Il comune di CREVALCORE (provincia di Bologna) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. delibera di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili fissate per l'anno 2002 come di seguito descritto: zero per i fabbricati facenti parte di nuovi insediamenti produttivi posti sulle aree di tipo D2 e D4 del capoluogo e/o frazioni come definite dal nuovo Piano Regolatore esecutivo dal 30 febbraio 2000, per tre anni a partire dalla data; zero per le unita' immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione con regolare contratto a canone concordatoº ai sensi della legge 431/98, come stabilito nell'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.; 4,7 per mille per le unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale del proprietario o del titolare di diritto di usufrutto, uso, o abitazione; ed anche se: lo stesso ha acquisito la residenza in istituto sanitario o struttura protetta a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita' immobiliare medesima non risulti locata; lo stesso ha concesso l'unita' immobiliare e relativa pertinenza in comodato gratuito ad un parente e/o affine di primo grado; 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; 7 per mille per le abitazioni e relative pertinenze non locate; 2. di confermare l'importo della detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 113,60; 3. di stabilire inoltre l'importo per l'anno 2002 delle maggiori detrazioni per abitazione principale stabilite nell'art. 8 come segue: lettera a) "portatori handicap grave" in Euro 139,45; lettera b) "nuclei familiari con almeno tre figli considerati fiscalmente a carico" in Euro 139,45; 4. di precisare inoltre che per poter usufruire delle detrazioni di cui ai punti 1, 2, 3 occorre presentare al momento del versamento o al massimo entro il termine per la dichiarazione di variazione I.C.I. relativa all'anno per il quale si versa l'imposta stessa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 predisposta e disponibile presso l'ufficio tributi del comune ed allegare la prevista documentazione; 5. Che l'imposta dovuta relativamente alle aree fabbricabili deve essere calcolata rispetto ai valori minimi indicati nell'apposita delibera della Giunta Comunale. (Omissis). 02X04211 Il comune di CRODO (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale immobiliare: 4 per mille per l'abitazione principale; 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; di fissare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 129,11. (Omissis). 02X04212 Il comune di CUNEO ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille; b) aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale; c) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari, non costituenti abitazione principale, censite nella categoria A, escluse le A/10 (uffici), usate direttamente dal contribuente e/o concesse in locazione per usi diversi dall'abitazione principale. Sono esclusi gli immobili: concessi in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado ivi residenti anagraficamente e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti (scontano il 6,5 per mille); sfitti, costruiti da non oltre tre anni, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e l'alienazione di immobili (scontano il 4 per mille); gia' abitazione principale, tenuta a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti (scontano il 6 per mille). d) Aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili. e) Aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita da non oltre tre anni e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili. f) Aliquota del 3 per mille per le abitazioni, e relativa pertinenza, concesse in locazione secondo gli accordi territoriali di cui alla legge 431/1998. g) Aliquota del 9 per mille per le abitazioni non concesse in locazione e non usate direttamente dal proprietario per le quali detto stato si protragga per oltre due anni. La locazione deve risultare da contratto registrato. 2) Di confennare per l'anno 2002 le detrazioni di imposta gia' deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 15 del 1o febbraio 2000: a) detrazione ordinaria di Euro 103,29 (L. 200.000) per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo; b) detrazione speciale di Euro 154,94 (L. 300.000) per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale per coloro in possesso di particolari requisiti socio-economici risultanti in: proprieta' di un unico immobile in tutto il territorio nazionale e che lo stesso sia destinato ad abitazione principale, il cui valore imponibile non sia superiore a Euro 41.316,55 (L. 80.000.000); reddito familiare complessivo, da intendersi al lordo di qualsiasi provento, ivi compresi, se pur non esaustivamente, investimenti azionari, titoli di Stato, fondi comuni, redditi di pensione o di accompagnamento a qualsiasi titolo, interessi bancari, ecc., rientri nei parametri di cui al seguente prospetto: N.ro familiari conviventi Reddito lordo complessivo 1 Fino a Euro 9.812,68 (L. 19.000.000) 2 Fino a Euro 15.493,71 (L. 30.000.000) 3 Fino a Euro 17.301,31 (L. 33.500.000) 4 Fino a Euro 18.592,45 (L. 36.000.000) 5 Fino a Euro 19.367,13 (L. 37.500.000) 6 o più Fino a Euro 20.141,82 (L. 39.000.000) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare, a pena di non ammissione al beneficio, entro i termini per il versamento d'acconto in caso di possesso dei requisiti prima del 30 giugno o in caso diverso entro il 20 dicembre nella quale si dichiara di possedere i requisiti di cui ai punti precedenti. (Omissis). 02X04213 Il comune di DANTA DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi pubblici locali relativamente all'anno 2002 come sotto specificato: (Omissis). m) I.C.I.: differenziazione, per l'esercizio 2002, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 6 per mille - detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 104,00 rapportate al periodo dellanno solare durante il quale si protrae tale destinazione; non applicazione della detrazione dell'unita' immobiliare principale alle pertinenze e nella misura del 7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili dell'imposta come in premessa indicate. (Omissis). 02X04214 Il comune di DASA' (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille, gia' deliberata per l'anno 2001. (Omissis). 02X04215 Il comune di DELLO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). (Omissis), per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel Comune di Dello e' applicata con le seguenti aliquote: aliquota ordinaria 6,5 per mille; abitazione principale 5 per mille; immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro 4 per mille; (Omissis), fermo restando la detrazione di legge di Euro 103,00 per la prima casa, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, viene concessa una maggiore detrazione di Euro 165,00, sull'unica casa di abitazione, ai cittadini aventi i seguenti requisiti: proprietari dell'unica casa di abitazione classificata nelle seguenti categorie A2/A3/A4/A5/A6; reddito familiare netto anno 2001 nel limite annuo cosi' definito: per n. 1 persona Euro 7.150,00; per n. 2 persone Euro 9.009,00; per n. 3 persone Euro 11.511,50; per n. 4 persone Euro 13.513,50; per n. 5 persone Euro 16.087,50; per n. 6 persone Euro 18.375,50; oltre 6 persone Euro 20.663,50. Il reddito da considerare e' quello netto ai fini I.R.P.E.F. del nucleo di convivenza familiare detratto del 50% della spesa di affitto o del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonche' degli oneri, documentati, sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o agli anziani invalidi. (Omissis), la maggiore detrazione di Euro 165,00 e' assegnata entro il limite di valore catastale dell'abitazione di proprieta' di Euro 41.317,00. Questa viene concessa dietro richiesta scritta del contribuente, che ne comprovi il diritto, con idonea documentazione o, in alternativa, mediante autocertificazione sostitutiva ai sensi di legge. (Omissis). 02X04216 Il comune di DERVIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni I.C.I. nel seguente modo: abitazione principale: 5 per mille; equiparazione ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo dI proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti dI ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 5 per mille; immobili di proprieta' di enti non economici che non hanno scopo di lucro: 5 per mille; tutti gli altri fabbricati: 6,8 per mille; aree fabbilcablii: 6,8 per mille. Detrazione d'imposta anno 2002 Euro 129,00 per l'abitazione principale. 2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da Euro 129,00 a Euro 155.00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 del decreto legge 11 marzo 1997 n. 50, convertito In legge n. 122/1997, aI fini del pagamento deIl'l.C.l. per l'anno 2002, confermando i criteri introdotti dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28 ottobre 1994, a favore dei soggetti che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati: a) l'abitazione principale deve appartenere alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6. b) reddito complessivo lordo per nucleo familiare non superiore a L. 50.000.000, tale limite e' incrementato di L. 5.000.000 per ogni altra persona a carico (si considerano familiari a carico quelli per i quali sussiste il diritto agli assegni familiari o ad altro trattamento dI famiglia, anche se non effettivamente corrIsposti). L'ammontare del reddito va riferito all'anno 2000 per l'intero nucleo familiare. c) l'unita' ImmobIliare abitata deve essere runica di proprieta' del nucleo familiare, nel caso in cui detta unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso, o altro diritto male i componenti dei nucleo familiare non devono possedere in proprieta' alcuna altra unita' immobiliare, escluso iI garage o box di pertinenza dell'abitazione e redditi di terreni non edilicabili. d) per l'applicazione dell'ulteriore riduzione valgono le stesse norme stabilite per l'abitazione principale dI cui al comma 2 art. 8 legge 23 ottobre 1992 n. 421; e) i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista al sensi delle vigenti disposizioni di legge, contenente: 1. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; 2. la categoria catastale di appartenenza; 3. l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 2000; 4. ii possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto c). 3. di dare atto che: la richiesta - autocertificazione - dovra' essere inviata, a pena dI decadenza, entro e non oltre il termine di presentazione della denuncia all'ufficio Tributi del Comune dI Dervio - P.za IV Novembre n. 3 - mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto Ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro Il predetto termine. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002 gia' tener conto della maggiore detrazione richiesta. (Omissis). 02X04217 Il comune di DORZANO (provincia di Biella) ha adottato, l'11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di mantenere invariate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura: del 5 per mille per le abitazioni principali, comprese le pertinenze; del 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali. (Omissis). 02X04218 Il comune di DRIZZONA (provincia di Cremona) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta Comunale Immobiliare (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, con l'applicazione delle detrazioni previste dalla legge. (Omissis). 02X04219 Il comune di ELLO (provincia di Lecco) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze cosi' come stabilite dalle norme vigenti: 6 per mille; b) Fabbricati non compresi nella tipologia di cui al punto a): 7 per mille; c) Aree edificabili: 7 per mille. 2. Di provvedere alla determinazione della detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo per l'anno 2002, nel rispetto dell'art. 8 - comma 3, del decreto legislativo n. 504/92, cosi' come modificato dall'art. 3 - comma 55, della legge n. 662/1996, determinando la detrazione in Euro 104,00 (corrispondenti a Lire 201.372.); (Omissis). 