Il comune di PIAN DI SCO' (provincia di Arezzo) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale del soggetto; 2. di stabilire, per l'anno 2002 e a riconferma dello scorso anno le seguenti aliquote I.C.I.: A) aliquota ordinaria: 7 per mille; B) abitazione principale: aliquota 5,25 per mille. Fatte salve le determinazioni consiliari in ordine a riduzioni per le fasce piu' deboli da disporre con procedura regolamentare; 3. di dare atto che il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dispone, fra l'altro, la estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali. (Omissis). 02X04349 Il comune di PIANA DEGLI ALBANESI (provincia di Palermo) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria l.C.I. al 6 per mille; 2. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X04350 Il comune di PIASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare nella misura del 5,95 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002; di fissare, contestualmente, in ossequio alle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi dal 48 al 59, e nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, le sotto elencate agevolazioni: 1) l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15; 2) l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili; 3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente. Viene considerata adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Nella fattispecie, prevista al punto 3), terzo capoverso, l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare viene ridotta al 50%. (Omissis). 02X04351 Il comune di PIEDIMULERA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille, con detrazione per la prima abitazione di Euro 103,29. 2. di stabilire per l'anno 2002, nella misura agevolata del 2 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi nei confronti dei soggetti e degli interventi indicati all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dandosi atto che detta agevolazione si applica per tre anni da quello dell'inizio dei lavori. (Omissis). 02X04352 Il comune di POGGIO BUSTONE (provincia di Rieti) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille, con effetto dal 1o gennaio 2002,da applicarsi sulle rendite catastali degli immobili cosi' come gia' rivalutate nel 1997 del 5% e del 25% dei redditi dominicali dei terreni e di stabilire altresi' la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di lire 200.000; di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 02X04353 Il comune di Pogno (provincia di Novara) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che saranno applicate in questo comune determinandole nella misura seguente: aliquota 5,7 per mille con detrazione di Euro 103,29 per l'abitazione principale; aliquota del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale o per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; aliquota 7 per mille per gli immobili sfitti. (Omissis). 02X04354 Il comune di PONTASSIEVE (provincia di Firenze) ha adottato, il 24 gennaio 2002 e 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni da applicare per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 risultano cosi' definite: aliquote: aliquota agevolata per abitazione principale del 5,5 per mille; aliquota ordinaria del 7 per mille per ogni altro immobile (terreni e fabbricati) cui non sia applicabile l'aliquota agevolata. Detrazioni per l'abitazione principale: detrazione ordinaria pari a Euro 103,29 (lire 200.000) annue cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 neI testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; detrazione agevolata elevata a Euro 335,70 (lire 650.000) annue, cosi' come consentito dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 662/1996 e poi integrato dall'art. 58, comma 3 deI decreto legislativo n. 446/1997, limitatamente ai casi in cui si verifichino le seguenti contemporanee condizioni: che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unica per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare siano soggetti d'imposta; che l'iscrizione dell'unita' immobiliare al catasto edilizio urbano sia in una delle categorie catastali comprese fra A/2 e A/5; che il reddito imponibile dell'anno 2001 riferito al nucleo familiare del contribuente cosi' come risultante dai registri anagrafici sia pari o inferiore al minimo vitale come risultera' da apposito atto per l'erogazione dei servizi sociali per l'anno 2002 aumentato del 50%. Altre agevolazioni: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata; l'aliquota agevolata del 5,5 per mille e' applicata anche alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) che vi abbiano stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici, e vi abbiano la loro effettiva dimora; i limiti entro i quali deve esse contenuto il reddito per beneficiare della maggiore detrazione di Euro 335,70 (lire 650.000) per l'abitazione principale e' raddoppiato per i nuclei familiari nei quali siano presenti persone riconosciute portatrici di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e s.m.i. (Omissis). 02X04355 Il comune di PONTELONGO (provincia di Padova) ha adottato, il 26 febbrio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare la stessa aliquota del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le loro pertinenze cosi' come sono state individuate nel comma 3 del regolamento comunale che disciplina l'I.C.I. (le cosiddette "pertinenze" - garage, cantine, box, ecc. - anche se non accatastate in modo unitario con l'abitazione principale sono considerate parti integranti della stessa); 2. di applicare la detrazione di euro 124,00 per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, quando l'importo della detrazione non trova totale capienza nell'abitazione principale, va computata anche nella parte di imposta dovuta per le pertinenze; 3. di determinare l'aliquota dello 6,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) che non rientrano nel punto a) (abitazione principale e sue pertinenze); 4. di confermare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del suddetto regolamento comunale l'aliquota del 3 per mille per i terreni agricoli su cui sono state messe a dimora una quantita' di essenze arboree pari ad almeno il 5% del terreno agricolo posseduto, come riconoscimento del miglioramento ambientale e paesaggistico a vantaggio di tutta la comunita'; 5. di dare atto che il limite di esenzione dei versamenti e dei rimborsi, determinato con il regolamento comunale in lire 20.000 (comma 5 - art. 7 ed art. 7 bis) a seguito della conversione con la nuova moneta ammonta ad euro 10,33; 6. di confermare anche per l'anno 2002 la riscossione diretta dell'imposta mediante: a) apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale; b) versamento anche presso la tesoreria comunale della Banca Popolare Antoniana Veneta - filiale di Pontelongo, quando gli importi che superino la somma Euro 1033,00. (Omissis). 02X04356 Il comune di POPPI (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questa comune, con effetto dal 1o gennaio 2002: a) 7 per mille per aree fabbricabili ed immobili adibiti ad abitazioni posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risulti stipulato un regolare contratto di locazione, comodato od uso gratuito di durata non inferiore ai dodici mesi nell'anno solare a persone effettivamente dimoranti; b) 6 per mille per la restante tipologia di fabbricati. (Omissis). 02X04357 Il comune di PORTO EMPEDOCLE (provincia di Agrigento) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Confermare, con effetto dal 1o gennaio 2002, le seguenti aliquote, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria, nella misura del 6 per mille; aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, aliquota del 6 per mille per le seconde abitazioni e le pertinenze, nonche' per i terreni fabbricabili; aliquota del 6 per mille per le abitazioni non locate; aliquota dell'1 per mille per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari di interesse artistico o architettonico, localizzate nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto. L'aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori; fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di euro 103,29 ed aumentare la stessa a euro 129,12 per i soggetti passivi appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico e sociale: 1) pensionati con reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. del nucleo familiare fino a euro 10.845,60 piu' euro 1032,91 per ognipersonaa carico; 2) portatori di handicap con reddito annuale imponibile ai fini I.R.PE.F. del nucleo familiare fino ad euro 10.845,60 piu' euro 1.032,91 per ogni persona a carico; nel caso di presenza, nei nuclei familiare suddetti di portatori di handicap, di persone anziane non autosufficienti o invalidi, a carico del contribuente, l'aumento del reddito e' elevato per ogni persona a carico da euro 1.032,91 a euro 1.549,37. Si escludono dalla maggiorazione della detrazione di euro 129,12 tutte le unita' immobiliari classificate in catasto nelle seguenti categone A/1 (abitazioni signorili); A/7 (abitazioni in villini); A/8 (abitazioni in ville). (Omissis). 02X04358 Il comune di PORTO PALO DI CAPO PASSERO (provincia di Siracusa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) nella misura del cinque per mille da applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) nella misura del sei per mille da applicare a tutti gii altri immobili; cosi' come da relazione del responsabile dell'area economico finanziaria allegata al presente provvedimento sotto la lettera A) costituendone parte integrante e sostanziale; 2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti del comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996. come modificato dall'art. 58 comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 146, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X04359 Il comune di POZZILLI (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2002, nella misura del 4,7 per mille; Di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in lire 200.000 pari a Euro 103,29. (Omissis). 