(all. 2 - art. 1)
    Il  comune  di PIAN DI SCO' (provincia di Arezzo) ha adottato, il
19 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione I.C.I.
per l'abitazione principale del soggetto;
2. di  stabilire, per l'anno 2002 e a riconferma dello scorso anno le
seguenti aliquote I.C.I.:
    A) aliquota ordinaria: 7 per mille;
    B) abitazione principale: aliquota 5,25 per mille.
    Fatte  salve  le  determinazioni consiliari in ordine a riduzioni
per le fasce piu' deboli da disporre con procedura regolamentare;
3. di  dare  atto  che  il  regolamento  comunale  per l'applicazione
dell'imposta   comunale  sugli  immobili  dispone,  fra  l'altro,  la
estensione   delle  agevolazioni  alle  pertinenze  delle  abitazioni
principali.
    (Omissis).
02X04349
    Il  comune  di  PIANA  DEGLI  ALBANESI  (provincia di Palermo) ha
adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria l.C.I. al 6
per mille;
2.  di  fissare  per  l'anno  2002,  nella  misura  del  4  per mille
l'aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
02X04350
    Il  comune  di  PIASCO  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato,  il
18 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare  nella  misura del 5,95 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 2002;
di  fissare, contestualmente, in ossequio alle disposizioni contenute
nella  legge  23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi dal 48 al 59, e
nel  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, le sotto
elencate agevolazioni:
    1)  l'imposta  e'  ridotta  del  50  per  cento  per i fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico  comunale  con  perizia a carico del proprietario, che allega
idonea   documentazione   alla   dichiarazione.   In  alternativa  il
contribuente  ha  facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    2)  l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille, per un
periodo   comunque   non  superiore  a  tre  anni,  relativamente  ai
fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno  per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita', la costruzione
e l'alienazione di immobili;
    3)  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  si  detraggono fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno   durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione.  Per
abitazione  principale  si intende quella nella quale il contribuente
che  la  possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto
reale,  ed i suoi familiari, dimorano abitualmente. Viene considerata
adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta
a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti  locata.  Nella  fattispecie,  prevista  al  punto  3), terzo
capoverso, l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare viene ridotta al
50%.
    (Omissis).
02X04351
    Il  comune  di PIEDIMULERA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha
adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura  unica  del 5 per mille, con
detrazione per la prima abitazione di Euro 103,29.
2.  di  stabilire  per  l'anno 2002, nella misura agevolata del 2 per
mille  l'aliquota  I.C.I.  da applicarsi nei confronti dei soggetti e
degli   interventi   indicati   all'art. 1,   comma  5,  della  legge
27 dicembre  1997,  n.  449,  dandosi  atto che detta agevolazione si
applica per tre anni da quello dell'inizio dei lavori.
    (Omissis).
02X04352
    Il  comune di POGGIO BUSTONE (provincia di Rieti) ha adottato, il
6  febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  l'aliquota  unica dell'imposta comunale sugli immobili
per  l'anno  2002  nella  misura  del  6  per  mille, con effetto dal
1o gennaio  2002,da applicarsi sulle rendite catastali degli immobili
cosi'  come  gia'  rivalutate  nel  1997 del 5% e del 25% dei redditi
dominicali  dei  terreni  e  di  stabilire altresi' la detrazione per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di
lire 200.000;
di  dare  atto  che,  ai  sensi  del comma 2 dell'art. 58 del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9
del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita' di
applicazione   dell'imposta   ai  terreni  agricoli,  si  considerano
coltivatori  diretti  od imprenditori agricoli a titolo principale le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo;  la  cancellazione  dei  predetti  elenchi ha effetto a
decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
    (Omissis).
02X04353
    Il  comune  di  Pogno  (provincia  di  Novara)  ha  adottato,  il
25 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili  (l.C.l.)  che  saranno  applicate  in  questo comune
determinandole nella misura seguente:
    aliquota  5,7  per  mille  con  detrazione  di  Euro  103,29  per
l'abitazione principale;
    aliquota  del  6,5  per  mille  per  gli  immobili  diversi dalla
abitazione  principale  o  per  gli  immobili  posseduti  in aggiunta
all'abitazione principale;
    aliquota 7 per mille per gli immobili sfitti.
    (Omissis).
02X04354
    Il  comune  di PONTASSIEVE (provincia di Firenze) ha adottato, il
24 gennaio  2002  e  28 febbraio  2002,  la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Le  aliquote,  le  agevolazioni  e  le  detrazioni  da  applicare per
l'imposta  comunale  sugli  immobili  per l'anno 2002 risultano cosi'
definite:
    aliquote:
      aliquota agevolata per abitazione principale del 5,5 per mille;
      aliquota  ordinaria  del  7  per  mille per ogni altro immobile
(terreni e fabbricati) cui non sia applicabile l'aliquota agevolata.