02X04220 Il comune di ENTRACQUE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare, per l'anno 2002, nella misura deI 5,2 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi per le unita' immobiiari adibite ad abitazione principale dei residenti, nonche' per le unita' inimobiliari locate con contratto registrato per almeno un anno a residenti; 2. di elevare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X04221 Il comune di ESANATOGLIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota I.C.I nella misura unica del 6 per mille; 2. di confermare nella misura di Euro 103, 29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X04222 Il comune di FAGGIANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'esercizio finanziario corrente l'aliquota del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili; 2. di determinare un'aliquota ridotta al 4 per mille nei seguenti casi: a) interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici. L'interesse artistico o storico riconosciuto da apposito provvedimento emesso dall'Ente competente; b) interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; c) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; d) immobili realizzate da imprese la cui attivita' attiene in maniera esclusiva o prevalente (70% la costruzione e l'alienazione di fabbricati (civili abitazioni di tipo economico, categoria A/3) realizzati per la vendita e risultanti non venduti; e) Interventi di cui alla lettera b), c), e d) dell'art. 31 della legge 457 del 5 agosto 1978 e che interessano l'intera abitazione e non parte di essa; f) interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (giustificati dalla presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap). La riduzione e' valida per tre anni a decorrere dalla data del rilascio della concessione/autorizzazione comunale. Si da atto che per "interventi" s'intendono i lavori assentiti con concessione o autorizzazione comunale. L'aliquota agevolata si applica per tre anni a decorrere dalla data d'inizio dei lavori indicata nell'atto di concessione o di autorizzazione, per gli interventi indicati alle lettere a), b) ed e). Per gli interventi di cui alla lettera c) i tre anni decorrono invece dalla data di ultimazione dei lavori, anch'essa indicata nell'atto di concessione. L'agevolazione I.C.I. cessa di avere termine per gli immobili che vengono alienati nell'arco dei tre anni indicati. Per poter usufruire dell'aliquota agevolata, gli interessati dovranno presentare a mezzo raccomandata a/r o direttamente all'ufficio protocollo di questo comune, apposita comunicazione nella quale dovranno essere chiaramente specificati: i dati catastali degli immobili interessati dagli interventi sopra indicati (ubicazione, partita, foglio e numero); i dati relativi alla concessione/autorizzazione edilizia (data del rilascio, numero di protocollo, data di inizio e fine lavori); l'istanza dovra' essere presentata nell'arco dell'anno in cui inizia il beneficio dell'aliquota I.C.I. agevolata. (Omissis). 02A04223 Il comune di FALCONARA ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 18 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. la conferma di Euro 258,23 della detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze. 2. la conferma dell'aliquota del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze; 3. la conferma al 7 per mille dell'aliquota relativa a tutte le altre categorie di immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze; 4. la conferma della concessione delle agevolazioni previste dal comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in favore degli anziani e dei disabili. (Omissis). 02X04224 Il comune di FALCONARA MARITTIMA (provincia di Ancona) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquote: a) aliquota ordinaria, 7 per mille: terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi da quanto indicato ai punti b), c), d); b) aliquota ridotta, 4,5 per mille: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche, dei soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie residenti in questo comune; c) aliquota agevolata, 5 per mille: unita' immobiliare locata ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998; d) aliquota maggiorata, 9 per mille unita' immobiliare non locata per la quale non risulta essere stato registrato contratto di locazione da almeno due anni. Detrazioni: a) Euro 258,23 per l'abitazione principale dei soggetti residenti nei quartieri di Villanova - Fiumesino - Poiole e Rocca Priora (con esclusione di via Lungomare Rocca Priora); b) Euro 154,94 per l'abitazione principale dei soggetti residenti in questo comune, ed alle seguenti condizioni: 1. siano titolari di unica abitazione; 2. facciano parte di un nucleo familiare composto da una o due persone, ambedue di eta' non inferiore ad anni 65 nell'anno d'imposta; 3. abbiano un reddito lordo annuo non superiore, per l'anno 2000, ai seguenti limiti: euro 6.290,45 per una persona; euro 10.627,13 per due persone; 4. che l'immobile abitato dal richiedente sia classificato nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6. (Omissis). 02A04225 Il comune di FARA in SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 come segue: aliquota del 4,8 per mille per l'abitazione principale cosi' come individuata all'art. 7 del vigente regolamento dell'imposta, ad esclusione di quelle di cui alla lettera d); aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali di cui alla lettera d) del regolamen locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; aliquota del 6,5 per mille per tutti glia ltri immobili. (Omissis). 02X04226 Il comune di FARINDOLA (provincia di Pescara) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; di stabilire l'ammontare della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 02X04227 Il comune di FIESSO D'ARTICO (provincia di Venezia) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 le aliquote in materia di imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune nelle seguenti misure: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati. 2. di confermare anche per l'anno 2002 in Euro 103,29 (lire 200.000) la detrazione d'imposta per abitazione principale dei soggetti passivi; 3. di prevedere per l'anno 2002 la detrazione di Euro 258,23 (lire 500.000) per abitazione principale occupata da nuclei familiari fra i cui componenti vi sia la presenza di un invalido, disabile o portatore di handicap (parente diretto di primo grado), per il quale esista una situazione di permanente inabilita' lavorativa al 100%; i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2002, con allegata idonea documentazione rilasciata dalla commissione di prima istanza dell'U.L.S.S. ed autocertificazione attestante il reddito da pensione o l'assegno di frequenza in caso di minori; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). (Omissis). 02X04228 Il comune di FIRENZUOLA (provincia di Firenze) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura deI 6,5 per mille e l'aliquota per l'abitazione principale nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare in Euro 154,94 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X04229 Il comune di FOGGIA ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2002: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota agevolata ex legge n. 431/1998: 4 per mille; abitazioni non locate: 7 per mille; detrazione per abitazione principale: euro 154,94 (lire 300.000). (Omissis). 02X04230 Il comune di FONNI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le attuali misure dell'imposta comunale sugli immobili e delle detrazioni di cui alla delibera del c. c. n. 92 del 18 dicembre 2000 (5 per mille per tutte le categorie di immobili) e confermare per l'abitazione principale la detrazione di euro 103,291 spettante per legge. (Omissis). 02X04231 Il comune di FORCE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 14 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione unica per l'abitazione principale nella misura di lire 200.000. (Omissis). 02X04232 Il comune di FORESTO SPARSO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 1o marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille. (Omissis). 02X04233 Il comune di FOSSA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002. (Omissis). 02A40234 Il comune di FRAGAGNANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di aumentare, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille sulla base imponibile delle unita' immobiliari la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune, con esclusione delle esenzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 504/1992. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale resta fissata nella misura di L. 200.000, Euro 103,30. (Omissis). 02A40235 Il comune di FRONTONE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come di seguito indicato: abitazione principale: 5,5 per mille; abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela (figli e/o genitori): 5,5 per mille; abitazioni locate come abitazione principale: 5,5 per mille; immobili classificati con categoria C/1 C/2 C/3 C/4 D/1 D/2 D/6 a condizione che l'attivita' sia svolta nell'unita' immobiliare medesima direttamente dal soggetto passivo: 5,5 per mille; altri fabbricati: 6,5 per mille; aree fabbricabili: 6,5 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2002 la detrazione di imposta come da prospetto che segue: abitazione principale: Euro 103,291; abitazioni concesse in usa gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela (figli e/o genitori): Euro 103,291. (Omissis). 02A40236 Il comune di GAMBATESA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare con il presente atto per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, e la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 (Euro 103,29). (Omissis). 02A40237 Il comune di GAVIRATE (provincia di Varese) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota 5,8 per mille: prima casa; aliquota 7 per mille: altri immobili; detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 02A40238 Il comune di GAZZUOLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5 per mille; abitazioni possedute in aggiunta a quella principale: 6 per mille; alloggi non locati: 7 per mille; 2. di stabilire in Euro 113,62 la detrazione d'imposta sulla prima casa. (Omissis). 02A40239 Il comune di GERANO (provincia di Roma) ha adottato, il 3 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, le aliquote relative all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure, in relazione alle tipologie affianco indicate, sulla base della motivazione esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: a) aliquota del 5,5 per mille: abitazione principale; b) aliquota del 5 per mille: per tutti gli immobili che sono concessi in affitto a nuclei familiari ai quali e' stato ordinato lo sgombero dalle abitazioni a causa dei danni prodotti dal succitato sisma; c) aliquota del 6 per mille: per tutte le altre unita' soggette all'imposta; di applicare sulle medesime le detrazioni previste dalla normativa vigente. (Omissis). 02A40240 Il comune di GHIFFA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 7 per mille per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale; di confermare la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 02A40241 Il comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota nella misura unica del 5,9 per mille per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per abitazione principale. (Omissis). 02A40242 Il comune di GINOSA (provincia di Taranto) ha adottato, il 5 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota per l'abitazione principale e sue pertinenze (cosi' come previsto con circolare Ministero finanze, dipartimento Entrate, 25 maggio 1999, n. 114/E nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1999) nella misura del 4 per mille; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli nella misura del 6 per mille; 3. di confermare in Euro 103,30 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, cosi' come definite dal regolamento comunale (approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 98 del 28 dicembre 2001); 4. di confermare in Euro 258,23 le detrazioni per particolari categorie previste dall'art. 6 del regolamento comunale I.C.I. specificando che per trapiantati di organi devono intendersi anche i trapiantati di midollo osseo. (Omissis). 