  SAN  GIACOMO  (provincia  di  Brescia)  ha
adottato,  il  18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    aliquota abitazione principale 6 per mille;
    aliquota  immobili  non locati o sfitti ed aree edificabili 7 per
mille;
    aliquota I.C.I. per altri immobili 6 per mille;
    detrazione   per   abitazione   principale   L.  220.000  pari  a
Euro113,62;
    (Omissis).
02X04138
    Il  comune  di  BORGOFRANCO  SUL  PO  (provincia  di  Mantova) ha
adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote l.C.l.:
    a) abitazioni  principali  (compresi  gli  immobili  di anziani o
disabili residenti permanentemente in case di cura): aliquota del 5,5
per mille - Detrazione di Euro 103,29;
    b) immobili  non  affittati  -  seconde  case: aliquota deI 7 per
mille;
    c) immobili  non  affittati  destinati  ad attivita' produttive a
disposizione: aliquota diversificata del 5,5 per mille;
    (Omissis).
02X04139
    Il  comune  di  BORGOMANERO (provincia di Novara) ha adottato, il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  applicare  per  l'anno  2002,  relativamente all'imposta comunale
sugli immobili, le seguenti aliquote e detrazioni:
    a) per  gli  immobili  adibiti ad abitazione principale: aliquota
del 5 per mille;
    b) per  tutti  gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili:
aliquota del 5,6 per mille;
    c) per gli alloggi sfitti o comunque tenuti a disposizione, senza
contratto   di  locazione,  da  almeno  dodici  mesi  alla  data  del
31 dicembre  2001,  per  i mesi che rimangono tali nel 2002: aliquota
deI 7 per mille.
Di  confermare  altresi',  anche  per  l'anno  2002,  l'importo della
detrazione  per  l'abitazione  principale  nel massimo di euro 258,23
(lire 500.000), a favore delle seguenti categorie di contribuenti:
    a) contribuenti  iscritti  nell'elenco  di  coloro  che godono di
assistenza  economica  in  via  continuativa  da  parte  del  comune,
formalmente  certificata  dal  responsabile  del dipartimento servizi
sociali;
    b) contribuenti di eta' superiore ai 65 anni, soli o con coniuge,
che  non  posseggono  altri  redditi  (ivi compresi quelli soggetti a
ritenuta  alla  fonte  a  titolo  d'imposta)  al  di  fuori di quelli
derivanti dalla pensione sociale dell'I.N.P.S.;
    c) contribuenti il cui nucleo familiare comprenda persone colpite
da  handicap  grave, individuato in base ai criteri di cui alla legge
5 febbraio 1992 n. 104 e certificato dal servizio di medicina legale.
La maggiore  detrazione  e'  riconosciuta a condizione che il reddito
complessivo del nucleo familiare di appartenenza non superi 36.151,98
euro  (lire  70,000.000), comprensivi di eventuali redditi soggetti a
ritenute alla fonte a titolo di imposta.
Di  confermare inoltre, in 103,29 euro (lire 200.000) l'importo della
detrazione  per  tutti  gli  altri  contribuenti  diversi  da  quelli
indicati nei precedenti punti.
    (Omissis).
02X04140
    Il  comune  di  BOTTICINO  (provincia di Brescia) ha adottato, il
12 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;
2. di  confermare  per  l'anno  2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 4 per mille per abitazione principale
e pertinenze assimilate;
3. di confermare la detrazione per abitazione principale e pertinenze
assimilate nella misura di lire 200.000. pari ad Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04141
    Il comune di BOVALINO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato,
il   27 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.
    (Omissis).
02X04142
    Il  comune  di  BREBBIA  (provincia  di  Varese)  ha adottato, il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per  mille  sulle  abitazioni  principali  e  le  relative pertinenze
(Garage  o box o posto auto coperto o scoperto, soffitte e cantine ai
sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del relativo regolamento);
2. di  stabilire per l'anno 2002 che dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale si possono detrarre lire
200.000.  Un ulteriore detrazione di lire 200.000 verra' applicata ai
nuclei famigliari aventi a carico persone disabili che raggiungano un
grado di invalidita' del 75%;
3. ai  fini  dell'applicazione dell'imposta si considerano abitazioni
principali,  comprese  le  pertinenze,  le  unita' immobiliari ad uso
abitativo  concesse  in comodato o in uso gratuito a parenti in linea
retta  o  collaterale,  per  tali  intendendosi  i  figli  legittimi,
naturali  ed  adottivi,  i  genitori  i pro-genitori, i fratelli e le
sorelle.  Per  tali  unita'  immobiliari non compete la detrazione di
lire 200.000;
4. di stabilire per l'anno 2002 con riferimento ai casi di:
    a) immobili diversi dalle abitazioni;
    b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
    e) aree  fabbricabili,  applicazione  dell'aliquota I.C.I.: nella
misura del 6 per mille.
5. di  stabilire  altresi',  una riduzione dell'imposta del 50% per i
fabbricati   dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati,  limitatamente  al  periodo  dell'anno  durante  il quale
sussistono le suddette condizioni, il tutto come previsto dall'art. 3
- comma 55 - della legge n. 662/1996. Di stabilire che inabitabilita'
o  inagibilita'  e' accertata dall'ufficio tecnico comunale a seguito
di richiesta di intervento.
    (Omissis).
02X04143
    Il  comune  di BREGNANO (provincia di Como) ha adottato, l'8 e il
26 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di   fissare  per  l'anno  2002  l'aliquota  per  l'applicazione
nell'abito   del  territorio  comunale  dell'imposta  comunale  sugli
immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
nella seguente misura:
    4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
    5  per  mille  per  tutte le altre categorie di immobili (terreni
agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati);
2. di stabilire in Euro 103,29.= la detrazione ordinaria per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo,
dando   atto   che   con   deliberazione  consiliare  si  provvedera'
all'aumento  di  tale  detrazione  di imposta per alcune categorie di
soggetti  in situazioni di particolare disagio economico-sociale, per
l'anno 2002.
    (Omissis).
1. di  stabilire  in  Euro 180,76, per l'anno 2002, la detrazione per
l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale, a condizione
che  la  stessa  non  sia  classificata nelle categorie A1, A8, A9, a
favore  di  particolari  categorie di soggetti, ai sensi dell'art. 8,
comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, e precisamente:
    per nucleo familiare costituito da un solo componente (pensionato
o  lavoratore  dipendente)  che  abbia  un reddito complessivo fino a
Euro 11.362,05;
    per i nuclei familiari costituiti da piu' persone (pensionati e/o
lavoratori  dipendenti),  il  reddito, di cui al punto precedente, e'
elevato di Euro 1.032,91.=, per ogni ulteriore componente.
2. di dare atto che:
    per   l'abitazione   principale  dei  soggetti  passivi  che  non
rientrano  nelle  ipotesi di cui al punto precedente la detrazione e'
pari  a  Euro 103,29.=, cosi' come gia' stabilito nella deliberazione
di giunta comunale n. 12 dell'8 febbraio 2002;
    non usufruiranno della maggiore detrazione i titolari del diritto
di   proprieta'   o  di  altro  diritto  reale  su  immobili  diversi
dall'abitazione principale (esclusi i terreni agricoli);
3. di  precisare  che  l'abitazione  principale  e'  quella  prevista
dall'art. 7  del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli  immobili,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n. 5 del
28 gennaio 1999.
    (Omissis).
02X04144
    Il  comune  di  BRESCIA  ha  adottato,  il  10 dicembre  2001, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a)  di  determinare  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I. e relative
detrazioni, come di seguito indicato:
    l'aliquota  per  l'abitazione principale, nell'accezione definita
nel  regolamento per l'applicazione dell'ICI, e per gli immobili dati
in  locazione  con  canone determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge n. 431/1998 nella misura del 4,5 per mille;
    l'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille;
    l'aliquota  per gli immobili sfitti nella misura del 7 per mille,
specificando  che  per  immobili  sfitti  si  intendono quelli ad uso
abitazione  non  locati  con  contratto  registrato,  ne' concessi in
comodato   gratuito   a   terzi,   ne'  utilizzati  direttamente  dal
possessore;
    la  detrazione  per l'abitazione principale nella misura unica di
Euro 139,50 pari a L. 270.110;
    la  detrazione  per  le  unita'  immobiliari  locate  con  canoni
determinati  ai  sensi  dell'art.  2  comma 3 della legge n. 431/1998
nella misura di Euro 77,50 annui, pari a L. 150.061 annue.
b) (omissis)
    (Omissis).
02X04145
    Il  comune  di  BRIENNO  (provincia  di  Como)  ha  adottato,  il
21 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare per i motivi di cui in premessa, un'aliquota ordinaria
per  l'imposta  comunale  sugli immobili per l'anno 2002, pari al 5,8
per  mille  ed  un'aliquota  ridotta del 4,5 per mille a favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta'   indivisa,  residenti  in  questo  comune,  per  l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
    (Omissis).
02X04146
    Il  comune  di  CADORAGO  (provincia  di  Como)  ha  adottato, il
21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Delibera  1.  per  i  motivi  e  le causali di cui in premessa che si
intendono  qui  integralmente  riportati,  di  determinare l'aliquota
I.C.I.  per  l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille per le unita'
immobiliari  adibite  ad abitazione principale, e pari al 6 per mille
per gli altri immobili;
2.  di mantenere invariata, rispetto alla deliberazione C.C. n. 16/00
e  alla  propria deliberazione n. 22/01, esecutive ai sensi di legge,
l'aliquota  agevolata  del  3  per mille a favore dei proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico come individuati dalla legge n.
1089/1939   localizzati   nei   centri  storici,  ovvero  volti  alla
realizzazione di autorimesse o al recupero dei sottotetti, ex art. 1,
comma 5 della legge n. 449/1997;
3.  di quantificare in 104 Euro la detrazione d'imposta per le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  e  in  181  Euro la
detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
da persone ultrasessantacinquenni titolari di pensione minima;
    (Omissis).
02X04147
    Il  comune  di  CAFASSE  (provincia  di  Torino)  ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  ai  sensi  del 1o comma dell'art. 6 del decreto
legislativo  30 dicembre  1992, n. 504, modificato daIl'art. 53 della
legge  23 dicembre 1996, n. 662, che per l'anno 2002 in questo Comune
sara'  applicata l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica
del 5 per mille.
    (Omissis).