02X04360 Il comune di POZZOLENGO (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A - aliquota ordinaria: 7 per mille; B - aliquota ridotta del 4,5 per mille per: 1) le unita' immobiliari adibite a prima casa comprese le pertinenze dell'abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento dimora abitualmente; 2) gli immobili e relative pertinenze dati in uso dal proprietario ai propri familiari fino al primo grado di parentela, come previsto daIl'art. 4 del vigente regolamento; 3) unita' immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; C - aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. A/10 (nuova cat. T/7); cat. B (nuova cat. P - V/4 - T/2); cat. C/1 (T/1), C/2, C/3 (T/2), C/4 (T/3), cat. C/6 (R/4 se non rientra tra le pertinenze della abitazione principale), C/7 (T/2); cat. D/1 (Z/1), D/2 (Z/4), D/3 (Z/5), D/4 (V/5), D/6 (V/6), D/7 (Z/1), D/8 (Z/2); D - aliquota agevolata deI 3,5 per mille per le seconde case e 2,5 per mille per le prime case, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di' unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' inimobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori e che la concessione dell'aliquota agevotata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori; E - detrazione per la prima casa: Euro 104,00. (Omissis). 02X04361 Il comune di PRALORMO (provincia di Torino) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - l.C.I. aI 5 per mille con detrazione per abitazione principale pari ad Euro 103,29. (Omissis). 02X04362 Il comune di PRATA D'ANSIDONIA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002. (Omissis). 02X04363 Il comune di PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (provincia di Avellino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, in esecuzione all'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. (Omissis). 02X04364 Il comune di RIVA VALDOBBIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Delibera Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione secondaria; Euro 154,94 la detrazione per le unita' immobiliari adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X04365 Il comune di RIVAROLO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 5 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di far proprio l'atto di giunta comunale n. 19 del 31 gennaio 2002 fissando, per l'anno 2002, la seguente struttura complessiva dell'imposta comunale sugli immobili: Aliquota ordinaria 7 per mille; Aliquota ridotta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 5,5 per mille; Detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione da parte del soggetto passivo per le fattispecie consentite Euro 104,00. 2. di dare atto che nel caso in cui la detrazione spettante non fosse totalmente utilizzata per l'abilitazione principale, la parte residua potra' essere scontata sulle pertinenze, purche' durevolmente asservite alla stessa, anche se distintamente iscritta in catasto. (Omissis). 02X04366 Il comune di RIVE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: Abitazione principale, aree fabbricabili, terreni agricoli, altri fabbricati - aliquota unica 5 per mille. (Omissis). 02X04367 Il comune di ROCCA GRIMALDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). approvare per il 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: abitazione principale: 5,5 per mille; pertinenze abitazione principale: 5,5 per mille; ogni altro immobile oggetto passivo: 6,5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000 (Euro 103,29). (Omissis). 02X04368 Il comune di ROCCAPIEMONTE (provincia di Salerno) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare, come approva, per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. cosi' articolate: 5 per mille per l'abitazione principale; usufruisce dell'aliquota del 5 per mille e della detrazione prima casa, anche l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado; 6 per mille per tutti gli altri immobili; detrazione prima casa Euro 103,29; aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 6 bis del regolamento ICI; aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari dei locali all'interno del centro antico, dati in locazione, comando o altro, finalizzati a nuove iniziative imprenditoriali promosse da giovani (18-32 anni) o donne ai sensi del regolamento attuativo della legge n. 215/1992, il tutto risultante da un contratto redatto in forma scritta e registrato. (Omissis). 02X04369 Il comune di ROLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aliquota abitazione principale e pertinenze 5 per mille; aliquota altri immobili 6,8 per mille; dando atto che sull'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 pari ad Euro. 103,29 (art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo sostituito dal comma 55, art. 3 legge n. 662/1996). (Omissis). 02X04370 Il comune di ROMANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Ai fini della prevista pubblicazione si comunica che questo comune in materia di aliquota e detrazione I.C.I. ha stabilito quanto appresso: 1. aliquota I.C.I.: 5,5 per mille; 2. detrazione per abitazione principale: L. 250.000 (Euro 129,115). (Omissis). 02X04371 Il comune di ROMANO D'EZZELINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, come segue: a) aliquota ridotta del 5,5 per mille sui fabbricati urbani destinati ad abitazione principale e sulle unita' immobiliari equiparate cosi' come definite all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 4 del regolamento comunale I.C.I.; b) aliquota ordinaria 6 per mille per i fabbricati diversi da quelli previsti dalla precedente lettera a), per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; 2. per l'abitazione principale e relative pertinenze, cosi' come definite dall'art. 4, commi 1 e 2, del regolamento comunale I.C.I., in luogo della riduzione dell'imposta prevista dal comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, si applica per l'anno 2002 la detrazione annuale di Euro 136,00. (Omissis). 02X04372 Il comune di ROMANO di LOMBARDIA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune, nella misura del 5 per mille; (Omissis). 2. di confermare, altresi', per l'anno 2002 l'aumento a Euro 139,44 (" 270.000) della detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni: a) reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate INPS (nel reddito familiare cosi' calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata); b) possesso solo ed esclusivamente di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/2 abitazione di tipo civile; A/3 abitazione di tipo economico; A/4 abitazione di tipo popolare; A/5 abitazione di tipo ultrapopolare; A/6 abitazione di tipo rurale; 3. di assimilare all'abitazione principale, ai fini del riconoscimento della relativa detrazione, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02X04373 Il comune di RONCOBELLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 7 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale pari a Euro 113,62. (Omissis). 02X04374 Il comune di ROSASCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili - I.C.I. - come segue: 7 per mille per tutte e categorie di immobili; 5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 6 per mille per gli alloggi locati con contratto registrato. 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 130,00. (Omissis). 02X04375 Il comune di ROSOLINA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 19 e 28 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 relativamente all'imposta comunale sugli immobili, le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale, deliberate con atto di C.C. n. 09 del 17 febbraio 2000, in vigore dal 1o gennaio 2000 e riconfermate per l'anno 2001 con atto del C.S. n. 18 del 1o marzo 2001, come di seguito specificate: a) aliquota del 7 per mille per i fabbricati non destinati ad abitazione principale e per le aree fabbricabili; b) aliquota del 4 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale e per le relative pertinenze (C6 e C7) direttamente asservite; c) aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli; d) detrazione dall'imposta dovuta per abitazione principale Euro 154,94. (Omissis). 02X04376 Il comune di ROTZO (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) aliquota ridotta per l'abitazione principale dei residenti, loro pertinenze ed accessori, 5,5 per mille; b) aliquota per alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconde case) e loro pertinenze ed accessori 6,5 per mille; c) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 6,5 per mille; d) aliquota per aree fabbricabili 6,5 per mille. 2. di determinare, inoltre, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detraggono L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 02X04377 Il comune di ROURE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille senza differenziazioni in relazione alle varie fattispecie contributive esistenti sul territorio, fatta eccezione per quanto stabilito al punto 4) del presente provvedimento; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale; 3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96, l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. (Omissis). 02X04378 Il comune di ROVATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota ridotta: 4 per mille; Aliquota ordinaria: 6 per mille; Aliquota diversificata: 7 per mille; Detrazione per abitazione principale: Euro 103,29. (Omissis). 02X04379 Il comune di RUFFANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota ordinaria: 6 per mille; Aliquota ridotta: 5 per mille. 2. disporre che l'aliquota ridotta sia applicata alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nonche' alle seguenti ulteriori fattispecie: le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non siano locate; le unita' imniobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate; le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) e gli alloggi posseduti dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, a condizione che siano adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo. 3. determinare in Euro 130,00 L. 251.715 la detrazione d'imposta da applicare per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo 504/1992. (Omissis). 