02A40243 Il comune di GIRIFALCO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ubicati in questo comune; di fissare l'unica detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29; (Omissis). 02X04244 Il comune di GORLA MINORE (provincia di Varese) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). abitazione principale: 4 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale: 6 per mille; detrazione abitazione principale Euro 103,29. (Omissis). 02X04245 Il comune di GOTTOLENGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; (Omissis). 1. di confermare in Euro 258,23 (L. 500.000) la detrazione per l'abitazione principale nei seguenti casi: a) proprietari di abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare monoreddito, che l'abitazione in questione sia l'unica posseduta e che gli interessati siano in cassa integrazione o disoccupati; b) pensionati ultrasessantenni proprietari solo dell'abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare composto da una persona e con valore di ISE pari a Euro 9.038,00 L. 17.500.000) oppure composto da due persone e coi valore di ISE pari a Euro 14.189,65 (L. 27.475.000); 2. che per avere diritto alla detrazione per l'abitazione principale il contribuente dovra' presentare all'Ufficio Tributi entro il 31 maggio 2002 apposita domanda con unita la documentazione fiscale ed ogni altro documento comprovante il diritto ad usufruirne; 3. di stabilire che il pagamento per il 2002 potra' avvenire per il solo tramite del tesoriere comunale sia direttamente presso i suoi sportelli sia con bollettino di conto corrente postale intestato al tesoriere. (Omissis). 02X04246 Il comune di GRAVERE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: 1. (Omissis); 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille applicando invece l'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, confermando in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; (Omissis). 02X04247 Il comune di GRIGNASCO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sara' applicata nel comune di Grignasco nella misura unica deI 5,1 per mille; 2. di approvare per l'anno 2002, l'applicazione della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di Euro 103,29, secondo le modalita' e termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 e s.m.i. (Omissis). 02X04248 Il comune di GROGNARDO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare nel sei per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002. Dare atto che non vengono differenziati le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unita' immobiliari. (Omissis). 02X04249 Il comune di GROTTAGLIE (provincia di Taranto) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - come di seguito specificate: a) 4 per mille e con detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (si intende per perfinenza l'unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie C/2 e C/6 durevolmente asservita all'abitazione principale anche se non appartiene allo stesso fabbricato per non piu' di una pertinenza per abitazione principale); b) 3 per mille e con detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei seguenti soggetti: pensionati e/o portatori di handicap con invalidita' riconosciuta che dispongono di solo reddito da pensione - riferito all'anno precedente a quello cui fa riferimento l'agevolazione - non superiore a Euro 6.713,94 (L. 13.000.000) annue al lordo delle ritenute fiscali. In caso di contitolarita' nell'immobile da parte di coniugi dei quali uno non possiede redditi propri, il tetto di pensione sopraindicato e' figurativamente imputato agli stessi nella misura del 50%; titolare nel cui nucleo familiare e con lo stesso convivente risultano persone con invalidita' riconosciuta non inferiore al 75%; titolare la cui famiglia ha minori in affido familiare al 1o gennaio 2002; titolare di assegno per nucleo familiare di cui all'art. 65 legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni; c) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari (immobili non adibiti ad abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli). (Omissis). 02X04250 Il comune di GRUMOLO DELLE ABBADESSE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: 1. (Omissis); 2. di determinare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e per i motivi espressi nella premessa, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: del 5.25 per mille - aliquota ridotta - in favore di: persone fisiche soggetti passivi, per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; soci assegnatari che adibiscono ad abitazione principale le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; soggetti passivi relativamente ad alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito d ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado del proprietario, usufruttuario o altro titolare di diritto reale, affinche' vi dimorino abitualmente; altri soggetti aventi diritto, secondo la normativa di legge e il regolamento comunale vigenti del 6 per mille per i terreni agricoli; del 6,5 per mille per tutti i fabbricati non rientranti nelle altre categorie; del 7 per mille per le abitazioni sfitte; del 7 per mille per le aree fabbricabili. 3. di determinare in lire duecentomila l'ammontare della detrazione per i soggetti aventi diritto. (Omissis). 02X04251 Il comune di GUARDA VENETA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, nonche' di stabilire la riduzione per la prima casa nella misura di Euro 103,29; 2. di determinare, altresi', per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti a nuove attivita' produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizi ecc.) avviate nel corso dell'anno 2002; 3. di determinare, infine, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale e non locate. (Omissis). 02X04252 Il comune di GUARDIAGRELE (provincia di Chieti) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota al 7 per mille dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 2. di incrementare, altresi', al 7 per mille l'aliquota per le abitazioni diverse da quelle principali possedute dal soggetto d'imposta a titolo di proprieta' e che risultano disponibili; 3) di confermare al 3,5 per mille, per l'anno 2002, l'aliquota in favore di proprietari che effettuano interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili ed inabitabili, recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati in centri storici, realizzazione di autorimesse e/o posti auto anche pertinenziali ed utilizzo di sottotetti. cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997. (Omissis). 02X04253 Il comune di GUARDIALFIERA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Confermare per Ianno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di lire 200.000. (Omissis). 02X04254 Il comune di INTROZZO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, l'aliquota comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille a valere per l'anno 2002 (Omissis). 02X04255 Il comune di IVREA (provincia di Torino) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare, anche per l'anno 2002, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato: 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' degli alloggi assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari; 7 per mille gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, ovvero posseduti in aggiunta a questa, e per gli alloggi non locati. (Omissis). 02X04256 Il comune di IZANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare, anche per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, cosi' come determinato con atto di G.C. n. 278 del 20 dicembre 1995; 2. di dare atto che per la detrazione sulla prima casa di Euro 103,29 (L. 200.000) e' confermata la detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000) per le persone ultrasessantenni, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta, ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definito dall'art. 8, comma 2o, del d.lgs. n. 504/1992 ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e con reddito lordo, riferito al nucleo familiare, risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a Euro 9.812,68 (L. 19.000.000), elevato a Euro 13.272,94 (L. 25.700.000), se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori Euro 516,46 (pari a L. 1.000.000) per ogni altro familiare a carico o nullatenente. (Omissis). 02X04257 Il comune di LAGOSANTO (provincia di Ferrara) ha adottato il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ritenuto di confermare per l'anno l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille; ritenuto altresi' di confermare per l'anno 2002 la maggiore detrazione per l'abitazione principale in Euro 258,23 (L. 500.000), con i medesimi criteri di applicazione gia' in essere per il 2001, salvo l'adeguamento dei limiti di reddito; i destinatari della maggiore detrazione di Euro 258,23 (L. 500.000) che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato e annesso garage, saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) pensionati e portatori di handicap, che abbiano un reddito da pensione non superiore a Euro 8.197,72 (L. 15.873.000) annui lordi riferito all'anno 2001, ed essere in condizione non lavorativa; b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini dell'I.R.PE.F. di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 13.238,34 (L. 25.633.000) piu' Euro 1.012,77 (L. 1.961.000) per ogni persona a carico; c) disoccupati - lavoratori in cassa integrazione straordinaria in mobilita', con reddito annuale imponibile, ai fini dell'I.R.PE.F. di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 13.238,34 (L. 25.633.000) piu' euro 1.012,77 (L. 1.961.000) per ogni persona a carico; d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento adibito ed eventuale annesso garage, quale proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002: nucleo familiare riferito all'anno 2001 non superiore a Euro 49.186,32 (L. 95.238.000) lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti, a tale reddito si aggiungono Euro 8.197,72 (L. 15.873.000) lordi annui per ogni componente superiore a sei; e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto ai punti precedenti. Sia nel caso della lettera b) (pensioni e portatori di handicap) che alla lettera c) (disoccupati) ed alla lettera d) (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della maggiore detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare. Per reddito complessivo deve intendersi anche quello derivante da interessi su depositi, titoli, ecc.; di determinare le seguenti modalita': 1. i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata all'ufficio tributi del comune, entro la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, apposita richiesta autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione I.C.I.; 2. i contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell'I.C.I. gia' tenere conto della detrazione nella misura richiesta. (Omissis). 02X04258 Il comune di LAMPORO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 al 6 per mille, confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote cosi' come previsto per l'anno 2001 dell'atto G.C. n. 6 del 27 febbraio 2000; di confermare, per l'esercizio 2002, la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; di confermare, per il 2002, l'applicazione del disposto di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, nel senso che dovra' essere considerato direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitario e simili, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02X04259 Il comune di LANZO D'INTELVI (provincia di Como) ha adottato, il 14 dicembre 2001 e il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote: prima casa, 4,5 per mille e detrazione di L. 240.000 (Euro 123,95); seconda casa, e tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili, soggetti all'imposta 5,5 per mille. (Omissis). 