(all. 1 - art. 1)
    Il  comune  di  CREVALCORE (provincia di Bologna) ha adottato, il
18 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. delibera  di  fissare  le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili fissate per l'anno 2002 come di seguito descritto:
    zero  per  i  fabbricati  facenti  parte  di  nuovi  insediamenti
produttivi  posti  sulle  aree  di  tipo  D2  e  D4 del capoluogo e/o
frazioni  come  definite  dal nuovo Piano Regolatore esecutivo dal 30
febbraio 2000, per tre anni a partire dalla data;
    zero  per le unita' immobiliari e relative pertinenze concesse in
locazione  con regolare contratto a canone concordatoº ai sensi della
legge  431/98,  come  stabilito  nell'art. 6  del vigente regolamento
I.C.I.;
    4,7  per  mille  per  le unita' immobiliari e relative pertinenze
adibite  ad  abitazione principale del proprietario o del titolare di
diritto di usufrutto, uso, o abitazione; ed anche se:
      lo  stesso  ha  acquisito  la residenza in istituto sanitario o
struttura protetta a seguito di ricovero permanente, a condizione che
l'unita' immobiliare medesima non risulti locata;
      lo   stesso   ha   concesso  l'unita'  immobiliare  e  relativa
pertinenza  in  comodato  gratuito  ad un parente e/o affine di primo
grado;
    6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;
    7 per mille per le abitazioni e relative pertinenze non locate;
2.  di  confermare  l'importo  della  detrazione  annua  per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 113,60;
3.  di  stabilire  inoltre  l'importo  per l'anno 2002 delle maggiori
detrazioni  per  abitazione  principale  stabilite  nell'art. 8  come
segue:
      lettera a) "portatori handicap grave" in Euro 139,45;
      lettera  b)  "nuclei familiari con almeno tre figli considerati
fiscalmente a carico" in Euro 139,45;
4.  di  precisare inoltre che per poter usufruire delle detrazioni di
cui  ai  punti 1, 2, 3 occorre presentare al momento del versamento o
al massimo entro il termine per la dichiarazione di variazione I.C.I.
relativa  all'anno  per  il  quale  si  versa  l'imposta  stessa, una
dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del decreto
del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 predisposta
e  disponibile  presso  l'ufficio  tributi  del comune ed allegare la
prevista documentazione;
5.  Che  l'imposta  dovuta  relativamente alle aree fabbricabili deve
essere  calcolata  rispetto  ai  valori minimi indicati nell'apposita
delibera della Giunta Comunale.
    (Omissis).
02X04211
    Il  comune  di  CRODO  (provincia  di  Verbano  Cusio  Ossola) ha
adottato,  il  26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno  2002  le  seguenti  aliquote dell'imposta
comunale immobiliare:
    4 per mille per l'abitazione principale;
    6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;
di fissare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 129,11.
    (Omissis).
02X04212
    Il  comune di CUNEO ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
b)  aliquota  del  6 per mille per le unita' immobiliari destinate ad
abitazione principale;
c)   aliquota  del  7  per  mille  per  le  unita'  immobiliari,  non
costituenti abitazione principale, censite nella categoria A, escluse
le A/10 (uffici), usate direttamente dal contribuente e/o concesse in
locazione per usi diversi dall'abitazione principale.
Sono esclusi gli immobili:
    concessi  in  comodato  gratuito a parenti entro il secondo grado
ivi  residenti  anagraficamente  e  regolarmente a ruolo per la tassa
smaltimento rifiuti (scontano il 6,5 per mille);
    sfitti,  costruiti  da  non  oltre  tre  anni,  realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente  l'attivita'  di  costruzione  e l'alienazione di immobili
(scontano il 4 per mille);
    gia'  abitazione  principale,  tenuta a disposizione di anziani e
disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti (scontano il 6
per mille).
d) Aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili.
e)  Aliquota  del  4  per  mille  per  i fabbricati realizzati per la
vendita  da  non oltre tre anni e non venduti dalle imprese che hanno
per  oggetto  esclusivo  o prevalente dell'attivita' la costruzione o
l'alienazione di immobili.
f) Aliquota del 3 per mille per le abitazioni, e relativa pertinenza,
concesse  in  locazione  secondo gli accordi territoriali di cui alla
legge 431/1998.
g)  Aliquota  del  9  per  mille  per  le  abitazioni non concesse in
locazione  e  non  usate  direttamente  dal proprietario per le quali
detto  stato  si  protragga  per  oltre  due  anni. La locazione deve
risultare da contratto registrato.
2)  Di  confennare  per  l'anno  2002  le  detrazioni di imposta gia'
deliberate  dal  Consiglio  Comunale  con  atto n. 15 del 1o febbraio
2000:
a)  detrazione  ordinaria  di  Euro  103,29 (L. 200.000) per l'unita'
immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo;
b)  detrazione  speciale  di  Euro  154,94  (L. 300.000) per l'unita'
immobiliare destinata ad abitazione principale per coloro in possesso
di particolari requisiti socio-economici risultanti in:
    proprieta'  di un unico immobile in tutto il territorio nazionale
e che lo stesso sia destinato ad abitazione principale, il cui valore
imponibile non sia superiore a Euro 41.316,55 (L. 80.000.000);
    reddito   familiare   complessivo,  da  intendersi  al  lordo  di
qualsiasi   provento,   ivi  compresi,  se  pur  non  esaustivamente,
investimenti  azionari,  titoli  di  Stato,  fondi comuni, redditi di
pensione  o di accompagnamento a qualsiasi titolo, interessi bancari,
ecc., rientri nei parametri di cui al seguente prospetto:

 N.ro familiari conviventi           Reddito lordo complessivo
            1                   Fino a Euro 9.812,68 (L. 19.000.000)
            2                   Fino a Euro 15.493,71 (L. 30.000.000)
            3                   Fino a Euro 17.301,31 (L. 33.500.000)
            4                   Fino a Euro 18.592,45 (L. 36.000.000)
            5                   Fino a Euro 19.367,13 (L. 37.500.000)
         6 o più                Fino a Euro 20.141,82 (L. 39.000.000)
    dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio da presentare, a pena
di  non  ammissione  al  beneficio, entro i termini per il versamento
d'acconto  in caso di possesso dei requisiti prima del 30 giugno o in
caso  diverso  entro  il  20  dicembre  nella  quale  si  dichiara di
possedere i requisiti di cui ai punti precedenti.
    (Omissis).
02X04213
    Il  comune di DANTA DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato,
il  13  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di fissare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e
per  i servizi pubblici locali relativamente all'anno 2002 come sotto
specificato:
    (Omissis).
m) I.C.I.:
    differenziazione,  per  l'esercizio  2002,  in  conformita'  alle
disposizioni  contenute  nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  nella  misura  del 6 per mille - detrazione dell'imposta dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo  e  fino  a  concorrenza del suo ammontare, di Euro
104,00  rapportate  al  periodo  dellanno  solare durante il quale si
protrae   tale   destinazione;   non  applicazione  della  detrazione
dell'unita' immobiliare principale alle pertinenze e nella misura del
7  per  mille  per tutte le altre fattispecie imponibili dell'imposta
come in premessa indicate.
    (Omissis).
02X04214
    Il  comune  di  DASA' (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  anche  per  l'anno  2002  l'aliquota I.C.I. del 5 per
mille, gia' deliberata per l'anno 2001.
    (Omissis).
02X04215
    Il comune di DELLO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
(Omissis), per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
nel Comune di Dello e' applicata con le seguenti aliquote:
    aliquota ordinaria 6,5 per mille;
    abitazione principale 5 per mille;
    immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro 4 per mille;
(Omissis),  fermo  restando la detrazione di legge di Euro 103,00 per
la  prima  casa,  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale,  viene  concessa  una maggiore detrazione di Euro 165,00,
sull'unica  casa  di  abitazione,  ai  cittadini  aventi  i  seguenti
requisiti:
    proprietari  dell'unica  casa  di  abitazione  classificata nelle
seguenti categorie A2/A3/A4/A5/A6;
    reddito   familiare  netto  anno  2001  nel  limite  annuo  cosi'
definito:
      per n. 1 persona Euro 7.150,00;
      per n. 2 persone Euro 9.009,00;
      per n. 3 persone Euro 11.511,50;
      per n. 4 persone Euro 13.513,50;
      per n. 5 persone Euro 16.087,50;
      per n. 6 persone Euro 18.375,50;
      oltre 6 persone Euro 20.663,50.
Il  reddito  da  considerare  e'  quello netto ai fini I.R.P.E.F. del
nucleo  di  convivenza  familiare  detratto  del  50%  della spesa di
affitto  o  del  mutuo  dell'unica  casa di abitazione, nonche' degli
oneri,  documentati, sostenuti per l'assistenza a minori portatori di
handicap o agli anziani invalidi.
(Omissis),  la  maggiore detrazione di Euro 165,00 e' assegnata entro
il  limite  di valore catastale dell'abitazione di proprieta' di Euro
41.317,00.
Questa  viene concessa dietro richiesta scritta del contribuente, che
ne  comprovi il diritto, con idonea documentazione o, in alternativa,
mediante autocertificazione sostitutiva ai sensi di legge.
    (Omissis).
02X04216
    Il  comune di DERVIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  2002,  le aliquote e le detrazioni
I.C.I. nel seguente modo:
    abitazione principale: 5 per mille;
    equiparazione   ad  abitazione  principale  l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo dI proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscano  la  residenza in istituti dI ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata:
    5 per mille;
    immobili  di proprieta' di enti non economici che non hanno scopo
di lucro: 5 per mille;
    tutti gli altri fabbricati: 6,8 per mille;
    aree fabbilcablii: 6,8 per mille.
Detrazione   d'imposta   anno   2002  Euro  129,00  per  l'abitazione
principale.
2.   di  aumentare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  da
Euro 129,00  a  Euro 155.00  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 8,
comma 3 del decreto legge 11 marzo 1997 n. 50, convertito In legge n.
122/1997,   aI  fini  del  pagamento  deIl'l.C.l.  per  l'anno  2002,
confermando  i  criteri  introdotti  dalla deliberazione di Consiglio
Comunale  n.  55 del 28 ottobre 1994, a favore dei soggetti che siano
in possesso dei requisiti di seguito riportati:
    a) l'abitazione   principale   deve  appartenere  alle  categorie
catastali A2, A3, A4, A5, A6.
    b) reddito complessivo lordo per nucleo familiare non superiore a
L.  50.000.000,  tale limite e' incrementato di L. 5.000.000 per ogni
altra  persona a carico (si considerano familiari a carico quelli per
i  quali  sussiste  il  diritto  agli  assegni  familiari  o ad altro
trattamento  dI  famiglia,  anche se non effettivamente corrIsposti).
L'ammontare del reddito va riferito all'anno 2000 per l'intero nucleo
familiare.
    c) l'unita'  ImmobIliare abitata deve essere runica di proprieta'
del  nucleo  familiare,  nel  caso  in  cui detta unita' sia goduta a
titolo  di  usufrutto,  uso,  o  altro  diritto male i componenti dei
nucleo  familiare  non  devono  possedere  in proprieta' alcuna altra
unita'   immobiliare,   escluso   iI   garage  o  box  di  pertinenza
dell'abitazione e redditi di terreni non edilicabili.
    d) per  l'applicazione dell'ulteriore riduzione valgono le stesse
norme  stabilite per l'abitazione principale dI cui al comma 2 art. 8
legge 23 ottobre 1992 n. 421;
    e) i  soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di
cui   sopra,   devono  presentare  apposita  richiesta,  nella  forma
dell'autocertificazione  prevista al sensi delle vigenti disposizioni
di legge, contenente:
      1. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
      2. la categoria catastale di appartenenza;
      3. l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 2000;
      4.  ii  possesso  degli  altri  requisiti  richiesti  di cui al
precedente punto c).
3.  di  dare  atto  che:  la  richiesta - autocertificazione - dovra'
essere  inviata, a pena dI decadenza, entro e non oltre il termine di
presentazione della denuncia all'ufficio Tributi del Comune dI Dervio
-  P.za  IV  Novembre  n.  3  -  mediante  raccomandata con avviso di
ricevimento  o  presentata direttamente al predetto Ufficio. Nel caso
di  invio  a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita
entro Il predetto termine.
I  contribuenti  che  hanno  inviato  la  richiesta  entro i termini,
potranno  al  momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002 gia' tener
conto della maggiore detrazione richiesta.
    (Omissis).
02X04217
    Il  comune  di  DORZANO  (provincia  di Biella) ha adottato, l'11
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  mantenere  invariate  le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili per l'anno 2002 nella misura:
    del  5  per  mille  per  le  abitazioni  principali,  comprese le
pertinenze;
    del  7  per  mille  per  gli  immobili  diversi  dalle abitazioni
principali.
    (Omissis).
02X04218
    Il  comune  di  DRIZZONA  (provincia  di Cremona) ha adottato, il
2 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di   stabilire  per  l'anno  2002  l'aliquota  dell'Imposta  Comunale
Immobiliare (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, con l'applicazione
delle detrazioni previste dalla legge.
    (Omissis).
02X04219
    Il  comune  di  ELLO  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato, il 14
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
a)  Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze
cosi' come stabilite dalle norme vigenti: 6 per mille;
b) Fabbricati  non compresi nella tipologia di cui al punto a): 7 per
mille;
c) Aree edificabili: 7 per mille.
2.  Di  provvedere  alla determinazione della detrazione dall'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  dovuta  per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  dal  soggetto passivo per l'anno
2002,  nel rispetto dell'art. 8 - comma 3, del decreto legislativo n.
504/92,  cosi' come modificato dall'art. 3 - comma 55, della legge n.
662/1996, determinando la detrazione in Euro 104,00 (corrispondenti a
Lire 201.372.);
    (Omissis).
02X04220
    Il  comune  di  ENTRACQUE  (provincia  di  Cuneo)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare,  per  l'anno  2002,  nella  misura  deI  5,2  per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita  con  decreto  legislativo  30 dicembre 1992 n. 504 e nella
misura  del 4 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi per le unita'
immobiiari  adibite  ad  abitazione principale dei residenti, nonche'
per le unita' inimobiliari locate con contratto registrato per almeno
un anno a residenti;
2.  di elevare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
02X04221
    Il  comune di ESANATOGLIA (provincia di Macerata) ha adottato, il
18 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
decreto  legislativo n. 504/1992, l'aliquota I.C.I nella misura unica
del 6 per mille;
2.  di  confermare  nella  misura  di  Euro 103, 29 la detrazione per
l'abitazione principale.