02X04380 Il comune di S. GIOVANNI A PIRO (provincia di Salerno) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Stabilire che per l'esercizio finanziario 2002 le aliquote I.C.I. siano applicate come segue: prime, seconde case ed altri immobili dei residenti nel comune di San Giovanni a Piro 5,5 per mille; qualsiasi immobile posseduto a qualsiasi titolo dai non residenti nel Comune di San Giovanni a Piro 7 per mille. Stabilire che la detrazione per la prima casa ammonti a Euro 103,29. (Omissis). 02X04381 Il comune di S. GREGORIO DA SASSOLA (provincia di Roma) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di stabilire le seguenti norme ordinamenti per l'applicazione dell'I.C.I. - aliquota comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002: a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nei Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille; b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano tra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 6 per mille; c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti non locati: 6 per mille; d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; e) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da Enti ed organizzazioni senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 decreto legislativo n. 504/92, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel reqistro istituito dalle regioni: 6 per mille; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 581, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille; f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille. 2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. L'imposta a' ridotta dei cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati. limitatamente al periodo dell'anno durante ii quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. 4. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 02X04382 Il comune di S. NAZARIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote l.C.I. secondo lo schema sotto riportato e per le ragioni esposte in premessa. come segue: Tipo di immobile Aliquota 2001 Aliquota 2002 Abitazione principale 5 per mille 5 per mille Altri immobili di proprietà 6 per mille 6 per mille Aree fabbricabili 6 per mille 6 per mille Detrazione unica per abita- zione principale Euro 103,29 annui Euro 103,29 annui (Omissis). 02X04383 Il comune di SABAUDIA (provincia di Latina) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Abitazioni principali e sue pertinenze (art. 4 regolamento I.C.I.), 5 per mille; Immobili diversi dall'abitazione principale, 6 per mille; Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, imposta ridotta al 50%; Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attivita' la costruzione ed alienazione degli immobili, 5 per mille; Detrazione abitazione principale Euro 154,94. (Omissis). 02X04384 Il comune di SALTARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) 4,5 per mille - per le unita' immobiliari possedute a titolo di abitazione principale; b) 7 per mille - per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale. 2. di dare atto che l'importo della detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' pari a L. 200.000 come stabilito dall'art. 3 comma 55, della legge n. 662/96. (Omissis). 02X04385 Il comune di SALTRIO (provincia di Varese) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ha fissato l'aliquota del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e la detrazione in Euro 103,29. (Omissis). 02X04386 Il comune di SAN BARTOLOMEO AL MARE (provincia di Imperia) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto a partire dal 1o gennaio 2002; a) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Sono equiparate all'abitazione principale due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi famiIiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime; in tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione o con altro idoneo mezzo di prova. Sono altresi' equiparate alle abitazioni principali e abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria r esidenza): 4,5 per mille; b) aliquota ordinaria da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto a): 7 per mille; c) aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; d) aliquota agevolata per: le cantine, i box, i posti macchina scoperti e coperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con il fabbricato inerente e utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento; terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti e purche' sussistano le seguenti condizioni: 1) il soggetto passivo deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appostiti elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge n. 9/1963 con obbligo di assicurazioni per invalidita', vecchiaia e malattia; 2) la quantita' e la qualita' di lavoro effettivamente dedicate all'attivita' agricola da pane del soggetto passivo e del proprio nucleo famigliare deve comportare un reddito superiore al 70% del reddito totale lordo prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte dirette: 4,5 per mille; immobili destinati ad ospitare le seguenti attivita' regolarmente autorizzate: artigianale, commerciale, pubblici esercizi, cinema, sale giochi, associazioni senza scopo di lucro, impianti sportivi strutture ricettive (alberghi, campeggi, parchi per vacanze, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere) 4,5 per mille; e) gli immobili diversi dalle abitazioni ed utilizzati a scopo unicamente commerciale: 4,5 per mille; f) aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille: g) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille; 2. di adottare i criteri per la determinazione della base imponibile previsti dall'art. 5 decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 5 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge n. 662/96 e dal vigente regolamento comunale; 3. di applicare la riduzione del 50% dell'imposta I.C.I. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque non utilizzabile l'immobile, e allegando in ogni caso un certificato di inagibilita' o inabitabilita'. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contri buente; 4. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si' verifica. La detrazione spetta altresi' per gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza); 5. di ridenominare la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29, risultante dalla conversione effettuata sulla base dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1998 n. 213, e prendendo in considerazione tre cifre decimali in quanto trattasi di importi originariamente espressi in migliaia di lire; 6. di dare atto che nella ridenominazione dell'importo della detrazione d'imposta per abitazione principale si e' tenuto conto del principio della neutralita' della conversione; 7. di rendere inapplicabile l'arrotondamento alle mille lire inferiori per l'imposta a L. 500 e alle mille lire superiori per l'imposta oltre L. 500, di cui all'art. 10, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e all'art. 7, primo periodo, del Regolamento comunale I.C.I. per evidente incompatibilita' con la diversa unita' monetaria di riferimento; (Omissis). 02X04387 Il comune di SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (provincia di Bologna) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille dando atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 116,00. (Omissis). 02X04388 Il comune di SAN BIAGIO DELLA CIMA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, nella misura del 7 per mille, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002; di determinare, altresi', in Euro 103,29 la detrazione di imposta per la prima casa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. (Omissis). 02X04389 Il comune di SAN CIPRIANO PICENTINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: N.D. |TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |Aliquote per mille 1 |2 |3 1 |Abitazione principale |5,8 2 |Altri immobili |7 3 |Immobili non locati da almeno due anni |8 2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: |TIPOLOGIA DEGLI | | |IMMOBILI nonche' | | |categorie di soggetti| | |in situazioni di | |Detrazione d'imposta |particolare disagio | |(lire in ragione N.D.|economico-sociale |Aliquote d'imposta %|annua) --------------------------------------------------------------------- 1 |2 |3 |4 --------------------------------------------------------------------- | Abitazione | | 1 |principale |- |200.000 (Omissis). 02X04390 Il comune di SAN FRANCESCO AL CAMPO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ICI: ALIQUOTE E |CASISITICA DEGLI | | DETRAZIONI 2002 |IMMOBILI |ALIQUOTA PER MILLE|DETRAZIONE --------------------------------------------------------------------- Regime ordinario | | | dell'imposta |6,5 |- | --------------------------------------------------------------------- Alloggi adibiti ad | | | abitazione | | | principale e | | | pertinenze quali: | | | Unita' immobiliari | | | destinate in modo | | | durevole a servizio| | | dell'abitazione | | | principale, | | | ancorche', | | | possedute a titolo | | | di proprieta' o di | | | altro diritto reale| | | da persone fisiche | | | conviventi con il | | | possessore della | | | predetta abitazione| | | principale. 