Delibera  1. di stabilire, ai sensi dell'art. 3 comma 55, della legge
23 dicembre  1996, n. 662, l'ammontare della detrazione da applicarsi
sull'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale, nella misura di Euro 104,00.
    (Omissis).
02X04148
    Il  comune  di CALUSCO D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  richiamate  le  premesse,  per  l'anno  2002,  di  determinare le
aliquote   dell'imposta   comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  nelle
seguenti misure:
    A)  aliquota  agevolata stabilita nella misura unica di: 4,75 per
mille:
      abitazione  principale  (categorie catastali da A1 sino ad A8),
con annesse pertinenze (categorie catastali C2, C6 e C7);
      unita'  immobiliare  ad  uso  abitativo  concessa in comodato a
familiari,  (rapporto di parentela: sino al terzo grado), con annesse
pertinenze,  comprese nelle categorie catastali di cui all'abitazione
principale;
      immobili  a  destinazione  speciale  compresi  nelle  categorie
catastali   B1,   B5,  B6,  B7,  D3  e  D6  (utilizzati  a  fini  non
commerciali);
    B) aliquota ordinaria differenziata come segue:
      B1) unita immobiliari del gruppo catastale A (da categoria A1 a
categoria  A8)  non  locate,  o  locate  per meno di mesi sei durante
l'anno: aliquota 6 per mille;
      B2) terreni agricoli: aliquota 6 per mille;
      B3)  altri  immobili,  non  compresi  nei punti precedenti, (si
elencano  a  titolo  esemplficativo: categorie catastali A10, C1, C3,
C4,  D1,  D2,  D5,  D7, D8 e D10, ecc....), gli immobili locati e gli
immobili  di  cui alle categorie C2, C6 e C7 qualora non dipertinenza
di immobili destinati ad uso abitazione: aliquota 6,75 per mille;
      B4) aree fabbricabili: aliquota 6,75 per mille;
2.  di  stabilire  la  detrazione di cui all'art. 3, comma 55 punto 2
della  legge  n.  662/1996  che  ha  modificato  l'art. 8 del decreto
legislativo n. 504/1992, in Euro 129,11, per l'abitazione principale,
come  definita  nel Regolamento comunale dell'Imposta, con esclusione
delle  abitazioni concesse in comodato. L'ammontare della detrazione,
che  non  trova  totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione
principale, puo' essere computato, per la parte residua, sull'imposta
dovuta per le pertinenze;
    (Omissis).
02X04149
    Il  comune di CAMPERTOGNO (provincia di Vercelli) ha adottato, il
4 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  dare atto che la manovra di bilancio per l'esercizio 2002 prevede
il  mantenimento dell'aliquota imposta comunale sugli immobili al 5,5
per   mille  -  e  mantenimento  della  detrazione  per  l'abitazione
principale a Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04150
    Il  comune  di  CAMPIGLIA  MARITTIMA  (provincia  di  Livorno) ha
adottato,  il  27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
aliquota del 6 per mille da applicare in via generale;
aliquota  del  5,5  per  mille sull'abitazione prinicipale e immobili
assimilati;
aliquota  al  4 per mille per unita' immobiliari di nuova costruzione
destinate   ad   insediamenti  produttivi  industriali,  artigianali,
commerciali o ampliamento di attivita' esistenti per i primi tre anni
dalla  data  di  ultimazione dei lavori (la concessione dell'aliquota
agevolata  e'  subordinata alla presentazione di apposita istanza che
riporti   la  data  anzidetta)  nelle  aree  dei  piani  insediamenti
produttivi.
L'agevolazione  non  si applica agli immobili destinati a funzioni di
deposito   o   magazzino,  ad  eccezione  che  siano  utilizzati  per
rimessaggio  veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a
cinque tonnellate da parte degli autotrasportatori.
Aliquota  del  7  per  mille  per  gli  alloggi posseduti in aggiunta
all'abitazione  principale  e  non locati o non occupati da parenti e
affini entro il secondo grado;
aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili.
2. Determinare che:
    la  condizione di locazione sia autocertificata ai sensi di legge
dal contribuente o sia presentata copia del contratto di affitto;
    l'occupazione  di  parenti  o  affini  entro il secondo grado sia
autocertificata  dal  contribuente  e  che alla stessa corrisponda la
residenza effettiva;
    le  attestazioni  prodotte  siano  valide fino al permanere della
condizione  di  locazione  o uso e debbano essere presentate entro il
termine  di  presentazione delle variazioni annuali relative all'anno
di imposta. La data di cessazione del rapporto deve essere comunicata
all'ufficio tributi entro 30 gg.
3. Determinare che:
    l'esercizio   della   facolta'   di  autocertificazione  prevista
dall'art. 8,  comma  1  del  decreto  legislativo  n.  504/1992 debba
avvenire  come  disposto  dall'  art. 5  del  regolamento  I.C.I. per
ragioni  di  pericolo  all'integrita'  fisica  o  alla  salute  delle
persone.  Non  possono  considerarsi  inagibili  o  in  abitabili gli
immobili  non  utilizzati  per  lavori  diretti  alla  conservazione,
ammodernamento o miglioramento degli edifici. La riduzione si applica
alla  data  di  presentazione  della  domanda  di perizia all'ufficio
tecnico  o  alla  data di presentazione al comune della dichiarazione
sostitutiva  anzidetta.  L'eliminazione  della causa ostativa all'uso
dei locali e' comunicata all'ufficio tributi al verificarsi.
    (Omissis).
02X04151
    Il  comune  di CAMPODARSEGO (provincia di Padova) ha adottato, il
29 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    A)  Al  4,5 per mille nei riguardi delle persone fisiche soggetti
passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale;  Tale aliquota del 4,5 per mille si applica limitatamente
all'abitazione  principale  cosi'  come  definite dal regolamento per
l'applicazione  dell'I.C.I.  con  esclusione delle unita' immobiliari
adibite a pertinenze dell'abitazione principale;
    B)  Al  5,7  per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle
abitazioni principali.
3.  di  stabilire  la  detrazione  ordinaria per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale a Euro 130,00 =;
4.  di  stabilire la detrazione ordinaria per abitazione principale a
Euro 258,00  per nuclei familiari con almeno un soggetto portatore di
handicap  permanente o con invalidita' superiore al 66%, riconosciuto
come tale dalla competente autorita'.
    (Omissis).
02X04152
    Il  comune  di  CAMUGNANO  (provincia di Bologna) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di stabilire ai sensi delIart. 6 co. decreto legislativo n. 504/1992,
come  modificato  daIIart. 3,  comma 53, legge n. 662/1996 l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del
7  per  mille  (aliquota  ordinaria)  anche  per  alloggi  adibiti ad
abitazione principale;
di  stabilire  ai  sensi dell'art. 8, decreto legislativo n. 504/1992
come  modificato  dall'art. 3,  comma  55,  legge n. 662/1996 in Euro
129,114  la  detrazione  per  l'abitazione  principale dando atto del
rispetto degli equilibri di bilancio.
    (Omissis).
02X04153
    Il  comune  di  CANARO  (provincia  di  Rovigo)  ha  adottato, il
16 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare per l'anno 2002 le aliquote in vigore per l'imposta
comunale sugli immobili e precisamente:
    5,5  per  mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione    principale   (prima   casa)   e   relative   pertinenze
(limitatamente ad una);
    7 per mille per le seconde case;
    6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni.
La  detrazione  ordinaria  per  la  prima  casa  fissata per legge in
Euro 103,29  e'  elevata  ad  Euro  258,23  per  le  coppie  di nuova
formazione  che  si  insediano  nel  comune in casa di proprieta'. Il
beneficio  ha  durata  triennale  e decorre dall'anno successivo alla
contrazione del matrimonio.
    (Omissis).
02X04154
    Il   comune  di  CANDIDONI  (provincia  di  Reggio  Calabria)  ha
adottato,  il  14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  2002  stabilendo
l'aliquota unica per tutto il territorio nel 5 per mille;
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza
del  suo  ammontare,  lire  200.000  rapportate  al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione;
    (Omissis).
02X04155
    Il  comune  di  CANTALUPO  LIGURE  (provincia  di Alessandria) ha
adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  incrementare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che verra' applicata dal comune nella misura
del  5 per mille per le abitazioni principali e del 6,5 per mille per
le altre unita' immobiliari.
    (Omissis).
02X04156
    Il  comune di CARDETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato,
il  27  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicata in
questo comune secondo il prospetto che segue:
    a) aliquota ordinaria: 5 per mille;
    b) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni: 4 per mille;
    c) aliquota  per  immobili  posseduti in aggiunta alle abitazioni
principali: 5 per mille;
    d) aliquota per alloggi non locati: 5 per mille;
    e) aliquota  per  alloggi adibiti ad abitazione principale: 5 per
mille;
    f) aliquota  per  alloggi  locati  con contratto registrato ad un
soggetto che li utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;
    g) aliquota per aree fabbricabili: 4 per mille;
    Detrazione abitazione principale: Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04157
    Il comune di CAREMA (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di fissare per l'anno 2002 l'aliquota l.C.I. nella misura dei 5,5
per  mille  per  tutte  le  unita' immobiliari con detrazione di Euro
103,29 per la sola abitazione principale;
2. di stabilire il valore dei terreni edificabili ai fini dell'l.C.I.
come segue:
    aree fabbricabili residenziali: Euro 25,82 al mq;
    aree fabbricabili produttive: Euro 15,49 al mq;
3. dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
    (Omissis).
02X04158
    Il comune di CARPEGNA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il   5 febbraio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    abitazione  principale:  5,5  per  mille  con detrazione unica di
L. 200.000;
    altri fabbricati: 7 per mille;
    abitazioni  locate  a  residenti  come  abitazione principale con
contratto registrato: 6,8 per mille;
    aree fabbricabili: 7 per mille.
    (Omissis).
02X04159
    Il comune di CARPENETO (provincia di Alessandria) ha adottato, il
16 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di   determinare,   ai  sensi  dell'art. 6  del  decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504,  e successive modifiche e integrazioni e
dell'art. 49,  comma 2,  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, per
l'anno  2002,  le  seguenti  aliquote  dell'imposta  comunale per gli
immobili:
    abitazione  principale:  aliquota  5  per  mille,  detrazione  L.