    Detrazioni per l'abitazione principale:
      detrazione  ordinaria  pari  a Euro 103,29 (lire 200.000) annue
cosi'  come definita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n.
504/1992  neI  testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n.
662/1996;
      detrazione  agevolata  elevata  a  Euro  335,70  (lire 650.000)
annue,  cosi'  come  consentito  dall'art. 8,  comma  3,  del decreto
legislativo  n.  504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55,
della  legge  662/1996  e  poi  integrato  dall'art. 58,  comma 3 deI
decreto  legislativo  n.  446/1997,  limitatamente  ai casi in cui si
verifichino le seguenti contemporanee condizioni:
        che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia
l'unica  per  il  quale  il  contribuente e/o gli altri componenti il
nucleo familiare siano soggetti d'imposta;
        che  l'iscrizione dell'unita' immobiliare al catasto edilizio
urbano sia in una delle categorie catastali comprese fra A/2 e A/5;
        che  il  reddito imponibile dell'anno 2001 riferito al nucleo
familiare   del  contribuente  cosi'  come  risultante  dai  registri
anagrafici  sia  pari o inferiore al minimo vitale come risultera' da
apposito  atto  per  l'erogazione dei servizi sociali per l'anno 2002
aumentato del 50%.
    Altre agevolazioni:
      l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e'
considerata   direttamente   adibita   ad  abitazione  principale,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
      l'aliquota  agevolata del 5,5 per mille e' applicata anche alle
unita'  immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado
in linea retta (genitori e figli) che vi abbiano stabilito la propria
residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici, e vi abbiano la loro
effettiva dimora;
      i  limiti  entro  i  quali  deve  esse contenuto il reddito per
beneficiare  della maggiore  detrazione di Euro 335,70 (lire 650.000)
per l'abitazione principale e' raddoppiato per i nuclei familiari nei
quali  siano  presenti persone riconosciute portatrici di handicap ai
sensi della legge n. 104/1992 e s.m.i.
    (Omissis).
02X04355
    Il  comune  di  PONTELONGO  (provincia di Padova) ha adottato, il
26 febbrio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  la  stessa  aliquota  del  5,5  per  mille per gli
immobili  adibiti ad abitazione principale e le loro pertinenze cosi'
come  sono state individuate nel comma 3 del regolamento comunale che
disciplina  l'I.C.I.  (le  cosiddette "pertinenze" - garage, cantine,
box,   ecc.   -  anche  se  non  accatastate  in  modo  unitario  con
l'abitazione  principale  sono  considerate  parti  integranti  della
stessa);
2. di applicare la detrazione di euro 124,00 per gli immobili adibiti
ad  abitazione  principale  e,  quando l'importo della detrazione non
trova  totale capienza nell'abitazione principale, va computata anche
nella parte di imposta dovuta per le pertinenze;
3. di  determinare l'aliquota dello 6,5 per mille per tutti gli altri
immobili  (fabbricati,  aree fabbricabili e terreni agricoli) che non
rientrano nel punto a) (abitazione principale e sue pertinenze);
4. di  confermare,  ai  sensi  dell'art. 3,  comma  5,  del  suddetto
regolamento  comunale  l'aliquota  del  3  per  mille  per  i terreni
agricoli  su  cui  sono state messe a dimora una quantita' di essenze
arboree  pari  ad  almeno  il 5% del terreno agricolo posseduto, come
riconoscimento   del   miglioramento  ambientale  e  paesaggistico  a
vantaggio di tutta la comunita';
5. di  dare  atto  che  il  limite  di esenzione dei versamenti e dei
rimborsi,  determinato  con  il  regolamento  comunale in lire 20.000
(comma  5  - art. 7 ed art. 7 bis) a seguito della conversione con la
nuova moneta ammonta ad euro 10,33;
6. di  confermare  anche  per  l'anno  2002  la  riscossione  diretta
dell'imposta mediante:
    a) apposito  conto  corrente  postale  intestato  alla  tesoreria
comunale;
    b) versamento  anche  presso  la  tesoreria  comunale della Banca
Popolare Antoniana Veneta - filiale di Pontelongo, quando gli importi
che superino la somma Euro 1033,00.
    (Omissis).
02X04356
    Il  comune di POPPI (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. -
imposta  comunale  sugli  immobili, in questa comune, con effetto dal
1o gennaio 2002:
    a) 7 per  mille  per  aree  fabbricabili  ed  immobili adibiti ad
abitazioni  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione  principale per i
quali  non  risulti  stipulato  un  regolare  contratto di locazione,
comodato  od  uso  gratuito  di  durata  non inferiore ai dodici mesi
nell'anno solare a persone effettivamente dimoranti;
    b) 6 per mille per la restante tipologia di fabbricati.
    (Omissis).