02X04260 Il comune di LARCIANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota abitazione principale (e relative pertinenze come da regolamento I.C.I.) 6 per mille; detrazione per abitazione principale Euro 129,11; detrazione per l'abitazione principale occupata da soggetti all'interno del cui nucleo familiare sia presente un soggetto riconosciuto portatore di handicap con invalidita' pari o superiore al 75% Euro 258.23 (al fine di ottenere tale detrazione gli interessati devono produrre ogni anno la necessaria documentazione); 2. di dare atto che ai sensi del vigente regolamento comunale I.C.I., ai fini delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni previste nel medesimo regolamento; 3. di dare atto che in ossequio al vigente regolamento comunale I.C.I., sono considerate abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 02X04261 Il comune di LAURIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. si confermano per l'anno 2002 le sotto indicate aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: ordinaria: 5,5 per mille; fabbricati aggiunti all'abitazione principale (seconda casa): 6,6 per mille. Si conferma per l'anno 2002 la detrazione d'imposta per le unita' abitative adibite ad abitazione principale quantificandola in Euro 108,46 rapportata all'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X04262 Il comune di LEINI' (provincia di Torino) ha adottato, il 14 novembre 2001 e il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota agevolata del 6 per mille da applicare alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, compresa una pertinenza, come previsto nel regolamento comunale in materia; aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare a tutte le altre unita immobiliari esistenti sul territorio comunale. (Omissis). di determinare, (omissis), i criteri applicativi per la detrazione d'imposta sull'abitazione principale ai fini I.C.I. in misura superiore ai limiti minimi di legge che troveranno applicazione dall'anno 2002, elevando ad Euro 154,94 la detrazione da applicare alle abitazioni principali per le categorie di soggetti in appresso individuate: a) soggetti passivi aventi unita' immobiliari adibita ad abitazione principale assistiti dal comune (utenze esonerate dal pagamento ticket ed in assistenza economica da parte del consorzio C.I.S.S.P.) appositamente certificati dai servizi sociali; b) soggetti passivi aventi unita' immobiliari adibita ad abitazione principale titolari di pensione di invalidita' civile e indennita' di accompagnamento, le cui condizioni devono sussistere alla data del 1o gennaio 2002. (Omissis). Ritenuto inoltre da parte di questa amministrazione di estendere la predetta aliquota e detrazione prevista per l'abitazione principale alle U.I. concesse in uso gratuito ai familiari di primo grado. Di dare atto che per tutte le altre categorie di soggetti per l'anno 2002 la detrazione I.C.I. relativa all'abitazione principale sara' pari ad Euro 103,30 di legge. (Omissis). 02X04263 Il comune di LEIVI (provincia di Genova) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Confermare le aliquote diversificate vigenti: aliquota ordinaria 6 per mille, per tutte le tipologie di immobili non rientranti nell'abitazione principale; aliquota ridotta 5 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; detrazione art. 8 d.lgs. n. 504/1992 Euro 103,29. (Omissis). 02X04264 Il comune di LENNO (provincia di Como) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTE 0/00 1 per tutte le tipologie 5 2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in Euro, come da prospetto che segue: N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione d'imposta (Euro in ragione annua) 1 Unità immobiliare adibita 118,78 ad abitazione principale dei soggetti passivi resi- denti come definite dal vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. (Omissis). 02X04265 Il comune di LERMA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare, ai sensi della vigente normativa, le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili relative all'anno 2002 come di seguito indicato: abitazione principale 5 per mille con detrazione minima di legge (Euro 103,29, pari a L. 200.000); abitazione formalmente concessa in comodato d'uso gratuito quale abitazione principale a parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo grado 5 per mille nessuna detrazione; tutti gli altri immobili 5,5 per mille nessuna detrazione; terreni agricoli esenti per legge (territorio montano). (Omissis). 02X04266 Il comune di LESIGNANO DE' BAGNI (provincia di Parma) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A) aliquota ordinaria 6.5 per mille; B) aliquota ridotta 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale rapportata al valore degli immobili. (Omissis). 02X04267 Il comune di LETINO (provincia di Caserta) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. I.C.I.: a) di confermare per l'anno 2002 l'aliquota nella misura del 5 per mille; b) di confermare la detrazione per la abitazione principale nella misura di Euro 103,29. (Omissis). 02X04268 Il comune di LIMBADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, con effetto dal 1o gennaio 2002, nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare ai soggetti passivi per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. di confermare, con effetto dal 1o gennaio 2002, nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare ai soggetti passivi per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli immobili diversi dalle abitazioni. di confermare, con effetto dal 1o gennaio 2002, in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, da applicarsi secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 02X04269 Il comune di LIMONE PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che l'aliquota I.C.I. - imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002 sara' applicata nelle misure: a) aliquota da applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune: 4 per mille; b) aliquota da applicare alle unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale di cui alla precedente lettera a); 6,5 per mille; c) aliquota da applicare alle aree fabbricabili: 4 per mille. (Omissis). 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare rispettivamente L. 250.000 (pari a Euro 129,11) per gli immobili ubicati nel centro abitato di maggior pregio (fascia A), L. 300.000 (pari a Euro 154,94) per quelli ubicati nella zona semiperiferica di medio pregio (fascia B) e L. 350.000 (pari a Euro 180,76) per quelli ubicati nelle restanti parti del territorio (fascia C). (Omissis). 02X04270 Il comune di LOAZZOLO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, con detrazione prima casa nella misura di legge, pari a L. 200.000 (Euro 103,29). (Omissis). 02X04271 Il comune di LODI ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 5. di confermare, per l'anno 2002, tenuto conto delle preventivate esigenze del bilancio di previsione per esercizio 2002 ed alfine di garantire la salvaguardia degli equilibri del bilancio stesso come espressamente stabilito dall'art. 193 del decreto legislativo n. 267/00, le aliquote I.C.I. relative all'anno 2001 e precisamente: d) aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille; e) aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale; f) aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell art. 2 della legge n. 431/1993 in applicazione di quanto disposto dall'art. 7-bis del vigente regolamento l.C.l.; 6. di estendere l'aliquota per l'abitazione principale del 5 per mille, in applicazione del vigente regolamento per l'applicazione I.C.I., a: g) unita' immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale; h) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; i) alloggi assegnati dalla Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale per le case popolari in locazione con patto di riscatto; j) unita immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; k) unita' immobiliari concesse in uso gratuito (con l'esclusione degli altri diritti di godimento) a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale; l) unita' immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) cosi' come individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 7. di fissare per le unita' immobiliari concesse in locazione ai sensi della citata legge n. 431/1998 la detrazione d'imposta di Euro 77,47. Quanto precede in accoglimento dei contenuti dell'accordo siglato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 431/1998, tra amministrazione comunale e organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori a livello territoriale (deliberazione g.c. n. 442 deI 31 agosto 1999); 8. di confermare, ai sensi del art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 (come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nella misura di Euro 154,94, la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nonche' per quelle ad essa equiparate punto 2) lettere a), b), c), d), e). Le detrazioni di cui sopra, per le parti che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale e quelle ad essa equiparate, si estendono anche alle pertinenze delle unita' immobiliari medesime. (Omissis). 02X04272 Il comune di LOGRATO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: a) 7 per mille per gli immobili non locati per oltre 6 mesi; b) 5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di fissare i Euro 104,00 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di precisare che non rientrano nella categoria degli immobili non locati gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta o collaterale il secondo grado e che per gli immobili non locati per un periodo minore o pari a sei mesi nell'anno solare, sara' applicata l'aliquota ordinaria del 5 per mille i proprietari dovranno far pervenire apposita dichiarazione all'ufficio tributi entro il termine per la presentazione della denuncia I.C.I., secondo apposito modello. (Omissis). 02X04273 Il comune di LOIRI - PORTO SAN PAOLO (provincia di Sassari) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: a) abitazione principale e un solo locale di pertinenza (garage, cantine, ect.), terreni agricoli e aree fabbricabili: 5 per mille con detrazione di Euro 103,29 per l'abitazione principale; b) immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, seconde pertinenze dell'abitazione principale (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 e legge n. 662/1996, art. 3, comma 53): 6 per mille; c) terreni agricoli: 4 per mille; d) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: 2,5 per mille; e) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o alienazione di immobili (art. 3 comma 55, p.l., 4o periodo n. 662/1996: 6 per mille. (Omissis). 02X04274 Il comune di LOMBRIASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di prendere atto della deliberazione della giunta comunale n. 9/2002 con la quale e' stata riconfermata per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e pertinenze e nella misura del 6 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili (aree fabbricabili, aree agricole e altri fabbricati). Di stabilire che la detrazione venga confermata nella misura minima di legge (L. 200.000) dando atto che per ragioni di arrotondamento la misura la detrazione predetta viene fissata in Euro 103,30 stabilendo, per quanto riguarda le pertinenze dell'abitazione principale, che sulla tassa da versare per i medesimi sia scomputabile la parte non fruita della detrazione sull'abitazione principale, in ossequio alle circolari del Ministero delle finanze 25 maggio 1999 n. 114/E, 11 febbraio 2000 n. 23/E, 7 marzo 2001 n. 3/FL. (Omissis). 02X04275 Il comune di LONGONE SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, indistintamente per tutte le categorie, applicando le detrazioni e riduzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 commi 1 e 2 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 28 dicembre 1996, n. 662 mantenendo invariata la detrazione nella misura di L. 200.000. (Omissis). 02X04276 Il comune di LORETO (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le tariffe dell'I.C.I. come di seguito, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 504/92, come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1995 n. 662; A) 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze in favore di persone fisiche o soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; B) 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari, compresa le abitazioni concesse in uso gratuito e parenti in linea retta, con esclusione delle unita' immobiliari adibite a civile abitazione e non regolarmente locate; C) 7 per mille per le unita' immobiliari e pertinenze, come da delibera C.C. n. 103/99, adibite a civile abitazione, non regolarmente locate, entro 18 mesi dal momento in cui si sono rese disponibili. La maggiore imposizione decorrera' dal periodo successivo a quello di franchigia; di confermare l'ammontare della detrazione per abitazione principale in euro 103,29. (Omissis). 