    (Omissis).
02X04222
    Il  comune  di  FAGGIANO  (provincia  di Taranto) ha adottato, il
5 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare per l'esercizio finanziario corrente l'aliquota del
6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili;
2. di  determinare  un'aliquota  ridotta  al 4 per mille nei seguenti
casi:
    a) interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili d'interesse
artistico   od   architettonico   localizzati   nei  centri  storici.
L'interesse    artistico   o   storico   riconosciuto   da   apposito
provvedimento emesso dall'Ente competente;
    b) interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili;
    c) interventi  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti
auto anche pertinenziali;
    d) immobili  realizzate  da  imprese  la cui attivita' attiene in
maniera esclusiva o prevalente (70% la costruzione e l'alienazione di
fabbricati  (civili  abitazioni  di  tipo  economico,  categoria A/3)
realizzati per la vendita e risultanti non venduti;
    e) Interventi di cui alla lettera b), c), e d) dell'art. 31 della
legge  457  del 5 agosto 1978 e che interessano l'intera abitazione e
non parte di essa;
    f) interventi   finalizzati   all'eliminazione   delle   barriere
architettoniche  (giustificati dalla presenza nel nucleo familiare di
portatori di handicap).
La  riduzione  e'  valida  per  tre  anni  a decorrere dalla data del
rilascio della concessione/autorizzazione comunale.
Si  da  atto  che per "interventi" s'intendono i lavori assentiti con
concessione o autorizzazione comunale.
L'aliquota  agevolata  si applica per tre anni a decorrere dalla data
d'inizio   dei   lavori   indicata  nell'atto  di  concessione  o  di
autorizzazione,  per  gli  interventi indicati alle lettere a), b) ed
e).  Per  gli  interventi di cui alla lettera c) i tre anni decorrono
invece  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori, anch'essa indicata
nell'atto di concessione.
L'agevolazione  I.C.I.  cessa  di  avere termine per gli immobili che
vengono alienati nell'arco dei tre anni indicati.
Per poter usufruire dell'aliquota agevolata, gli interessati dovranno
presentare  a  mezzo  raccomandata  a/r  o  direttamente  all'ufficio
protocollo  di  questo  comune,  apposita  comunicazione  nella quale
dovranno essere chiaramente specificati:
    i  dati  catastali  degli  immobili  interessati dagli interventi
sopra indicati (ubicazione, partita, foglio e numero);
    i  dati  relativi  alla concessione/autorizzazione edilizia (data
del rilascio, numero di protocollo, data di inizio e fine lavori);
    l'istanza  dovra'  essere  presentata  nell'arco dell'anno in cui
inizia il beneficio dell'aliquota I.C.I. agevolata.
    (Omissis).
02A04223
    Il  comune  di  FALCONARA  ALBANESE  (provincia  di  Cosenza)  ha
adottato,  il  18 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. la  conferma  di  Euro  258,23  della  detrazione per gli immobili
adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze.
2. la conferma dell'aliquota del 4 per mille per gli immobili adibiti
ad abitazione principale e sue pertinenze;
3. la conferma al 7 per mille dell'aliquota relativa a tutte le altre
categorie  di  immobili  diversi  dall'abitazione  principale  e  sue
pertinenze;
4. la  conferma  della  concessione  delle  agevolazioni previste dal
comma  56  dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in favore
degli anziani e dei disabili.
    (Omissis).
02X04224
    Il  comune  di  FALCONARA  MARITTIMA  (provincia  di  Ancona)  ha
adottato,  il  1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Aliquote:
    a) aliquota  ordinaria,  7  per  mille:  terreni  agricoli,  aree
fabbricabili  ed altri fabbricati diversi da quanto indicato ai punti
b), c), d);
    b) aliquota   ridotta,   4,5   per   mille:   unita'  immobiliare
direttamente  adibita ad abitazione principale delle persone fisiche,
dei  soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie residenti in
questo comune;
    c) aliquota  agevolata, 5 per mille: unita' immobiliare locata ai
sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998;
    d)  aliquota  maggiorata,  9  per  mille  unita'  immobiliare non
locata  per la quale non risulta essere stato registrato contratto di
locazione da almeno due anni.
Detrazioni:
    a) Euro 258,23 per l'abitazione principale dei soggetti residenti
nei  quartieri  di Villanova - Fiumesino - Poiole e Rocca Priora (con
esclusione di via Lungomare Rocca Priora);
    b) Euro 154,94 per l'abitazione principale dei soggetti residenti
in questo comune, ed alle seguenti condizioni:
      1. siano titolari di unica abitazione;
      2. facciano  parte di un nucleo familiare composto da una o due
persone,   ambedue  di  eta'  non  inferiore  ad  anni  65  nell'anno
d'imposta;
      3. abbiano  un  reddito  lordo  annuo non superiore, per l'anno
2000, ai seguenti limiti:
        euro 6.290,45 per una persona;
        euro 10.627,13 per due persone;
      4. che  l'immobile  abitato  dal  richiedente  sia classificato
nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.
    (Omissis).
02A04225
    Il  comune di FARA in SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il
18 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di applicare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 come segue:
    aliquota del 4,8 per mille per l'abitazione principale cosi' come
individuata  all'art. 7  del  vigente  regolamento  dell'imposta,  ad
esclusione di quelle di cui alla lettera d);
    aliquota  del  5,5  per mille per le abitazioni principali di cui
alla  lettera  d)  del  regolamen  locate  con contratto registrato a
soggetto che la utilizza come abitazione principale;
    aliquota del 6,5 per mille per tutti glia ltri immobili.
    (Omissis).
02X04226
    Il  comune  di  FARINDOLA  (provincia di Pescara) ha adottato, il
14 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;
di  stabilire  l'ammontare della detrazione per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale in Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04227
    Il  comune di FIESSO D'ARTICO (provincia di Venezia) ha adottato,
il   25 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  approvare  per  l'anno  2002 le aliquote in materia di imposta
comunale  sugli immobili da applicare in questo comune nelle seguenti
misure:
    5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
    7  per  mille  per  gli  immobili  diversi  dalle  abitazioni,  o
posseduti  in  aggiunta  all'abitazione  principale, o di alloggi non
locati.
2. di  confermare anche per l'anno 2002 in Euro 103,29 (lire 200.000)
la  detrazione  d'imposta  per  abitazione  principale  dei  soggetti
passivi;
3. di  prevedere  per  l'anno 2002 la detrazione di Euro 258,23 (lire
500.000) per abitazione principale occupata da nuclei familiari fra i
cui  componenti  vi  sia  la  presenza  di  un  invalido,  disabile o
portatore  di handicap (parente diretto di primo grado), per il quale
esista  una situazione di permanente inabilita' lavorativa al 100%; i
soggetti  aventi  diritto  dovranno presentare apposita dichiarazione
entro   il   30 aprile   2002,  con  allegata  idonea  documentazione
rilasciata  dalla  commissione  di  prima  istanza  dell'U.L.S.S.  ed
autocertificazione  attestante  il reddito da pensione o l'assegno di
frequenza in caso di minori;
4. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).
    (Omissis).
02X04228
    Il  comune  di  FIRENZUOLA  (provincia  di  Firenze) ha adottato,
l'11 febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ordinaria nella
misura  deI  6,5  per  mille e l'aliquota per l'abitazione principale
nella misura del 5,5 per mille;
2. di  determinare  in  Euro  154,94  la  detrazione per l'abitazione
principale.
    (Omissis).
02X04229
    Il  comune di FOGGIA ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2002:
    aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
    aliquota agevolata ex legge n. 431/1998: 4 per mille;
    abitazioni non locate: 7 per mille;
    detrazione per abitazione principale: euro 154,94 (lire 300.000).
    (Omissis).
02X04230
    Il   comune  di  FONNI  (provincia  di  Nuoro)  ha  adottato,  il
26 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno  2002  le  attuali misure dell'imposta
comunale  sugli  immobili e delle detrazioni di cui alla delibera del
c.  c. n. 92 del 18 dicembre 2000 (5 per mille per tutte le categorie
di  immobili)  e confermare per l'abitazione principale la detrazione
di euro 103,291 spettante per legge.
    (Omissis).
02X04231
    Il  comune  di FORCE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il
14 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di   confermare   l'aliquota  d'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille;
2. di stabilire la detrazione unica per l'abitazione principale nella
misura di lire 200.000.
    (Omissis).
02X04232
    Il  comune  di FORESTO SPARSO (provincia di Bergamo) ha adottato,
il   1o   marzo   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
del 6 per mille.
    (Omissis).
02X04233
    Il  comune  di  FOSSA  (provincia  di  L'Aquila)  ha adottato, il
13 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di   stabilire   nella   misura   del  5  per  mille  l'aliquota  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002.
    (Omissis).
02A40234
    Il  comune  di  FRAGAGNANO (provincia di Taranto) ha adottato, il
17 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  aumentare,  per  l'anno  2002,  l'imposta comunale sugli immobili
nella  misura  unica  del  5,5  per mille sulla base imponibile delle
unita'   immobiliari   la   cui  superficie  insiste,  interamente  o
prevalentemente,  sul  territorio  del  comune,  con esclusione delle
esenzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 504/1992.
di  dare  atto  che  la  detrazione per l'abitazione principale resta
fissata nella misura di L. 200.000, Euro 103,30.
    (Omissis).
02A40235
    Il comune di FRONTONE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il  28  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 le aliquote relative all'imposta
comunale sugli immobili come di seguito indicato:
    abitazione principale: 5,5 per mille;
    abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino
al primo grado di parentela (figli e/o genitori): 5,5 per mille;
    abitazioni locate come abitazione principale: 5,5 per mille;
    immobili classificati con categoria C/1 C/2 C/3 C/4 D/1 D/2 D/6 a
condizione   che   l'attivita'  sia  svolta  nell'unita'  immobiliare
medesima direttamente dal soggetto passivo: 5,5 per mille;
    altri fabbricati: 6,5 per mille;
    aree fabbricabili: 6,5 per mille;
2.  di  determinare, per l'anno 2002 la detrazione di imposta come da
prospetto che segue:
    abitazione principale: Euro 103,291;
    abitazioni concesse in usa gratuito a parenti in linea retta fino
al primo grado di parentela (figli e/o genitori): Euro 103,291.
    (Omissis).
02A40236
    Il  comune di GAMBATESA (provincia di Campobasso) ha adottato, il
26 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  riconfermare  con  il  presente  atto  per l'anno 2002 l'aliquota
I.C.I. al 5 per mille, e la detrazione per l'abitazione principale di
L. 200.000 (Euro 103,29).
    (Omissis).
02A40237
    Il  comune  di  GAVIRATE  (provincia  di  Varese) ha adottato, il
5 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    aliquota 5,8 per mille: prima casa;
    aliquota 7 per mille: altri immobili;
    detrazione abitazione principale: L. 200.000.
    (Omissis).
02A40238
    Il  comune  di  GAZZUOLO  (provincia  di Mantova) ha adottato, il
26 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria: 5 per mille;
    abitazioni  possedute  in  aggiunta  a  quella  principale: 6 per
mille;
    alloggi non locati: 7 per mille;
2.  di  stabilire  in Euro 113,62 la detrazione d'imposta sulla prima
casa.
    (Omissis).
02A40239
    Il   comune  di  GERANO  (provincia  di  Roma)  ha  adottato,  il
3 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2002, le aliquote relative all'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  nelle  seguenti  misure, in
relazione   alle   tipologie  affianco  indicate,  sulla  base  della
motivazione  esposte  in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate:
    a) aliquota del 5,5 per mille: abitazione principale;
    b) aliquota  del  5  per  mille:  per tutti gli immobili che sono
concessi  in affitto a nuclei familiari ai quali e' stato ordinato lo
sgombero  dalle  abitazioni  a causa dei danni prodotti dal succitato
sisma;
    c) aliquota  del  6 per mille: per tutte le altre unita' soggette
all'imposta;
di  applicare  sulle  medesime le detrazioni previste dalla normativa
vigente.
    (Omissis).
02A40240
    Il  comune  di  GHIFFA  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del:
    5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale;
    7  per  mille  per  le unita' immobiliari diverse dall'abitazione
principale;
di  confermare  la  misura della detrazione per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale in L. 200.000.
    (Omissis).
02A40241
    Il  comune  di  GIACCIANO CON BARUCHELLA (provincia di Rovigo) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1.  di fissare per l'anno 2002, l'aliquota nella misura unica del 5,9
per  mille  per  l'applicazione della imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  istituita  con  decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre
1992  e  la  detrazione  di  Euro  103,29 (L. 200.000) per abitazione
principale.
    (Omissis).
02A40242
    Il  comune  di  GINOSA  (provincia  di  Taranto)  ha adottato, il
5 marzo  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di  confermare  per  l'anno  2002  l'aliquota  per  l'abitazione
principale  e  sue  pertinenze  (cosi'  come  previsto  con circolare
Ministero  finanze,  dipartimento  Entrate,  25 maggio 1999, n. 114/E
nella  Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1999) nella misura del
4 per mille;
2.  di  confermare  per  l'anno  2002 l'aliquota I.C.I. per gli altri
fabbricati,  aree  fabbricabili e terreni agricoli nella misura del 6
per mille;
3.  di confermare in Euro 103,30 la detrazione per unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  e  sue  pertinenze,  cosi'  come
definite  dal  regolamento  comunale  (approvato con deliberazione di
consiglio comunale n. 98 del 28 dicembre 2001);
4.  di  confermare  in  Euro  258,23  le  detrazioni  per particolari
categorie   previste  dall'art. 6  del  regolamento  comunale  I.C.I.
specificando  che per trapiantati di organi devono intendersi anche i
trapiantati di midollo osseo.
    (Omissis).
02A40243
    Il  comune  di GIRIFALCO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il
12 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille, l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili ubicati in questo comune;
di  fissare  l'unica  detrazione  per  l'abitazione  principale nella
misura di Euro 103,29;
    (Omissis).
02X04244
    Il  comune  di GORLA MINORE (provincia di Varese) ha adottato, il
18 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
abitazione principale: 4 per mille;
immobili diversi dall'abitazione principale: 6 per mille;
detrazione abitazione principale Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04245
    Il  comune  di  GOTTOLENGO  (provincia di Brescia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata da questo comune nella
misura unica del 5,5 per mille;
    (Omissis).