02X04357
    Il   comune  di  PORTO  EMPEDOCLE  (provincia  di  Agrigento)  ha
adottato,  il  12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Confermare,  con  effetto  dal 1o gennaio 2002, le seguenti aliquote,
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
    aliquota ordinaria, nella misura del 6 per mille;
    aliquota  del  4  per mille per le unita' immobiliari, adibite ad
abitazione   principale   da   persone   fisiche   soggetti   passivi
dell'imposta comunale sugli immobili,
    aliquota  del  6  per  mille  per  le  seconde  abitazioni  e  le
pertinenze, nonche' per i terreni fabbricabili;
    aliquota del 6 per mille per le abitazioni non locate;
    aliquota   dell'1  per  mille  per  i  proprietari  che  eseguano
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari di interesse
artistico  o  architettonico,  localizzate nei centri storici, ovvero
volti  alla  realizzazione di autorimesse o posti auto. L'aliquota e'
applicata  limitatamente  alle  unita'  immobiliari  oggetto di detti
interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori;
    fissare   la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  nella  misura  di euro 103,29 ed aumentare la
stessa a euro 129,12 per i soggetti passivi appartenenti ad una delle
seguenti categorie di particolare disagio economico e sociale:
      1) pensionati  con  reddito  imponibile  ai  fini I.R.PE.F. del
nucleo  familiare  fino  a  euro  10.845,60  piu'  euro  1032,91  per
ognipersonaa carico;
      2) portatori di handicap con reddito annuale imponibile ai fini
I.R.PE.F.  del  nucleo  familiare  fino  ad  euro 10.845,60 piu' euro
1.032,91 per ogni persona a carico;
nel  caso  di presenza, nei nuclei familiare suddetti di portatori di
handicap, di persone anziane non autosufficienti o invalidi, a carico
del contribuente, l'aumento del reddito e' elevato per ogni persona a
carico da euro 1.032,91 a euro 1.549,37.
Si  escludono  dalla  maggiorazione  della  detrazione di euro 129,12
tutte  le  unita'  immobiliari classificate in catasto nelle seguenti
categone A/1 (abitazioni signorili); A/7 (abitazioni in villini); A/8
(abitazioni in ville).
    (Omissis).
02X04358
    Il  comune  di PORTO PALO DI CAPO PASSERO (provincia di Siracusa)
ha  adottato  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    a) nella  misura  del  cinque  per mille da applicare alle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale;
    b)  nella misura del sei per mille da applicare a tutti gii altri
immobili;
cosi'   come   da  relazione  del  responsabile  dell'area  economico
finanziaria  allegata  al  presente provvedimento sotto la lettera A)
costituendone parte integrante e sostanziale;
2. di   stabilire,   ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma  55,
dell'art. 3,  della  legge  n. 662/1996. come modificato dall'art. 58
comma  3  del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997  n.  146,  che
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02X04359
    Il  comune  di  POZZILLI  (provincia  di  Isernia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di   stabilire   l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
istituita  con  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992 n. 504, da
applicarsi in questo comune per l'anno 2002, nella misura del 4,7 per
mille;
Di  stabilire  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  in lire
200.000 pari a Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04360
    Il  comune  di  POZZOLENGO (provincia di Brescia) ha adottato, il
20 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
A - aliquota ordinaria: 7 per mille;
B - aliquota ridotta del 4,5 per mille per:
    1) le  unita'  immobiliari  adibite  a  prima  casa  comprese  le
pertinenze  dell'abitazione  principale  nella quale il contribuente,
che  la  possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto
reale di godimento dimora abitualmente;
    2) gli   immobili   e   relative   pertinenze  dati  in  uso  dal
proprietario  ai  propri  familiari fino al primo grado di parentela,
come previsto daIl'art. 4 del vigente regolamento;
    3) unita' immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto  da anziani e disabili che acquistano la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
C - aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili diversi dalle
abitazioni  che  rientrano nelle seguenti categorie: cat. A/10 (nuova
cat.  T/7);  cat.  B (nuova cat. P - V/4 - T/2); cat. C/1 (T/1), C/2,
C/3  (T/2), C/4 (T/3), cat. C/6 (R/4 se non rientra tra le pertinenze
della  abitazione  principale), C/7 (T/2); cat. D/1 (Z/1), D/2 (Z/4),
D/3 (Z/5), D/4 (V/5), D/6 (V/6), D/7 (Z/1), D/8 (Z/2);
D  -  aliquota  agevolata deI 3,5 per mille per le seconde case e 2,5
per  mille  per  le prime case, a favore dei proprietari che eseguono
interventi  volti  al  recupero  di'  unita'  immobiliari inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
l'aliquota   agevolata   e'   applicata   limitatamente  alle  unita'
inimobiliari  oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio  lavori  e  che la concessione dell'aliquota agevotata e'
subordinata  alla  presentazione  di  apposita  istanza  con allegata
documentazione comprovante l'inizio lavori;
E - detrazione per la prima casa: Euro 104,00.
    (Omissis).
02X04361
    Il  comune  di  PRALORMO  (provincia  di  Torino) ha adottato, il
21 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili -
l.C.I.  aI  5 per mille con detrazione per abitazione principale pari
ad Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04362
    Il  comune  di  PRATA  D'ANSIDONIA  (provincia  di  L'Aquila)  ha
adottato,  il  21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di   stabilire   nella   misura   del  5  per  mille  l'aliquota  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002.