02X04277 Il comune di LORETO APRUTINO (provincia di Pescara) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. fissare, per l'anno 2002, nell'ambito del comune di Loreto Aprutino, l'aliquota l.C.l. nelle seguenti percentuali: 6,5 per mille l'aliquota ordinaria; 4,5 per mille l'aliquota per immobili ubicati nel centro storico, come individuato dalla Tav. VII del P.R.G. vigente, oggetto degli interventi di cui all'art. 1, comma 5 della legge 449/1997; 2. confermare per l'anno 2002 la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale; 3. dare atto che con la presente deliberazione si provvede a determinare le sole aliquote d'imposta restando invariato tutto quanto altro stabilito in merito. (Omissis). 02X04278 Il comune di LORO CIUFFENNA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. 5,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le sue pertinenze, del soggetto passivo, residente nel comune di Loro Ciuffenna; 2. 5,5 per mille per l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parente in linea retta fino al secondo grado, residente nel comune di Loro Ciuffenna che la utilizzi come abitazione principale (senza diritto alla detrazione); 3. 6 per mille per le unita' immobiliari poste nelle categorie C/1 - C/2 - C/3; 4. 7 per mille per le unita' immobiliari diverse da quelle indicate nei precedenti punti 1) - 2) - 3) (comprese le aree edificabili); (Omissis). 02X04279 Il comune di LUCCA ha adottato, il 19 e il 22 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 124,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione al numero dei soggetti passivi per i quali si verifica la medesima destinazione; (Omissis); 4. di aumentare altresi', sempre per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale, stabilendola netta misura di euro 258,00 annui, a favore dei contribuenti per i quali ricorrano tutte le seguenti condizioni: aver compiuto il sesantaquattresimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2002; essere proprietario sull'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di locali accessori e pertinenziali quali cantina, autorimessa, box, anche se accatastati autonomamente; non essere proprietario di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del codice civile); non essere proprietario di terreni edificabili; il reddito deve derivare prevalentemente da pensione (massimo 25% da attivita' retribuita); aver avuto nell'anno 2001 un reddito complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. del nucleo familiare non superiore a Euro 11.880,00. Se il nucleo familiare e' composto da altre persone oltre il contribuente, tale limite di reddito viene incrementato di euro 3.100,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare o convivente; gli ulteriori componenti del nucleo familiare non devono comunque essere possessori di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale e relative pertinenze; presentare al comune di Lucca, entro il termine del 30 giugno 2002 a pena di decadenza dalla agevolazione, apposita auto certificazione attestante il possesso di tutti i requisiti sopra descritti. (Omissis). 1. di adottare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2002: a) aliquota ordinaria del 5,5 per mille per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli indicati nei successivi punti; b) aliquota ridotta del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Lucca, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; c) aliquota ridotta del 2 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431; d) aliquota del 7 per mille per gli immobili adibiti all'attivita' della grande distribuzione commerciale, esercitate su superfici superiori a metri quadrati 1500, secondo le previsioni della legge Regione Toscana 17 maggio 1999 n. 28 e del relativo regolamento di attuazione in data 26 luglio 1999 n. 4, come modificato con il regolamento 3 maggio 2000 n. 5. (Omissis). 02X04280 Il comune di LUCITO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di fissare, altresi', in euro 103,29 la detrazione spettante per l'abitazione principale e sue pertinenze; 3. (Omissis). (Omissis). 02X04281 Il comune di LUGNACCO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 nelle seguenti misure: 5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale). Sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il Il grado; 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o alloggi non locati. (Omissis). 02X04282 Il comune di LUINO (provincia di Varese) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote vigenti da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, che si elencano di seguito: 5 per mille per abitazione principale (tutte le categorie A esclusa l'A10); 7 per mille per le abitazioni non locate o tenute a disposizione; 6 per mille per abitazioni locate e tutti gli altri immobili, non rientranti nella categoria A ad eccezione dell'A10; 2. di confermare altresi' la detrazione per abitazione principale nelle misura di euro 131,70. (Omissis). 02X04283 Il comune di MACERATA CAMPANIA (provincia di Caserta) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002, per le motivazioni riportate in premessa che qui integralmente si intendono riportate, le aliquote I.C.I., nelle seguenti misure: 1) aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi alle rendite catastali degli immobili nel territorio comunale; 2) aliquota del 4,5 per mille da applicarsi alle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I.; di determinare per l'anno 2002 la detrazione per abitazione principale in Euro 104,00 soggetto passivo, rapportate al periodo di possesso dell'immobile, come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; (Omissis). 02X04284 Il comune di MAGLIANO ALPI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili: Euro 103,29 detrazione prima casa. (Omissis). 02X04285 Il comune di MAGNANO (provincia di Biella) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e relative detrazioni d'imposta espresse in Euro: 5. aliquota 5 per mille per la casa di abitazione principale (con detrazione di Euro 104,00); 6. aliquota 6 per mille per le case possedute in aggiunta all'abitazione principale; 7. aliquota 5 per mille (senza detrazione) per le seguenti abitazioni: c) quelle concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta, entro il primo grado, i quali vi dimorino, in conformita' alle risultanze anagrafiche. Si precisa che ogni soggetto d'imposta ha diritto alla detrazione per la sola abitazione di residenza; d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; 8. aliquota 5 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02X04286 Il comune di MALAGNINO (provincia di Cremona) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'lmposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune come segue: nella misura del 5 per mille per i terreni agricoli; nella misura del 4,5 per mille per le aree fabbricabili; nella misura del 4,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta; (Omissis). 02X04287 Il comune di MALETTO (provincia di Catania) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di applicare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,85 per mille; b) di applicare per l'anno 2002 l'aliquota ridotta della imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. 2. dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita nella misura minima spettante per legge ovvero Euro 103,29 (Lire 200.000). (Omissis). 02X04288 Il comune di MARCIGNAGO (provincia di Pavia) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le tariffe e aliquote di imposta dei tributi comunali e dei servizi comunali come da allegato B. Allegato B ADDIZIONALE I.R.PE.F. ANNO 2002 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2002 aliquota: 6 per mille; detrazione abitazione principale: Euro 103,29 pari a lire 200.000. E' prevista inoltre una maggiorazione della detrazione da Euro 103,29 pari a L. 200.000 ad Euro 258,23 pari a L. 500.000 - per i casi previsti nella tabella sottoriportata. ----> Vedere Tabella a pag. 50 del S.O. <---- (Omissis). 02X04289 Il comune di MARGHERITA DI SAVOIA (provincia di Foggia) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) nella misura del 4,9 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze: dei soci delle cooperative edilizie residenti nel comune; alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari; abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado); abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. a condizione che la stessa non risulti locata. b) nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi, cioe' l'aliquota ordinaria da applicare sul valore degli altri immobili: 2. di determinare la detrazione d'imposta per l'anno 2002 per l'abitazione principale di cui al punto 1 lettera a) nella misura di lire 200.000; (Omissis). 02X04464 Il comune di MARTIGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002: 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6 per mille per le unita' immobiliari tenute a disposizione e per le aree fabbricabili. Di stabilire, altresi', in lire 200.000 (Euro 103,29) in rapporto ad anno, la detrazione per l'abitazione principale". (Omissis). 02X04291 Il comune di MASER (provincia di Treviso) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di adottare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: 7 per mille per le aree edificabili; 5,5 per tutti i rimanenti casi. (Omissis). 02X04292 Il comune di MASSA LOMBARDA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare per l'anno 2002, il seguente nuovo prospetto delle aliquote I.C.I. e relative detrazioni: I.C.I. (imposta comunale immobili): 8. conferma dell'aliquota dell'abitazione principale (5,4 per mille, con relativa detrazione riconfermata in 103,29 Euro (lire 200.000); 9. conferma dell'aliquota del 7 per mille per gli immobili di civile abitazione non adibiti ad abitazione principale, agibili, ma non boati o occupati stabilmente; 10. adeguamento (dello 0,1 per mille) dell'aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, che passa al 6,5 per mille; 11. conferma dell'aliquota per gli immobili agricoli al 5,9 per mille; 12. conferma di tutte le agevolazioni previste per l'anno 2001 per particolari categorie di cittadini: pensionati e portatori di handicap, disoccupati, titolari di assistenza sociale, nuclei familiari superiori a 5 persone con reddito complessivo inferiore alla soglia prevista dal regolamento comunale, non proprietari di altri immobili (ulteriore detrazione sull'abitazione principale di Euro 103,29); 13. gli alloggi ceduti in uso gratuito a parenti in linea retta a prescindere dal grado di parentela o in linea collaterale entro il secondo grado sono equiparati alle abitazioni principali, ai fini sia dell'aliquota applicabile che delle detrazioni; 14. le pertinenze dell'abitazione principale sono equiparate alla stessa abitazione principale. (Omissis). 