1.  di  confermare  in  Euro  258,23  (L.  500.000) la detrazione per
l'abitazione principale nei seguenti casi:
    a)  proprietari di abitazione principale che facciano parte di un
nucleo  familiare  monoreddito,  che  l'abitazione  in  questione sia
l'unica posseduta e che gli interessati siano in cassa integrazione o
disoccupati;
    b)  pensionati  ultrasessantenni proprietari solo dell'abitazione
principale  che facciano parte di un nucleo familiare composto da una
persona  e  con  valore  di  ISE  pari a Euro 9.038,00 L. 17.500.000)
oppure  composto  da  due  persone  e  coi  valore di ISE pari a Euro
14.189,65 (L. 27.475.000);
2.  che per avere diritto alla detrazione per l'abitazione principale
il  contribuente  dovra'  presentare  all'Ufficio  Tributi  entro  il
31 maggio  2002  apposita domanda con unita la documentazione fiscale
ed ogni altro documento comprovante il diritto ad usufruirne;
3.  di  stabilire che il pagamento per il 2002 potra' avvenire per il
solo  tramite  del  tesoriere comunale sia direttamente presso i suoi
sportelli  sia  con bollettino di conto corrente postale intestato al
tesoriere.
    (Omissis).
02X04246
    Il  comune  di  GRAVERE  (provincia di Torino) ha adottato, il 28
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
1. (Omissis);
2.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  7  per  mille  applicando invece
l'aliquota  ridotta  nella  misura  del  5  per  mille  per le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale, confermando in Euro
103,29  la  detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo d'imposta;
    (Omissis).
02X04247
    Il  comune  di  GRIGNASCO  (provincia  di  Novara) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I)  che sara' applicata nel comune di Grignasco
nella misura unica deI 5,1 per mille;
2.  di approvare per l'anno 2002, l'applicazione della detrazione per
unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo,  fino  alla  concorrenza  del suo ammontare, di Euro 103,29,
secondo  le  modalita'  e  termini  di  cui  all'art. 8  del  decreto
legislativo 504/1992 e s.m.i.
    (Omissis).
02X04248
    Il comune di GROGNARDO (provincia di Alessandria) ha adottato, il
28   dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
determinare nel sei per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2002.
Dare  atto che non vengono differenziati le aliquote delle abitazioni
principali rispetto a quella per le altre unita' immobiliari.
    (Omissis).
02X04249
    Il comune di GROTTAGLIE (provincia di Taranto) ha adottato, il 21
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. - imposta comunale
sugli immobili - come di seguito specificate:
    a) 4  per  mille e con detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per
le  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione principale e relative
pertinenze   (si   intende   per   perfinenza   l'unita'  immobiliare
classificata  o classificabile nelle categorie C/2 e C/6 durevolmente
asservita  all'abitazione  principale  anche  se  non appartiene allo
stesso  fabbricato  per  non  piu'  di  una pertinenza per abitazione
principale);
    b) 3  per  mille e con detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per
le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei
seguenti soggetti:
      pensionati   e/o   portatori   di   handicap   con  invalidita'
riconosciuta  che  dispongono  di solo reddito da pensione - riferito
all'anno  precedente a quello cui fa riferimento l'agevolazione - non
superiore  a  Euro 6.713,94  (L.  13.000.000)  annue  al  lordo delle
ritenute fiscali. In caso di contitolarita' nell'immobile da parte di
coniugi  dei  quali  uno  non  possiede  redditi  propri, il tetto di
pensione  sopraindicato e' figurativamente imputato agli stessi nella
misura del 50%;
      titolare  nel  cui  nucleo familiare e con lo stesso convivente
risultano persone con invalidita' riconosciuta non inferiore al 75%;
      titolare  la  cui  famiglia ha minori in affido familiare al 1o
gennaio 2002;
      titolare  di  assegno  per  nucleo familiare di cui all'art. 65
legge   23   dicembre   1998,   n.  448  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
    c) 7  per  mille  per tutte le altre unita' immobiliari (immobili
non  adibiti  ad  abitazione  principale, aree fabbricabili e terreni
agricoli).
    (Omissis).
02X04250
    Il  comune  di  GRUMOLO DELLE ABBADESSE (provincia di Vicenza) ha
adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
1. (Omissis);
2.  di  determinare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 e per i motivi espressi nella premessa, l'aliquota I.C.I.
nelle seguenti misure:
    del 5.25 per mille - aliquota ridotta - in favore di:
      persone   fisiche  soggetti  passivi,  per  unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale;
      soci  assegnatari  che  adibiscono  ad abitazione principale le
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta' indivisa;
      soggetti   passivi   relativamente   ad   alloggi  regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
      anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o sanitari a seguito d ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata;
      abitazione  concessa  in  uso gratuito a parenti di primo grado
del  proprietario,  usufruttuario  o altro titolare di diritto reale,
affinche' vi dimorino abitualmente;
      altri  soggetti aventi diritto, secondo la normativa di legge e
il  regolamento  comunale  vigenti  del  6  per  mille  per i terreni
agricoli;
    del  6,5  per  mille  per tutti i fabbricati non rientranti nelle
altre categorie;
    del 7 per mille per le abitazioni sfitte;
    del 7 per mille per le aree fabbricabili.
3.  di  determinare in lire duecentomila l'ammontare della detrazione
per i soggetti aventi diritto.
    (Omissis).
02X04251
    Il  comune  di GUARDA VENETA (provincia di Rovigo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, per i motivi esposti in premessa,
l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.)
nella  misura  del 6 per mille, nonche' di stabilire la riduzione per
la prima casa nella misura di Euro 103,29;
2. di determinare, altresi', per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ridotta del 4 per mille
per  gli  immobili  adibiti  a  nuove  attivita' produttive in genere
(artigianali,  industriali, commerciali, di servizi ecc.) avviate nel
corso dell'anno 2002;
3.  di  determinare, infine, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille per le
unita'  immobiliari  ad  uso  abitativo  non  adibite  ad  abitazione
principale e non locate.
    (Omissis).
02X04252
    Il  comune  di GUARDIAGRELE (provincia di Chieti) ha adottato, il
19 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  al  7  per  mille
dell'imposta   comunale   sugli   immobili   istituita   con  decreto
legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;
2.  di  incrementare,  altresi',  al  7  per  mille l'aliquota per le
abitazioni  diverse  da  quelle  principali  possedute  dal  soggetto
d'imposta a titolo di proprieta' e che risultano disponibili;
3)  di  confermare  al  3,5 per mille, per l'anno 2002, l'aliquota in
favore di proprietari che effettuano interventi di recupero di unita'
immobiliari   inagibili  ed  inabitabili,  recupero  di  immobili  di
interesse  artistico ed architettonico localizzati in centri storici,
realizzazione  di  autorimesse  e/o posti auto anche pertinenziali ed
utilizzo  di  sottotetti.  cosi'  come  previsto dall'art. 1, comma 5
della legge n. 449/1997.
    (Omissis).
02X04253
    Il comune di GUARDIALFIERA (provincia di Campobasso) ha adottato,
il  14  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Confermare  per Ianno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6
per mille;
confermare  per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale
nella misura unica di lire 200.000.
    (Omissis).
02X04254
    Il  comune  di  INTROZZO  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6 del d.lgs. 30
dicembre 1992  n. 504 e successive modificazioni, l'aliquota comunale
sugli  immobili  nella  misura  del 6,5 per mille a valere per l'anno
2002
    (Omissis).
02X04255
    Il  comune  di  IVREA  (provincia  di  Torino) ha adottato, il 25
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di   riconfermare,  anche  per  l'anno  2002,  le  aliquote  relative
all'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato:
    5  per  mille  per gli immobili adibiti ad abitazione principale,
per  le  unita'  immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  nonche'  degli alloggi assegnati agli Istituti autonomi
per le case popolari;
    7   per   mille   gli   altri  immobili  diversi  dall'abitazione
principale,  ovvero posseduti in aggiunta a questa, e per gli alloggi
non locati.
    (Omissis).
02X04256
    Il  comune  di  IZANO  (provincia  di Cremona) ha adottato, il 30
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  riconfermare,  anche per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella
misura  del 5,5 per mille, cosi' come determinato con atto di G.C. n.
278 del 20 dicembre 1995;
2. di dare atto che per la detrazione sulla prima casa di Euro 103,29
(L.  200.000) e' confermata la detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000)
per  le persone ultrasessantenni, alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente  a quello di riferimento dell'imposta, ovvero titolare del
diritto  di  usufrutto,  uso o abitazione di unica unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale, cosi' come definito dall'art. 8,
comma  2o,  del  d.lgs.  n.  504/1992  ed  avente  le caratteristiche
previste  per  le  categorie  catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e con
reddito   lordo,  riferito  al  nucleo  familiare,  risultante  dalla
documentazione   anagrafica,   non  superiore  a  Euro  9.812,68  (L.
19.000.000),  elevato a Euro 13.272,94 (L. 25.700.000), se il coniuge
e'  a  carico.  Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori Euro
516,46  (pari  a  L.  1.000.000)  per ogni altro familiare a carico o
nullatenente.
    (Omissis).
02X04257
    Il  comune  di LAGOSANTO (provincia di Ferrara) ha adottato il 23
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
ritenuto  di confermare per l'anno l'aliquota I.C.I. nella misura del
7 per mille;
ritenuto   altresi'   di  confermare  per  l'anno  2002  la  maggiore
detrazione  per  l'abitazione principale in Euro 258,23 (L. 500.000),
con  i  medesimi  criteri di applicazione gia' in essere per il 2001,
salvo l'adeguamento dei limiti di reddito;
i  destinatari  della maggiore detrazione di Euro 258,23 (L. 500.000)
che  compete  alle  abitazioni  principali,  con  possesso  del  solo
appartamento  abitato  e  annesso  garage,  saranno  i  proprietari o
titolari  del  diritto  di  usufrutto,  uso  o  abitazione  di  dette
abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:
    a)  pensionati e portatori di handicap, che abbiano un reddito da
pensione  non  superiore  a Euro 8.197,72 (L. 15.873.000) annui lordi
riferito all'anno 2001, ed essere in condizione non lavorativa;
    b)   pensionati   e   portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita'   civile   con   reddito   annuale  imponibile,  ai  fini
dell'I.R.PE.F. di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro
13.238,34  (L. 25.633.000) piu' Euro 1.012,77 (L. 1.961.000) per ogni
persona a carico;
    c)  disoccupati  - lavoratori in cassa integrazione straordinaria
in  mobilita', con reddito annuale imponibile, ai fini dell'I.R.PE.F.
di  tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 13.238,34 (L.
25.633.000)  piu'  euro  1.012,77  (L.  1.961.000) per ogni persona a
carico;
    d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento adibito ed
eventuale   annesso   garage,   quale   proprieta'   immobiliare  del
contribuente  al  1o gennaio 2002: nucleo familiare riferito all'anno
2001  non  superiore a Euro 49.186,32 (L. 95.238.000) lordi annui nel
caso  di una famiglia di sei componenti, a tale reddito si aggiungono
Euro  8.197,72  (L.  15.873.000)  lordi  annui  per  ogni  componente
superiore a sei;
    e)  titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del
vigente  regolamento,  se  non  gia'  beneficiari secondo quanto gia'
previsto ai punti precedenti.
Sia  nel caso della lettera b) (pensioni e portatori di handicap) che
alla lettera c) (disoccupati) ed alla lettera d) (famiglie numerose),
l'applicazione del beneficio della maggiore detrazione e' subordinato
alla  condizione  che  gli  altri componenti del nucleo familiare non
possiedano alcuna proprieta' immobiliare.
Per  reddito  complessivo  deve  intendersi anche quello derivante da
interessi  su  depositi,  titoli,  ecc.;  di  determinare le seguenti
modalita':
    1. i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o
con raccomandata all'ufficio tributi del comune, entro la scadenza di
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi, apposita richiesta
autocertificazione,  dichiarando  di essere in possesso dei requisiti
per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione I.C.I.;
    2.  i  contribuenti  che abbiano inviato la richiesta nei termini
potranno,  al  momento  del  pagamento  dell'I.C.I. gia' tenere conto
della detrazione nella misura richiesta.
    (Omissis).
02X04258
    Il  comune  di  LAMPORO  (provincia  di  Vercelli) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  2002 al 6 per mille,
confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote cosi' come
previsto per l'anno 2001 dell'atto G.C. n. 6 del 27 febbraio 2000;
di  confermare, per l'esercizio 2002, la detrazione di L. 200.000 per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  ai  sensi
dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;
di  confermare,  per  il  2002, l'applicazione del disposto di cui al
comma  56  dell'art.  3 della legge n. 662/1996, nel senso che dovra'
essere  considerato  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero  sanitario  e  simili,  a  seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).
02X04259
    Il  comune di LANZO D'INTELVI (provincia di Como) ha adottato, il
14  dicembre 2001 e il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. Di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote:
    prima  casa,  4,5  per  mille  e  detrazione  di L. 240.000 (Euro
123,95);
    seconda  casa,  e  tutti  gli  altri  immobili,  comprese le aree
edificabili, soggetti all'imposta 5,5 per mille.
    (Omissis).
02X04260
    Il  comune  di LARCIANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 12
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    aliquota ordinaria 7 per mille;
    aliquota  abitazione  principale  (e  relative pertinenze come da
regolamento I.C.I.) 6 per mille;
    detrazione per abitazione principale Euro 129,11;
    detrazione  per  l'abitazione  principale  occupata  da  soggetti
all'interno  del  cui  nucleo  familiare  sia  presente  un  soggetto
riconosciuto  portatore  di handicap con invalidita' pari o superiore
al  75%  Euro  258.23  (al  fine  di  ottenere  tale  detrazione  gli
interessati devono produrre ogni anno la necessaria documentazione);
2. di dare atto che ai sensi del vigente regolamento comunale I.C.I.,
ai  fini  delle  agevolazioni  in  materia  di imposta comunale sugli
immobili  si  considerano parte integrante dell'abitazione principale
le  sue  pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle
condizioni previste nel medesimo regolamento;
3.  di  dare  atto  che  in  ossequio al vigente regolamento comunale
I.C.I.,  sono considerate abitazione principale le unita' immobiliari
possedute  a  titolo  di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
    (Omissis).
02X04261
    Il  comune  di  LAURIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 26
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  si  confermano  per  l'anno  2002  le sotto indicate aliquote per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
    ordinaria: 5,5 per mille;
    fabbricati aggiunti all'abitazione principale (seconda casa): 6,6
per mille.
Si  conferma  per  l'anno  2002 la detrazione d'imposta per le unita'
abitative  adibite  ad  abitazione principale quantificandola in Euro
108,46   rapportata   all'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale
destinazione.