    (Omissis).
02X04363
    Il comune di PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (provincia di Avellino) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per
mille, in esecuzione all'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30
dicembre 1992.
    (Omissis).
02X04364
    Il  comune  di RIVA VALDOBBIA (provincia di Vercelli) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Delibera   Di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    6  per  mille  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale;
    6  per  mille  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
secondaria;
    Euro  154,94  la  detrazione per le unita' immobiliari adibita ad
abitazione principale.
    (Omissis).
02X04365
    Il comune di RIVAROLO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato,
il   5   marzo   2002,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di far proprio l'atto di giunta comunale n. 19 del 31 gennaio 2002
fissando,   per   l'anno  2002,  la  seguente  struttura  complessiva
dell'imposta comunale sugli immobili:
    Aliquota ordinaria 7 per mille;
    Aliquota ridotta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale 5,5 per mille;
    Detrazione  per unita' immobiliare adibita ad abitazione da parte
del soggetto passivo per le fattispecie consentite Euro 104,00.
2. di dare atto che nel caso in cui la detrazione spettante non fosse
totalmente utilizzata per l'abilitazione principale, la parte residua
potra'   essere   scontata  sulle  pertinenze,  purche'  durevolmente
asservite alla stessa, anche se distintamente iscritta in catasto.
    (Omissis).
02X04366
    Il  comune  di  RIVE  (provincia  di  Vercelli)  ha  adottato, il
17 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    Abitazione principale, aree fabbricabili, terreni agricoli, altri
fabbricati - aliquota unica 5 per mille.
    (Omissis).
02X04367
    Il  comune  di  ROCCA  GRIMALDA  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato,  il  21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
approvare per il 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
    abitazione principale: 5,5 per mille;
    pertinenze abitazione principale: 5,5 per mille;
    ogni altro immobile oggetto passivo: 6,5 per mille;
    detrazione per abitazione principale L. 200.000 (Euro 103,29).
    (Omissis).
02X04368
    Il comune di ROCCAPIEMONTE (provincia di Salerno) ha adottato, il
17   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare,  come  approva, per l'anno 2002 le aliquote I.C.I.
cosi' articolate:
    5 per mille per l'abitazione principale; usufruisce dell'aliquota
del  5 per  mille  e  della detrazione prima casa, anche l'abitazione
concessa in uso gratuito a parenti di primo grado;
    6 per mille per tutti gli altri immobili;
    detrazione prima casa Euro 103,29;
    aliquota  agevolata  del  4 per mille a favore dei proprietari di
immobili   che  eseguono  interventi  volti  al  recupero  di  unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei centri storici, ovvero rivolti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti,  per  la  durata  di  tre anni dall'inizio dei lavori, ai
sensi dell'art. 6 bis del regolamento ICI;
    aliquota  agevolata  del 4 per mille a favore dei proprietari dei
locali  all'interno  del  centro antico, dati in locazione, comando o
altro,  finalizzati  a  nuove  iniziative imprenditoriali promosse da
giovani (18-32 anni) o donne ai sensi del regolamento attuativo della
legge  n.  215/1992,  il  tutto risultante da un contratto redatto in
forma scritta e registrato.
    (Omissis).
02X04369
    Il  comune  di  ROLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il
20 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    aliquota abitazione principale e pertinenze 5 per mille;
    aliquota altri immobili 6,8 per mille;
dando  atto  che  sull'imposta  dovuta  per  abitazione principale si
detraggono  fino  a  concorrenza del suo ammontare L. 200.000 pari ad
Euro. 103,29 (art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 nel
testo sostituito dal comma 55, art. 3 legge n. 662/1996).
    (Omissis).
02X04370
    Il  comune  di ROMANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato,
il   22  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Ai fini della prevista pubblicazione si comunica che questo comune in
materia di aliquota e detrazione I.C.I. ha stabilito quanto appresso:
    1. aliquota I.C.I.: 5,5 per mille;
    2.   detrazione  per  abitazione  principale:  L.  250.000  (Euro
129,115).
    (Omissis).
02X04371
    Il   comune  di  ROMANO  D'EZZELINO  (provincia  di  Vicenza)  ha
adottato,  il  14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  le  aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, come segue:
    a) aliquota  ridotta  del  5,5  per  mille  sui fabbricati urbani
destinati   ad  abitazione  principale  e  sulle  unita'  immobiliari
equiparate  cosi' come definite all'art. 8 del decreto legislativo n.
504/1992 e dell'art. 4 del regolamento comunale I.C.I.;
    b) aliquota  ordinaria  6  per  mille per i fabbricati diversi da
quelli previsti dalla precedente lettera a), per i terreni agricoli e
per le aree fabbricabili;
2.  per  l'abitazione  principale  e  relative pertinenze, cosi' come
definite  dall'art.  4, commi 1 e 2, del regolamento comunale I.C.I.,
in  luogo della riduzione dell'imposta prevista dal comma 3 dell'art.