200.000;
    abitazione concessa in affitto con regolare contratto registrato:
aliquota 5 per mille; detrazione L. 0;
    abitazione  formalmente  concessa  in  comodato  d'uso gratuito a
parenti  entro  il  terzoo  grado  od affini entro il secondoo grado:
aliquota 5 per mille; detrazione L. 0;
    abitazione  utilizzata  dai  soci  delle  cooperative  edilizie a
proprieta' indivisa: aliquota 5 per mille; detrazione L. 200.000 solo
se il socio vi dimora abitualmente ed e' residente nel comune;
    alloggio  regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case
popolari:  aliquota  5  per  mille;  detrazione  L.  200.000  solo se
l'assegnatario vi dimora abitualmente ed e' residente nel comune;
    abitazione  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto
di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione  che  la  stessa  non risulti beata: aliquota 5 per mille;
detrazione L. 0;
    tutte  le  altre fattispecie in positivo non ricomprese nei punti
precedenti: aliquota ordinaria 6 per mille; detrazione L. 0.
Stabilire  che per l'applicazione dell'aliquota ridotta (5 per mille)
il  soggetto  passivo dovra' presentare annualmente presso gli uffici
comunali   la  documentazione  atta  a  comprovare  il  possesso  dei
requisiti previsti per l'applicazione della stessa.
    (Omissis).
02X04160
    Il  comune  di  CASAL  CERMELLI  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  2002,  nella  misura  del  6  per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2.  di  determinare per l'anno 2002, la detrazione d'imposta, fissata
dalla legge in L. 200.000 pari a Euro 103,29;
3. date atto:
    a) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote
come determinate al precedente punto 1), e' stimato in euro;
    b) che  il  presente  atto  e'  stato adottato nel rispetto della
norma  di  cui  aIl'art. 58,  comma  3,  ultimo  periodo, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
    (Omissis).
02X04161
    Il  comune  di  CASALROMANO (provincia di Mantova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nelle
seguenti misure:
    aliquota ordinaria: 5,75 per mille;
    unita'  immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale
da  persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa residenti nel comune: 5,75 per mille;
    unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto
che le utilizza come abitazione principale: 5,75 per mille;
    immobili diversi dalle abitazioni: 5,75 per mille;
    immobili posseduti oltre all'abitazione principale o locati a non
residenti: 7 per mille;
    alloggi non locati da piu' di sei mesi: 7 per mille;
    fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita' la
costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni in
base  ad  apposita  istanza  presentata  dagli  interessati: 5,75 per
mille;
    aliquota agevolata per gli interventi volti:
      al  recupero  di unita' immobiliari inagibili o inabitabili per
un periodo di tre anni: 4 per mille;
      al  recupero  di  immobili  di  interesse  storico  o artistico
ubicati nel centro storico per un periodo di tre anni: 4 per mille;
      alla realizzazione di autorimesse o posti auto: 4 per mille;
      all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille;
    nuovi  insediamenti  produttivi per un periodo di tre anni: 4 per
mille;
2. fissare in L. 200.000 la detrazione per la prima abitazione;
3. di stimare il gettito complessivo dell'imposta in Euro 250.000.
    (Omissis).
02X04162
    Il  comune  di  CASALEGGIO  BOIRO  (provincia  di Alessandria) ha
adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
determinare,   (omissis)  le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili relative all'anno 2002 come di seguito indicato:
    tutti gli immobili soggetti all'imposta: 6 per mille;
    detrazione per abitazione principale minima di legge (L. 200.000,
pari ad Euro 103,29).
    (Omissis).
02X04163
    Il  comune  di  CASALOLDO  (provincia di Mantova) ha adottato, il
28 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di modificare l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno
2002 come segue:
    aliquota ordinaria del 6 per mille;
    aliquota per abitazione principale del 5,5 per mille;
    Euro 103,29 detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggefto passivo.
    (Omissis).
02X04164
    Il comune di CASANOVA LONATI (provincia di Pavia) ha adottato, il
26 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002  le  aliquote  I.C.I.  di  seguito
indicate:
    abitazione principale: 5 per mille;
    altri fabbricati: 6 per mille;
    aree fabbricabili: 6 per mille;
    terreni agricoli: 5 per mille;
    (Omissis);
di  dare atto che l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e'
pari  a  Euro 103,29 cosi' come previsto dalla delibera del consiglio
comunale n. 5/2000.
    (Omissis).
02X04165
    Il  comune  di  CASAZZA  (provincia  di  Bergamo) ha adottato, il
25 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  che  l'imposta  comunale sugli Immobili (I.C.I.) sara'
applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota unica del 6
per mille.
    (Omissis).
02X04166
    Il  comune di CASIRATE D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato,
il  28 novembre  2001  e 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.   di   confermare,   per  l'anno  2002,  la  stessa  aliquota  per
l'abitazione   principale   per  l'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.l.)  stabilite  per l'anno 2001 del 5 per mille per gli immobili
adibiti ad abitazione principale;
2.  di  determinare  l'aliquota  del 6 per mille gli immobili diversi
dall'abitazione   principale,   in   conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 6,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n. 504/1992, come
sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996;
3.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art. 5  del  decreto  legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai   commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662;
4.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta  per  cento  (50%)  per  i
fabbricati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
la  facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve
dichiarare  la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile
e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di
comunicare  al  comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione
dei  lavori  di  ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la
data  dalla  quale  l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo'
effettuare  accertamenti  d'ufficio  per verificare la veridicita' di
quanto dichiarato dal contribuente;
5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
    Per   abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Le  disposizioni  di cui al presente capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari.
    La   detrazione   applicata   alle   abitazioni   principali   e'
applicabile,  nella  stessa misura, anche alle abitazioni concesse in
uso  gratuito  a  parenti in linea retta/collaterale fino al 20 grado
(genitori - figli - fratelli - nonni - nipoti), rimanendo applicabile
l'aliquota ordinaria.
    Per poter usufruire di tale agevolazione e' necessario presentare
apposita richiesta all'ufficio tributi del comune.
6.  viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili  che  acquistano la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
    (Omissis)
8.  di  dare  atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9
del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita' di
applicazione   dell'imposta   ai  terreni  agricoli,  si  considerano
coltivatori  diretti  od imprenditori agricoli a titolo principale le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo;  la  cancellazione  dai  predetti  elenchi ha effetto a
decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
    (Omissis).
1.  di  precisare  che  l'aliquota  da applicare per l'anno 2002 alle
abitazioni   concesse   in   uso   gratuito   a   parenti   in  linea
retta/collaterale  fino  al  2o grado  (genitori - figli - fratelli -
nonni  -  nipoti),  e'  quella  stabilita per l'abitazione principale
nella misura del 5 per mille.
    (Omissis).
02X04167
    Il  comune  di CASLINO D'ERBA (provincia di Como) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per i motivi in premessa le aliquote dell'imposta
comunale  sugli  immobili  di  questo comune per l'anno 2002 nel modo
seguente:  aliquota  ordinaria  del  5,9 per mille su tutte le unita'
immobiliari.
2. di determinare in Euro 180,00 l'importo della detrazione per tutte
le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da
soggetti che abbiano i seguenti requisiti:
    pensionati  il  cui  nucleo  familiare  sia  formato  da una sola
persona  con  un  reddito  non  superiore  ad Euro 6.875,00 lordi per
l'anno 2001;
    pensionati  il  cui  nucleo familiare sia composto da due persone
con  un  reddito  complessivo non superiore ad Euro 12.164,00 quattro
lordi per l'anno 2001.
3.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).
02X04168
    Il  comune di CASORATE PRIMO (provincia di Pavia) ha adottato, il
14 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 2002, per i motivi indicati in premessa
che  qui si intendono integralmente riportati, le seguenti aliquote e
detrazioni dell'Imposta comunale sugli immobili:
    aliquota per l'abitazione principale: 6,25 per mille;
    aliquota  ridotta  del  6,25 per mille alle abitazioni locate con
contratto  sociale sulla base di convenzioni di cui aIl'art. 2, 3 e 4
della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;
    aliquota per gli altri immobili e fabbricati: 6,75 per mille;
    detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000 convertita in
Euro 103,00.
2.  di confermare le ulteriori detrazioni per l'abitazione principale
per  determinate  categorie  di soggetti in situazione di particolare
disagio economico o sociale secondo la seguente tabella:

Componenti il nucleo familiare:
Pensionati, coniuge a carico
pensionato, portatore di handicap,    Reddito massimo   Ulteriore
anziani non autosufficienti,                            detrazione
disoccupati, cassaintegrati
           1                           Euro 6.200      Euro 130,00
           1                           Euro 11.000     Euro 75,00
           2                           Euro 11.000     Euro 130,00
           2                           Euro 13.000     Euro 103,00
        2 o più                        Euro15.500      Euro 52,00
Da lavoro dipendente 2 o più
       componenti                    Euro 15.500 più   Euro 130,00
                                      Euro 1291 per
                                      ogni familiare
                                         a carico
    La  richiesta  per  l'applicazione  di  tale ulteriore detrazione
potra'    essere    effettuata    dai   cittadini   che,   attraverso
l'autocertificazione,  dichiarino,  entro il termine di presentazione
della  dichiarazione  dei  redditi  per  l'anno  cui  si riferisce il
versamento:
      di non possedere altri immobili, escluso il box dell'abitazione
principale;
      che   tale   abitazione  non  superi  il  valore  catastale  di
Euro 38.735,00;
      che tale abitazione appartenga ad una delle categorie A3 - A4 -
A5.
e  si  precisa che tale ulteriore detrazione avra' validita' solo per
l'anno   in   cui   viene  deliberata  dall'organo  esecutivo,  salvo
riconferma  per l'anno successivo con apposito atto deliberativo, per
cui   dovra'   essere   prodotta   dai  contribuenti  una  successiva
autocertificazione,  qualora  continuino a sussistere i requisiti per
il riconoscimento ditale agevolazione.
3.   di   estendere   l'ulteriore   detrazione   anche  agli  alloggi
regolarmente  assegnati  dagli istituti autonomi per le case popolari
(i cosiddetti contratti di locazione a "scopo sociale"), recependo la
facolta'  accordata  dall'art. 8  comma 14 del decreto legislativo n.
504/1992 e successive modificazioni.