    (Omissis).
02X04262
    Il  comune  di  LEINI'  (provincia  di Torino) ha adottato, il 14
novembre  2001  e  il  6  febbraio 2002, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    Aliquota  agevolata  del  6  per  mille  da applicare alle unita'
immobiliari  direttamente  adibite ad abitazione principale, compresa
una pertinenza, come previsto nel regolamento comunale in materia;
    aliquota  ordinaria  del  6,5  per  mille da applicare a tutte le
altre unita immobiliari esistenti sul territorio comunale.
    (Omissis).
di  determinare,  (omissis),  i criteri applicativi per la detrazione
d'imposta   sull'abitazione  principale  ai  fini  I.C.I.  in  misura
superiore  ai  limiti  minimi  di  legge  che troveranno applicazione
dall'anno  2002,  elevando  ad Euro 154,94 la detrazione da applicare
alle  abitazioni  principali per le categorie di soggetti in appresso
individuate:
    a)   soggetti   passivi  aventi  unita'  immobiliari  adibita  ad
abitazione  principale  assistiti  dal  comune  (utenze esonerate dal
pagamento  ticket  ed  in assistenza economica da parte del consorzio
C.I.S.S.P.) appositamente certificati dai servizi sociali;
    b)   soggetti   passivi  aventi  unita'  immobiliari  adibita  ad
abitazione  principale  titolari  di pensione di invalidita' civile e
indennita'  di  accompagnamento,  le cui condizioni devono sussistere
alla data del 1o gennaio 2002.
    (Omissis).
Ritenuto  inoltre  da parte di questa amministrazione di estendere la
predetta  aliquota  e detrazione prevista per l'abitazione principale
alle U.I. concesse in uso gratuito ai familiari di primo grado.
Di  dare atto che per tutte le altre categorie di soggetti per l'anno
2002  la  detrazione  I.C.I. relativa all'abitazione principale sara'
pari ad Euro 103,30 di legge.
    (Omissis).
02X04263
    Il  comune  di  LEIVI  (provincia  di  Genova)  ha adottato, il 4
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Confermare le aliquote diversificate vigenti:
    aliquota  ordinaria  6  per  mille,  per  tutte  le  tipologie di
immobili non rientranti nell'abitazione principale;
    aliquota  ridotta  5 per mille, per le unita' immobiliari adibite
ad abitazione principale;
    detrazione art. 8 d.lgs. n. 504/1992 Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04264
    Il  comune  di  LENNO  (provincia  di  Como)  ha  adottato, il 18
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).

     N.D.        TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI      ALIQUOTE 0/00
      1           per tutte le tipologie             5
2. di  determinare  per  l'anno  2002,  le  riduzioni e le detrazioni
d'imposta,  queste  ultime  espresse  in  Euro, come da prospetto che
segue:

    N.D.         TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI   Detrazione d'imposta
                                           (Euro in ragione annua)
     1        Unità immobiliare adibita            118,78
              ad abitazione principale
              dei soggetti passivi resi-
              denti come definite dal
              vigente regolamento per
              l'applicazione dell'I.C.I.
    (Omissis).
02X04265
    Il  comune  di  LERMA  (provincia di Alessandria) ha adottato, il
23 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
determinare,   ai   sensi   della   vigente  normativa,  le  aliquote
dell'Imposta  comunale  sugli immobili relative all'anno 2002 come di
seguito indicato:
    abitazione  principale 5 per mille con detrazione minima di legge
(Euro 103,29, pari a L. 200.000);
    abitazione  formalmente concessa in comodato d'uso gratuito quale
abitazione  principale  a  parenti  entro  il terzo grado o ad affini
entro il secondo grado 5 per mille nessuna detrazione;
    tutti gli altri immobili 5,5 per mille nessuna detrazione;
    terreni agricoli esenti per legge (territorio montano).
    (Omissis).
02X04266
    Il  comune  di  LESIGNANO  DE'  BAGNI  (provincia  di  Parma)  ha
adottato,  il  29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    A) aliquota ordinaria 6.5 per mille;
    B)  aliquota ridotta 5 per mille, in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale rapportata al valore degli immobili.
    (Omissis).
02X04267
    Il  comune  di  LETINO  (provincia  di  Caserta)  ha adottato, il
20 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. I.C.I.:
    a) di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota nella misura del 5
per mille;
    b) di confermare la detrazione per la abitazione principale nella
misura di Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04268
    Il comune di LIMBADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  con  effetto dal 1o gennaio 2002, nella misura del 5
per  mille  l'aliquota  I.C.I.  da  applicare ai soggetti passivi per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
di  confermare,  con  effetto dal 1o gennaio 2002, nella misura del 6
per  mille  l'aliquota I.C.I. da applicare ai soggetti passivi per le
abitazioni  possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli
immobili diversi dalle abitazioni.
di  confermare,  con  effetto  dal 1o gennaio 2002, in Euro 103,29 la
detrazione    dell'imposta   spettante   per   l'unita'   immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale dal soggetto passivo,
da  applicarsi secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 55 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
    (Omissis).
02X04269
    Il comune di LIMONE PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il
19 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire  che  l'aliquota  I.C.I.  -  imposta  comunale sugli
immobili  in  questo  comune,  con  effetto dal 1o gennaio 2002 sara'
applicata nelle misure:
    a) aliquota  da  applicare  alle  unita'  immobiliari  adibite ad
abitazione principale da parte delle persone fisiche soggetti passivi
residenti nel comune: 4 per mille;
    b) aliquota   da   applicare   alle  unita'  immobiliari  diverse
dall'abitazione principale di cui alla precedente lettera a); 6,5 per
mille;
    c) aliquota da applicare alle aree fabbricabili: 4 per mille.
    (Omissis).
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del
suo ammontare rispettivamente L. 250.000 (pari a Euro 129,11) per gli
immobili  ubicati  nel  centro  abitato di maggior pregio (fascia A),
L. 300.000  (pari  a  Euro 154,94)  per  quelli  ubicati  nella  zona
semiperiferica  di  medio  pregio  (fascia  B)  e  L. 350.000 (pari a
Euro 180,76)  per  quelli ubicati nelle restanti parti del territorio
(fascia C).
    (Omissis).
02X04270
    Il comune di LOAZZOLO (provincia di Asti) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  unica del 6 per mille, con detrazione prima casa nella misura
di legge, pari a L. 200.000 (Euro 103,29).
    (Omissis).
02X04271
    Il  comune  di  LODI ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
5.  di  confermare,  per l'anno 2002, tenuto conto delle preventivate
esigenze  del  bilancio di previsione per esercizio 2002 ed alfine di
garantire  la  salvaguardia  degli equilibri del bilancio stesso come
espressamente  stabilito  dall'art. 193  del  decreto  legislativo n.
267/00, le aliquote I.C.I. relative all'anno 2001 e precisamente:
    d) aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
    e) aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale;
    f) aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in
locazione  a  titolo  di  abitazione  principale ai sensi dell art. 2
della   legge   n.   431/1993  in  applicazione  di  quanto  disposto
dall'art. 7-bis del vigente regolamento l.C.l.;
6.  di  estendere  l'aliquota  per  l'abitazione principale del 5 per
mille,  in  applicazione  del  vigente regolamento per l'applicazione
I.C.I., a:
    g)  unita'  immobiliari  costituenti  pertinenza  dell'abitazione
principale;
    h)  unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta'
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
    i)   alloggi   assegnati   dalla  Azienda  Lombarda  di  Edilizia
Residenziale per le case popolari in locazione con patto di riscatto;
    j)  unita  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
    k)  unita' immobiliari concesse in uso gratuito (con l'esclusione
degli  altri  diritti di godimento) a parenti di primo grado in linea
retta e di secondo grado in linea retta e collaterale;
    l)   unita'   immobiliari   possedute  dalle  organizzazioni  non
lucrative   di   utilita'  sociale  (ONLUS)  cosi'  come  individuate
dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
7.  di  fissare  per  le  unita' immobiliari concesse in locazione ai
sensi  della citata legge n. 431/1998 la detrazione d'imposta di Euro
77,47.  Quanto  precede  in  accoglimento  dei contenuti dell'accordo
siglato,   ai   sensi   dell'art. 2  della  legge  n.  431/1998,  tra
amministrazione comunale e organizzazioni della proprieta' edilizia e
dei  conduttori a livello territoriale (deliberazione g.c. n. 442 deI
31 agosto 1999);
8.  di  confermare,  ai  sensi  del  art. 8,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 504/1992 (come modificato dall'art. 3, comma 53, della
legge  23 dicembre  1996,  n.  662),  nella misura di Euro 154,94, la
detrazione  spettante  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale nonche' per quelle ad essa equiparate punto 2) lettere a),
b),  c),  d),  e).  Le  detrazioni di cui sopra, per le parti che non
hanno   trovato   capienza  in  sede  di  tassazione  dell'abitazione
principale  e  quelle  ad  essa  equiparate,  si estendono anche alle
pertinenze delle unita' immobiliari medesime.
    (Omissis).
02X04272
    Il  comune  di  LOGRATO  (provincia  di  Brescia)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
seguente misura:
    a) 7 per mille per gli immobili non locati per oltre 6 mesi;
    b) 5 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di   fissare   i   Euro  104,00  la  detrazione  per  l'abitazione
principale;
3. di  precisare che non rientrano nella categoria degli immobili non
locati  gli  immobili concessi in comodato a parenti in linea retta o
collaterale il secondo grado e che per gli immobili non locati per un
periodo  minore  o  pari a sei mesi nell'anno solare, sara' applicata
l'aliquota  ordinaria  del  5  per  mille  i proprietari dovranno far
pervenire apposita dichiarazione all'ufficio tributi entro il termine
per la presentazione della denuncia I.C.I., secondo apposito modello.
    (Omissis).
02X04273
    Il  comune  di  LOIRI - PORTO SAN PAOLO (provincia di Sassari) ha
adottato,  il  12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
    a) abitazione  principale e un solo locale di pertinenza (garage,
cantine, ect.), terreni agricoli e aree fabbricabili: 5 per mille con
detrazione di Euro 103,29 per l'abitazione principale;
    b)   immobili  diversi  dalle  abitazioni o posseduti in aggiunta
all'abitazione   principale,   o   di  alloggi  non  locati,  seconde
pertinenze  dell'abitazione  principale  (art. 6,  comma  2,  decreto
legislativo n. 504/1992 e legge n. 662/1996, art. 3, comma 53): 6 per
mille;
    c) terreni agricoli: 4 per mille;
    d) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: 2,5 per mille;
    e) fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e  non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione  o alienazione di immobili (art. 3 comma 55, p.l., 4o
periodo n. 662/1996: 6 per mille.
    (Omissis).
02X04274
    Il  comune  di  LOMBRIASCO  (provincia di Torino) ha adottato, il
25 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    Di  prendere  atto  della  deliberazione della giunta comunale n.
9/2002  con la quale e' stata riconfermata per l'anno 2002 l'aliquota
dell'I.C.I.   nella   misura  del  5,5  per  mille  per  l'abitazione
principale e pertinenze e nella misura del 6 per mille l'aliquota per
tutti  gli  altri  immobili (aree fabbricabili, aree agricole e altri
fabbricati).
    Di  stabilire  che  la  detrazione  venga confermata nella misura
minima   di   legge  (L. 200.000)  dando  atto  che  per  ragioni  di
arrotondamento la misura la detrazione predetta viene fissata in Euro
103,30  stabilendo, per quanto riguarda le pertinenze dell'abitazione
principale,   che   sulla   tassa  da  versare  per  i  medesimi  sia
scomputabile  la  parte  non  fruita della detrazione sull'abitazione
principale,  in  ossequio  alle circolari del Ministero delle finanze
25 maggio  1999  n.  114/E, 11 febbraio 2000 n. 23/E, 7 marzo 2001 n.
3/FL.
    (Omissis).
02X04275
    Il  comune di LONGONE SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il
7 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili per
l'anno  2002  nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli
immobili,  indistintamente  per  tutte  le  categorie,  applicando le
detrazioni  e  riduzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo
30 dicembre 1992 commi 1 e 2 cosi' come modificato dall'art. 3, comma
55  della  legge  28 dicembre  1996,  n.  662 mantenendo invariata la
detrazione nella misura di L. 200.000.
    (Omissis).
02X04276
    Il comune di LORETO (provincia di Ancona) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002  le  tariffe  dell'I.C.I.  come di
seguito,  ai  sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 504/92, come sostituito
dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1995 n. 662;
    A)  5  per  mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale  e  pertinenze  in  favore  di  persone fisiche o soggetti
passivi  e  soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,
residenti nel comune;
    B) 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari, compresa le
abitazioni  concesse  in  uso  gratuito e parenti in linea retta, con
esclusione delle unita' immobiliari adibite a civile abitazione e non
regolarmente locate;
    C)  7  per  mille per le unita' immobiliari e pertinenze, come da
delibera   C.C.   n.   103/99,   adibite  a  civile  abitazione,  non
regolarmente  locate,  entro  18 mesi dal momento in cui si sono rese
disponibili.   La   maggiore   imposizione   decorrera'  dal  periodo
successivo a quello di franchigia;
di  confermare l'ammontare della detrazione per abitazione principale
in euro 103,29.
    (Omissis).
02X04277
    Il  comune di LORETO APRUTINO (provincia di Pescara) ha adottato,
il  28  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  fissare,  per  l'anno  2002,  nell'ambito  del  comune  di Loreto
Aprutino, l'aliquota l.C.l. nelle seguenti percentuali:
    6,5 per mille l'aliquota ordinaria;
    4,5 per mille l'aliquota per immobili ubicati nel centro storico,
come  individuato  dalla  Tav.  VII del P.R.G. vigente, oggetto degli
interventi di cui all'art. 1, comma 5 della legge 449/1997;
2.  confermare  per  l'anno  2002  la  detrazione  di  L. 200.000 per
l'abitazione principale;
3.  dare  atto  che  con  la  presente  deliberazione  si  provvede a
determinare  le  sole  aliquote  d'imposta  restando  invariato tutto
quanto altro stabilito in merito.
    (Omissis).
02X04278
    Il comune di LORO CIUFFENNA (provincia di Arezzo) ha adottato, il
7 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  5,5  per  mille  per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale,  comprese  le  sue  pertinenze,  del soggetto
passivo, residente nel comune di Loro Ciuffenna;
2.  5,5 per mille per l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a
parente in linea retta fino al secondo grado, residente nel comune di
Loro  Ciuffenna  che  la  utilizzi  come abitazione principale (senza
diritto alla detrazione);
3.  6 per mille per le unita' immobiliari poste nelle categorie C/1 -
C/2 - C/3;
4.  7  per mille per le unita' immobiliari diverse da quelle indicate
nei precedenti punti 1) - 2) - 3) (comprese le aree edificabili);
    (Omissis).