8  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, cosi' come
sostituito  dall'art.  3, comma 55, legge n. 662/1996, si applica per
l'anno 2002 la detrazione annuale di Euro 136,00.
    (Omissis).
02X04372
    Il  comune  di  ROMANO  di  LOMBARDIA  (provincia  di Bergamo) ha
adottato,  il  1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune, nella
misura del 5 per mille;
    (Omissis).
2.  di  confermare, altresi', per l'anno 2002 l'aumento a Euro 139,44
(" 270.000)  della  detrazione  ai  fini  dell'imposta comunale sugli
immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  per i soggetti passivi
dell'imposta  che  si  trovino  contemporaneamente nelle seguenti due
condizioni:
    a) reddito  familiare  derivante esclusivamente da pensione e che
non  superi  l'importo  di  due  pensioni integrate INPS (nel reddito
familiare  cosi'  calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito
derivante dall'abitazione tassata);
    b) possesso  solo  ed  esclusivamente  di  abitazione  principale
appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:
      A/2 abitazione di tipo civile;
      A/3 abitazione di tipo economico;
      A/4 abitazione di tipo popolare;
      A/5 abitazione di tipo ultrapopolare;
      A/6 abitazione di tipo rurale;
3.   di   assimilare   all'abitazione   principale,   ai   fini   del
riconoscimento   della   relativa  detrazione,  l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
    (Omissis).
02X04373
    Il  comune di RONCOBELLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 7
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura unica
del 6 per mille;
2.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura  unica  del 6 per mille e la
detrazione per l'abitazione principale pari a Euro 113,62.
    (Omissis).
02X04374
    Il  comune  di  ROSASCO  (provincia  di  Pavia) ha adottato, il 6
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli Immobili - I.C.I. - come segue:
    7 per mille per tutte e categorie di immobili;
    5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo;
    6 per mille per gli alloggi locati con contratto registrato.
2.  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo
nella misura di Euro 130,00.
    (Omissis).
02X04375
    Il  comune di ROSOLINA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 19 e
28   febbraio   2002,   le   seguenti  deliberazioni  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 2002 relativamente all'imposta comunale
sugli   immobili,  le  aliquote  e  la  detrazione  per  l'abitazione
principale,  deliberate  con atto di C.C. n. 09 del 17 febbraio 2000,
in vigore dal 1o gennaio 2000 e riconfermate per l'anno 2001 con atto
del C.S. n. 18 del 1o marzo 2001, come di seguito specificate:
    a)  aliquota  del  7  per mille per i fabbricati non destinati ad
abitazione principale e per le aree fabbricabili;
    b)  aliquota  del  4  per  mille  per  i  fabbricati destinati ad
abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze  (C6  e  C7)
direttamente asservite;
    c) aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli;
    d)  detrazione  dall'imposta  dovuta  per  abitazione  principale
Euro 154,94.
    (Omissis).
02X04376
    Il  comune  di  ROTZO  (provincia  di  Vicenza)  ha  adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    a)  aliquota  ridotta  per l'abitazione principale dei residenti,
loro pertinenze ed accessori, 5,5 per mille;
    b)  aliquota  per  alloggi  posseduti  in aggiunta all'abitazione
principale  (seconde  case)  e  loro  pertinenze ed accessori 6,5 per
mille;
    c) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 6,5 per mille;
    d) aliquota per aree fabbricabili 6,5 per mille.
2.  di  determinare,  inoltre,  che  dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale e relative pertinenze
del  soggetto passivo si detraggono L. 200.000, rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
    (Omissis).
02X04377
    Il  comune di ROURE (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille senza differenziazioni in
relazione   alle   varie   fattispecie   contributive  esistenti  sul
territorio,  fatta  eccezione  per  quanto  stabilito al punto 4) del
presente provvedimento;
2.  di confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione
principale;
3.  di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n.
504/92, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96,
l'imposta  e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili   e  di  fatto  inutilizzati,  limitatamente  al  periodo
dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
    (Omissis).
02X04378
    Il  comune  di  ROVATO  (provincia di Brescia) ha adottato, il 25
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    Aliquota ridotta: 4 per mille;
    Aliquota ordinaria: 6 per mille;
    Aliquota diversificata: 7 per mille;
    Detrazione per abitazione principale: Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04379
    Il  comune  di  RUFFANO  (provincia  di Lecce) ha adottato, il 20
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    Aliquota ordinaria: 6 per mille;
    Aliquota ridotta: 5 per mille.