02X04293 Il comune di MASSA LUBRENSE (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). e) I.C.I. 1. le aliquote I.C.I., per l'anno 2002 vengono con determinate: A) abitazione principale (da identificarsi nell'immobile in cui si ha la residenza anagrafica) aliquota 5 per mille; B) per tutti gli altri casi l'aliquota viene fissata al 7 per mille; C) la detrazione di imposta per l'abitazione principale (A) viene confermata in Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02X04294 Il comune di MATELICA (provincia di Macerata) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicemnbre 1992, n. 504, come modificato dal comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 5 per mille - per le unita' abitative costituenti abitazione principale per i soggetti d'imposta; 7 per mille - per le unita' abitative non locate e/o locate a canone libero; 6 per mille - per le unita' abitative locate nel rispetto dei limiti di equo canone o con contratti agevolati stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 5,5 per mille - per tutte le altre tipologie di immobili; dare atto che sono considerati parti dell'abitazione principale sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale delle persone fisiche, anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale, limitatamente ad una unita' per categoria; dare atto altresi' che ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'aliquota deliberata ai sensi dell'art. 6. comma 2, dello stesso decreto, si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato, con scrittura privata, ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli); confermare per l'anno 2002 l'aumento della detrazione per abitazione principale a lire 300.000, e comunque entro il limite d'imposta per l'abitazione principale, per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1o gennaio 2002: a) contribuente ultrasessantacinquenne che vive da solo in possesso esclusivamente di reddito derivante dalla abitazione principale e da pensione minima I.N.P.S. ovvero, avente nucleo familiare con altra persona in possesso dei medesimi requisiti di eta' e di reddito; b) contribuente portatore di handicap grave comportante una invalidita' pari al 100%; determinare che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, venga considerata al fini I.C.I. come abitazione principale. (Omissis). 02X04295 Il comune di MATTIE (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale, del 5,5 per mille per tutti gli altri fabbricati ed i terreni edificabili; 3. di confermare in lire 200.000 pari ad Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). 02X04296 Il comune di MEANA DI SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: 5,5 per mille per l'abitazione principale e per le aree fabbricabili; 6,5 per mille per le altre tipologie di fabbricati. 3. di confermare in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). 02X04297 Il comune di MEDE (provincia di Pavia) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per quanto di competenza, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio comunale per l'anno 2002 e le detrazioni come meglio specificato nell'allegato prospetto che e' parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Aliquote anno 2002: aliquota ordinaria, 5,5 per mille; unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e pertinenze, un box incluso, 5,5 per mille; unita' immobillari non adibite ad abitazione principale 6 per mille; unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale sfitte 7 per mille; unita' immobiliari non adibite ad abitazione principali locate in condizioni di sovraffollamento 7 per mille; terreni, 5 per mille; aree edificabili 7 per mille. Detrazioni anno 2002: detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 103,29. Ulteriori detrazioni: le ulteriori detrazioni di cui al presente prospetto sono concesse previa presentazione di apposita domanda da presentarsi all'ufficio tributi del comune di Mede, a condizione che i dichiaranti non possiedano altri immobili, in tutto il territorio nazionale, anche a titolo di usufrutto, ed a favore di persone e famiglie in particolare disagio economico - sociale proprietarie di immobili classificati nelle categorie A/3 - A/4 - A/5 - A/7 con reddito catastale fino a euro 51.645,69. ulteriore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini: A) Pensionati: 1. ulteriore detrazione di Euro 103,29 per pensionati con reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. pari o inferiore a Euro 7.746,85 cadauno; 2. ulteriore detrazione di euro 77,47 a) Pensionati single con reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. da euro 7.746,86 a euro 12.911,42; b) due pensionati con reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. compreso tra euro 12.911,43 ed euro 15.493,71 complessivo. ulteriore detrazione di Euro 77,47 con redditi imponibili ai fini I.R.PE.F. del nucleo familiare fino a Euro 14.977,25, aumentati di euro 1.032,91 per ogni familiare a carico. ulteriore detrazione di Euro 51,65 con redditi del nucleo familiare compresi tra Euro 14.977,26 ed Euro 17.559,53 aumentati di Euro 1.032,91 per ogni familiare a carico. Per le seguenti categorie: B) Portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; C) disoccupati per almeno sei mesi nel corso dell'anno 2001, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; D) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi nel corso del 2001; E) lavoratori dipendenti. Ulteriore detrazione di Euro 51,65 per lavoratori autonomi con redditi imponibili ai fini I.R.PE.F fino a Euro 10.845,59 aumentati di Euro 516,46 per ogni figlio minore a carico. famiglie di nuova formazione proprietarie di immobili classificati nelle categorie A/3 - A/4 - A/5 - A/7 con reddito catastale fino a Euro 51.645,69 ulteriore detrazione di Euro 152,35. (Omissis). 02X04298 Il comune di MELICUCCO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. sara' applicata nella misura del 6 per mille per la prima casa e del 7 per mille per la seconda casa, terreni ed altro. (Omissis). 02X04299 Il comune di MERCATO SARACENO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille, nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali, nella misura del 5,5 per mille per i garage categoria C/6, trattandosi di immobili diversi da abitazione, con esclusione di quelli non adibiti al servizio di proprie abitazioni, e con la detrazione per le abitazioni principali nella misura di Euro 113,62 secondo quanto consentito dalle leggi e nella misura del 4 per mille per i nuovi insediamenti produttivi artigianali ed industriali. (Omissis). 02X04290 Il comune di MERCENASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 13 febbraio, e il 7 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, (omissis), per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del cinque per mille; di stabilire la detrazione per la prima casa in Euro 113,00. (Omissis). 02X04300 Il comune di MESENZANA (provincia di Varese) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, con detrazione di Euro 103,29 per abitazione principale. (Omissis). 02X04301 Il comune di MEZZANEGO (provincia di Genova) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del sei per mille, con decorrenza dal 1o gennaio 2002; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000 (Euro 103,29). (Omissis). 02X04302 Il comune di MISSAGLIA (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,8 per mille, dando atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ammonta a Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X04303 Il comune di MOENA (provincia di Trento) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura deI 5,5 per mille e l'aliquota del 4 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' di quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 2. di fissare in Euro 207,00. la detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 02X04304 Il comune di MOLINO DEI TORTI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille con detrazione indifferenziata per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di Euro 103,29. (Omissis). 02X04305 Il comune di MOLISE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata per tutti i fabbricati ed aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale imposta nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima dl legge, pari ad Euro 103,29. (Omissis). 02X04306 Il comune di MONGRASSANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata r.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. Dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l'abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato italiano, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa , adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1962, n. 504 e relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11, delle legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 02X04307 Il comune di MONTALDO ROERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 5 e il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2002 la detrazione da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale, compreso le pertinenze, in Euro 104,00 annui rapportati al periodo di durata di tale destinazione. (Omissis). 02X04308 Il comune di MONTALTO DELLE MARCHE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare, per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille l'aliquota unica per i fabbricati e nella misura del 4 per mille l'aliquota ridotta per le aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 02X04309 Il comune di MONTE URANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di non modificare per l'anno 2002 la struttura applicativa dell'imposta comunale sugli immobili, confermando le aliquote previste per l'anno 2001, in premessa dettagliatamente indicate, con il solo arrotondamento della detrazione per l'abitazione principale, stabilendola nell'importo di 155,00 euro; (Omissis). "... si propone di mantenere invariata per l'anno 2002 la struttura applicativa dell'imposta, confermando le aliquote previste per l'anno 2001, cosi' come di seguito indicato: aliquota base del 5,5 per mille; aliquota minima del 4 per mille per un periodo massimo di tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; aliquota agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/97 pari al 4 per mille, per la durata di tre anni, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici, ovvero rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto o all'utilizzo dei sottotetti; aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione mantenute nella disponibilita' del proprietario e non locate; aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato alla data di scadenza di pagamento della prima rata di imposta. (Omissis). 02X04310 Il comune di MONTE VIDON COMBATTE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di stabilire, confermando quella gia' in vigore per l'anno 2001, in questo comune, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) istituita dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dalle norme del Capo I del Titolo I del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nell'aliquota del 6 per mille, in misura unica per tutto il territorio comunale, per le abitazioni principali e nel 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati e nella misura di L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di dare atto che l'aliquota si applica sulla base imponibile prevista dall'art. 5 del suddetto decreto legislativo ed e dovuta dai soggetti passivi individuati dall'art. 3 in misura unica sull'intero territorio comunale. (Omissis). 02X04311 Il comune di MONTECASSIANO (provincia di Macerata) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nella seguente misura: aliquota ordinaria: 6,5 per mille; abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille; detrazione abitazione principale e relative pertinenze: Euro 144,61. (Omissis). 02X04312 Il comune di MONTEFLAVIO (provincia di Roma) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002, nelle misura del 5,5 per mille, per tutti i soggetti passivi, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e la detrazione di Euro103,29 (L. 200.000) per abitazione principale. (Omissis). 02X04313 Il comune di MONTEGALLO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002, nelle misure che seguono, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: aliquota ordinaria: 7 per mille; abitazione principale: 5 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29. (Omissis). 02X04314 Il comune di MONTELLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di adottare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: abitazione principale: 4,5 per mille; altri fabbricati: 5 per mille; terreni agricoli: 5 per mille; aree fabbricabili: 5 per mille. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (pari a L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 02X04315 Il comune di Montelupo Albese (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili. (Omissis). 