02X04279
    Il  comune  di LUCCA ha adottato, il 19 e il 22 febbraio 2002, le
seguenti  deliberazioni  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  stabilire  la  detrazione  per  l'abitazione principale nella
misura  di  euro  124,00,  rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale destinazione ed in proporzione al numero dei
soggetti passivi per i quali si verifica la medesima destinazione;
    (Omissis);
4.  di  aumentare altresi', sempre per l'anno 2002, la detrazione per
l'abitazione  principale,  stabilendola  netta  misura di euro 258,00
annui,  a  favore  dei  contribuenti  per  i quali ricorrano tutte le
seguenti condizioni:
    aver  compiuto  il  sesantaquattresimo anno di eta' alla data del
1o gennaio 2002;
    essere  proprietario  sull'intero territorio nazionale della sola
unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale, eventualmente
comprensiva  di  locali  accessori  e  pertinenziali  quali  cantina,
autorimessa, box, anche se accatastati autonomamente;
    non  essere  proprietario  di  terreni agricoli condotti in forma
imprenditoriale (art. 2135 del codice civile);
    non essere proprietario di terreni edificabili;
    il reddito deve derivare prevalentemente da pensione (massimo 25%
da attivita' retribuita);
    aver  avuto  nell'anno  2001 un reddito complessivo imponibile ai
fini  I.R.P.E.F. del nucleo familiare non superiore a Euro 11.880,00.
Se  il  nucleo  familiare  e'  composto  da  altre  persone  oltre il
contribuente,  tale  limite  di  reddito  viene  incrementato di euro
3.100,00   per  ogni  ulteriore  componente  il  nucleo  familiare  o
convivente;
    gli ulteriori componenti del nucleo familiare non devono comunque
essere  possessori  di  altri immobili o quote di essi oltre a quello
adibito ad abitazione principale e relative pertinenze;
    presentare  al  comune  di  Lucca, entro il termine del 30 giugno
2002   a   pena   di  decadenza  dalla  agevolazione,  apposita  auto
certificazione  attestante  il  possesso  di  tutti i requisiti sopra
descritti.
    (Omissis).
1.  di  adottare  le  seguenti  aliquote  dell'imposta comunale sugli
immobili dovuta per l'anno 2002:
    a) aliquota  ordinaria  del 5,5 per mille per tutti gli immobili,
ad eccezione di quelli indicati nei successivi punti;
    b) aliquota  ridotta  del  4,5  per mille in favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti  nel  comune  di Lucca, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
    c) aliquota  ridotta  del  2  per  mille  per  i  proprietari che
concedono  in  locazione  a  titolo di abitazione principale immobili
alle   condizioni   definite  dagli  accordi  previsti  dal  comma  3
dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
    d) aliquota   del   7   per   mille   per  gli  immobili  adibiti
all'attivita'  della  grande distribuzione commerciale, esercitate su
superfici  superiori  a  metri  quadrati  1500, secondo le previsioni
della  legge  Regione  Toscana  17 maggio  1999  n. 28 e del relativo
regolamento   di  attuazione  in  data  26 luglio  1999  n.  4,  come
modificato con il regolamento 3 maggio 2000 n. 5.
    (Omissis).
02X04280
    Il  comune  di  LUCITO  (provincia di Campobasso) ha adottato, il
7 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  2002  nella  misura  del 5,5 per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2.  di  fissare, altresi', in euro 103,29 la detrazione spettante per
l'abitazione principale e sue pertinenze;
3. (Omissis).
    (Omissis).
02X04281
    Il  comune  di  LUGNACCO  (provincia  di  Torino)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'Imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 nelle seguenti misure:
    5  per  mille  per  l'abitazione  principale  e le sue pertinenze
(garage,  box,  posto  auto,  soffitta,  cantina ubicati nello stesso
edificio  o  complesso  immobiliare  nel  quale  e' sita l'abitazione
principale).
    Sono  considerate  abitazioni  principali  quelle concesse in uso
gratuito a parenti in linea retta entro il Il grado;
    6  per  mille  per  gli  immobili  diversi  dalle  abitazioni,  o
posseduti  in  aggiunta  all'abitazione  principale,  o  alloggi  non
locati.
    (Omissis).
02X04282
    Il  comune  di  LUINO  (provincia  di  Varese) ha adottato, il 22
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 2002, le aliquote vigenti da applicare
ai  fini  dell'imposta  comunale  sugli  immobili, che si elencano di
seguito:
    5  per  mille  per  abitazione  principale  (tutte le categorie A
esclusa l'A10);
    7 per mille per le abitazioni non locate o tenute a disposizione;
    6 per mille per abitazioni locate e tutti gli altri immobili, non
rientranti nella categoria A ad eccezione dell'A10;
2.  di  confermare  altresi'  la detrazione per abitazione principale
nelle misura di euro 131,70.
    (Omissis).
02X04283
    Il   comune  di  MACERATA  CAMPANIA  (provincia  di  Caserta)  ha
adottato,  il  21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002,  per  le motivazioni riportate in
premessa  che  qui  integralmente si intendono riportate, le aliquote
I.C.I., nelle seguenti misure:
    1)  aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi alle rendite
catastali degli immobili nel territorio comunale;
    2)  aliquota  del  4,5  per  mille da applicarsi alle sole unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
I.C.I.;
di   determinare   per  l'anno  2002  la  detrazione  per  abitazione
principale  in Euro 104,00 soggetto passivo, rapportate al periodo di
possesso  dell'immobile,  come  previsto  dall'art.  8,  comma 2, del
decreto legislativo n. 504/1992;
    (Omissis).
02X04284
    Il  comune  di  MAGLIANO  ALPI  (provincia di Cuneo) ha adottato,
il 20   febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;
2.  di  stabilire  per  l'anno 2002 le seguenti agevolazioni relative
all'imposta  comunale  sugli  immobili:  Euro 103,29 detrazione prima
casa.
    (Omissis).
02X04285
    Il  comune  di  MAGNANO  (provincia  di  Biella)  ha adottato, il
17 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  2002,  nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) e relative detrazioni d'imposta espresse in Euro:
    5. aliquota 5 per mille per la casa di abitazione principale (con
detrazione di Euro 104,00);
    6.  aliquota  6  per  mille  per  le  case  possedute in aggiunta
all'abitazione principale;
    7.  aliquota  5  per  mille  (senza  detrazione)  per le seguenti
abitazioni:
      c) quelle  concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea
retta, entro il primo grado, i quali vi dimorino, in conformita' alle
risultanze  anagrafiche.  Si  precisa  che ogni soggetto d'imposta ha
diritto alla detrazione per la sola abitazione di residenza;
      d) le  unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
    8. aliquota 5 per mille per tutti gli altri immobili.
    (Omissis).
02X04286
    Il  comune  di  MALAGNINO  (provincia di Cremona) ha adottato, il
19 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'lmposta comunale
sugli immobili da applicarsi in questo comune come segue:
    nella misura del 5 per mille per i terreni agricoli;
    nella misura del 4,5 per mille per le aree fabbricabili;
    nella  misura  del  4,5  per  mille  per  tutte  le  altre unita'
immobiliari;
senza  applicazione  di  alcuna  riduzione  o  detrazione facoltativa
d'imposta;
    (Omissis).
02X04287
    Il  comune  di  MALETTO  (provincia  di  Catania) ha adottato, il
15 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    a) di applicare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 5,85 per mille;
    b) di  applicare per l'anno 2002 l'aliquota ridotta della imposta
comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, in favore delle
persone  fisiche  residenti  nel  comune,  per  l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale.
2. dare  atto  che  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  e'
stabilita  nella misura minima spettante per legge ovvero Euro 103,29
(Lire 200.000).
    (Omissis).
02X04288
    Il  comune  di  MARCIGNAGO  (provincia  di Pavia) ha adottato, il
17 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stabilire le tariffe e aliquote di imposta dei tributi comunali
e dei servizi comunali come da allegato B.

                                                           Allegato B
                   ADDIZIONALE I.R.PE.F. ANNO 2002
              IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2002

aliquota: 6 per mille;
detrazione abitazione principale: Euro 103,29 pari a lire 200.000.
E' prevista inoltre una maggiorazione della detrazione da Euro 103,29
pari  a  L.  200.000  ad  Euro  258,23 pari a L. 500.000 - per i casi
previsti nella tabella sottoriportata.

---->   Vedere Tabella a pag. 50 del S.O.   <----

    (Omissis).
02X04289
    Il  comune  di  MARGHERITA  DI  SAVOIA  (provincia  di Foggia) ha
adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a)  nella  misura  del  4,9 per mille in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale e pertinenze:
    dei soci delle cooperative edilizie residenti nel comune;
    alloggio  regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case
popolari;
    abitazione  concessa  in  uso  gratuito  dal  possessore  ai suoi
familiari  (parenti  fino  al  terzo  grado ed affini fino al secondo
grado);
    abitazione  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente.  a
condizione che la stessa non risulti locata.
    b) nella  misura  del  6,5 per mille per tutti gli altri soggetti
passivi,  cioe'  l'aliquota  ordinaria  da applicare sul valore degli
altri immobili:
      2. di  determinare  la detrazione d'imposta per l'anno 2002 per
l'abitazione  principale di cui al punto 1 lettera a) nella misura di
lire 200.000;
    (Omissis).
02X04464
    Il  comune  di  MARTIGNANO  (provincia  di  Lecce)  ha  adottato,
l'11 dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare  le  seguenti  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002:
    4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
    6 per mille per le unita' immobiliari tenute a disposizione e per
le aree fabbricabili.
Di  stabilire, altresi', in lire 200.000 (Euro 103,29) in rapporto ad
anno, la detrazione per l'abitazione principale".
    (Omissis).
02X04291
    Il  comune  di  MASER  (provincia  di  Treviso)  ha  adottato, il
18 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  adottare  le  seguenti  aliquote  dell'imposta  comunale sugli
immobili per l'anno 2002:
    7 per mille per le aree edificabili;
    5,5 per tutti i rimanenti casi.
    (Omissis).
02X04292
    Il  comune  di MASSA LOMBARDA (provincia di Ravenna) ha adottato,
il   19 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  approvare  per  l'anno  2002,  il  seguente nuovo prospetto delle
aliquote I.C.I. e relative detrazioni:
    I.C.I. (imposta comunale immobili):
      8. conferma  dell'aliquota  dell'abitazione principale (5,4 per
mille,  con  relativa  detrazione  riconfermata  in 103,29 Euro (lire
200.000);
      9. conferma  dell'aliquota  del 7 per mille per gli immobili di
civile  abitazione  non adibiti ad abitazione principale, agibili, ma
non boati o occupati stabilmente;
      10. adeguamento  (dello  0,1  per  mille) dell'aliquota per gli
immobili   diversi   dalle   abitazioni   o   posseduti  in  aggiunta
all'abitazione principale, che passa al 6,5 per mille;
      11. conferma dell'aliquota per gli immobili agricoli al 5,9 per
mille;
      12. conferma  di tutte le agevolazioni previste per l'anno 2001
per  particolari  categorie  di  cittadini: pensionati e portatori di
handicap,   disoccupati,   titolari  di  assistenza  sociale,  nuclei
familiari  superiori  a  5 persone  con reddito complessivo inferiore
alla  soglia  prevista  dal  regolamento comunale, non proprietari di
altri  immobili  (ulteriore  detrazione sull'abitazione principale di
Euro 103,29);
      13. gli alloggi ceduti in uso gratuito a parenti in linea retta
a  prescindere dal grado di parentela o in linea collaterale entro il
secondo grado sono equiparati alle abitazioni principali, ai fini sia
dell'aliquota applicabile che delle detrazioni;
      14. le  pertinenze  dell'abitazione  principale sono equiparate
alla stessa abitazione principale.
    (Omissis).
02X04293
    Il  comune di MASSA LUBRENSE (provincia di Napoli) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
e) I.C.I.
1. le aliquote I.C.I., per l'anno 2002 vengono con determinate:
    A) abitazione  principale  (da identificarsi nell'immobile in cui
si ha la residenza anagrafica) aliquota 5 per mille;
    B) per  tutti  gli  altri  casi l'aliquota viene fissata al 7 per
mille;
    C) la detrazione di imposta per l'abitazione principale (A) viene
confermata in Euro 103,29 (L. 200.000).
    (Omissis).
02X04294
    Il  comune  di  MATELICA  (provincia di Macerata) ha adottato, il
6 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
determinare  per  l'anno  2002,  ai  sensi  dell'art. 6  del  decreto
legislativo  30 dicemnbre  1992, n. 504, come modificato dal comma 53
della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
    5  per  mille  -  per  le unita' abitative costituenti abitazione
principale per i soggetti d'imposta;
    7  per  mille  -  per le unita' abitative non locate e/o locate a
canone libero;
    6  per  mille  -  per le unita' abitative locate nel rispetto dei
limiti  di  equo  canone o con contratti agevolati stipulati ai sensi
dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
    5,5 per mille - per tutte le altre tipologie di immobili;
dare  atto  che sono considerati parti dell'abitazione principale sue
pertinenze,   anche   se  distintamente  iscritte  in  catasto;  sono
ricomprese  tra  le  pertinenze  le unita' immobiliari classificate o
classificabili  nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione
principale delle persone fisiche, anche se ubicate in edifici diversi
da quello in cui e' situata l'abitazione principale, limitatamente ad
una unita' per categoria;
dare  atto  altresi'  che  ai fini dell'applicazione della detrazione
prevista  dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504 e dell'aliquota deliberata ai sensi dell'art. 6. comma
2,  dello  stesso decreto, si considerano abitazioni principali anche
quelle concesse in uso gratuito o in comodato, con scrittura privata,
ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli);
confermare  per l'anno 2002 l'aumento della detrazione per abitazione
principale  a  lire 300.000, e comunque entro il limite d'imposta per
l'abitazione  principale,  per  soggetti  in  possesso  dei  seguenti
requisiti alla data del 1o gennaio 2002:
    a) contribuente   ultrasessantacinquenne  che  vive  da  solo  in
possesso   esclusivamente   di  reddito  derivante  dalla  abitazione
principale  e  da  pensione  minima  I.N.P.S.  ovvero,  avente nucleo
familiare  con  altra  persona  in possesso dei medesimi requisiti di
eta' e di reddito;
    b) contribuente  portatore  di  handicap  grave  comportante  una
invalidita' pari al 100%;
determinare che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta'
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che  la  stessa  non risulti locata, venga considerata al
fini I.C.I. come abitazione principale.