2.   disporre  che  l'aliquota  ridotta  sia  applicata  alle  unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
nonche' alle seguenti ulteriori fattispecie:
    le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero permanente, a condizione che non siano locate;
    le  unita'  imniobiliari  possedute  a  titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  cittadini  non residenti nel territorio dello stato, a
condizione che non risultino locate;
    le  pertinenze  dell'abitazione principale (box, garage, cantina,
soffitta,  ecc.)  purche'  ubicate  nello stesso edificio o complesso
immobiliare  nel  quale  e'  sita  l'abitazione principale, ancorche'
distintamente iscritte in catasto;
    gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le
case  popolari  (I.A.C.P.)  e  gli  alloggi  posseduti  dai  soci  di
cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa, a condizione che siano
adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo.
3.  determinare  in Euro 130,00 L. 251.715 la detrazione d'imposta da
applicare  per  l'anno  2002  ai  sensi dell'art. 8, comma 2, decreto
legislativo 504/1992.
    (Omissis).
02X04380
    Il  comune  di  S.  GIOVANNI  A  PIRO  (provincia  di Salerno) ha
adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Stabilire  che  per  l'esercizio  finanziario 2002 le aliquote I.C.I.
siano applicate come segue:
    prime, seconde case ed altri immobili dei residenti nel comune di
San Giovanni a Piro 5,5 per mille;
    qualsiasi immobile posseduto a qualsiasi titolo dai non residenti
nel Comune di San Giovanni a Piro 7 per mille.
Stabilire che la detrazione per la prima casa ammonti a Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04381
    Il  comune  di  S.  GREGORIO  DA  SASSOLA  (provincia di Roma) ha
adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  Di  stabilire  le  seguenti  norme ordinamenti per l'applicazione
dell'I.C.I. - aliquota comunale sugli immobili, in questo comune, con
effetto dal 1o gennaio 2002:
    a)  aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi
e  dei  soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nei   Comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione   principale  nonche'  per  quelle  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale:
6 per mille;
    b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni
che non rientrano tra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente
punto 1: 6 per mille;
    c)  aliquota  da  applicare  a  tutti  i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti non locati: 6 per mille;
    d)  aliquota  da  applicare ai soggetti passivi per gli immobili,
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 6 per
mille;
    e)  aliquota  agevolata  per  gli  immobili  posseduti da Enti ed
organizzazioni   senza  scopo  di  lucro,  che  non  rientrano  nelle
esenzioni  dall'imposta  previste  dall'art. 7 decreto legislativo n.
504/92, compresi nelle seguenti tipologie:
      organizzazioni  di  volontariato  di  cui  alla legge 11 agosto
1991,  n.  266,  iscritte nel reqistro istituito dalle regioni: 6 per
mille;
      cooperative  sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 581,
iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;
    f)  aliquota  da  applicare  per  i  soggetti  passivi  e per gli
immobili  che  non  rientrano  tra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille.
2.  Per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art. 5  del  decreto  legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
3.  L'imposta  a'  ridotta  dei  cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati.
limitatamente  al  periodo dell'anno durante ii quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutive ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data  d'inizio  delle  condizioni  che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   comunque   utilizzato.   Il   comune   puo'   effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente.
4. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
Per   abitazione   principale   s'intende   quella   nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le   disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche
all'unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative edilizie dei
soci  assegnatari,  nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
    (Omissis).
02X04382
    Il  comune  di  S. NAZARIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il
1o febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote l.C.I. secondo lo schema
sotto riportato e per le ragioni esposte in premessa. come segue:

Tipo di immobile              Aliquota 2001       Aliquota 2002
Abitazione principale          5 per mille         5 per mille
Altri immobili di proprietà    6 per mille         6 per mille
Aree fabbricabili              6 per mille         6 per mille
Detrazione unica per abita-
 zione principale            Euro 103,29 annui  Euro 103,29 annui

    (Omissis).
02X04383
    Il  comune  di  SABAUDIA (provincia di Latina) ha adottato, il 27
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Abitazioni principali e sue pertinenze (art. 4 regolamento I.C.I.), 5
per mille;
Immobili diversi dall'abitazione principale, 6 per mille;
Fabbricati  dichiarati  inagibili  o  inabitabili, imposta ridotta al
50%;
Fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno   per   oggetto   esclusivo   e  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione ed alienazione degli immobili, 5 per mille;
Detrazione abitazione principale Euro 154,94.
    (Omissis).
02X04384
    Il  comune di SALTARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il   4  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    a)  4,5  per mille - per le unita' immobiliari possedute a titolo
di abitazione principale;
    b)  7  per  mille  -  per gli immobili diversi dalle abitazioni o
posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
2.  di  dare  atto che l'importo della detrazione sull'imposta dovuta
per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e' pari a
L.  200.000  come  stabilito  dall'art.  3  comma  55, della legge n.
662/96.
    (Omissis).