4.  di  dare  atto  che  con  le ulteriori detrazioni per determinate
categorie  di soggetti in situazione di particolare disagio economico
o  sociale,  o  per  gli alloggi regolarmente assegnati con contratto
avente  scopo  sociale  viene  comunque  rispettato  l'equilibrio del
Bilancio  2002 (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 come
modificato daIl'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996);
    (Omissis).
02X04169
    Il comune di Castel D'ario (provincia di Mantova) ha adottato, il
21 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sia applicata
da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota del 5,5 per mille, in
conformita'  all'art. 6  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  come  modificato dall'art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996,
n. 662 e dall'art. 10 del decreto-legge n. 669/1996, convertito nella
legge n. 30/1997;
2.  di  stabilire  per l'anno 2002 l'aliquota del 7 per mille per gli
alloggi non locati e l'aliquota del 3 per mille, per tre anni, per le
case   inagibili  e  inabitabili  di  cui  si  intende  procedere  al
riattamento;
3. di stabilire l'aliquota del 4 per mille, per un periodo massimo di
tre anni, per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
l'attivita'   di  costruzione  ed  alienazione  di  immobili,  per  i
fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e non venduti, ai sensi del
comma  1  dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come
modificato  dalla  legge n. 662/1996 e come previsto dall'art. 21 del
vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
4.  di  stabilire  l'aliquota  del 6,5 per mille per gli immobili del
gruppo  D, compresi quelli indicati dall'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo  n.  504/1992  per  i  quali la determinazione della base
imponibile avviene in base alle risultanze delle scritture contabili,
vista  la  necessita' e la volonta' di mantenere quantita' e qualita'
dei  servizi  erogati,  a  fronte del continuo lievitare dei relativi
costi;
5.  di  stabilire  che,  ai  sensi  dell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504, come modificato dall'art. 3,
comma  55,  legge  23 dicembre  1996,  n.  662 all'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo   si  applica  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  la
detrazione  di  Euro 156,  rapportata al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione;
    (Omissis).
02X04170
    Il  comune di CASTELBELLINO (provincia di Ancona) ha adottato, il
2 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
2.  di  determinare,  (omissis), per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 6
del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504  e  successive
modificazioni  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come
di sequito specificate:
    a) 7 per mille: aree fabbricabili;
    b) 6,9: fabbricati cat. D;
    c) 5,9 per mille: altri fabbricati in genere;
    d)  4,7 per mille: abitazione principale del soggetto passivo con
la detrazione di legge di Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04171
    Il  comune di CASTELGRANDE (provincia di Potenza) ha adottato, il
12 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per l'anno 2002, nelle misure di cui al disposto
che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
    per tutte le tipologie misura unica: 4 per mille.
2.  di  determinare,  per  l'anno  2002, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:
    tipologia   degli  immobili  nonche'  categorie  di  soggetti  in
situazioni  di  particolare  disagio  economico-sociale:  per la sola
abitazione principale Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04172
    Il  comune  di CASTELGUIDONE (provincia di Chieti) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
2.  di  confermare, come effettivamente conferma, per l'anno 2002, ai
sensi  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli
immobili  (l.C.l.) da applicare nel territorio di questo comune nella
misura unica del 4,5 per mille;
    (Omissis).
02X04173
    Il  comune di CASTELLABATE (provincia di Salerno) ha adottato, il
19 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. come segue:
    nella  misura  del  6  per  mille  l'aliquota  per  le abitazioni
principali;
    nella misura del 7 per mille l'aliquota per tutte le altre unita'
immobiliari ed aree;
2. (Omissis).
3.  dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai
sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
    (Omissis).
02X04174
    Il  comune  di  Castellammare del Golfo (provincia di Trapani) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
    (Omissis).
determinazione di conferma detrazione di L. 400.000;
    per le abitazioni principali: aliquota 4 per mille;
    aliquota  5,5  per  mille  per le unita' immobiliari adibite come
abitazioni secondarie e/o altri fabbricati e per le aree edificabili.
    (Omissis).
02X04175
    Il comune di CASTELLETTO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
    (Omissis).
di  stabilire ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale
sugli  immobili, in questo comune con effetto dal 1 gennaio 2002, una
aliquota unica del 5 per mille.
di  stabilire  altresi'  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 103,29 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02X04176
    Il  comune  di  CASTELLINA  IN  CHIANTI  (provincia  di Siena) ha
adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. vigenti nell'anno
2001 nelle seguenti misure:
    5  per  mille  quale  aliquota  ridotta  per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale.
    Per abitazione principale si intende, oltre che ai casi stabiliti
dall'art. 4  del  regolamento  comunale, quella posseduta a titolo di
proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, da soggetto
a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente;
    7  per  mille  aliquota  per  tutti  gli  altri  fabbricati, aree
fabbricabili   ed   immobili  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione
principale;
2. di approvare per l'anno 2002 la seguente agevolazione:
    detrazione  per  abitazione  principale  di  Euro 129,115, pari a
L. 250.000  (secondo  i  termini  previsti  dall'art. 8,  comma 2 del
decreto  legislativo  n.  504/1992  e  comunque fino alla concorrenza
dell'imposta dovuta) nei seguenti casi:
      pensionato  di  eta'  non  inferiore  a  65  anni alla data del
1o gennaio    2002,    titolare    di    pensione    (risultante   da
autocertificazione  effettuata  nei termini di legge) che vive solo o
in  coppia,  proprietario  di  unico immobile destinato ad abitazione
principale  il cui reddito familiare riferito all'anno precedente non
sia superiore a Euro 12.911 (L. 25.000.000);
      portatore  di handicap (risultante da certificazione rilasciata
dalla   U.S.L.   ai   sensi   della   legge  n.  104/1992  oppure  da
autocertificazione effettuata nei termini di legge);
      persona   totalmente   inabile   al   lavoro   (risultante   da
certificazione  rilasciata  dalla U.S.L. oppure da autocertificazione
effettuata nei termini di legge);
    Per  usufruire  della maggiore  detrazione  occorre  altresi'  il
possesso dei seguenti requisiti:
      a) il  soggetto  passivo deve avere la residenza anagrafica nel
comune di Castellina in Chianti;
      b) ciascun  componente  del  nucleo  familiare  non deve essere
soggetto  passivo  I.C.I.  per  immobili  diversi  da  quello oggetto
di maggiore detrazione e relative pertinenze;
      c) l'immobile oggetto della maggiore detrazione non deve essere
compreso nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9 (sono pertanto
comprese solo le categorie da A/2 a A/6);
3.   di  confermare  per  l'anno  2002  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo non
rientrante  nelle  casistiche  di  cui  al  precedente  punto  2), in
Euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno;
    (Omissis).
02X04177
    Il  comune  di  CASTELNUOVO  CILENTO  (provincia  di  Salerno) ha
adottato,  il  25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, come determina, per i motivi esposti in narrativa,
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno
2002  nella  misura  del  4,5  per  mille  rapportato al valore degli
immobili e confermare in L. 200.000 l'agevolazione per la prima casa.
    (Omissis).
02X04178
    Il  comune  di  CAVAGNOLO  (provincia  di Torino) ha adottato, il
6 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per l'anno 2002, nella misura unica del 5,5 per
mille  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.);
2.  di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 103,30 rapportate al
periodo  dell'anno  durante  il quale si potrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente  alla  quota per la quale la detrazione medesima si
verifica.
    (Omissis).
02X04179
    Il  comune  di  CAVARIA  CON  PREMEZZO  (provincia  di Varese) ha
adottato,  l'8  gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2001 nella misura seguente:
    4,5  per  mille,  per  unita'  immobiliare  direttamente  adibita
principale e relative pertinenze;
    4,5 per mille, per unita' immobiliare ad uso abitativo locale con
contratto  di  locazione stipulato in base all'art. 2, comma 3, legge
n. 431/1998 (accordi territoriali);
    6 per mille, per altri fabbricati, aree fabbricabili, ecc.
    7 per mille, per alloggi non locati.
    (Omissis).
02X04180
    Il  comune  di  CAVARZERE  (provincia di Venezia) ha adottato, il
2 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  aumentare  dal  5,4  al 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale   sugli  immobili  (I.C.I.),  dovuta  per  il  2002  per  le
abitazioni    e    relative   pertinenze,   possedute   in   aggiunta
all'abitazione  principale, non locate o non concesse in uso gratuito
a parenti o collaterali.
2. di confermare per i restanti immobili l'aliquota del 5,4 per mille
anche per l'anno 2002;
3.  di  mantenere  inalterato  in  Euro  103,29 (L. 200.000) annui il
limite  della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale, cosi' come previsto dall'art. 8,
secondo   comma   del  decreto  legislativo  n.  504/1992  nel  testo
modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
    (Omissis).
02X04181
    Il  comune  di  CAVEZZO  (provincia di Modena) ha adottato, il 15
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  aliquota  del  6,9  per mille per la totalita' degli immobili, ad
eccezione di quelli indicati ai successivi punti;
2.  aliquota  del 6,3 per mille per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale;
3.  aliquota  del  6,3  per  mille  per le pertinenze dell'abitazione
principale,  anche se non appartenenti allo stesso fabbricato purche'
durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
4.  aliquota  del  6,3  per  mille  in  favore  delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale;
5. aliquota del 6,3 per mille per le abitazioni e relative pertinenze
concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in linea retta fino al primo
grado,  che  nelle  stesse  hanno stabilito la propria residenza. Per
tali  fattispecie  viene  applicata  anche la detrazione prevista per
l'abitazione  principale.  La  detrazione  spetta  in  ragione  della
percentuale di possesso;
6.  aliquota del 6,3 per mille per l'abitazione e relativa pertinenza
posseduta  a  titolo  di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili
che  hanno  aquisito  la  residenza  presso  istituti  di  ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;
7.  aliquota  del  7 per mille per gli alloggi non locati, ovvero non
occupati, con esclusione delle abitazioni realizzate per la vendita e
non   vendute  dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili,
limitatamente  ai  primi tre anni successivi alla data di ultimazione
dei lavori;
di  determinare  la  detrazione  dall'imposta dovuta per l'abitazione
principale nella misura di Euro 155,00;
di  considerare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in
materia   di   imposta  comunale  sugli  immobili,  parti  integranti
dell'abitazione  principale  le  sue  pertinenze, anche se ubicati in
diverso  edificio  o  complesso  immobiliare, purche' durevolmente ed
esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
di  considerare  abitazioni  principali, con conseguente applicazione
della  detrazione  per queste previste le unita' immobiliari concesse
in  uso  gratuito  a parenti in linea retta fino al primo grado e che
nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
    (Omissis).