    (Omissis).
02X04295
    Il  comune  di  MATTIE  (provincia  di  Torino)  ha  adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di  confermare,  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  4,5  per  mille per l'abitazione
principale,  del  5,5  per  mille per tutti gli altri fabbricati ed i
terreni edificabili;
3. di  confermare  in  lire 200.000 pari ad Euro 103,29 la detrazione
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo d'imposta.
    (Omissis).
02X04296
    Il  comune di MEANA DI SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di  confermare,  per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti
misure:
    5,5   per  mille  per  l'abitazione  principale  e  per  le  aree
fabbricabili;
    6,5 per mille per le altre tipologie di fabbricati.
3. di   confermare   in   Euro  103,29  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
d'imposta.
    (Omissis).
02X04297
    Il   comune   di  MEDE  (provincia  di  Pavia)  ha  adottato,  il
19 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare, per quanto di competenza, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio comunale
per l'anno 2002 e le detrazioni come meglio specificato nell'allegato
prospetto  che  e'  parte  integrante  e  sostanziale  della presente
deliberazione;
Aliquote anno 2002:
    aliquota ordinaria, 5,5 per mille;
    unita'   immobiliare   destinata   ad   abitazione  principale  e
pertinenze, un box incluso, 5,5 per mille;
    unita'  immobillari  non  adibite  ad abitazione principale 6 per
mille;
    unita'  immobiliari non adibite ad abitazione principale sfitte 7
per mille;
    unita' immobiliari non adibite ad abitazione principali locate in
condizioni di sovraffollamento 7 per mille;
    terreni, 5 per mille;
    aree edificabili 7 per mille.
Detrazioni  anno  2002:  detrazione per unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale Euro 103,29.
Ulteriori detrazioni:
le  ulteriori  detrazioni  di cui al presente prospetto sono concesse
previa  presentazione  di apposita domanda da presentarsi all'ufficio
tributi  del  comune  di  Mede,  a  condizione  che i dichiaranti non
possiedano  altri immobili, in tutto il territorio nazionale, anche a
titolo di usufrutto, ed a favore di persone e famiglie in particolare
disagio  economico  -  sociale  proprietarie di immobili classificati
nelle  categorie  A/3  - A/4 - A/5 - A/7 con reddito catastale fino a
euro 51.645,69.
ulteriore  detrazione  per  unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale per le seguenti categorie di cittadini:
    A) Pensionati:
      1. ulteriore  detrazione  di  Euro  103,29  per  pensionati con
reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. pari o inferiore a Euro 7.746,85
cadauno;
      2. ulteriore detrazione di euro 77,47
        a) Pensionati single con reddito imponibile ai fini I.R.PE.F.
da euro 7.746,86 a euro 12.911,42;
        b) due  pensionati  con  reddito imponibile ai fini I.R.PE.F.
compreso tra euro 12.911,43 ed euro 15.493,71 complessivo.
ulteriore  detrazione  di  Euro  77,47 con redditi imponibili ai fini
I.R.PE.F.  del  nucleo  familiare fino a Euro 14.977,25, aumentati di
euro 1.032,91 per ogni familiare a carico.
ulteriore  detrazione  di Euro 51,65 con redditi del nucleo familiare
compresi  tra  Euro  14.977,26  ed  Euro  17.559,53 aumentati di Euro
1.032,91 per ogni familiare a carico.
Per le seguenti categorie:
    B) Portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
    C) disoccupati  per  almeno  sei  mesi  nel corso dell'anno 2001,
regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;
    D) lavoratori  posti  in  cassa  integrazione  o in mobilita' per
almeno sei mesi nel corso del 2001;
    E) lavoratori dipendenti.
Ulteriore  detrazione  di  Euro  51,65  per  lavoratori  autonomi con
redditi  imponibili  ai fini I.R.PE.F fino a Euro 10.845,59 aumentati
di Euro 516,46 per ogni figlio minore a carico.
famiglie  di  nuova  formazione proprietarie di immobili classificati
nelle  categorie  A/3  - A/4 - A/5 - A/7 con reddito catastale fino a
Euro 51.645,69 ulteriore detrazione di Euro 152,35.
    (Omissis).
02X04298
    Il   comune  di  MELICUCCO  (provincia  di  Reggio  Calabria)  ha
adottato,  il  14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  che  per  l'anno  2002,  l'aliquota  I.C.I.  sara'
applicata  nella misura del 6 per mille per la prima casa e del 7 per
mille per la seconda casa, terreni ed altro.
    (Omissis).
02X04299
    Il  comune  di  MERCATO  SARACENO  (provincia di Forli-Cesena) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella misura del 7 per mille, nella misura
del  5,5 per mille per le abitazioni principali, nella misura del 5,5
per mille per i garage categoria C/6, trattandosi di immobili diversi
da  abitazione,  con  esclusione di quelli non adibiti al servizio di
proprie  abitazioni, e con la detrazione per le abitazioni principali
nella  misura  di Euro 113,62 secondo quanto consentito dalle leggi e
nella  misura  del  4  per  mille per i nuovi insediamenti produttivi
artigianali ed industriali.
    (Omissis).
02X04290
    Il  comune  di  MERCENASCO  (provincia di Torino) ha adottato, il
13 febbraio,  e il 7 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  confermare,  (omissis),  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura unica del cinque per mille;
di stabilire la detrazione per la prima casa in Euro 113,00.
    (Omissis).
02X04300
    Il  comune  di  MESENZANA  (provincia  di Varese) ha adottato, il
1o febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  riconfermare  per  l'anno  2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  5,5 per mille, con detrazione di
Euro 103,29 per abitazione principale.
    (Omissis).
02X04301
    Il  comune  di  MEZZANEGO  (provincia  di Genova) ha adottato, il
21 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del sei per mille, con decorrenza dal
1o gennaio 2002;
2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale rimane fissata in L. 200.000 (Euro 103,29).
    (Omissis).
02X04302
    Il  comune  di  MISSAGLIA  (provincia  di  Lecco) ha adottato, il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del  5,8 per  mille, dando atto che la detrazione dall'imposta dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto   passivo   ammonta  a  Euro 104,00  rapportate  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02X04303
    Il  comune  di  MOENA  (provincia  di  Trento)  ha  adottato,  il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nella misura deI 5,5 per mille e
l'aliquota  del  4 per  mille  per  l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  nonche'  di  quelle  locate  con
contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale;
2.  di  fissare  in  Euro 207,00. la detrazione di imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  ai  sensi
dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
come  sostituito  dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
    (Omissis).
02X04304
    Il  comune  di  MOLINO  DEI  TORTI  (provincia di Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del   5 per   mille   con  detrazione  indifferenziata  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale di Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04305
    Il  comune  di  MOLISE  (provincia di Campobasso) ha adottato, il
7 marzo  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.) che sara' applicata per tutti i fabbricati ed aree
cadenti  nel  territorio  comunale  ed  assoggettabili a tale imposta
nella misura unica del 5,5 per mille;
2.  di  stabilire  la  detrazione  per  l'abitazione principale nella
misura minima dl legge, pari ad Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04306
    Il  comune  di MONGRASSANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il
7 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2002, nella misura unica del 5 per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per la
determinazione  della  base  imponibile  si  tiene  conto  di  quanto
stabilito  dai commi 48, 51 e 52, lettera a)  dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
    L'imposta   e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati  dichiarati
inagibili  o  inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali  condizioni  dall'ufficio  tecnico  del  comune, con perizia del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa,   il   contribuente   ha   la   facolta'  di  presentare
dichiarazione   sostitutiva   ai   sensi   del   decreto  legislativo
28 dicembre  2000,  n.  445,  nella  quale deve dichiarare la data di
inizio   delle   condizioni   che   rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al  comune,  con raccomandata r.r., la data di ultimazione dei lavori
di  ricostruzione  o  restauro  ovvero, se antecedente, la data dalla
quale  l'immobile  e'  comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente.
    Dell'imposta   dovuta   per   l'unita'   immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 103,29  rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota  per  la  quale la destinazione medesima si verifica. Per
l'abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente
che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto
reale  ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Per i cittadini non
residenti   nel   territorio   dello  Stato  italiano,  si  considera
direttamente  adibita  ad abitazione principale, l'unita' immobiliare
posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  in  Italia, a
condizione che non risulti locata. Le disposizioni di cui al presente
capo  si  applicano  anche  alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa , adibita ad abitazione
principale  dei  soci  assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
Di  dare  atto  che,  ai  sensi del comma 2, dell'art. 58 del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9
del  decreto  legislativo  30 dicembre  1962,  n. 504 e relativo alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali  di  cui  all'art. 11,  delle  legge  9 gennaio  1963, n. 9,
soggette al corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai
predetti  elenchi  ha  effetto  a  decorrere dal 1o gennaio dell'anno
successivo.
    (Omissis).
02X04307
    Il  comune di MONTALDO ROERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il
5  e  il  22 febbraio  2002,  la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  riconfermare  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura
unica del 6 per mille;
    (Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 2002 la detrazione da applicare per gli
immobili adibiti ad abitazione principale, compreso le pertinenze, in
Euro 104,00   annui   rapportati   al   periodo  di  durata  di  tale
destinazione.
    (Omissis).
02X04308
    Il  comune  di MONTALTO DELLE MARCHE (provincia di Ascoli Piceno)
ha  adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare, per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille l'aliquota
unica  per  i  fabbricati  e  nella misura del 4 per mille l'aliquota
ridotta   per   le   aree   fabbricabili  ai  fini  dell'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
    (Omissis).
02X04309
    Il  comune  di  MONTE  URANO  (provincia  di  Ascoli  Piceno)  ha
adottato,  l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  non  modificare  per  l'anno  2002  la  struttura applicativa
dell'imposta   comunale   sugli  immobili,  confermando  le  aliquote
previste  per l'anno 2001, in premessa dettagliatamente indicate, con
il  solo arrotondamento della detrazione per l'abitazione principale,
stabilendola nell'importo di 155,00 euro;
    (Omissis).
"...  si  propone di mantenere invariata per l'anno 2002 la struttura
applicativa dell'imposta, confermando le aliquote previste per l'anno
2001, cosi' come di seguito indicato:
    aliquota base del 5,5 per mille;
    aliquota  minima  del  4  per mille per un periodo massimo di tre
anni  relativamente  ai  fabbricati  realizzati  per la vendita e non
venduti  dalle  imprese  che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
    si   considera  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
    aliquota  agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n.
449/97  pari  al  4 per mille, per la durata di tre anni, a favore di
proprietari  che  eseguono  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero  di  immobili  di  interesse  artistico o architettonico nei
centri  storici,  ovvero  rivolti alla realizzazione di autorimesse o
posti auto o all'utilizzo dei sottotetti;
    aliquota  del  7 per mille per le unita' immobiliari destinate ad
abitazione  mantenute  nella  disponibilita'  del  proprietario e non
locate;
    aliquota  del  6  per mille per le unita' immobiliari locate, con
contratto  registrato  alla data di scadenza di pagamento della prima
rata di imposta.
    (Omissis).
02X04310
    Il comune di MONTE VIDON COMBATTE (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato,  il  22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  stabilire, confermando quella gia' in vigore per l'anno 2001,
in  questo comune, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili
(l.C.l.) istituita dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e
dalle  norme  del  Capo I del Titolo I del decreto legislativo n. 504
del  30 dicembre 1992, nell'aliquota del 6 per mille, in misura unica
per  tutto il territorio comunale, per le abitazioni principali e nel
7  per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in
aggiunta  all'abitazione  principale  o di alloggi non locati e nella
misura   di   L. 200.000  l'importo  della  detrazione  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
3.  di  dare  atto  che  l'aliquota  si applica sulla base imponibile
prevista dall'art. 5 del suddetto decreto legislativo ed e dovuta dai
soggetti  passivi individuati dall'art. 3 in misura unica sull'intero
territorio comunale.
    (Omissis).
02X04311
    Il  comune  di MONTECASSIANO (provincia di Macerata) ha adottato,
il   30  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nella seguente misura:
    aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
    abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;
    detrazione  abitazione  principale  e  relative  pertinenze: Euro
144,61.
    (Omissis).
02X04312
    Il  comune  di  MONTEFLAVIO  (provincia  di Roma) ha adottato, il
16 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di fissare per l'anno 2002, nelle misura del 5,5 per mille, per tutti
i   soggetti  passivi,  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo
30  dicembre 1992, n. 504, e la detrazione di Euro103,29 (L. 200.000)
per abitazione principale.
    (Omissis).
02X04313
    Il comune di MONTEGALLO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il  14  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di fissare per l'anno 2002, nelle misure che seguono, le aliquote per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
    aliquota ordinaria: 7 per mille;
    abitazione principale: 5 per mille;
    detrazione   per   unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale: Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04314
    Il  comune  di  MONTELLO  (provincia  di  Bergamo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  adottare,  per  l'anno  2002,  le  seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili:
    abitazione principale: 4,5 per mille;
    altri fabbricati: 5 per mille;
    terreni agricoli: 5 per mille;
    aree fabbricabili: 5 per mille.
di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro  103,29  (pari  a L. 200.000)
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  loro  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
Per   abitazione   principale   si  intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.
    (Omissis).
02X04315
    Il  comune  di Montelupo Albese (provincia di Cuneo) ha adottato,
il   29  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli
immobili.
    (Omissis).
02X04316
    Il  comune  di  MONTEMAGGIORE  AL  METAURO (provincia di Pesaro e
Urbino) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  le motivazioni di cui in premessa per l'anno
2002  le  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel
modo seguente:
    5  per  mille  relativamente  all'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione principale;
    4   per   mille   per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni,
relativamente  ai  fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente
dell'attivita', la costruzione o l'alienazione di immobili;
    6 per mille per tutti gli altri immobili e soggetti passivi;
2.   di  confermare  per  l'anno  2002  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare   adibita   ad  abitazione  principale  nella  misura  di
L. 200.000;
3.   di   applicare   limitatamente  al  pensionato  solo  con  oltre
sessantacinque  anni  di  eta'  alla  data  del 31 dicembre 2001, con
reddito  complessivo  annuo  non  superiore  a  L.  11.000.000  (Euro
5.681,03)  la  detrazione  di  L. 300.000  anziche' di L. 200.000 per
l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e
purche'  proprietario  di  una  unica  unita' immobiliare in tutto il
territorio nazionale;
4.  di  dare  atto  che  per usufruire delle agevolazioni inerenti le
aliquote e/o detrazioni dovranno essere presentate al comune apposite
comunicazioni  e/o autocertificazioni ai sensi del regolamento per la
disciplina  dell'I.C.I. approvato con delibera consiliare n. 9 del 24
febbraio 1999.