02X04385
    Il  comune  di  SALTRIO  (provincia di Varese) ha adottato, il 31
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
ha  fissato  l'aliquota del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2002 e la detrazione in Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04386
    Il  comune  di  SAN  BARTOLOMEO AL MARE (provincia di Imperia) ha
adottato,  il  12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili, con effetto a partire dal 1o gennaio 2002;
    a) aliquota  ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti
passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale,  nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un
soggetto  che le utilizzi come abitazione principale. Sono equiparate
all'abitazione  principale  due  o  piu' unita' immobiliari contigue,
occupate  ad  uso abitazione dal contribuente e dai suoi famiIiari, a
condizione  che  venga  comprovato  che  e'  stata presentata all'UTE
regolare  richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale
delle  unita'  medesime;  in tal caso, l'equiparazione all'abitazione
principale  decorre  dalla  stessa  data  in cui risulta essere stata
presentata  la  richiesta  di  variazione o con altro idoneo mezzo di
prova.   Sono   altresi'  equiparate  alle  abitazioni  principali  e
abitazioni  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in linea retta e
collaterale  entro  il  secondo  grado (se nelle stesse il parente in
questione ha stabilito la propria r esidenza): 4,5 per mille;
    b) aliquota   ordinaria  da  applicare  per  le  persone  fisiche
soggetti  passivi,  per  le  unita' immobiliari ad uso di abitazione,
dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate
a  condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto
a): 7 per mille;
    c) aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per
gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;
    d) aliquota agevolata per:
      le  cantine,  i  box,  i  posti macchina scoperti e coperti che
costituiscono   pertinenza  di  un'abitazione  principale,  ancorche'
distintamente  iscritte  in catasto, purche' ci sia coincidenza nella
titolarita'  con  il  fabbricato inerente e utilizzo avvenga da parte
del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;
      terreni   agricoli   posseduti  da  coltivatori  diretti  o  da
imprenditori  agricoli  che  esplicano  la  loro  attivita'  a titolo
principale,  purche'  dai  medesimi  condotti e purche' sussistano le
seguenti  condizioni:  1) il soggetto passivo deve essere coltivatore
diretto  o  imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli
appostiti  elenchi  comunali  previsti  dall'art. 11  della  legge n.
9/1963  con  obbligo  di  assicurazioni  per invalidita', vecchiaia e
malattia;  2)  la  quantita'  e  la qualita' di lavoro effettivamente
dedicate  all'attivita'  agricola  da pane del soggetto passivo e del
proprio nucleo famigliare deve comportare un reddito superiore al 70%
del  reddito totale lordo prodotto nell'anno precedente ai fini delle
Imposte dirette: 4,5 per mille;
      immobili   destinati   ad   ospitare   le   seguenti  attivita'
regolarmente    autorizzate:   artigianale,   commerciale,   pubblici
esercizi,  cinema,  sale  giochi,  associazioni senza scopo di lucro,
impianti sportivi strutture ricettive (alberghi, campeggi, parchi per
vacanze,  case  ed  appartamenti  per vacanze, affittacamere) 4,5 per
mille;
    e) gli  immobili  diversi  dalle abitazioni ed utilizzati a scopo
unicamente commerciale: 4,5 per mille;
    f) aliquota  ordinaria  da  applicare ai soggetti passivi per gli
immobili,  diversi  dalle  abitazioni,  dagli  stessi  posseduti  nel
comune: 7 per mille:
    g)  aliquota  ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per
gli  immobili  che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;
2.  di adottare i criteri per la determinazione della base imponibile
previsti  dall'art.  5  decreto  legislativo n. 504/1992 e successive
modificazioni,  compreso  quanto  stabilito  dai  commi  48,  5 e 52,
lettera   a)   dell'art. 3  della  legge  n.  662/96  e  dal  vigente
regolamento comunale;
3.  di  applicare  la  riduzione  del  50%  dell'imposta I.C.I. per i
fabbricati   dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque non
utilizzabile  l'immobile,  e allegando in ogni caso un certificato di
inagibilita'  o  inabitabilita'.  Il  contribuente  ha  l'obbligo  di
comunicare  al  comune,  con raccomandata A.R. la data di ultimazione
dei  lavori  di  ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la
data  dalla  quale  l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo'
effettuare  accertamenti  d'ufficio  per verificare la veridicita' di
quanto dichiarato dal contri buente;
4.  di  confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione, se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente  alla  quota  per la quale la destinazione medesima
si' verifica. La detrazione spetta altresi' per gli immobili concessi
in  uso a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado
(se  nelle  stesse  il  parente  in questione ha stabilito la propria
residenza);
5.  di  ridenominare  la  detrazione  d'imposta  dovuta  per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
Euro  103,29,  risultante  dalla  conversione  effettuata  sulla base
dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1998 n. 213, e
prendendo  in considerazione tre cifre decimali in quanto trattasi di
importi originariamente espressi in migliaia di lire;
6.   di  dare  atto  che  nella  ridenominazione  dell'importo  della
detrazione d'imposta per abitazione principale si e' tenuto conto del
principio della neutralita' della conversione;
7.   di   rendere  inapplicabile  l'arrotondamento  alle  mille  lire
inferiori  per  l'imposta  a  L.  500 e alle mille lire superiori per
l'imposta  oltre  L.  500, di cui all'art. 10, comma 3, primo periodo
del  decreto legislativo n. 504/1992 e all'art. 7, primo periodo, del
Regolamento  comunale  I.C.I.  per  evidente  incompatibilita' con la
diversa unita' monetaria di riferimento;
    (Omissis).