1' Si | | | considerano | | | pertinenziali anche| | | le unita' | | | immobiliari | | | iscritte in | | | categoria catastale| | | C/2 (depositi, | | | cantine e simili), | | | C/6 (stalle, | | | scuderie, rimesse | | | ed autorimesse) e | | | C/7 (tettoie chiuse| | | o aperte, soffitte | | | e simili), e | | | sebbene ubicate in | | | edifici diversi da | | | quello in cui e' | | | situata | | | l'abitazione | | | principale. |5.5 |Euro 114,00' | --------------------------------------------------------------------- Alloggi concessi in| | | uso gratuito agli | | | affini entro il | | | secondo grado | | | (suoceri; generi e | | | nuore; cognati). |5,5 |Euro 114,00 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi concessi in| | | uso gratuito ai | | | parenti in linea | | | retta e collaterale| | | fino al terzo grado| | | (genitori e figli, | | | nonni e nipoti, zii| | | e nipoti). |5.5 |Euro 114,00 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi concessi in| | | uso gratuito al | | | coniuge, ancorche' | | | separato o | | | divorziato. |5.5 |Euro 114,00 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi posseduti a| | | titolo di | | | proprieta' o di | | | usufrutto da | | | anziani o disabili | | | che acquisiscono la| | | residenza in | | | istituti di | | | ricovero o sanitari| | | a seguito di | | | ricovero | | | permanente, a | | | condizione che non | | | risultino locate. |5.5 |Euro 114,00 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi adibiti ad | | | abitazione | | | principale, per | | | coloro che ne | | | facciano | | | documentata | | | richiesta, entro il| | | termine previsto | | | per il pagamento | | | dell'acconto, e che| | | rientrino in tutte | | | le seguenti | | | condizioni: 1. | | | siano pensionati | | | ultrasessantenni | | | 2. siano titolari| | | di reddito del | | | nucleo familiare | | | per un reddito | | | lordo non superiore| | | a Euro 10.000,00. |5.5 |Euro 200,002 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi | | | appartenenti alle | | | cooperative | | | edilizie a | | | proprieta' | | | indivisa, adibite | | | ad abitazione | | | principale dei soci| | | assegnatari. |5.5 |Euro 114,00 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi | | | regolarmente | | | assegnati dagli | | | istituti autonomi | | | per le case | | | popolari a | | | residenti in San | | | Francesco al Campo.|5.5 |Euro 114,00 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi posseduti a| | | titolo di | | | proprieta' o di | | | usufrutto da | | | cittadini italiani | | | non residenti nel | | | territorio dello | | | stato, a condizione| | | che non risultino | | | locate. |5.5 |Euro 114,00 | --------------------------------------------------------------------- Immobili inagibili |imposta ridotta del| | e inabitabili. |50% |- | --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliari,| | | inagibili e/o | | | inabitabili' per | | | almeno il 75% della| | | superficie utile | | | dell'unita' | | | medesima, costruiti| | | anteriormente al 1o| | | gennaio 1967 e per | | | cui e' stata o | | | verra' rilasciata | | | concessione | | | edilizia per il | | | relativo recupero, | | | risanamento e/o | | | ristrutturazione. | | | Il pagamento | | | dell'I.C.I. ridotta| | | decorre dal momento| | | di inizio lavori e | | | fino | | | all'ultimazione | | | degli stessi, e | | | comunque non oltre | | | la validita' della | | | concessione | | | edilizia, la | | | richiesta di | | | riduzione dovra' | | | essere inoltrata |4 oltre alla | | contestualmente |riduzione del 50% | | alla denuncia di |per inagibilita' | | inizio lavori. |e/o inabitabilita' |- | ATTENZIONE: Nessun contribuente, con l'eccezione dell'ATC e delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, puo' usufruire di piu' di una detrazione di Euro 114,00 annue. 1. Per l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5,5 per mille, sulle unita' immobiliari equiparate ad abitazione principale e sulle pertinenze, il contribuente dovra' presentare idonea documentazione, entro e non oltre il termine previsto per il pagamento dell'acconto, dal quale risultino le condizioni atte a far rientrare l'immobile nelle specifiche previste dall'art. 22 del vigente regolamento I.C.I. 2. Per l'importo massimo della detrazione, di Euro 114,000 o Euro 200,00, concorrono anche le relative pertinenze accatastate nella categoria C/6. di dare allo che vengono applicate maggiori detrazioni alle unita' immobiliari utilizzate quali abitazioni principali in possesso delle condizioni previste nelle casistiche dettagliate come sopra; di dare altresi' atto che i titolari di reddito familiare inferiore a Euro 10.000,00 beneficeranno di maggiore detrazione come sopra dettagliato nell'allegato in parola. (Omissis). 02X04391 Il comune di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (provincia di Mantova) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure; a) aliquota agevolata del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: b) aliquota nella misura massima deI 7 per mille per gli alloggi non locati; c) aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili con detrazione di Euro 103 per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: 2. di stimare, in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato dal concessionario della riscossione delle imposte e relativo agli introiti registrati, nonche' ai versamenti eseguiti direttamente dai contribuenti sul c/c postale del comune, il gettito complessivo dell'imposta in Euro 227.241 per l'anno 2002. (Omissis). 02X04392 Il comune di SAN GIORGIO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota 4,5 per mille per abitazione principale e pertinenze; aliquota 5 per mille per fattispecie diversa dall'abitazione principale e pertinenze; 2. di confermare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale e pertinenze. (Omissis). 02X04393 Il comune di SAN GIOVANNI BIANCO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille; si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari 6,5 per mille; c) terreni agricoli esenti; d) aree edificabili 6,5 per mille; (Omissis). H) unita' immobiliari censite alla cat. D7 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di determinare: l'elevazione delle detrazione spettante a Euro 154,94 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta; per le abitazioni principali delle seguenti categorie di contribuenti, in particolari situazioni di disagio sociale economico; famiglie in cui e' presente almeno un soggetto portatore di han-dicap. (Omissis). 02X04394 Il comune di SAN GIOVANNI GEMINI (provincia di Agrigento) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); (Omissis). 02X04395 Il comune di SAN MARCELLO PISTOIESE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota ridotta del 5 per mille, applicabile ai seguenti immobili: a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi, e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, entrambi residenti nel comune; b) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; c) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; d) abitazione concessa da possessore in uso gratuito a parenti di primoo grado in linea retta (genitori e figli) e secondoo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale; e) a due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; f) abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale; g) pertinenze dell'abitazione principale; aliquota ridotta del 5 per mille, applicabile agli immobili il cui soggetto passivo d'imposta e' identificabile nei seguenti enti senza scopo di lucro, e per i quali non ricorre l'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lett. c) decreto legislativo n. 504/92 e dell'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., adottato in conformita' dell'art. 59 comma 1 lett. c) decreto legislativo n. 446/97: a) associazioni di mutuo soccorso e pubblica assistenza; b) Croce Rossa; c) conservatori; d) circoli sportivi e ricreativi che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali. aliquota ordinaria del 6,7 per mille, applicabile agli immobili diversi da quelli sopraindicati. detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; l'ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze. (Omissis). 02X04396 Il comune di SAN MARTINO DI VENEZZE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 4 per mille con detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita al abitazione principale nella misura di Euro 103.29 (pari a L. 200.000). (Omissis). 02X04397 Il comune di SAN MARTINO SICCOMARIO (provincia di Pavia) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Si confermano le seguenti aliquote per l'anno 2002: abitazione principale (cat. catastale A) e garage (cat. catastale C6): 5,25 per mille; zona Santa Croce e Molinello (cat. catastale A): 5 per mille; case sfitte (cat. catastale A e C6): 7 per mille; per tutte le altre categorie, l'aliquota d'applicare e' il 6,5 per mille. Si conferma, per l'anno 2002, quanto previsto dalla deliberazione del C.C. n. 8 del 22 marzo 1999. La maggiorazione della detrazione da Euro 103,29 a Euro 258,23 si applica alle unita' immobiliari classificate nelle categorie A2 - A3 - A4 e A5 aventi un valore catastale non superiore a Euro 51.645,69, in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito complessivo del nucleo familiare, secondo la tabella sottoriportata. Il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei redditi complessivi considerati ai fini I.R.PE.F. e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente a quello cui si riferisce l'imposta, come dimostrato sul 740/730. L'importo della maggiore detrazione si applica nella misura ridotta del 50% nel caso di unita' immobiliari il cui valore catastale sia superiore a Euro 51.645,69 ma non superiore a Euro 77.468,53 e nella misura ridotta del 25% qualora il valore catastale sia compreso tra Euro 77.468,53 e Euro 103.291,38. Per le famiglie con reddito complessivo da lavoro dipendente fino a Euro 15.493,71 composte da almeno tre persone saranno applicate ulteriori detrazioni di Euro 129.11. I.C.I. anno 20002 Importo da detrarre comprensivo di Euro 103,29 di legge - - Per i redditi fino a Euro 7.488,62 applicazione della massima detrazione di Euro 258,23 Limite reddito familiare 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. e oltre - - - - - da Euro 7.488,62 a Euro 10.329,14 Euro 154,94 Euro 180,76 Euro 206,58 Euro 232,40 da Euro 10329,14 a Euro 12.911,42 Euro 129,11 Euro 154,94 Euro 180,76 Euro 206,58 da Euro 12911,42 a Euro 18.075,99 - Euro 129,11 Euro 154,94 Euro 180,76 da Euro 18.075,99 a Euro 23.240,56 - - Euro 129,11 Euro 154,94 da Euro 23.240,56 a Euro 28.405,13 - - - Euro 129,11 1. Per tutti i redditi superiori alla tabella, detrazioni di legge pari a Euro 103,29. 2. Nel caso di nucleo familiare con portatori di handicap, cassintegrati, disoccupati o lavoratori in mobilita' (2001), i suddetti limiti di reddito vengono aumentati di Euro 2.582,28. (Omissis). 