    (Omissis).
02X04317
    Il  comune  di  MONTENERO VAL COCCHIARA (provincia di Isernia) ha
adottato,  il  27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille.
    (Omissis).
02X04318
    Il  comune  di  MONTERCHI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 9
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  ai  sensi  e  per  gli  effetti della normativa e
(omissis),  le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) da applicare per l'anno 2002:
    a)  aliquota ridotta del 4,65 per mille da applicare alle persone
fisiche  soggetti  passivi  ed  ai  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
(categorie  catastali  "A"  esclusa  "A10")  direttamente  adibita ad
abitazione  principale,  e relative pertinenze, intendendosi per tali
gli immobili categoria C/6;
    b)  aliquota  agevolata  del  5,2  per mille per i nuovi immobili
strumentali  destinati  ad  insediamenti  produttivi che incrementino
l'occupazione,  sulla  base  di  un  piano  aziendale  da  sottoporre
all'approvazione   del   comune  ed  a  condizione  che  l'incremento
occupazionale   consista   nell'ingresso   di   nuovi   lavoratori  o
nell'assunzione di dipendenti precedentemente disoccupati;
    c)  aliquota  ordinaria  del  6,7  per  mille  da applicare per i
soggetti  passivi  e  per  gli  immobili che non rientrano fra quelli
previsti nelle precedenti lettere a) e b);
2.  di  confermare  per l'anno 2002, nelle seguenti misure, l'importo
della  detrazione  dall'imposta  per  l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo, rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione:
    a) Euro 154,94 per anziani che versino nelle seguenti condizioni:
      ultrasessantenne  che vive da solo con reddito annuo imponibile
irpef  non  superiore  a  Euro  7.746,85  o che fa parte di un nucleo
familiare  composto da due ultrasessantenni con reddito non superiore
a Euro 10.329,14 annuo;
      soggettivita'   passiva   all'I.C.I.  per  la  sola  abitazione
principale e relative pertinenze nell'intero territorio nazionale;
      il  fabbricato  di  cui  trattasi sia classificato in una delle
seguenti categorie catastali: A/3 - A/4 - A/5 - A/6.
    b)  Euro  206,58  per  le  giovani  coppie, intendendosi per tali
quelle  che  hanno  contratto  matrimonio  o che hanno costituito una
convivenza  legalmente  riconosciuta nel corso dell'anno, con reddito
imponibile irpef non superiore a Euro 25.822,84;
    c) Euro 103,29 per gli altri casi.
    (Omissis).
02X04319
    Il comune di MONTEU ROERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19
dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  e confermare quindi per l'anno 2002, le aliquote
per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
tutti indistintamente gli immobili, nella misura del sei per mille;
2.  di  stabilire e di confermare per l'anno 2002, le seguenti misure
di riduzione e determinazione d'imposta:
    tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa;
    riduzione d'imposta: -;
    detrazione d'imposta L. 200.000.
    (Omissis).
02X04320
    Il  comune  di  MONTEVIALE  (provincia di Vicenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.a) per  le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale e per una
pertinenza della stessa, di confermare l'aliquota del 5 per mille;
1.b) per  le  persone  fisiche  soggetti  passivi e per gli immobili,
comprese le aree fabbricabili, che non rientrano fra quelli di cui al
precedente punto, di modificare l'aliquota dal sei per mille al 7 per
mille;
1.c) per  le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa,  residenti  nel  comune,  per  gli
immobili sfitti, di confermare l'aliquota del sette per mille;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5 del decreto legislativo n. 504/1992 e
successive  modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51
e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
od  inabitabili  e  di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno  durante  il  quale  viene accertata la sussistenza di tali
condizioni  dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa   il   contribuente  ha  la  facolta'  di  presentare  la
dichiarazione   sostitutiva   ai   sensi   della  legge  n.  15/1968,
autenticata,  in  cui  deve  dichiarare  la  data  dell'inizio  delle
condizioni   che   rendono   inabitabile  o  comunque  inutilizzabile
l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomandata   a.r.,   la   data   di   ultimazione   dei  lavori  di
riscostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontae, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
cui  la  destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale
si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale  e  i suoi familiari
dimorano  abitualmente.  Le  disposizioni di cui al presente punto si
applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie  a  proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei
soci  assegnatari,  nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
    (Omissis).
02X04321
    Il comune di MONTORIO AL VOMANO (provincia di Teramo) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a) confermare  per l'anno 2002 le aliquote diversificate dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  determinate  per  l'anno  2001 e
precisamente:
    1) abitazioni principali: aliquota del 5,5 per mille;
    2)  altri  fabbricati,  aree  fabbricabili  e  terreni  agricoli:
aliquote del 6,5 per mille;
b) confermare,  altresi',  in L. 200.000 pari a euro 103,29 l'importo
della detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del
suo  ammontare,  rapportata  al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione
    (Omissis).
1.   concedere   per  l'anno  2002  l'aumento  della  detrazione  per
abitazione   principale   fino   a  Euro  245,32  a  richiesta  degli
interessati  da  presentare  entro  il  31  luglio  2002,  a  pena di
esclusione  dal  beneficio, alle seguenti categorie di cittadini come
proposto dalla Giunta Municipale con atto n. 98 del 22 febbraio 2002:
    a) i contribuenti che hanno superato il sessantesimo anno di eta'
e  non siano in condizione lavorativa, con reddito annuale imponibile
2001  di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico fino a
L. 28.817.100  pari  ad  Euro  14.882,79  ovvero  tre volte il minimo
l.N.P.S.;
    b) la  seconda  categoria  e'  quella  dei  portatori di handicap
psicofisico  con attestato di invalidita' civile, con reddito annuale
sempre redatto sullo stato di famiglia, uguale a quanto detto sopra;
    c) la terza categoria rientrante e' quella di famiglia dove si ha
la  presenza  nello  stato  di  famiglia di portatori di handicaps di
persone  anziane  non autosufficienti con invalidita' riconosciuta al
100x100,  sempre  con il reddito suindicato, elevato di due milioni e
mezzo   pari  ad  Euro 1.291,14  per  ogni  persona  invalida  o  non
autosufficiente;
    (Omissis).
02X04322
    Il  comune  di  MORLUPO  (provincia  di  Roma)  ha  adottato,  il
2 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermae  come  segue,  per l'anno 2002, le aliquote I.C.I.,
(omissis):
    abitazione principale = 4 per mille;
    altri immobili = 6 per mille.
    Nonche'   le  detrazioni  di  euro  103,  29  per  le  abitazioni
principali  e  di euro 154,94 per quelle principali il cui possessore
sia titolare di solo reddito di pensione sociale.
    (Omissis).
02X04323
    Il  comune  di  MORNAGO  (provincia  di  Varese)  ha adottato, il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili, da applicarsi per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
    4  per  mille  per  gli immobili adibiti ad abitazione principale
(comprese  le  sue  pertinenze,  ancorche'  iscritte distintamente in
catasto);
    4 per mille per i terreni;
    6   per   mille   per   tutti   gli   altri   fabbricati  diversi
dall'abitazione principale.
2.  di  far  risultare  che  viene  determinata  in  Euro  104,00  la
detrazione per gli immobili di abitazione principale.
    (Omissis).
02X04324
    Il  comune  di  MOROZZO  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato, il
16 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  L'aliquota  I.C.I.  per l'anno 2002 e' fissata nella misura unica
del 6 per mille;
2. riguardo alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale,
la detrazione e' fissata in L. 200.000, pari ad Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04325
    Il comune di NAVE SAN ROCCO (provincia di Trento) ha adottato, il
12 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di approvare la seguente proposta di deliberazione:
1. determinare   l'aliquota   dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.),  che sara' applicata in questo comune nell'anno 2002, nella
misura unica del cinque per mille ed in Euro 103,29 la detrazione per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo;
    (Omissis).
    (Omissis).
    (Omissis).
02X04326
    Il  comune  di  NESPOLO  (provincia  di  Rieti)  ha  adottato, il
12 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I. per tutto il
territorio comunale, con effetto dal 1o gennaio 2002 nella misura del
6 per mille;
2. Di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 103,30 rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
Per   abitazione   principale   s'intende   quella   nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    (Omissis).
02X04327
    Il  comune  di  NIBBIANO  (provincia di Piacenza) ha adottato, il
1o febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. nel  rispetto  degli equilibri di bilancio, di mantenere invariate
per  l'anno  2002,  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili
(I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura di seguito
specificata:
    5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze (box,
cantine);
    6,5 per mille per gli altri fabbricati e per le aree edificabili.
2. di determinare la detrazione per la prima casa in Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04328
    Il  comune  di  NIBBIOLA  (provincia  di  Novara) ha adottato, il
28 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
    a) 5  per  mille  per  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale.
Si  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione principale anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricoveri o sanatori a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata;
    b) 5,8 per mille per altre unita' immobiliari;
    c) 5 per mille per terreni agricoli;
    d) 6 per mille per aree edificabili;
    e)  riduzione  imposta  al  50 per cento per aliquota agevolata a
favore  di  proprietari  che eseguono interventi volti al recupero di
unita' immobiliari inabitabili;
    f)  riduzione  imposta  al  50 per cento per aliquota agevolata a
favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero
di immobili di interesse artistico nel centro storico;
le  aliquote  di  cui  alla  lettera  e)  ed  f)  sono  da applicarsi
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per
la  durata  di  3  anni  dall'inizio  dei lavori, cosi' come previsto
dall'art. 1,  comma 5  della  citata  legge n. 449/1997.     g) 5 per
mille per aliquota agevolata proprietari che concedono in locazione a
titolo  di  abitazione  principale  immobili alle condizioni previste
dagli accordi "tipo".
2. di  determinare  per  l'anno 2002 in Euro 105,00 la detrazione per
l'abitazione principale.
    (Omissis).
02X04329
    Il comune di NOCI (provincia di Bari) ha adottato, il 20 febbraio
2002-4 marzo   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1) Di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote di imposta:
    abitazione principale aliquota 5 per mille;
    altri  immobili  ed  aree  fabbricabili  aliquota 6,25 per mille;
    Euro 144,61 per detrazione abitazione principale.
    (Omissis).
02X04330
    Il  comune  di  NOICATTARO  (provincia  di  Bari)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili;
aliquota   ridotta   del  5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale, con annesse pertinenze
(box o garage o posto auto, soffitta, cantina che siano ubicati nello
stesso   edificio   o   complesso   immobiliare  nel  quale  e'  sita
l'abitazione);
aliquota  ridotta  del  5 per mille per unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  concessa  a  parenti  in linea retta entro il
primo  grado  con  comodato  d'uso  gratuito  trascritto  all'ufficio
dell'entrate competente;
aliquota  ridotta  del 5 per mille per le unita' immobiliari concesse
in  locazione  a  titolo  di  abitazione  principale  alle condizioni
definite  dagli  accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge
n. 431/1998;
aliquota  del 7 per mille per gli immobili non locati per i quali non
risultano  essere  stati registrati contratti di locazione per almeno
due anni (art. 2 comma 3 legge n. 431/1998) o tenuti a disposizione.
    (Omissis).
    dall'imposta   dovuta   per   l'unita'   immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro  103,29 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
    dall'imposta   dovuta   per   l'unita'   immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  concessa  a  parenti  in linea retta entro il
primo  grado  con  comodato  d'uso  gratuito  trascritto  all`ufficio
dell'entrate  competente sono detratte, fino alla concorrenza del suo
ammontare, Euro 103,29. La predetta detrazione e' cumulativa e spetta
al  comodante  anche  qualora lo stesso usufruisca gia' dell'aliquota
ridotta e della detrazione quale abitazione principale;
    dall'imposta   dovuta   per  le  unita'  immobiliari  adibiti  ad
abitazione  principale  ed  occupate  direttamente  da  contribuenti,
titolari  di pensione sociale, assegno sociale o minimo previdenziale
I.N.P.S.,  che  alla  data  del  1o gennaio 2002, abbiano compiuto il
sessantesimo  anno  di  eta' per gli uomini ed il cinquantacinquesimo
anno  di  eta'  per  le  donne,  il  cui  reddito  del proprio nucleo
familiare, sia costituito esclusivamente dai predetti emolumenti e da
quello  dell'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale ed
eventuali  pertinenze  annesse  (garage,  posto auto, cantinole) sono
detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 258,23".
02X04331
    Il  comune  di  NOVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 30
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per l'esercizio 2002, l'aliquota I.C.I. (imposta
comunale  sugli immobili) nelle misure gia' applicate con riferimento
all'esercizio finanziario 2001, vale a dire:
    aliquota ordinaria del 6 per mille;
    detrazione  di  Euro  103,29  (pari  a  L. 200.000) per le unita'
abitative condotte a titolo di abitazione principale e pertinenze;
    aliquota  del  7 per mille per i soli immobili ad uso abitativo e
relative  pertinenze  (cantine, garage, etc...) non condotte a titolo
di abitazione principale;
    aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli;
    aliquota del 7 per mille per le aree edificabili.
    (Omissis)
02X04332
    Il  comune  di  NOVOLI  (provincia  di  Lecce) ha adottato, il 28
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per
l'anno 2002, nella misura unica del 5,5 per mille per la prima casa e
del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di
euro 103,30
02X04333
    Il  comune  di  OCCHIOBELLO (provincia di Rovigo) ha adottato, il
25 gennaio  e  26 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili  I.C.I.  per  l'esercizio  finanziario  2002  suI territorio
comunale, nelle seguenti misure:
    5,2   per  mille  aliquota  ridotta  per  le  unita'  immobiliari
direttamente  adibite  ad abitazione principale da parte dei soggetti
passivi - persone fisiche e soci di cooperative a proprieta' indivisa
-  residenti  nel  comune  di  Occhiobello,  e  sue  pertinenze  come
identificate  nel  regolamento comunale per applicazione dell'I.C.I.,
limitatamente a una per abitazione principale;
    6,5 per mille aliquota differenziata per aree fabbricabili;
    7  per  mille  aliquota  differenziata  per  alloggi non locati o
tenuti a disposizione (di fatto non utilizzati);
    (Omissis).