02X04182
    Il  comune  di  CEDRASCO  (provincia  di Sondrio) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. I.C.I. aliquota unica del 5 per mille;
    di  determinare,  per  l'anno  2002, la detrazione per abitazione
principale in Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04183
    Il  comune  di CERETTO LOMELLINO (provincia di Pavia) ha adottato
l'8   febbraio   2002   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del
7  per  mille  per  tutte le categorie di immobili, nonche' l'importo
della  detrazione  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale di Euro 103,29;
    (Omissis).
02X04184
    Il  comune  di  CERIGNOLA  (provincia  di Foggia) ha adottato, il
28 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504 e successive modificazioni,
nelle   misure   di  cui  al  presente  prospetto,  le  aliquote  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
    terreni agricoli 5 per mille;
    aree fabbricabili 5 per mille;
    altri fabbricati 5 per mille;
    abitazione principale 5 per mille;
    seconda casa 5 per mille;
2. di determinare, inoltre, che per l'anno 2002 trovera' applicazione
la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella
misura legale ed unica di L. 200.000 (Euro 103,30).
    (Omissis).
02X04185
    Il  comune  di CERVIGNANO D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato,
il   10  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  mantenere  invariate le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nella
seguente misura:
    5,2  per  mille per abitazioni, pertinenze, immobili commerciali,
terreni in genere;
    7 per mille per quei terreni che, all'interno del centro abitato,
hanno destinazione urbanistica residenziale di recupero con indice di
edificazione a 2,5 mc/mq;
2.  di mantenere, altresi', invariata la detrazione diEuro 103,29 per
la prima casa.
    (Omissis).
02X04186
    Il  comune  di  CERVINO (provincia di Caserta) ha adottato, il 22
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Fissare  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I. nella misura del 6 per
mille;
confermare  la  detrazione  per  la  prima  casa  in L. 200.000 (Euro
103,29);
stabilire  che  anche per l'anno 2002 la riscossione avverra' tramite
il concessionario della riscossione Banco di Napoli di Caserta, anche
al  fine  di  tenere  separate  le riscossioni correnti da quelle per
recupero evasione 1993 - 1997;
comunicare  al  concessionario  del  servizio  di riscossione tributi
(Banco di Napoli - Caserta) la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno
2002 in ragione del 6 per mille;
    (Omissis).
02X04187
    Il  comune  di CESANA TORINESE (provincia di Torino) ha adottato,
il   3  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  determinare, per l'anno 2002, l'liquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella misura del 6 per mille per la prima casa e del
6,5  per  mille  per  tutti  gli altri immobili, determinando in Euro
258,22  la  detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo d'imposta;
3.  di determinare, avvalendosi della disposizione dell'art. 1, comma
5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 una aliquota dell'1 per mille
a  favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al  recupero  di  immobile  di  interesse  artistico o architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o posti auto anche perrtinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti  (l'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori).
    (Omissis).
02X04188
    Il  comune  di  CEVO  (provincia  di  Brescia)  ha adottato il 30
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale  immobiliare  -  I.C.I.,  a  norma
dell'art. 6  del  decreto  legislativo  n.  504/1992, come sostituito
dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
2.   di   confermare  la  detrazione  dell'imposta  per  l'abitazione
principale nella misura minima consentita nella somma di Euro 154,94,
ai  sensi  dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre
1992  cosi'  come  sostituito  dall'art. 3,  comma 55, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
    (Omissis).
02X04189
    Il  comune  di  CHATILLON (provincia di Aosta) ha adottato, il 15
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    a)  di  confermare  l'aliquota  del  4  per  mille  per  l'unita'
immobiliare adibite ad abitazioni principali, o ad esse equiparate in
base  al  regolamento, da parte di persone fisiche soggetti passivi o
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, o assegnatari
degli  alloggi  regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le
case  popolari  ex  art.  8,  comma  4,  del  d.lgs.  504/1992,  come
modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 66/1996;
    b)  di  confermare  l'aliquota  del  4  per  mille  per le unita'
immobiliari  non locate, possedute a titolo di proprieta' o usufrutto
da  anziani  o  inabili  che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ex art. 3 comma
56 legge n. 662/1996;
    c)  di  confermare  l'aliquota del 5 per mille per tutte le altre
unita' immobiliari e per i terreni edificabili;
    d) di confermare Euro 103 la detrazione relativa per ognuna delle
unita'  immobiliari  direttamente adibite ad abitazioni principali, o
ad  esse  equiparate  in  base  al  regolamento,  da parte di persone
fisiche  soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  o  assegnatari  degli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti  autonomi  per  le case popolari e per le unita' immobiliari
non locate, possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
inabili  che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti di ricovero o
sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente  ex art. 8 comma 4 del
d.lgs.  504/1992, come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n.
662/1996.
    (Omissis).
02X04190
    Il  comune  di CHIARAMONTI (provincia di Sassari) ha adottato, il
15   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del
6 per mille, sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
(detrazione d'imposta L. 200.000 annue pari ad Euro 103,29).
02X04191
    Il  comune  di  CHIURO  (provincia  di  Sondrio)  ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili I.C.I. nella misura del 5 cinque per mille.
    (Omissis).
02X04192
    Il  comune  di  CIAMPINO  (provincia  di  Roma)  ha adottato, l'8
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    a)  aliquota  ordinaria,  pari  al  7  per  mille,  per tutti gli
immobili;
    b)  aliquota  ridotta,  pari al 4,75 per mille, per le abitazioni
principali o assimilate e loro pertinenze, ovvero:
      quelle  adibite a dimora abituale direttamente dal titolare del
diritto reale;
      quelle  concesse  dal  titolare  del diritto reale, in uso o in
comodato  gratuito  a  parenti  entro  il  primo  grado,  i  quali le
adibiscano  a  loro  dimora  abituale  e in esse abbiano la residenza
anagrafica, con esclusione delle pertinenze;
      quelle  possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani
o  disabili,  che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o
sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a condizione che le
stesse   non   risultino  locate,  ne  occupate  dall'eventuale  nudo
proprietario;
      quelle  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a proprieta'
indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dai soci assegnatari,
nonche'   alle   unita'  immobiliari  di  proprieta'  dello  I.A.C.P.
regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo case popolari;
    c)  aliquota ridotta, pari al 4,75 per mille, per le abitazioni a
loro pertinenze, locate con contratto tipo regolarmente registrato, a
soggetti  che le adibiscano a loro dimora abituale, e in esse abbiano
la residenza anagrafica, conformemente a quanto stabilito dalla legge
9 dicembre 1998 n. 431, e dalla delibera di G.M. n. 22 del 3 febbraio
2000,  titolata:  "presa d'atto dell'accordo territoriale di cui alla
legge 9 dicembre 1998 n. 431".
    Di  quantificare  la  detrazione  per  l'abitazione principale ai
sensi  dell'art.  8,  comma  2o, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,
cosi'  come  modificato  dall'art.  3, comma 55 legge 662/1996, in L.
200.000  Euro  103,29,  limitatamente  alle  abitazioni  di  cui alla
lett. b).
    (Omissis).
02X04193
    Il  comune  di  CIGLIE'  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato, il
30 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  fissare e determinare per l'anno 2002, per tutti gli
immobili   soggetti   alla  disciplina  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.)  l'applicazione  di un'aliquota unica nella misura
del 6 per mille, come gia' in vigore per il precedente esercizio;
di  non  avvelersi  della  facolta' prevista dall'art. 8, comma 3 del
d.lgs  30 dicembre  1992,  n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma
55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilita'
per  le  abitazioni  principali di riduzione dell'aliquota fino al 50
per  cento  o  in  alternativa  di  aumentare  la detrazione fissa di
L. 200.000  (Euro  103,29)  fino  a  L. 500.000  (Euro  258,23)  o di
applicare  le  agevolazioni  previste  dal  comma  3 dell'art. 58 del
citato  d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e di dare pertanto atto che la
detrazione  per abitazione principale e' di L. 200.000 (Euro 103,29),
invariata rispetto al precedente esercizio.
    (Omissis).
02X04194
    Il  comune  di  CIVITELLA  D'AGLIANO  (provincia  di  Viterbo) ha
adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    di  differenziare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. secondo
il seguente prospetto riepilogativo:
      1. abitazione principale 5 per mille;
      2. abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale 6
per mille;
      3. abitazioni non locate 6 per mille;
      di confermare per la prima casa in L. 200.000.
    (Omissis).
02X04195
    Il  comune  di  COGGIOLA  (provincia di Biella) ha adottato, il 4
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,8
per mille, confermando quanto stabilito per l'esercizio 2001;
2.  di  confermare  la  detrazione  unica  fissa  per  la  prima casa
(abitazione  principale)  in  Euro  103,29  (L.  200.000),  come gia'
stabilito per lo scorso esercizio 2001.
    (Omissis).
02X04196
    Il  comune  di COLLEGIOVE (provincia di Rieti) ha adottato, il 19
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    1.  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;
    2.  di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. per tutto il
territorio comunale nella misura unica del 6 per mille;
    3.  di  stabilire  che dall'imposta dovuta per unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
    Per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
     (Omissis).
02X04197
    Il comune di COLONNO (provincia di Como) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504:

   N.D.      TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI   Aliquote per mille (2002)
    1                     2                         3
              Per tutte le tipologie               5,50
                   di immobili
2. di  determinare  per  l'anno  2002,  le  riduzioni e le detrazioni
d'imposta,  queste  ultime  espresse  in  Euro, come da prospetto che
segue:

   N.D.      TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI    Riduzione    Detrazione
             Nonché categorie di sog-    d'imposta    d'imposta
              getti in situazioni di        %          (Euro in
               particolare disagio                      ragione
                economico-sociale                        annua)
    1                    2                   3             4
             unità immobiliare adibita                  103,29
              ad abitazione principale
(Omissis).
02X04198
    Il comune di CORNO VECCHIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 25
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I.  che sara'
applicata  nella  misura  unica  del  6,25 per mille per l'abitazione
principale e del 7 per mille per gli immobili e le aree edificabili;
2.   di   determinare  per  l'anno  2002  la  detrazione  per  unita'
immobiliare   adibite   ad  abitazione  principale  Euro  103,30  (L.