02X04398 Il comune di SAN MAURO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nel seguente modo: 5 per mille: aliquota per le abitazioni principali, per le abitazioni locate con contratti agevolati e per le abitazioni assegnate dall'A.T.C.; 6 per mille: aliquota per le abitazioni diverse da quella principale; 6,3 per mille: aliquota per gli altri immobili. 2. di mantenere invariata, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103.29 pari a L. 200.000. (Omissis). 02X04399 Il comune di SAN MINIATO (provincia di Pisa) ha adottato, il 25 gennaio 2002 e il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote gia' applicate nell'anno 2001: a) 6,3 per mille aliquota I.C.I. ordinaria gravante sugli immobili, ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili; b) 4,7 per mille aliquota I.C.I. da applicare a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di San Miniato, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; tale aliquota e' estesa alle altre fattispecie di cui all'art. 5 del regolamento citato, tra cui le unita' immobiliari di categoria C/6 e C/2, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale; c) 7 per mille aliquota I.C.I. gravante sulle unita' immobiliari adibite ad uso abitativo, per le quali non risulti alcuna residenza anagrafica per un periodo superiore a centottanta giorni. Non devono essere considerate tra queste (bensi' tra quelle cui applicare l'aliquota ordinaria), nei tre anni successivi alla loro realizzazione, i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 2. di stabilire in Euro 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96; (Omissis). 1. di stabilire in Euro 258,23 la detrazione sull'abitazione principale per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, aventi i seguenti requisiti: a) i nuclei familiari formati da ultrasessantacinquenni aventi reddito, derivante unicamente da pensione, non superiore a Euro 7.234,14 se si tratta di un anziano ultrasessantacinquenne residente da solo; con reddito derivante solo da pensione non superiore a Euro 10.850,95 se si tratta di due anziani ultrasessantacinquenni; per ogni ulteriore componente ultrasessantacinquenne di tali nuclei Euro 1.808,67 per ciascun componente, e che non siano proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato (comprensivo di eventuali pertinenze cat. catastale C/6 e C/2). Per la determinazione del reddito del nucleo familiare non si tiene conto di eventuali assegni di accompagnamento, di contributi di assistenza sociale, ne' del reddito dell'abitazione posseduta. b) i nuclei familiari che si trovino in stato di comprovata indigenza certificata dall'ufficio politiche sociali del comune e che non siano proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato (comprensivo di eventuali peninenze cat. catastale C/6 e C/2). Per usufruire della detrazione di Euro 258,23 dovra' essere presentata domanda, entro il 31 maggio 2002, su apposito modulo fornito dall'amministrazione, in cui gli interessati autocertificano il possesso dei requisiti di cui sopra, tra cui la situazione reddituale relativa all'anno 2001. (Omissis). 02X04400 Il comune di SAN VINCENZO LA COSTA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare le seguenti aliquote (I.C.I.) imposta comunale sugli immobili, di questo comune, con effetti dal 1o gennaio 2002 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota abitazione principale: 5 per mille. 2. di dare atto che la detrazione per la prima casa resta confermata in Euro 103,29 pari a L. 200.000, ai sensi di legge. 3. di fissare un aliquota agevolata al 3 per mille, in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico. (Omissis). 02X04401 Il comune di SAN ZENONE AL LAMBRO (provincia di Milano) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote di imposta I.C.I. come da allegato sub. 2), fatte salve le riduzioni obbligatorie previste dalla legge; 2. di fissare l'importo della detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103.29. (Omissis). ----> Vedere Tabella a pag. 75 del S.O. <---- 02X04402 Il comune di SANGINETO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). DESCRIZIONE IMMOBILI ALIQUOTA DA APPLICARE - - aliquota ordinaria 7 per mille immobili adibiti ad abitazione principale 6 per mille immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale 7 per mille alloggi non locati 7 per mille abitazione principale di anziani o disabili di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 6 per mille unita' immobiliari di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996 (persone fisiche soggetti passivo o soci di cooperative edilizie, a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare diret- tamente adibita ad abitazione principale, nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abita- zione principale). 6 per mille fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, legge 23 di- cembre 1996 n. 662 6 per mille terreni agricoli e aree fabbrigabili 6 per mille 2. (omissis). 3. la detrazione per l'abitazione principale resta fissata in L. 200.000. (Omissis). 02X04403 Il comune di SANTA VITTORIA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di confermare, altresi', in Euro 103,29 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). 02X04404 Il comune di SANT'AGATA BOLOGNESE (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6,8 per mille; 2. di determinare un aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti. Sono equiparate alle abitazioni principali: unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario (ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/96); alloggio regolarmente assegnato dall'ACER, ex I.A.C.P., (ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/96); unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata (ai sensi del decreto-legge n. 16/93 conv. legge n. 75/93). Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini della sola applicazione dell'aliquota sono equiparate all'abitazione principale: l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondoo grado o ad affini fino al primoo grado, che la occupano quale loro abitazione principale: l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore. Il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta, con una dichiarazione sostitutiva. Le agevolazioni per equiparazione all'abitazione principale si applicano anche alle relative pertinenze con le modalita' previste all'art. 16 del regolamento. 3. di determinare l'aliquota del 5,5 per mille da applicarsi: abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale; Il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell'aliquota agevolata, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o mediante presentazione di copia del contratto di locazione; 4. di determinare l'aliquota del 5 per mille da applicarsi: abitazione locata, a soggetto che la utilizza come abitazione principale, con contratto a canone "concordato" dalle associazioni di catecoria ai sensi della legge n. 431/98; La sussistenza di tale condizione deve essere segnalata in denuncia ovvero comunicata per iscritto se la denuncia stessa e' gia' stata presentata; 5. di determinare l'aliquota dello 0 per mille da applicarsi: agli immobili di nuova costruzione, da destinarsi ad attivita' produttive e commerciali, per i primi tre anni di utilizzo a partire dal momento della denuncia di fine lavori del nuovo fabbricato regolarmente denunciato; Il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell'aliquota agevolata, mediante presentazione di autocertificazione e copia denuncia di fine lavori. L'agevolazione non e' applicabile: a) alle imprese che svolgono attivita' immobiliare in genere; b) alle imprese che affittano in tutto o in parte immobili di loro proprieta'; c) a privati che affittano a terzi. 6. di determinare la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 114 (L. 220.735) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e al numero dei dimoranti proprietari; 7. di determinare la detrazione di Euro 155,00 (L. 300.121) nei confronti dei: pensionati abitanti nell'unica casa di proprieta', titolari di un reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. non superiore a Euro 8.000,00 (L. 15.490.160) annui. La detrazione viene riconosciuta previa consegna di apposita autocertificazione dei dati e requisiti richiesti da presentare entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata relativa all'anno 2002; 8. di determinare la detrazione di Euro 25,00 (L. 48.407) per ogni pane di terreno del Consorzio dei Partecipanti di Sant'Agata Bolognese, per le motivazioni esposte in premessa, da riconoscersi previa sottoscrizione della apposita convenzione di cui al comma 3 dell'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.; 9. di dare atto che le autocertificazioni e/o documentazione previste per usufruire delle agevolazioni di aliquota o detrazioni devono essere presentate entro il 20 dicembre 2002. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste in materia. (Omissis). 02X04405 Il comune di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquota ridotta da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,5 per mille; per le pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale: 5,5 per mille; per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito con scrittura privata registrata a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, o collaterale, entro il quarto grado, che le utilizzano come abitazione principale: 5,5 per mille; 2. aliquota del 4,9 per mille per gli immobili di categoria catastale C1 (negozi e botteghe), C2 (magazzini e locali di deposito), C3 (laboratori per arti e mestieri), utilizzati direttamente dai proprietari o locati con contratto registrato per l'esercizio di nuove attivita' commerciali o artigianali, site nel centro storico, nelle seguenti strade: 1. Via Mancini; 2. Via Dietro le Mura; 3. Via Roma; 4. Corso Vittorio Emanuele; 5. Piazza Garibaldi; 6. Piazza Umberto I; 7. San Rocco; 3. aliquota ordinaria 7 per mille per tutti gli altri immobili, non individuati nei precedenti punti; II. i soggetti di cui al punto 2 in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la riduzione al momento delle prescritte rate di pagamento dell'imposta; dovranno, pena l'esclusione dal diritto, far pervenire al comune, entro il termine della rata di saldo, apposita dichiarazione su modello predisposto dall'ufficio, per gli immobili non locati, contratto di locazione registrato, per gli immobili locati; III. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che: per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; IV. di riconoscere che la detrazione per abitazione principale e' applicabile anche alle pertinenze dell'abitazione principale eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale (art. 5 regolamento I.C.I.); V. di riconoscere che la detrazione per abitazione principale e per le pertinenze dell'abitazione principale, come individuate nell'art. 5 del regolamento I.C.I., e' applicabile anche alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, o collaterale, entro il quarto grado; VI. di individuare le situazioni di disagio economico e sociale, per le quali e' riconosciuta la maggiore detrazione d'imposta per abitazione principale, nelle seguenti condizioni personali ed economiche: 1. cittadini residenti nel comune; 2. persone di eta' non inferiore a 75 anni; 3. nuclei familiari anagrafici con la presenza di soggetti che indipendentemente dall'eta', risultano invalidi civili al 50% (grado d'invalidita' minimo) (accertata da commissione medica pubblica); 4. nuclei familiari anagrafici con la presenza di uno o di entrambi i coniugi che risulta e/o risultano iscritti nelle liste dei disoccupati del centro per l'impiego; 5. prima fascia di reddito - Reddito lordo conseguito nell'anno precedente, non superiore a Euro 5.164,57 (L. 10.000.000) se il soggetto passivo vive da solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare viene fissato in Euro 9.296,22 (L. 18.000.000), per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di Euro 3.098,74 (L. 6.000.000) per ogni ulteriore componente; sono esclusi dal computo del reddito complessivo: quello derivante dal possesso dell'abitazione principale ed eventuali pertinenze, i redditi non soggetti ad I.R.PE.F. e quelli a tassazione separata; 6. seconda fascia di reddito - Reddito lordo conseguito nell'anno precedente non superiore a Euro 8.263,31 (L. 16.000.000) se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare viene fissato in Euro 14.460,79 (L. 28.000.000), per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di Euro 3.098,74 (L. 6.000.000) per ogni ulteriore componente; sono esclusi dal computo del reddito complessivo: quello derivante dal possesso dell'abitazione principale ed eventuali pertinenze, i redditi non soggetti ad I.R.PE.F. e quelli a tassazione separata; 7. il soggetto passivo e gli eventuali componenti il nucleo familiare non devono essere proprietari o titolari di altri diritti reali (usufrutto, uso, abitazione) su altri fabbricati oltre l'abitazione principale, su tutto il territorio nazionale; Le condizioni elencate al punto 1 - 2 - 7 e reddito devono essere possedute tutte e contestualmente dal soggetto passivo alla data del 1o gennaio dell'anno d'imposta; Le condizioni elencate al punto 1 - 3 - 7 e reddito devono essere possedute tutte e contestualmente dal soggetto passivo alla data del 1o gennaio dell'anno d'imposta; Le condizioni elencate al punto 1 - 4 - 7 e reddito devono essere possedute tutte e contestualmente dal soggetto passivo alla data del 1o gennaio dell'anno d'imposta; VII. di stabilire che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al capo VI sia applicata la detrazione di seguito indicata e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta: A) Euro 154,94 (L. 300.000), per coloro che siano in possesso dei requisiti e reddito di seconda fascia; B) Euro 258,23 (L. 500.000), per coloro che siano in possesso dei requisiti e reddito di prima fascia; VIII. La detrazione di cui al capo VII e' rapportata ad unita' immobiliare; in caso di comproprieta' spetta al soggetto passivo proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione; la detrazione spettante e' applicata sulla sola imposta dovuta per l'abitazione principale e per l'eventuali pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare. l soggetti di cui al capo VI in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la detrazione al momento delle prescritte rate di pagamento dell'imposta; dovranno, pena l'esclusione dal diritto, far pervenire al comune, entro il termine della rata del saldo, apposita dichiarazione su modello predisposto dall'ufficio. (Omissis). 02X04406 Il comune di SAPPADA (provincia di Belluno) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di stabilire la differenziazione come segue delle aliquote I.C.I. da applicarsi nell'ambito del territorio comunale per l'anno 2002, in considerazione dei programmi dell'amministrazione comunale: a) 6,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi in esso residenti. Si considerano tali, peraltro, quelle possedute - a titolo di proprieta' o di usufrutto - da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti sanitari o di ricovero, purche' non risultino locate e le unita' immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, adibite a loro abitazione principale; b) 6,5 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto registrato a persone fisiche e da queste utilizzate come abitazione principale; c) 6,5 per mille per gli immobili iscritti in catasto alla categoria D2; d) 7 per mille per tutti gli altri immobili; e) di portare a Euro 103,29 la misura della detrazione d'imposta riconosciuta alle unita' immobiliari di cui alla lettera a) del punto precedente; (Omissis). 02X04407 Il comune di SCANZOROSCIATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota 5 per mille: fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (box - cantine ecc.); aliquota 5 per mille: aree fabbricabili; aliquota 6 per mille: altri fabbricati adibiti ad usi diversi; L. 200.000 detrazione per unita' immobiliare adibita a prima abitazione; Riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili alle condizioni previste dalla legge n. 662 deI 23 dicembre 1996. (Omissis). 02X04408 Il comune di SCAPOLI (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1995, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille. Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 viene confermata in Euro 103,29. (Omissis). 02X04409 Il comune di SCILLATO (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Determinare per l'anno 2002, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille e cio' in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/92 art. 6 comma 2. Fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale e che usufruiranno anche di tale detrazione i soggetti di cui all'art. 5 del regolamento comunale lettera "a" abitazione di proprieta' del soggetto passivo e lettera "e" abitazione concessa in uso gratuito del possessore a figli e nipoti in linea diretta coniugata o gia' coniugati. (Omissis). 02X04410 Il comune di SILEA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: abitazione principale 4,5 per mille; altri immobili soggetti all'imposta (terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati) 5,8 per mille detrazione per l'abitazione principale Euro 130,00, fino alla concorrenza dell'imposta; detrazione per l'abitazione principale di Euro 258,00, fino alla concorrenza dell'imposta, per le seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale: a) nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno 2001 solamente redditi di lavoro dipendente e da pensione, per un importo complessivo non superiore a Euro 5.508,00 (pari a L. 10.665.000) (se il nucleo e' composto da una persona sola), o non superiore al doppio ditale ammontare (se il nucleo e' composto da due o piu' persone), e dichiarino inoltre di non possedere altre unita' immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze; b) nuclei familiari con almeno un invalido al 100 % che dichiarino un reddito complessivo nell'anno 2001 per un importo non superiore a Euro 16.524,00 (pari a L. 31.995.000) pro capite. 2. di dare atto che ai sensi del "Regolamento comunale per la disciplina dell' I.CI." per abitazione principale si intende: a) l'unita' immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata; c) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune di Silea. 3. di considerare, ai sensi del "Regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.", ai fini dell'aliquota e della detrazione per l'abitazione principale, le seguenti unita' immobiliari: a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); b) le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locate; c) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale. (Omissis). 02X04411 Il comune di SINNAI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'esercizio 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, ed un'aliquota ridotta al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 556/1996, dando atto che viene rispettata la condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato; di riconoscere per l'abitazione principale la detrazione nella misura di Euro 207,00, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, o della legge n. 662/1996); di riconoscere altresi' per l'abitazione principale utilizzata come dimora abituale dai soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidita' del 100%, la detrazione d'imposta di Euro 258, ai sensi dell'art. 8 comma 3 ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 a condizione che il reddito complessivo annuo lordo comprendente eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (ad eccezione di eventuali redditi derivanti dallo status di invalido o portatore di handicap, e' inferiore a Euro 47.000,00; di fissare l'aliquota agevolata del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5 delle legge n. 449/1997. (Omissis). 02X04412 Il comune di SIZIANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 16 gennaio e il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di adottare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'anno 2002. (Omissis). 