02X04316 Il comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per le motivazioni di cui in premessa per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: 5 per mille relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione o l'alienazione di immobili; 6 per mille per tutti gli altri immobili e soggetti passivi; 2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000; 3. di applicare limitatamente al pensionato solo con oltre sessantacinque anni di eta' alla data del 31 dicembre 2001, con reddito complessivo annuo non superiore a L. 11.000.000 (Euro 5.681,03) la detrazione di L. 300.000 anziche' di L. 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e purche' proprietario di una unica unita' immobiliare in tutto il territorio nazionale; 4. di dare atto che per usufruire delle agevolazioni inerenti le aliquote e/o detrazioni dovranno essere presentate al comune apposite comunicazioni e/o autocertificazioni ai sensi del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. approvato con delibera consiliare n. 9 del 24 febbraio 1999. (Omissis). 02X04317 Il comune di MONTENERO VAL COCCHIARA (provincia di Isernia) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). 02X04318 Il comune di MONTERCHI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, ai sensi e per gli effetti della normativa e (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2002: a) aliquota ridotta del 4,65 per mille da applicare alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare (categorie catastali "A" esclusa "A10") direttamente adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, intendendosi per tali gli immobili categoria C/6; b) aliquota agevolata del 5,2 per mille per i nuovi immobili strumentali destinati ad insediamenti produttivi che incrementino l'occupazione, sulla base di un piano aziendale da sottoporre all'approvazione del comune ed a condizione che l'incremento occupazionale consista nell'ingresso di nuovi lavoratori o nell'assunzione di dipendenti precedentemente disoccupati; c) aliquota ordinaria del 6,7 per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti lettere a) e b); 2. di confermare per l'anno 2002, nelle seguenti misure, l'importo della detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: a) Euro 154,94 per anziani che versino nelle seguenti condizioni: ultrasessantenne che vive da solo con reddito annuo imponibile irpef non superiore a Euro 7.746,85 o che fa parte di un nucleo familiare composto da due ultrasessantenni con reddito non superiore a Euro 10.329,14 annuo; soggettivita' passiva all'I.C.I. per la sola abitazione principale e relative pertinenze nell'intero territorio nazionale; il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3 - A/4 - A/5 - A/6. b) Euro 206,58 per le giovani coppie, intendendosi per tali quelle che hanno contratto matrimonio o che hanno costituito una convivenza legalmente riconosciuta nel corso dell'anno, con reddito imponibile irpef non superiore a Euro 25.822,84; c) Euro 103,29 per gli altri casi. (Omissis). 02X04319 Il comune di MONTEU ROERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare e confermare quindi per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per tutti indistintamente gli immobili, nella misura del sei per mille; 2. di stabilire e di confermare per l'anno 2002, le seguenti misure di riduzione e determinazione d'imposta: tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa; riduzione d'imposta: -; detrazione d'imposta L. 200.000. (Omissis). 02X04320 Il comune di MONTEVIALE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1.a) per le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per una pertinenza della stessa, di confermare l'aliquota del 5 per mille; 1.b) per le persone fisiche soggetti passivi e per gli immobili, comprese le aree fabbricabili, che non rientrano fra quelli di cui al precedente punto, di modificare l'aliquota dal sei per mille al 7 per mille; 1.c) per le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per gli immobili sfitti, di confermare l'aliquota del sette per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, in cui deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di riscostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontae, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per cui la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 02X04321 Il comune di MONTORIO AL VOMANO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) confermare per l'anno 2002 le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate per l'anno 2001 e precisamente: 1) abitazioni principali: aliquota del 5,5 per mille; 2) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquote del 6,5 per mille; b) confermare, altresi', in L. 200.000 pari a euro 103,29 l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (Omissis). 1. concedere per l'anno 2002 l'aumento della detrazione per abitazione principale fino a Euro 245,32 a richiesta degli interessati da presentare entro il 31 luglio 2002, a pena di esclusione dal beneficio, alle seguenti categorie di cittadini come proposto dalla Giunta Municipale con atto n. 98 del 22 febbraio 2002: a) i contribuenti che hanno superato il sessantesimo anno di eta' e non siano in condizione lavorativa, con reddito annuale imponibile 2001 di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico fino a L. 28.817.100 pari ad Euro 14.882,79 ovvero tre volte il minimo l.N.P.S.; b) la seconda categoria e' quella dei portatori di handicap psicofisico con attestato di invalidita' civile, con reddito annuale sempre redatto sullo stato di famiglia, uguale a quanto detto sopra; c) la terza categoria rientrante e' quella di famiglia dove si ha la presenza nello stato di famiglia di portatori di handicaps di persone anziane non autosufficienti con invalidita' riconosciuta al 100x100, sempre con il reddito suindicato, elevato di due milioni e mezzo pari ad Euro 1.291,14 per ogni persona invalida o non autosufficiente; (Omissis). 02X04322 Il comune di MORLUPO (provincia di Roma) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermae come segue, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I., (omissis): abitazione principale = 4 per mille; altri immobili = 6 per mille. Nonche' le detrazioni di euro 103, 29 per le abitazioni principali e di euro 154,94 per quelle principali il cui possessore sia titolare di solo reddito di pensione sociale. (Omissis). 02X04323 Il comune di MORNAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi per l'anno 2002, nelle seguenti misure: 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale (comprese le sue pertinenze, ancorche' iscritte distintamente in catasto); 4 per mille per i terreni; 6 per mille per tutti gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale. 2. di far risultare che viene determinata in Euro 104,00 la detrazione per gli immobili di abitazione principale. (Omissis). 02X04324 Il comune di MOROZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. L'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 e' fissata nella misura unica del 6 per mille; 2. riguardo alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, la detrazione e' fissata in L. 200.000, pari ad Euro 103,29. (Omissis). 02X04325 Il comune di NAVE SAN ROCCO (provincia di Trento) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di approvare la seguente proposta di deliberazione: 1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nell'anno 2002, nella misura unica del cinque per mille ed in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). (Omissis). (Omissis). 02X04326 Il comune di NESPOLO (provincia di Rieti) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. per tutto il territorio comunale, con effetto dal 1o gennaio 2002 nella misura del 6 per mille; 2. Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 02X04327 Il comune di NIBBIANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. nel rispetto degli equilibri di bilancio, di mantenere invariate per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura di seguito specificata: 5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze (box, cantine); 6,5 per mille per gli altri fabbricati e per le aree edificabili. 2. di determinare la detrazione per la prima casa in Euro 103,29. (Omissis). 02X04328 Il comune di NIBBIOLA (provincia di Novara) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) 5 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanatori a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; b) 5,8 per mille per altre unita' immobiliari; c) 5 per mille per terreni agricoli; d) 6 per mille per aree edificabili; e) riduzione imposta al 50 per cento per aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inabitabili; f) riduzione imposta al 50 per cento per aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico nel centro storico; le aliquote di cui alla lettera e) ed f) sono da applicarsi limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5 della citata legge n. 449/1997. g) 5 per mille per aliquota agevolata proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo". 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 105,00 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X04329 Il comune di NOCI (provincia di Bari) ha adottato, il 20 febbraio 2002-4 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) Di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote di imposta: abitazione principale aliquota 5 per mille; altri immobili ed aree fabbricabili aliquota 6,25 per mille; Euro 144,61 per detrazione abitazione principale. (Omissis). 02X04330 Il comune di NOICATTARO (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili; aliquota ridotta del 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, con annesse pertinenze (box o garage o posto auto, soffitta, cantina che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione); aliquota ridotta del 5 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale concessa a parenti in linea retta entro il primo grado con comodato d'uso gratuito trascritto all'ufficio dell'entrate competente; aliquota ridotta del 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione per almeno due anni (art. 2 comma 3 legge n. 431/1998) o tenuti a disposizione. (Omissis). dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale concessa a parenti in linea retta entro il primo grado con comodato d'uso gratuito trascritto all`ufficio dell'entrate competente sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29. La predetta detrazione e' cumulativa e spetta al comodante anche qualora lo stesso usufruisca gia' dell'aliquota ridotta e della detrazione quale abitazione principale; dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibiti ad abitazione principale ed occupate direttamente da contribuenti, titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimo previdenziale I.N.P.S., che alla data del 1o gennaio 2002, abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' per gli uomini ed il cinquantacinquesimo anno di eta' per le donne, il cui reddito del proprio nucleo familiare, sia costituito esclusivamente dai predetti emolumenti e da quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze annesse (garage, posto auto, cantinole) sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 258,23". 02X04331 Il comune di NOVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'esercizio 2002, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nelle misure gia' applicate con riferimento all'esercizio finanziario 2001, vale a dire: aliquota ordinaria del 6 per mille; detrazione di Euro 103,29 (pari a L. 200.000) per le unita' abitative condotte a titolo di abitazione principale e pertinenze; aliquota del 7 per mille per i soli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (cantine, garage, etc...) non condotte a titolo di abitazione principale; aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli; aliquota del 7 per mille per le aree edificabili. (Omissis) 02X04332 Il comune di NOVOLI (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nella misura unica del 5,5 per mille per la prima casa e del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 103,30 02X04333 Il comune di OCCHIOBELLO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 25 gennaio e 26 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'esercizio finanziario 2002 suI territorio comunale, nelle seguenti misure: 5,2 per mille aliquota ridotta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi - persone fisiche e soci di cooperative a proprieta' indivisa - residenti nel comune di Occhiobello, e sue pertinenze come identificate nel regolamento comunale per applicazione dell'I.C.I., limitatamente a una per abitazione principale; 6,5 per mille aliquota differenziata per aree fabbricabili; 7 per mille aliquota differenziata per alloggi non locati o tenuti a disposizione (di fatto non utilizzati); (Omissis). 