200.000);
    (Omissis).
02X04199
    Il  comune di CORREZZOLA (provincia di Padova) ha adottato, il 31
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi in questo comune, nella misura
unica  del  5 per mille con detrazione per l'abitazione principale di
Euro  112,00, pari a L. 216.862 - prevista dall'art. 8 del d.l.gs. 30
dicembre  1992,  n.  504  come modificato all'art. 3, comma 55, legge
662/1996,  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo  cosi'  come  definita  da regolamento I.C.I.,
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;
    (Omissis).
02X04200
    Il  comune  di CORRIDONIA (provincia di Macerata) ha adottato, il
16 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili   riferita  all'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  ed  alle  relative  pertinenze  nella  misura del 4,5 per
mille;
di  confermare  ,  inoltre,  per l'anno 2002 l'aliquotra dell'imposta
comunale  sugli  immobili  riferita  alle  unita' immobiliari diverse
dall'abitazione  principale  e dalle relative pertinenze nella misura
del 6 per mille;
determinare,   altresi',   nella  misura  ordinaria  di  Euro  103,29
(L.200.000)   la   detrazione   dell'imposta   dovuta   per  l'unita'
immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale  ed  alle  relative
pertinenze del soggetto passivo;
determinare in Euro 258,23 (L.500.000) la maggiore detrazione ai fini
dell'imposta  comunale  sugli immobili per l'anno 2002 per i soggetti
passivi  aventi  i  requisiti  di  cui  ai punti nn. da 1 a 7 ed alle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c), in premessa indicati;
stabilire  che  i  richiedenti,  per  godere del beneficio in parola,
dovranno  produrre  domanda, a pena di decadenza, all'ufficio tributi
del comune, su apposito stampato o altro simile contenente le notizie
richieste  dall'ufficio  tributi,  durante  il periodo 15 aprile - 31
luglio  2002,  ai  sensi delle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente   della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  la  cui
sottoscrizione non e' stata soggetta ad autenticazione;
disporre   che   nella   citata   domanda,m   corredata   di   idonea
documentazione  probatoria,  l'obbligato  al  pagamento  del  tributo
dichiari  di  godere  dei  requisiti  richiesti  e  di  essere  nelle
condizioni in premessa indicate, attestando altresi':
    il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni
di applicabilita' della maggiore detrazione;
    la composizione del nucleo familiare;
    l'indicazione  dei  soggetti portatori di handicaps e/o disabili,
con  il  relativo  grado  di invalidita', effettivamente presenti nel
nucleo familiare, per i casi di cui al punto n. 3;
    l'ammontare  del  reddito  complessivo  lordo  annuo  del singolo
soggetto passivo ovvero del nucleo familiare;
    la   rendita   catastale   attribuita   o   presunta  dell'unita'
immobiliare  e  delle  relative pertinenze regolarmente dichiarate ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili;
    l'importo del tributo, tenendo conto della maggiore detrazione da
concedere.
dare  atto  che per nozione di "familiare a carico" si intende quella
prevista  dalla  normativa  riguardante  l'imposta  sul reddito delle
persone fisiche disciplinata dal vigente decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917 e successive modificazioni. ed
integrazioni;   mentre  per  nozione  di  "nucleo  familiare"  si  fa
riferimento  alle  risultanze  dell'ufficio  anagrafe  del  comune di
Corridonia per l'anno 2002;
dare atto che il reddito complessivo lordo annuo del singolo soggetto
passivo   ovvero  il  reddito  complessivo  lordo  annuo  del  nucleo
familiare  e' quello relativo all'anno di imposta 2001 al lordo degli
oneri deducibili;
dare  atto  che  i  soggetti passivi che avranno presentato la citata
domanda  terranno  conto,  al  momento  del  pagamento delle rate per
l'anno 2002, della maggiore detrazione spettante;
dare  atto  che  le  istanze  verranno  ascoltate,  fermo  restando i
requisiti  richiesti,  fino  ad esaurimento della somma di Euro 7.746
prevista come minore introito del gettito ordinario per l'anno 2002;
dare  atto  che  resta  confermata  in  Euro  103,29  (L. 200.000) la
detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze per i
soggetti passivi non rientranti nelle categorie in premessa elencate
dare  atto che la maggiore detrazione di imposta e' stata considerata
nella  previsione  di  stima  del gettito dell'imposta comunale sugli
immobili  per  l'anno  2002  e  che  non  influisce,  pertanto, sugli
equilibri di bilancio.
    (Omissis).
02X04201
    Il  comune  di  CORROPOLI  (provincia  di  Teramo)  ha  adottato,
l'11 febbraio   2002  ,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di approvare, (omissis), l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale
sugli  immobili  -  in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002
nella misura del 5 per mille.
2.  di  approvare, inoltre, la proposta della Giunta comunale, di cui
alla  deliberazione  n.  10  dell'11  febbraio  2002,  di  confermare
l'aumento  della  detrazione per l'abitazione principale stabilita in
Euro 103,29 (dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 421/1992 e
successive modificazioni) a Euro 154,94 nei seguenti casi:
    immobili  di  proprieta'  o  altro  diritto  reale  di  godimento
appartenenti  a  soggetti nel cui nucleo familiare ci siano portatori
di handicap;
    unita'  immpbiliare  adibita ad abitazione principale di soggetti
aventi unica fonte di reddito la pensione sociale al minimo o assegno
sociale al minimo alla data del 1o gennaio 2002.
    (Omissis).
02X04202
    Il  comune  di  CORTENOVA  (provincia  di  Lecco) ha adottato, il
29 gennaio  e  26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    6,5 per mille - Ordinaria
    5  per mille - abitazione principale, i box di pertinenza, 1 vano
di pertinenza all'ap.
    6,5   per   mille   -  aree  edificabili,  terreni,  insediamenti
produttivi
    6,5 per mille - alloggi non locati
    6,5  per  mille  -  fabbricati  realizzati  per  la vendita e non
venduti
    5  per mille - unita' immobiliare data in comodato ai discendenti
di  primo  grado  (figli)  o  ascendenti  di primo grado (genitori) e
utilizzata coma a.p.
    Euro 103,29 - detrazione per abitazione principale
    Euro  103,29 - detrazione per unita' immobiliare data in comodato
di cui sopra.
    (Omissis).
02X04203
    Il comune di COSOLETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato,
il  19  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  l'aliquota comunale sugli immobili da applicare in
questo comune per l'anno 2002, nella misura unica del 6 per mille.
    (Omissis).
02X04204
    Il  comune di COSTA DI MEZZATE (provincia di Bergamo) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    abitazione principale: 4 per mille;
    altri  fabbricati: 6 per mille con eccezione del catastale C1 per
il quale e' stabilita l'aliquota del 5 per mille;
    terreni agricoli: 5 per mille;
    aree fabbricabili: 6 per mille;
    di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratti,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 103,29 (L. 200.000),
rapportati  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima  si  verifica.  Per  abitazione  principale  si intende solo
quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale  e  i suoi familiari
dimorano abitualmente.
    Sono  escluse, pertanto, ai fini della detrazione di Euro 103,29,
le  abitazioni  concesse  in uso gratuito ai parenti in linea retta e
collaterale  fino  al  terzo grado, al coniuge separato o divorziato,
agli  affini  entro il secondo grado, per le quali e' applicabile (in
caso  di  concessione  in  uso  gratuito  l'aliquota  prevista per le
abitazioni principali secondo quanto stabilito col Regolamento I.C.I.
vigente.
    (Omissis).
02X04205
    Il  comune  di COSTA MASNAGA (provincia di Lecco) ha adottato, il
30   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  disciplinare le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2002 come
segue:
    4.5 per mille:
      a)  fabbricati  adibiti  ad  abitazione  principale  e  le  sue
pertinenze:
Fanno  parte  di  questo  gruppo  tutti  i  fabbricati compresi nella
categoria  catastale  A con l'esclusione della categoria A/10 nonche'
le pertinenze dell'abitazione principale (categorie C/2, C/6, C/7).
    5 per mille:
      b) fabbricati   locati  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione
principale;
Sono  compresi  in questa categoria i fabbricati appartenenti a tutte
le  categorie  catastali del gruppo A, con esclusione della categoria
A/10,  posseduti  in aggiunta all'abitazione principale. La locazione
deve  essere  comprovabile  da  regolare  contratto  fra le parti. Il
canone  di  locazione annuo deve essere assoggettato alle imposte sul
reddito  delle  persone  fisiche  o  giuridiche  locatarie. L'ufficio
Tributi   ha   la   facolta'   di   richiedere   al  contribuente  la
documentazione necessaria alla verifica.
    7 per mille:
      c) fabbricati  non  locati posseduti in aggiunta all'abitazione
principale;
Sono  compresi  in questa categoria i fabbricati appartenenti a tutte
le  categorie  catastali del gruppo A, con esclusione della categoria
A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (L'aliquota si
applica solo sull'effettivo periodo di mancata locazione).
    4.5 per mille:
      d) fabbricati diversi dalle abitazioni;
      Categorie catastali: A/10 - B/5 - B/8 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 -
C/7 - D/1 - D/2 - D/3 - D/6 - D/7 - D/8 - D/11.
I  fabbricati  rientranti  nelle  categorie  catastali sopra indicate
devono  essere  utilizzati  nell'esercizio dell'impresa dalla persona
fisica  o giuridica proprietaria. L'ufficio Tributi ha la facolta' di
richiedere  al  contribuente  tutta la documentazione necessaria alla
verifica.
    5 per mille:
      e) fabbricati diversi dalle abitazioni locati o non utilizzati;
      categorie catastali: A/10 - B/5 - B/8 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 -
C/7 - D/1 - D/2 - D/3 - D/6 - D/7 - D/8 - D/11.
Si applica l'aliquota del 5 per mille qualora i fabbricati rientranti
nelle  categorie  catastali  sopra  riportate  risultino  essere  non
utilizzati oppure locati.
    5 per mille:
      f) fabbricati non destinati ad abitazione escluse le pertinenze
dell'abitazione principale gia' regolamentate al punto a;
      Categorie  catastali: B/1 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - B/7 -
C/6 - D/4 - D/5 - D/9 - D/10 - D/12
    5 per mille
      g) aree fabbricabili.