1. di modificare, per l'anno 2002, le detrazioni per abitazione principale sull'imposta comunale sugli immobili come sotto precisato: Detrazione Euro 206,58 annua: reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a Euro 15.493,00 in presenza di nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a Euro 20.141,00 in presenza di nucleo familiare composto da 3 o 4 persone; non possedere altri immobili, oltre l'eventuale pertinenza dell'abitazione principale; valore catastale complessivo dell'immobile non superiore a Euro 51.645,00; categoria catastale dell'abitazione A/3, A/4 o A/5; l'entita' della detrazione dovra' essere rapportata alla quota di possesso. Detrazione Euro 258,23 annua reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a Euro 12.911,00 in presenza di nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a L. 18.076,00 in presenza di nucleo familiare composto da 3 o 4 persone; reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a Euro 23.241,00 in presenza di nucleo familiare con componenti uguali o superiori a 5; non possedere altri immobili, oltre l'eventuale pertinenza dell'abitazione valore catastale complessivo dell'immobile non superiore a Euro 51.645,00; categoria catastale dell'abitazione A/3, A/4 o A/5; l'entita' della detrazione dovra' essere rapportata alla quota di possesso. 2. di dare atto che il possesso dei requisiti sara' accertato mediante dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi dell'art. 4 legge n. 15/68; 3. di dare atto che "pertinenza all'abitazione principale" si considerano quei fabbricati previsti nell'art. 8 del vigente Regolamento per l'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 02X04413 Il comune di SMARANO (provincia di Trento) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura: 4,5 per mille per l'unita' immobiliare da destinare ad abitazione principale; 4,75 per mille per le abitazioni tenute a disposizione (seconde case); 5 per mille per le aree edificabili; 4 per mille per gli esercizi alberghieri classificati nelle categoria catastale D/2. 2. di stabilire la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente in Euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X04414 Il comune di SMERILLO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per il 2002 le aliquote di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) previste per il 2001 e precisamente: 1. aliquota ordinaria 5 per mille; 2. aliquote alloggi non locati: 7 per mille; 3. detrazione unica abitazione principale: Euro 103,29 (pari a L. 200.000). (Omissis). 02X04415 Il comune di SOLAGNA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. fissate per l'anno 1999, come sotto specificate: 5 per mille per la prima casa; 7 per mille per i terreni edificabili; 6 per mille per i restanti immobili. (Omissis). 02X04416 Il comune di SOLDANO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nel modo seguente: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota abitazione non principale 7 per mille. Di stabilire contestualmente in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale prevista dalle vigenti disposizioni di legge. (Omissis). 02X04417 Il comune di SOLETO (provincia di Lecce) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). fissare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura deI 6 per mille; fissare invece nella misura del 5 per mille l'aliquota per le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale; fissare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X04418 Il comune di SOVICO (provincia di Milano) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2002 nella seguente misura: aliquota ordinaria: 5,7 per mille; aliquota ridotta: 5 per mille; A favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Sovico, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e agli immobili qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, a servizio della suddetta unita' immobiliare. Si considera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento comunale - delibera c.c. n. 79 del 28 dicembre 2000 - abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e cio' si verifica nei seguenti casi: abitazione posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o diritto di abitazione del soggetto passivo; abitazione posseduta a titolo di proprieta', di usufrutto o diritto di abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione concessa dal titolare del diritto di proprieta' o di usufrutto in uso gratuito a parenti in linea retta di primoo grado che la utilizzano quale dimora abituale; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale che si applica sull'imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare. (Omissis). 02X04419 Il comune di SPECCHIA (provincia di Lecce) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'applicazione dell'I.C.I. in queste comune per Ianno 2002, l'aliquota ridotta da applicare per Iunita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del 5,5 per mille. 2. di confermare per Iapplicazione dell'I.C.I. in questo comune per l'anno 2002 l'aliquota nella misura del 6 per mille da applicare per le altre unita' immobiliare. 3. di confermare la detrazione I.C.I. spettante per l'abilitazione per l'anno 2002 nella misura minima di Euro 103,29 cosi' come determinato con deliberazione della giunta comunale n. 83 del 27 febbraio 1998. (Omissis). 02X04420 Il comune di SPEZZANO DELLA SILA (provincia di Cosenza) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, la seguente articolazione delle aliquote I.C.I. nonche' la detrazione per l'abitazione principale; 1. aliquota al 6.,5 per mille da applicare sul valore dei seguenti immobili: a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principali dai soggetti passivi persone fisiche e dai soci di cooperative a proprieta' indivisa; b) immobili condessi in uso gratuito da genitori a figli o viceversa, coniugati, vedovi o legalmente separati residenti nel territorio comunale e da questi adibita ad abitazione principale; 2. aliquota al 7 per mille da applicare sul valore dei seguenti immobili: a) immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e degli altri di cui al punto 1; b) aree fabbricabili. Detrazione da applicare per l'anno 2002 sull'abitazione principale: punto 1 lettera a) L. 300.000; punto 1 lettera b) L. 300.000. (Omissis). 02X04421 Il comune di STAZZEMA (provincia di Lucca) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I per l'anno 2002, con esclusione: a) degli immobili a disposizione e non locati, posseduti a scopo abitativo in aggiunta all'abitazione principale, per i quali l'aliquota viene determinata nella misura del 7 per mille; b) degli immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili, per i quali l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille per un periodo non inferiore a tre anni; c) delle unita' immobiliari divenute inagibili o inabitabili, sulle quali i legittimi proprietari eseguano interventi volti al loro recupero, ovvero eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico od alla realizzazione di autorimesse o posti auto, per i quali l'aliquota viene fissata nella misura del 3 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 2. di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29 salvo le eccezioni previste al successivo punto 3. 3. di elevare per l'anno 2002, in base alla normativa citata in premessa, la detrazione spettante per l'abitazione principale a Euro 206,58 in relazione a richieste documentate, da parte di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale suddette richieste dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune entro il 30 giugno 2002. La detrazione cosi' aumentata spetta in particolare ai seguenti casi passivi; pensionati residenti, proprietari di non piu' di una unita' immobiliare utilizzata quale abitazione principale con un reddito complessivo, compresa la maggiorazione per il coniuge o altro convivente a carico, derivante unicamente da pensione, non superiore al minimo I.N.P.S. e sue maggiorazioni previste per legge. disabili, disoccupati che posseggano oltre il reddito da pensione, compresa quella di invalidita' e guerra, e/o eventuali sussidi da qualunque ente erogati compresa l'indennita' di accompagnamento, reddito da fabbricati riferito unicamente all'abitazione principale ed alle sue pertinenze, posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione degli stessi o dal coniuge convivente, purche' non di categoria catastale A1, A7, A8, A9, per un totale complessivo che non superi il reddito minimo stabilito per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. (Omissis). 02X04422 Il comune di STEZZANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 15 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta I.C.I. e la detrazione dall'imposta per le abitazioni principali come segue: Tipologia immobile Aliquota Detrazione - - - abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per ogni categoria catastale) 5 per mille 300.000 Immobili diversi da abitazione principale 6 per mille 2. per l'identificazione dalle pertinenze che rientrano nell'abitazione principale e per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione si fa riferimento al Regolamento approvato dal consiglio comunale il 21 dicembre 1998 con deliberazione n. 128. (Omissis). 02X04423 Il comune di STRIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare la proposta di deliberazione (allegato A) allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 3. di precisare che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, il quale e' tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione o presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile; 4. di precisare, relativamente al precedente punto 3, che il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, tramite raccomandata A/R, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 5. di stabilire l'aliquota del 4 per mille, per un periodo non superiore ad anni 1, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni; 6. di precisare che per beneficiare dell'aliquota agevolata di cui al punto precedente, l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al omune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita nonche' comcunicare al comune, entro 15 giorni dalla data di cessione dell'immobile, i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente punto e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; 7. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 02X04424 Il comune di SUVERETO (provincia di Livorno) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: aliquota del 6,6 per mille: a) l'abitazione principale con la detrazione prevista di Euro 113,62; b) accessori e pertinenze: le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle cat. C/2, C/6, e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); c) per le civili abitazioni che siano state concesse in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado dimoranti abitualmente nell'unita' immobiliare; d) per le civili abitazioni che siano state date in affitto, con regolare contratto, a patto che venga utilizzata dal locatario come abitazione principale; e) i locali C/1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente o dati in affitto con regolare contratto, entro i quali si svolgono attivita' commerciali e/o artigianali. aliquota del 7 per mille: a) immobili adibiti ad abitazioni non previsti precedentemente tra quelli soggetti ad aliquota del 6,6 per mille; b) immobili compresi nelle categorie catastali B e D; c) aree fabbricabili; aliquota del 4 per mille per unita' immobiliari destinate all'insediamento di nuove imprese industriali, artigianali e commerciali, per i primi tre anni dalla data di inizio dell'attivita' (la concessione dell'aliquota agevolata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza che riporti la data anzidetta. (Omissis). 02X04425 Il comune di TERGU (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: N.D. Tipologia degli immobili Aliquote % (2002) - - - 1 tutte le tipologie 4,5 2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in Euro come da prospetto che segue: N.D. Tipologia degli immobili Riduzione Detrazione Nonché categorie di sog- d'imposta % d'imposta getti in situazioni di (Euro in particolare disagio eco- ragione annua) nomico-sociale - - - - 1 abitazione principale - 103,29 (Omissis). 02X04426 Il comune di TERTENIA (provincia di Nuoro) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). con decorrenza dal 1o gennaio 2002 l'aliquota da applicare alle abitazioni diverse da quelle principali (seconde case), ubicate nel territorio di questo comune, viene stabilita nella misura del 5 per mille. (Omissis). 02X04427 Il comune di TORNATA (provincia di Cremona) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, nel 5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale per gli immobili, sia per gli immobili destinati ad abitazione che per gli altri tipi di immobile che per le abitazioni non locate. 2. di stabilire in L. 103,29 la detrazione di imposta per l'abitazione principale. 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purche' l'abitazione non risulti locata (Omissis). 02X04428 Il comune di TORRE SAN GIORGIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 e il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille. Il consiglio comunale (Omissis). Delibera: (Omissis). di riconfermare e stabilire che l'importo per la detrazione da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale, compreso le pertinenze, in Euro 104,00 annue, rapportate per il periodo di durata di tale destinazione. (Omissis). (Omissis). 02X04429 Il comune di TORREVECCHIA PIA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari; 2. di confermare l'importo delle detrazioni precedentemente stabilite per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nelle seguenti misure: Euro 154,94 (L. 300.000) per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: titolari di pensioni fino a Euro 5.164,57 (L. 10.000.000) (lordi) annui che vivono soli; nuclei famigliari composti da almeno due componenti con un reddito complessivo I.R.PE.F. da lavoro dipendente e assimilato fino a Euro 13.944,34 (L. 27.000.000) annui; per nuclei piu' numerosi di due componenti il reddito viene maggiorato di Euro 1.032,91 (L. 2.000.000) per ogni altro componente a carico; non possedere altri immobili oltre all'abitazione principale e al relativo box di pertinenza; non possedere altri redditi di qualsiasi tipo, attestato da autocertificazione; immobile di categoria A3/A4; valore catastale dell'immobile non superiore a Euro 25.822,84 (L. 50.000.000.); Euro 129,11 (L. 250.000) per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: titolari di pensioni fino a Euro 6.713,94 (L. 13.000.000) (lordi) annui che vivono soli; nuclei famigliari composti da almeno due componenti con un reddito complessivo I.R.PE.F. da lavoro dipendente e assimilato fino a Euro 13.94434 (L. 27.000.000) e Euro 18.592,45 (L. 36.000.000) annui; per nuclei piu' numerosi il reddito viene maggiorato di Euro 1.032,91 (L. 2.000.000) per ogni altro componente a carico; non possedere altri immobili oltre all'abitazione principale e al relativo box di pertinenza; non possedere altri redditi di qualsiasi tipo, attestato da autocertificazione; immobile di categoria A3/A4; valore catastale dell'immobile non superiore a Euro 25.822,84 (L. 50.000.000); Euro 103,39 (L. 200.000) per tutti gli altri contribuenti. (Omissis). 02X04430 Il comune di TORRICE (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. con effetto dal 1o gennaio 2002 confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, (omissis); 2. di dare atto che le agevolazioni e le riduzioni applicate sono quelle minime previste dalla legge; 3. di stabilire che la detrazione per prima casa e' fissata in Euro 103,29 di imposta. (Omissis). 02X04431 Il comune di TRADATE (provincia di Varese) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, prevedendo l'aliquota ridotta pari al 5 per mille per: abitazioni principali; garage e cantina di pertinenza all'abitazione principale, ogni altro caso previsto dagli art. 12 e 20 del regolamento per la "gestione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I."; e la detrazione di Euro 103,29 annue per l'abitazione principale, ex art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, al fine di garantire il mantenimento dei servizi esistenti. (Omissis). 02X04432 Il comune di TRAPPETO (provincia di Palermo) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). e' stata riconfermata per l'anno 2002 per l'unita' immobiliare destinata per abitazione principale l'aliquota del 5 per mille, ed e' stata riconfermata in 6 per mille l'aliquota per le abitazioni secondarie e terreni; (omissis) ed e' stato disposto che "dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggeto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 118,79 (L. 230.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica". (Omissis). 02X04433 Il comune di TRECENTA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e la detrazione fissa di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le pertinenze come indicato nell'art. 2, commi da 1 a 2-quater, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di stabilire che agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari sia applicata l'aliquota I.C.I per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille; 3. di fissare l'aliquota I.C.I. per tutti gli altri immobili nella misura del 7 per mille; 4. di stabilire che: a norma dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662 /1996, sara' considerata adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di usufrutto da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ed a condizione che la stessa non risulti locata; a norma dell'art. 13 deI regolamento comunale I.C.I., sara' considerata adibita ad abitazione principale anche quella posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; a norma dell'art. 13 del regolamento comunale I.C.I. sara' considerata adibita ad abitazione principale quella concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al primoo grado e in linea collaterale fino al secondoo grado e non agli affini) a condizione che il possessore risieda ed occupi altra abitazione a titolo di locazione; 5. di stabilire l'aumento della detrazione d'imposta, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, punto 2), della legge n. 662/1996 in Euro 180,76 a norma del punto 3) del medesimo comma 55, sull'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per il soggetto passivo che si trova nella seguente condizione socio-economica: a) possesso in via esclusiva, a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, dell'unica unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; la detrazione non si estende alle pertinenze dell'abitazione stessa; b) godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell'intero "nucleo familiare anagrafico"º per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta pari a: Euro 4.971,00 nucleo familiare anagrafico di un componente; Euro 4.438,00 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico. Il reddito e' determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il "nucleo familiare anagrafico"º compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta od imposta sostitutiva se superiore a Euro 1032,91, ed escluso il reddito derivante dall'unita' abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; 6. di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'elevazione della detrazione d'imposta da Euro 103,29 a Euro 180,76 dovranno presentare specifica domanda all'ufficio I.C.I. dell'ente entro il termine del 31 maggio 2002 allegando idonea documentazione a comprova dei requisiti indicati al precedente punto 5), lettere a) e b). (Omissis). 02X04434 Il comune di TREMENICO (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille, con detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e un'ulteriore aliquotra del 6,6 per mille sugli altri fabbricate sulle aree fabbricabili assoggettati all'imposta secondo l'allegato schema riassuntivo. (Omissis). ----> Vedere Tabella a pag. 84 del S.O. <---- 02X04435 Il comune di TREZZO TINELLA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 e 20 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare e determinare per l'anno 2002, per le motivazioni riportate in premessa, l'aliquota da applicare in questo comune relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille. 2. (omissis). 1. di confermare e determinare, per l'anno 2002, la misura della detrazione I.C.I. da applicare all'abitazione principale, nella misura minima prevista per legge, pari ad Euro 103,29. (Omissis). 02X04436