2) di stabilire, per l'esercizio finanziario 2002 l'aumento della detrazione d'imposta a Euro 180,760 ai sensi del punto 3, comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996 sull'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione, per il soggetto passivo avente la seguente condizione socio-economica: possesso in via esclusiva a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto relae, dell'unica unita' immobiliare direttamente adibita ed abitazione principale e relative pertinenze; godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell'intero "nucleo familiare anagrafico" per l'esercizio precedente a quello a cui si riferisce l'imposta dovuta pari a: Euro 4.960,93 nucleo familiare anagrafico di n. 1 componente; Euro 3.098,74 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico. Il reddito e' determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il "nucleo familiare anagrafico" compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva se superiore a Euro 1032,91 ed escluso il reddito derivante dall'unita' abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. I contribuenti aventi diritto all'elevazione della detrazione d'imposta da Euro 103,291 a Euro 180,760 dovranno presentare specifica domanda all'ufficio I.C.I. dell'ente entro il termine del 30 giugno 2002 allegando alla domanda copia dell'autodichiarazione denominata "Indicatore della situazione economica equivalente" a comprova dei requisiti sopra indicati. (Omissis). 02X04334 Il comune di ODOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 gennaio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, da applicare in questo comune per l'anno 2002 nelle misure gia' vigenti nell'esercizio 2001, determinando quindi come segue: nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 5 per mille; per tutti gli altri casi 6 per mille. 2. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione dall'imposta dovuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura di L. 500.000=, rapporta al periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale e fino a concorrenza dell'imposta dovuta. (Omissis). 02X04335 Il comune di OGLIANICO (provincia di Torino) ha adottato, il 19 gennaio e 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale, nella misura del 6 per mille aliquota per gli altri immobili (pertnenze, seconda casa e terreni). 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di Euro 129,11 (L. 250.000). (Omissis) 02X04336 Il comune di OLGIATE MOLGORA (provincia di Lecco) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote per l'I.C.I. e precisamente: aliquota ridotta 5,5 per mille da applicare alle abitazioni principali, intese ai sensi art.8 d.lgs. n. 504/1992, ed alle proprie pertinenze quali i garage, i box, i posto auto, le soffitte, le cantine, che sono asserviti all'abitazione principale ed utilizzati esclusivamente dal proprietario o titolare di diritto di godimento o della sua famiglia. Sono altresi' considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ed utilizzate, quale abitazione principale da: parenti in linea retta entro il primo grado, parenti il linea collaterale entro il secondo grado purche' gli stessi vi abbiano stabilito la propria residenza. Entro il 20 dicembre di ciascun anno gli interessati dovranno presentare idonea dichiarazione attestante l'esistenza della condizione per fluire delle agevolazioni sopra previste. Aliquota ordinaria 6 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui dell'aliquota ridotta; Aliquota 6,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze (quali i garage, i box, i posti auto, le soffitte, le cantine che sono asserviti all'abitazione) non locate; Aliquota 6,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze (quali i garage, i box, i posti auto, le soffitte, le cantine, che sono asserviti all'abitazione) ad uso seconda casa. 2. di determinare la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 118,79. 3. di concedere per l'anno 2002 la detrazione d'imposta I.C.I. di Euro 258,23 per l'abitazione principale nei confronti dei contribuenti che versano in condizioni disagiate e che siano in possesso di tutti i requisiti qui sotto riportati: a) possesso di un limite massimo complessivo di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico fissato in Euro 11.362,05, compresi i redditi esenti da imposta (pensioni di guerra, pensioni sociali) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta piu' Euro 826,33 per ogni persona a carico; b) appartenenti ad una delle seguenti categorie: pensionati, coniugi a carico dei pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, invalidi civili con invalidita' accertata pari o superiore al 75%, disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 2001, lavoratori posti in cassa integrazione per almeno sei mesi nel 2001; c) possesso da parte del contribuente a titolo di proprieta', uso, usufrutto o abitazione del solo appartamento abitato (ed eventuale un posto garage o un posto auto annesso all'abitazione principale) su tutto il territorio nazionale. 4. di stabilire che l'applicazione del beneficio di cui al punto "3" e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano a titolo di proprieta', di usufrutto, uso o abitazione nessun'altra proprieta' immobiliare. 5. di escludere dall'agevolazione di cui al punto "3" gli immobili classificati in categoria A/I, A/7, A/8, A19. 6. Di determinare i seguenti criteri applicativi per usufruire della detrazione I.C.I. di Euro 258,23: a) il contribuente deve presentare la richiesta (autocertificazione) nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto di detrazione di Euro 258,23; b) la richiesta (autocertificazione) in carta libera, dovra' essere inviata tramite lettera raccomandata entro il termine di versamento della seconda rata l.C.I. dell'anno 2002 al servizio tributario del comune di Olgiate Molgora oppure consegnata a mano al servizio tributario entro lo stesso termine di cui sopra. Nel primo caso fara' fede la data di invio della raccomanda, nel secondo caso il timbro dell'ufficio protocollo del comune; c) l'amministrazione comunale si riserva di chiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal d.lgs. n. 504/1992. 7. di dare atto che da una verifica riscontrata a seguito delle domande presentate nell'anno precedente, si prevede che i soggetti aventi diritto alla detrazione di Euro 258,23 sull'abitazione principale saranno all'incirca 50, per cui una probabile minore entrata derivante dalla concessione della ulteriore detrazione I.C.I. potra' essere compensata con eventuali nuovi utenti I.C.I. 02X04337 Il comune di ORIOLO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 6 per mille con la detrazione di L. 250.000 per l'abitazione principale e per tutte le categorie. 02X04338 Il comune di ORTEZZANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 9 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di determinare nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare, per l'anno 2002, nel territorio del comune di Ortezzano. La detrazione dall'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000); (Omissis). 02X04339 Il comune di OZEGNA (provincia di Torino) ha adottato, il 19 dicembre 2001 e il 22 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2002 quale aliquota base per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) il 5,5 per mille; di determinare, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002, ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. (Omissis). 02X04340 Il comune di PADERNO FRANCIACORTA (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille, si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di ususfrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata; b) aliquota del 5 per mille per tutti gli immobili ad accezione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale C2, C3, C4 e C5 e nel gruppo "D" per i quali l'aliquota viene determinata nella misura del 6,5 per mille; c) terreni agricoli: 5 per mille: d) aree edificabili: 5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X04341 Il comune di PAGAZZANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nelle seguenti misure: a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 4,5 per mille; b) aliquota del 7 per mille per alloggi non locati, considerando tali gli alloggi di cui all'art. 4 - regolamento comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 54 del 29 ottobre 1998; 2. di confermare la riduzione del 50% dell'imposta per fabbricati dichiarati inagibili od inabitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile, il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 3. di confermare in Euro 103,291, la detrazione per abitazione principale; 4. di applicare la detrazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 2 - regolamento comunale - all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva; 5. di confermare l'elevazione della detrazione per abitazione principale a Euro 154,937 (e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta) per i contribuenti in possesso di abitazione principale con reddito catastale non eccedente Euro 77.468,53486 e non proprietari di altri beni immobili e che si trovano in una delle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale: a) tre figli, tutti minori; b) handicap riconosciuto di uno dei componenti il nucleo familiare; c) famiglia di ultrasessantacinquenni con reddito di pensione minima. (Omissis). 02X04342 Il comune di PAGO VEIANO (provincia di Benevento) ha adottato, l'11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica deI 5 per mille. (Omissis). 02X04343 Il comune di PALUZZA (provincia di Udine) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale deI soggetto passivo. (Omissis). 02X04344 Il comune di PASTURO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di approvare per l'anno 2002 la regolamentazione dell'imposta I.C.I. come di seguito riportato: aree fabbricabili: 6 per mille; terreni agricoli: esenti ai sensi art. 7, comma I, lettera h), decreto legislativo n. 504/1992; fabbricati: immobili diversi da abitazioni: 6 per mille; realizzati per vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalentemente della attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili: 6 per mille; abitazione principale: 5 per mille; in aggiunta alla principale: 6 per mille; alloggi non locati: 6 per mille. Il comune di Pasturo non intende avvalersi della possibilita' offerta agli enti senza scopi di lucro prevista all'ultimo periodo del comma 2 art. 6, legge n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996. Il comune di Pasturo considera come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata. Detrazione d'imposta per l'anno 2002: Euro 103,29 per l'abitazione principale. (Omissis). 02X04345 Il comune di PATERNO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di fissare al 6 per mille, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, adeguata a tale percentuale per l'anno 1998 e confermata per il 1999, 2000 e 2001; 3. di confermare che, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X04346 Il comune di PEROSA ARGENTINA (provincia di Torino) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di stabilire nel 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per questo comune e per l'anno 2002, con la riduzione al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con la detrazione di Euro 103,29. (Omissis). 02X04347 Il comune di PETRELLA SALTO (provincia di Rieti) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, nella misura unica del 6,5 per mille; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, in misura unica, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui alla presente si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; (Omissis). 02X04348