2.  di  provvedere  alla determinazione della detrazione dall'Imposta
comunale  sugli  Immobili  (I.C.I.)  dovuta  per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  dal  soggetto passivo per l'anno
2002,  nel rispetto dell'art. 8 - comma 3, del decreto legislativo n.
504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n.
662/1996, confermando la detrazione di Euro 144,608.
    (Omissis).
02X04206
    Il  comune  di  COSTA  VALLE  IMAGNA  (provincia  di  Bergamo) ha
adottato,  il  1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo Comune nella
misura unica del 6 per mille per tutti gli immobili;
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale  si  intende  quella  nella  quale  il contribuente che la
possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed
i suoi familiari dimorano abitualmente.
    (Omissis).
02X04207
    Il  comune  di  CREMA  (provincia  di  Cremona) ha adottato, il 4
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
a)  di  dare atto che l'aliquota da applicare sul vaIore delle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle costituenti
pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo, ancorche'
iscritte  separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai)
in misura ridotta del 5,2 per mille;
b) di  dare  atto  che per le unita' abitative, possedute in aggiunta
all'abitazione  principale,  non  locate  o tenute a disposizione del
soggetto  passivo  e  relative  pertinenze,  secondo le indicazioni e
definizioni  che  si allegano alla presente deliberazione in allegato
sub "B", l'aliquota maggiorata in misura del 7 per mille;
c) di  dare  atto  che per tutti gli altri immobili diversi da quelli
richiamati  al  punto  a)  e  b),  dei  terreni agricoli e delle aree
fabbricabili,  a  qualsiasi  uso  destinati,  l'aliquota ordinaria in
misura del 5,5 per mille;
d) di  elevare  a Euro 124,00 l'importo della detrazione da applicare
all'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
del  soggetto passivo all'imposta - cosi come definita all'art. 4 del
Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili -
I.C.I.  - rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione;
e) di  elevare a Euro 224,00 la detrazione per abitazione principale,
in  relazione a situazioni particolari di disagio economico o sociale
secondo  i  criteri  che  si  allegano alla presente deliberazione in
allegato sub "C";
f)  di  approvare,  secondo  quanto  dettagliato nei prospetti che si
allegano alla presente deliberazione e che ne formano parte integrale
e  sostanziale,  i  criteri e le definizioni per l'applicazione delle
aliquote   e   per   la  concessione  dell'aumento  della  detrazione
dell'imposta comunale sugli immobili "I.C.I.".
g) di  rimandare, a completamento ed integrazione di quanto riportato
nel  presente  atto  al  "Regolamento per l'applicazione dell'imposta
Comunale sugli Immobili".
Allegato sub A della deliberazione
    Condizioni   per   il   riconoscimento   della   detrazione   per
l'abitazione  principale  in  favore  di soggetti che acquisiscano la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Si  considera  adibita  ad abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta  a  titolo di proprietao di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscano  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente;
La predetta unita' immobiliare deve tuttavia risultare non locata per
il corrispondente periodo di ricovero;
Il contribuente che versi nelle predette condizioni puo' applicare la
sola  detrazione  riconosciuta dal comune per l'abitazione principale
senza dover presentare alcuna richiesta (per l'anno 2002, Euro 124,00
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si protrae il
possesso dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale).
Il  comune  si  riserva  di  effettuare  controlli  per  accertare il
sussistere delle condizioni di cui sopra, sia con riferimento ai dati
dell'anagrafe  della  popolazione  residente,  sia con riferimento ai
dati sui consumi delle utenze domestiche;
Il  comune si riserva, inoltre, un'azione di accertamento sullo stato
di  mancata  locazione dell'immobile oggetto della misura agevolativa
per  il  periodo  di  ricovero  del soggetto titolare dell'obbligo di
imposta.
Allegato sub B alla deliberazione Identificazione e definizione delle
ipotesi  per  le  quali  si applica l'I.C.I. al 7 per mille nell'anno
2002
Sono  identificate  quali  fattispecie  da  assoggettare al pagamento
dell'I.C.I.  al  7  per  mille  nell'anno 2002 le unita' immobiliari,
adibite ad abitazione e relative pertinenze, cosi' come definite, per
il  tipo  di  utilizzo identificato con acodice 2º di acolonna 2º del
aquadro  Bº  concernente  le  variazioni  dei redditi dei fabbricati,
nelle istruzioni ministeriali per la dichiarazione dei redditi.
Rientrano pertanto nel novero delle fattispecie suddette le seguenti:
    unita' immobiliare destinata ad abitazione non locata in quanto a
disposizione   del   proprietario,   che   la  possiede  in  aggiunta
all'abitazione  principale,  anche  se  per  quest'ultima  lo  stesso
proprietario corrisponda un canone di locazione;
    unita'  immobiliare  a  disposizione posseduta in comproprieta' o
acquistata  in  multiproprieta'  limitatamente  a  coloro  che non la
abitano;
    unita' immobiliare destinata alla locazione e rimasta sfitta.
Restano  escluse  dall'ipotesi  di  applicazione dell'I.C.I. al 7 per
mille, invece, le seguenti altre fattispecie:
    unita'   immobiliari   possedute   in   aggiunta   all'abitazione
principale,  regolarmente  locate,  come  attestabile  sulla  base di
idoneo contratto (codici 3 e 4 di colonna 2o del quadro B dei modelli
per la dichiarazione dei redditi);
    unita'  immobiliari  date  in uso gratuito a un proprio familiare
(parente  od  affine  in  linea  retta  e collaterale fino al secondo
grado)  a  condizione  che  lo  stesso  vi dimori abitualmente e cio'
risulti dall'iscrizione anagrafica;
    unita'  tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti
all'estero;
    unita'  immobiliare gia' utilizzata come abitazione principale da
contribuenti  trasferiti  temporaneamente  per  ragioni  di lavoro in
altro comune;
    unita'  in  comproprieta' utilizzate integralmente come residenza
principale  di  uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che
la utilizzano;
    unita'  immobiliare  che  acquistata  per propria dimora non puo'
essere  utilizzata  in  quanto  necessita di interventi di ripristino
(manutenzione ordinaria/straordinaria a richiesta documentabili). Per
il  periodo  degli interventi manutentivi, e comunque per un tasso di
tempo  non  superiore a sei mesi dall'acquisto, si applica l'aliquota
ordinaria.  Qualora trascorso tale termine detto immobile non risulti
essere  utilizzato  quale  propria  dimora abituale, questi si dovra'
intendere a disposizione e quindi soggetto alla maggiore aliquota.
    unita'  immobiliari  dichiarate  inagibili o inabitabili ai sensi
del  comma 1  dell'art. 8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e
dall'art. 7  del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli   immobili,  prive  di  allacciamento  alle  reti  dell'energia
elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate;
Non  rientrano  in  tale  ultima fattispecie i casi di immobili per i
quali  siano  attive  delle  utenze  (acqua,  energia elettrica, gas,
telefono),  sebbene  con consumo pari o prossimo a zero, oppure delle
utenze   in   attesa   di  reintestazione.  Per  tali  immobili,  ove
riconducibili  alla  situazione  rappresentata  dal  codice  2  sopra
indicato, si applica l'aliquota del 7 per mille;
    I  fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e  non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione  e  l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi
tre  anni successivi alla data di ultimazione dei lavori a condizione
che  la  comunicazione di ultimazione lavori sia avvenuta nei termini
della concessione edilizia o delle eventuali proroghe;
L'aliquota  del  7  per  mille  va  applicata in relazione al periodo
dell'anno nel quale l'alloggio e' rimasto non locato o a disposizione
secondo quanto precisato in precedenza;
Il  mese  durante  il  quale  il  possesso si e' protratto per almeno
quindici giorni e' computato per intero.
Allegato sub C alla deliberazione
Criteri  per  la  concessione  dell'aumento della detrazione "I.C.I."
anno 2002 Beneficiari
Possono usufruire dell'aumento della detrazione a Euro:
      a)  224  -  i  proprietari  ovvero titolari di diritto reale di
godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale e relative pertinenze, con a carico
familiare  portatore  di  handicap,  nonche' al portatore di handicap
capofamiglia   (l'handicap,   100%,  deve  essere  certificato  dalla
commissione competente ai sensi della legge 104/1992).
      b)   224   -   le   persone   ultrasessantenni,   come  risulta
dall'anagrafe   alla   data  del  31 dicembre  dell'anno  precedente,
proprietarie   ovvero  titolari  di  diritto  reale  di  godimento  (
usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  cosi' come definito
dall'art.   8,  comma  2o  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e
successive   modificazioni   e   dall'art.   4  del  Regolamento  per
l'applicazione  dell'Imposta  Comunale  sugli  Immobili, ed aventi le
caratteristiche  previste  per le categorie catastali A2, A3, A4, A5,
A6,   C6,   C2,  C7  e  con  reddito  lordo  riferito  alla  famiglia
anagraficamente  definitaº  non superiore a Euro 12.911,43 elevato di
ulteriori   Euro   516,46   per  ogni  altro  familiare  a  carico  o
nullatenente oltre il coniuge (riferimento reddito annuo precedente a
quello   di  liquidazione  dell'imposta  e  presunto  per  l'anno  di
versamento).
Procedure
1.  Il  contribuente  dovra'  presentare  apposita  dichiarazione (su
modulo  fornito  dal  Comune) di possesso dei requisiti per l'aumento
della detrazione I.C.I.
2. Documenti da presentare (in carta semplice):
    Certificato  catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  o copia della "Dichiarazione I.C.I.", o copia
del  mod. 740/1993 (solo descrizione fabbricati ai fini I.C.I.) se la
dichiarazione viene presentata per la prima volta;
    Copia mod. 730/2002 mod. UNICO 2002 (ex 740) o CUD (ex mod. 101 o
201) dei redditi dei componenti il nucleo familiare riferiti all'anno
precedente a quello di liquidazione dell'imposta (redditi anno 2001);
    Altra  eventuale  documentazione  idonea  a fornire notizie sulle
particolari condizioni socioeconomiche della famiglia;
    Copia  certificazione  di portatore di handicap, in situazione di
gravita'  accertata  dalla competente commissione se la dichiarazione
viene presentata per la prima volta.
3.  L'ufficio  potra'  richiedere al contribuente ogni altro elemento
utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.
4. Nel caso di infedele dichiarazione si procedera' al recupero delle
somme  non  versate con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle
norme di legge vigenti.