2)  di  stabilire,  per  l'esercizio finanziario 2002 l'aumento della
detrazione  d'imposta  a Euro 180,760 ai sensi del punto 3, comma 55,
art. 3  della  legge n. 662/1996 sull'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale e rapportata al periodo dell'anno
durante  il  quale  di  protrae  tale  destinazione,  per il soggetto
passivo avente la seguente condizione socio-economica:
    possesso  in  via  esclusiva  a  titolo di proprieta' usufrutto o
altro  diritto  relae,  dell'unica  unita'  immobiliare  direttamente
adibita ed abitazione principale e relative pertinenze;
    godimento  di un reddito complessivo imponibile lordo dell'intero
"nucleo  familiare  anagrafico" per l'esercizio precedente a quello a
cui si riferisce l'imposta dovuta pari a:
      Euro 4.960,93 nucleo familiare anagrafico di n. 1 componente;
      Euro   3.098,74   per  ogni  ulteriore  componente  del  nucleo
familiare anagrafico.
Il  reddito  e' determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi
di  ogni singolo componente il "nucleo familiare anagrafico" compresi
i  redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta
o  imposta  sostitutiva  se  superiore  a  Euro 1032,91 ed escluso il
reddito   derivante   dall'unita'  abitativa  adibita  ad  abitazione
principale e relative pertinenze.
    I  contribuenti  aventi  diritto  all'elevazione della detrazione
d'imposta   da   Euro 103,291  a  Euro  180,760  dovranno  presentare
specifica  domanda  all'ufficio I.C.I. dell'ente entro il termine del
30  giugno  2002  allegando alla domanda copia dell'autodichiarazione
denominata  "Indicatore  della  situazione  economica  equivalente" a
comprova dei requisiti sopra indicati.     (Omissis).
02X04334
    Il  comune  di  ODOLO  (provincia  di Brescia) ha adottato, il 22
gennaio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota  dell'I.C.I.  imposta  comunale  sugli
immobili,  da applicare in questo comune per l'anno 2002 nelle misure
gia' vigenti nell'esercizio 2001, determinando quindi come segue:
    nei  confronti  delle  persone fisiche soggetti passivi residenti
nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale 5 per mille;
    per tutti gli altri casi 6 per mille.
2.  di confermare, per l'anno 2002, la detrazione dall'imposta dovuta
sugli  immobili  adibiti  ad abitazione principale nella misura di L.
500.000=,  rapporta al periodo dell'anno durante il quale sussiste la
destinazione   ad   abitazione   principale   e  fino  a  concorrenza
dell'imposta dovuta.
    (Omissis).
02X04335
    Il  comune  di OGLIANICO (provincia di Torino) ha adottato, il 19
gennaio  e  15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  nella  misura  del  5  per  mille l'aliquota per
l'abitazione  principale,  nella  misura del 6 per mille aliquota per
gli altri immobili (pertnenze, seconda casa e terreni).
2.  di  stabilire  la  detrazione  per l'abitazione principale di cui
all'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura
di Euro 129,11 (L. 250.000).
    (Omissis)
02X04336
    Il comune di OLGIATE MOLGORA (provincia di Lecco) ha adottato, il
31   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002  le  aliquote  per  l'I.C.I. e
precisamente:
    aliquota  ridotta  5,5  per  mille  da  applicare alle abitazioni
principali, intese ai sensi art.8 d.lgs. n. 504/1992, ed alle proprie
pertinenze  quali  i  garage,  i  box,  i posto auto, le soffitte, le
cantine,  che  sono asserviti all'abitazione principale ed utilizzati
esclusivamente  dal proprietario o titolare di diritto di godimento o
della  sua  famiglia. Sono altresi' considerate abitazioni principali
con  conseguente  applicazione  dell'aliquota  ridotta ed anche della
detrazione  per  queste  previste, quelle concesse in uso gratuito ed
utilizzate,  quale  abitazione  principale da: parenti in linea retta
entro  il  primo grado, parenti il linea collaterale entro il secondo
grado purche' gli stessi vi abbiano stabilito la propria residenza.
Entro  il  20  dicembre  di  ciascun  anno  gli  interessati dovranno
presentare   idonea   dichiarazione   attestante   l'esistenza  della
condizione per fluire delle agevolazioni sopra previste.
Aliquota ordinaria 6 per mille da applicare sugli immobili diversi da
quelli di cui dell'aliquota ridotta;
Aliquota 6,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze (quali
i  garage,  i  box,  i  posti  auto, le soffitte, le cantine che sono
asserviti all'abitazione) non locate;
Aliquota 6,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze (quali
i  garage,  i  box,  i  posti auto, le soffitte, le cantine, che sono
asserviti all'abitazione) ad uso seconda casa.
2.  di  determinare  la  detrazione  I.C.I.  per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 118,79.
3.  di  concedere  per  l'anno 2002 la detrazione d'imposta I.C.I. di
Euro   258,23   per   l'abitazione   principale   nei  confronti  dei
contribuenti  che  versano  in  condizioni  disagiate  e che siano in
possesso di tutti i requisiti qui sotto riportati:
    a)  possesso di un limite massimo complessivo di reddito di tutti
i   componenti  del  nucleo  familiare  anagrafico  fissato  in  Euro
11.362,05,  compresi i redditi esenti da imposta (pensioni di guerra,
pensioni  sociali)  e  quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta piu' Euro 826,33 per ogni persona a carico;
    b)  appartenenti  ad  una  delle  seguenti categorie: pensionati,
coniugi  a carico dei pensionati, portatori di handicap con attestato
di invalidita' civile, invalidi civili con invalidita' accertata pari
o  superiore  al 75%, disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 2001,
lavoratori posti in cassa integrazione per almeno sei mesi nel 2001;
    c)  possesso  da  parte  del contribuente a titolo di proprieta',
uso,  usufrutto  o  abitazione  del  solo  appartamento  abitato  (ed
eventuale  un  posto  garage  o  un posto auto annesso all'abitazione
principale) su tutto il territorio nazionale.
4.  di stabilire che l'applicazione del beneficio di cui al punto "3"
e'  subordinata  alla  condizione che gli altri componenti del nucleo
familiare  non possiedano a titolo di proprieta', di usufrutto, uso o
abitazione nessun'altra proprieta' immobiliare.
5.  di  escludere  dall'agevolazione di cui al punto "3" gli immobili
classificati in categoria A/I, A/7, A/8, A19.
6.  Di determinare i seguenti criteri applicativi per usufruire della
detrazione I.C.I. di Euro 258,23:
    a)    il    contribuente    deve    presentare    la    richiesta
(autocertificazione)  nella  quale  deve  dichiarare:  nome, cognome,
indirizzo,  data  e  luogo  di nascita, codice fiscale e di essere in
possesso  di  tutti  i  requisiti richiesti per il riconoscimento del
diritto di detrazione di Euro 258,23;
    b)  la  richiesta  (autocertificazione)  in  carta libera, dovra'
essere  inviata  tramite  lettera  raccomandata  entro  il termine di
versamento  della  seconda  rata  l.C.I.  dell'anno  2002 al servizio
tributario  del comune di Olgiate Molgora oppure consegnata a mano al
servizio  tributario  entro lo stesso termine di cui sopra. Nel primo
caso  fara'  fede la data di invio della raccomanda, nel secondo caso
il timbro dell'ufficio protocollo del comune;
    c)   l'amministrazione   comunale   si  riserva  di  chiedere  la
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di
dichiarazione  infedele  verranno  applicate le sanzioni previste dal
d.lgs. n. 504/1992.
7.  di  dare  atto  che  da  una verifica riscontrata a seguito delle
domande  presentate  nell'anno  precedente, si prevede che i soggetti
aventi   diritto  alla  detrazione  di  Euro  258,23  sull'abitazione
principale  saranno  all'incirca  50,  per  cui  una probabile minore
entrata derivante dalla concessione della ulteriore detrazione I.C.I.
potra' essere compensata con eventuali nuovi utenti I.C.I.
02X04337
    Il  comune  di  ORIOLO  (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002 l'aliquota del 6 per mille con la
detrazione  di  L. 250.000 per l'abitazione principale e per tutte le
categorie.
02X04338
    Il  comune di ORTEZZANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il   9 febbraio   2002   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  determinare  nella  misura  unica  del  5,5 per mille, l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli immobili da applicare, per l'anno 2002,
nel territorio del comune di Ortezzano.
La  detrazione dall'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale rimane fissata nella misura di Euro 103,29 (L.
200.000);
    (Omissis).
02X04339
    Il  comune  di  OZEGNA  (provincia  di  Torino)  ha  adottato, il
19 dicembre  2001 e il 22 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  riconfermare  per  l'anno 2002 quale aliquota base per il calcolo
dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) il 5,5 per mille; di
determinare,  ai  sensi  dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, in Euro
103,29  la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002, ai
fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.
    (Omissis).
02X04340
    Il  comune  di  PADERNO  FRANCIACORTA  (provincia  di Brescia) ha
adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis)
1.  di  determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili  I.C.I.  che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
    a)  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale 5 per
mille,  si  considera  direttamente  adibita ad abitazione principale
anche  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' o di
ususfrutto  da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizioni che la stessa non risulti locata;
    b)  aliquota  del 5 per mille per tutti gli immobili ad accezione
dei  fabbricati  classificati  nel gruppo catastale C2, C3, C4 e C5 e
nel  gruppo "D" per i quali l'aliquota viene determinata nella misura
del 6,5 per mille;
    c) terreni agricoli: 5 per mille:
    d) aree edificabili: 5 per mille.
2.  di  determinare  per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per
l'abitazione principale.
    (Omissis).
02X04341
    Il  comune  di  PAGAZZANO  (provincia di Bergamo) ha adottato, il
20 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 2001, nelle seguenti misure:
    a) aliquota  di  ordinaria  applicazione nella misura del 4,5 per
mille;
    b) aliquota  del 7 per mille per alloggi non locati, considerando
tali  gli  alloggi di cui all'art. 4 - regolamento comunale approvato
con delibera del consiglio comunale n. 54 del 29 ottobre 1998;
2.  di  confermare  la  riduzione del 50% dell'imposta per fabbricati
dichiarati   inagibili  od  inabitati  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con
perizia  a  carico del proprietario, che allega idonea documentazione
alla  dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di
presentare   dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale
deve  dichiarare  la  data  d'inizio  delle  condizioni  che  rendono
inabitabile  e comunque inutilizzabile l'immobile, il contribuente ha
l'obbligo  di  comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di
ultimazione  dei  lavori  di  ricostruzione  o  restauro  ovvero,  se
antecedente,  la  data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato.
Il  comune  puo'  effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la
veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
3.  di  confermare  in  Euro  103,291,  la  detrazione per abitazione
principale;
4.  di  applicare  la detrazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 2 -
regolamento  comunale  - all'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziano  disabile che acquisisce la
residenza  in  istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata; il
soggetto  interessato  puo' attestare la sussistenza delle condizioni
di  diritto  e  di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione
per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva;
5.   di  confermare  l'elevazione  della  detrazione  per  abitazione
principale   a   Euro   154,937   (e  comunque  non  oltre  l'importo
dell'imposta  dovuta)  per  i  contribuenti in possesso di abitazione
principale  con  reddito  catastale non eccedente Euro 77.468,53486 e
non  proprietari di altri beni immobili e che si trovano in una delle
seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale:
    a) tre figli, tutti minori;
    b) handicap   riconosciuto   di  uno  dei  componenti  il  nucleo
familiare;
    c) famiglia  di  ultrasessantacinquenni  con  reddito di pensione
minima.
    (Omissis).
02X04342
    Il  comune  di  PAGO VEIANO (provincia di Benevento) ha adottato,
l'11   gennaio   2002,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare per l'anno 2002 l'aliquota d'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura unica deI 5 per mille.
    (Omissis).
02X04343
    Il  comune  di  PALUZZA  (provincia  di Udine) ha adottato, il 14
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002  nella  misura  del 5 per mille
l'aliquota  per  il  calcolo  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(l.C.l.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. di confermare in L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta
dovuta  per  unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale deI
soggetto passivo.
    (Omissis).
02X04344
    Il comune di PASTURO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  approvare per l'anno 2002 la regolamentazione dell'imposta I.C.I.
come di seguito riportato:
    aree fabbricabili: 6 per mille;
    terreni  agricoli:  esenti  ai sensi art. 7, comma I, lettera h),
decreto legislativo n. 504/1992;
    fabbricati:
      immobili diversi da abitazioni: 6 per mille;
      realizzati  per  vendita e non venduti da imprese che hanno per
oggetto  esclusivo o prevalentemente della attivita' la costruzione e
l'alienazione di immobili: 6 per mille;
      abitazione principale: 5 per mille;
      in aggiunta alla principale: 6 per mille;
      alloggi non locati: 6 per mille.
    Il  comune  di  Pasturo  non intende avvalersi della possibilita'
offerta  agli  enti  senza scopi di lucro prevista all'ultimo periodo
del  comma  2  art. 6, legge n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3,
comma 53, della legge n. 662/1996.
    Il   comune  di  Pasturo  considera  come  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili  ricoverati in via permanente in istituti di
ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.
    Detrazione   d'imposta   per   l'anno   2002:   Euro  103,29  per
l'abitazione principale.
    (Omissis).
02X04345
    Il  comune di PATERNO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato,
il   16 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  fissare  al  6  per  mille,  per  l'anno 2002, l'aliquota per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  -  I.C.I.
istituita  con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, adeguata
a  tale  percentuale per l'anno 1998 e confermata per il 1999, 2000 e
2001;
3.  di  confermare  che, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono,
fino  alla  concorrenza  del  suo ammontare, L. 200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02X04346
    Il  comune di PEROSA ARGENTINA (provincia di Torino) ha adottato,
il   22 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  stabilire  nel 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  per  questo  comune  e  per  l'anno 2002, con la
riduzione  al  5,5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare adibita ad
abitazione  principale del soggetto passivo con la detrazione di Euro
103,29.
    (Omissis).
02X04347
    Il  comune di PETRELLA SALTO (provincia di Rieti) ha adottato, il
16 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili -
I.C.I.  -  in  questo  comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, nella
misura unica del 6,5 per mille;
2.  di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del suo ammontare, L. 200.000, in misura unica,
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione,  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
    Per   abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Le  disposizioni  di  cui  alla  presente si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
    (Omissis).
02X04348