5. La dichiarazione deve pervenire all'ufficio Protocollo del Comune,
P.zza  Duomo  n.  25,  entro  il  30 giugno 2002. Solo per coloro che
diventano  proprietari  ovvero titolari di diritto reale di godimento
(usufrutto,  uso  od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale  e relative pertinenze dopo il 30 giugno e
che  abbiano  i  requisiti  di  cui  al  punto A) e B), la domanda va
presentata entro il 15 dicembre.
Disposizioni generali
Non  possono  usufruire  dell'aumento della detrazione I.C.I., coloro
che  possiedono  - oltre all'abitazione principale e sue pertinenze -
altre  unita'  immobiliari  (fabbricati  e  terreni)  a qualsiasi uso
destinate,  pur  possedute  in  quote  o  con  altro diritto reale di
godimento.  Sono esclusi altresi' i possessori di unita' immobiliari,
ancorche'  adibite  a  propria  dimora,  appartenenti  alla categoria
catastale A/1, A/7, A/8, A/9.
La   detrazione   o  l'aumento  della  stessa  si  applica  solamente
all'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo  all'imposta,  rapportata al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione.
Per   abitazione   principale   si  intende  quella  nella  quale  il
contribuente  ed i suo familiari dimorano abitualmente, vantandone il
possesso  a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di
godimento.
E' fatto obbligo di presentare annualmente la dichiarazione (entro le
scadenze  in  premessa  citate)  di  aumento della detrazione ai fini
I.C.I.  per  l'anno  di competenza; in assenza di tale dichiarazione,
ogni  ulteriore  detrazione  oltre  quella  prevista dalla Legge, non
risulta autorizzata.
Per la detrazione di cui al punto A);
    portatore  di  handicap,  "...  e' persona handicappata colui che
presenta  una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o  progressiva,  riconosciuta  e documentata di gravita' (100%) dalla
competente  commissione" ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
"legge  quadro  per  assistenza,  l'integrazione  sociale e i diritti
delle persone handicappate";
    la maggiore  detrazione viene riconosciuta, qualora ne sussistano
i  requisiti  specifici,  e  comunque  se  la  persona  portatore  di
handicap,  oltre  che ad essere familiare a carico, risulta dimorante
nell'alloggio oggetto di tassazione.
Per la detrazione di cui al punto B):
    per  nucleo  familiare  si  intende la "Famiglia anagrafica" cosi
come  definita nell'art. 4 del nuovo regolamento anagrafico approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 223/1989;
    la  presenza  a  qualsiasi  titolo, di familiari o altre persone,
indipendentemente  da vincoli di parentela o affinita', nell'immobile
oggetto di tassazione, cosi' come accatastato e definito dall'U.T.E.,
obbliga  il  contribuente  ad  assumere  il reddito lordo complessivo
prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso;
    qualora,  anche  solo una parte di detto immobile venga usufruito
non  in  forma  esclusiva,  quale  propria  dimora  dal  contribuente
interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra
forma)  ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla
detrazione  in  quanto  non vi e' identita' tra soggetto obbligato al
pagamento  I.C.I.  per l'unita' immobiliare (cosi' come accatastata e
definita  dall'  U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unita'
immobiliare medesima.
Allegato sub C1 alla deliberazione
Criteri  per la concessione dell'aumento della detrazione I.C.I. anno
2002 Beneficiari
Possono usufruire dell'aumento della detrazione a Euro:
    224 - le giovani coppie di sposi che abbiano contratto matrimonio
negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, come da atti presenti all'ufficio
anagrafe,  proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento
(usufrutto,  uso  od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale  e relative pertinenze, cosi come definito
dall'art. 8,  comma  2  del decreto legislativo 504/1992 e successive
modificazioni   e  dall'art. 4  del  Regolamento  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili, ed aventi le caratteristiche
previste  per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7 e
con  reddito  lordo riferito alla famiglia "anagraficamente definita"
non  superiore a Euro 12.911,43, elevato di ulteriori Euro 516,46 per
ogni  figlio  a carico (riferimento reddito annuo precedente a quello
di liquidazione dell'imposta e presunto per l'anno di versamento).
Procedure
1) Il contribuente dovra' presentare apposita dichiarazione (in carta
semplice)  di  possesso  dei requisiti per l'aumento della detrazione
I.C.I.
2) Documenti da presentare (in carta semplice):
    Certificato  catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  o  copia  della "Dichiarazione I.C.I.", se la
dichiarazione viene presentata per la prima volta;
    Copia   mod.   730/2002   o  mod.  UNICO  2002  (ex  740)  o  CUD
(ex mod. 101)   dei  redditi  dei  componenti  il  nucleo  familiare,
riferiti  all'anno  precedente  a quello di liquidazione dell'imposta
(redditi anno 2001);
    Altra  eventuale  documentazione  idonea  a fornire notizie sulle
particolari condizioni socio-economiche della famiglia;
3)  L'ufficio  potra'  richiedere al contribuente ogni altro elemento
utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.
4) Nel caso di infedele dichiarazione si procedera' al recupero delle
somme  non  versate con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle
norme di legge vigenti.
5) E' fatto obbligo presentare annualmente la richiesta per l'aumento
della  detrazione  ai fini I.C.I. per l'anno di imposizione affinche'
venga  acquisita,  in  forma  preventiva,  l'autorizzazione  da parte
dell'ufficio   competente:   entro   il   15 giugno   per   gli  anni
1999/2000/2001  e 1o semestre 2002; mentre per coloro che si uniscono
in  matrimonio dopo il 30 giugno la domanda va presentata entro il 15
dicembre. (uff. Protocollo, di p.zza Duomo n. 25)
Disposizioni generali
Non  possono  usufruire  dell'aumento della detrazione I.C.I., coloro
che  possiedono  - oltre all'abitazione principale e sue pertinenze -
altre  unita'  immobiliari  (fabbricati  e  terreni)  a qualsiasi uso
destinate,  pur  possedute  in  quote  o  con  altro diritto reale di
godimento.  Sono esclusi altresi' i possessori di unita' immobiliari,
ancorche'  adibite  a  propria  dimora,  appartenenti  alla categoria
catastale A/1, A/7, A/8, A/9.
La   detrazione  o  l'aumento  della  stessa  si  applica  all'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione.
Si  intende per mese compiuto il possesso dell'immobile protratto per
oltre 14 giorni.
Per   abitazione   principale   si  intende  quella  nella  quale  il
contribuente  ed i suo familiari dimorano abitualmente, vantandone il
possesso  a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di
godimento.
per  nucleo  familiare  s'intende  la "Famiglia anagrafica" cosi come
definita  nell'art. 4  del nuovo regolamento anagrafico approvato con
il decreto del Presidente della Repubblica 223/1989;
la  presenza  a  qualsiasi  titolo  di  familiari  o  altre  persone,
indipendentemente  da vincoli di parentela o affinita', nell'immobile
oggetto di tassazione, cosi' come accatastato e definito dall'U.T.E.,
obbliga  il  contribuente  ad  assumere  il reddito lordo complessivo
prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso;
qualora,  anche  solo una parte di detto immobile venga usufruito non
in   forma   esclusiva,   quale   propria   dimora  dal  contribuente
interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra
forma)  ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla
detrazione  in  quanto  non vi e' identita' tra soggetto obbligato al
pagamento  I.C.I.  per  l'unita' immobiliare (cosi come accatastata e
definita  dall'U.T.E)  e  soggetto dimorante abitualmente nell'unita'
immobiliare medesima.
E'  fatto  obbligo  di  presentare annualmente la richiesta (entro le
scadenze sopra citate) di aumento della detrazione ai fini I.C.I. per
l'anno   di  competenza;  in  assenza  di  tale  dichiarazione,  ogni
ulteriore  detrazione  oltre quella prevista dalla Legge, non risulta
autorizzata.
Per la detrazione di cui sopra si procede nel seguente modo:
    per  le famiglie formatesi nell'anno 1999, l'ulteriore detrazione
potra'  essere  utilizzata  (previa  domanda)  per  il  solo  periodo
mancante  al  compimento del triennio di matrimonio (riferimento alla
data  di matrimonio - in dodicesimi. Es. matrimonio in data 16 aprile
1999;   nell'anno   2002   l'ulteriore   detrazione   sull'abitazione
principale potra' essere utilizzata per mesi 4).
    per  le  famiglie  formatesi  negli  anni  2000/2001, l'ulteriore
detrazione  potra'  essere  utilizzata  (previa domanda) per l'intero
anno,  rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione.
    per  le famiglie formatesi nell'anno 2002, l'ulteriore detrazione
potra'  essere  utilizzata dalla data di conseguimento del matrimonio
se  gia'  in  possesso  dell'abitazione, o, se acquistata in seguito,
dalla  data  di  stipula dinanzi al Notaio dell'atto di compravendita
dell'immobile  da  adibire  a  propria abitazione. (es. matrimonio in
data   18 aprile   2002   di  copia  che  gia'  possiede  l'immobile,
l'ulteriore detrazione potra' essere applicata per 8 mesi; viceversa,
data  di  matrimonio  18 aprile  2002  e  acquisto  dell'immobile  il
10 luglio  2002, l'ulteriore detrazione potra' essere applicata per 6
mesi).
    (Omissis).
02X04208
    Il  comune di CREMOSANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  determinare  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I.  relativa agli
immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (ai
sensi dell'art. 6, comma 5, del regolamento comunale sull'I.C.I.) del
soggetto passivo nella misura del 5,5 per mille;
2.  determinare  nella  misura del 6 per mille l'aliquota dell'I.C.I.
relativa  a  tutti  gli  immobili  diversi  da  quelli  destinati  ad
abitazione principale del seggetto passivo e ai terreni;
3.  confermare  la  detrazione d'imposta di Euro 103,29 relativamente
agli   immobili   destinati   ad  abitazione  principale  e  relative
pertinenze  (ai  sensi dell'art. 6, comma 5, del regolamento comunale
sull'I.C.I.) del soggetto passivo.
    (Omissis).
02X04209
    Il  comune  di  CRESSA  (provincia  di Novara) ha adottato, il 14
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura unica del 5 per mille con la
detrazione di Euro 103,29 dell'imposta per unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo,  calcolata  senza
riduzioni  in  base  all'aliquota di cui sopra sino a concorrenza del
suo ammontare.
    (Omissis).
02X04210