02X04387
    Il  comune  di SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (provincia di Bologna)
ha  adottato,  il  19  febbraio  2002,  la  seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille dando
atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 116,00.
    (Omissis).
02X04388
    Il  comune  di  SAN  BIAGIO  DELLA CIMA (provincia di Imperia) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
di  confermare,  nella  misura  del 7 per mille, l'aliquota ordinaria
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002;
di determinare, altresi', in Euro 103,29 la detrazione di imposta per
la  prima  casa,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni di legge in
materia.
    (Omissis).
02X04389
    Il  comune  di  SAN  CIPRIANO PICENTINO (provincia di Salerno) ha
adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis);
1.  di fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
N.D.   |TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI                |Aliquote per mille
1      |2                                       |3
1      |Abitazione principale                   |5,8
2      |Altri immobili                          |7
3      |Immobili non locati da almeno due anni  |8

2.  di  determinare,  per  l'anno  2002, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:
    |TIPOLOGIA DEGLI      |                    |
    |IMMOBILI nonche'     |                    |
    |categorie di soggetti|                    |
    |in situazioni di     |                    |Detrazione d'imposta
    |particolare disagio  |                    |(lire in ragione
N.D.|economico-sociale    |Aliquote d'imposta %|annua)
---------------------------------------------------------------------
1   |2                    |3                   |4
---------------------------------------------------------------------
    | Abitazione          |                    |
1   |principale           |-                   |200.000

    (Omissis).
02X04390
    Il  comune  di  SAN  FRANCESCO  AL CAMPO (provincia di Torino) ha
adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).

ICI: ALIQUOTE E    |CASISITICA DEGLI   |                  |
DETRAZIONI 2002    |IMMOBILI           |ALIQUOTA PER MILLE|DETRAZIONE
---------------------------------------------------------------------
Regime ordinario   |                   |                  |
dell'imposta       |6,5                |-                 |
---------------------------------------------------------------------
Alloggi adibiti ad |                   |                  |
abitazione         |                   |                  |
principale e       |                   |                  |
pertinenze quali:  |                   |                  |
Unita' immobiliari |                   |                  |
destinate in modo  |                   |                  |
durevole a servizio|                   |                  |
dell'abitazione    |                   |                  |
principale,        |                   |                  |
ancorche',         |                   |                  |
possedute a titolo |                   |                  |
di proprieta' o di |                   |                  |
altro diritto reale|                   |                  |
da persone fisiche |                   |                  |
conviventi con il  |                   |                  |
possessore della   |                   |                  |
predetta abitazione|                   |                  |
principale. 1' Si  |                   |                  |
considerano        |                   |                  |
pertinenziali anche|                   |                  |
le unita'          |                   |                  |
immobiliari        |                   |                  |
iscritte in        |                   |                  |
categoria catastale|                   |                  |
C/2 (depositi,     |                   |                  |
cantine e simili), |                   |                  |
C/6 (stalle,       |                   |                  |
scuderie, rimesse  |                   |                  |
ed autorimesse) e  |                   |                  |
C/7 (tettoie chiuse|                   |                  |
o aperte, soffitte |                   |                  |
e simili), e       |                   |                  |
sebbene ubicate in |                   |                  |
edifici diversi da |                   |                  |
quello in cui e'   |                   |                  |
situata            |                   |                  |
l'abitazione       |                   |                  |
principale.        |5.5                |Euro 114,00'      |
---------------------------------------------------------------------
Alloggi concessi in|                   |                  |
uso gratuito agli  |                   |                  |
affini entro il    |                   |                  |
secondo grado      |                   |                  |
(suoceri; generi e |                   |                  |
nuore; cognati).   |5,5                |Euro 114,00       |
---------------------------------------------------------------------
Alloggi concessi in|                   |                  |
uso gratuito ai    |                   |                  |
parenti in linea   |                   |                  |
retta e collaterale|                   |                  |
fino al terzo grado|                   |                  |
(genitori e figli, |                   |                  |
nonni e nipoti, zii|                   |                  |
e nipoti).         |5.5                |Euro 114,00       |
---------------------------------------------------------------------
Alloggi concessi in|                   |                  |
uso gratuito al    |                   |                  |
coniuge, ancorche' |                   |                  |
separato o         |                   |                  |
divorziato.        |5.5                |Euro 114,00       |
---------------------------------------------------------------------
Alloggi posseduti a|                   |                  |
titolo di          |                   |                  |
proprieta' o di    |                   |                  |
usufrutto da       |                   |                  |
anziani o disabili |                   |                  |
che acquisiscono la|                   |                  |
residenza in       |                   |                  |
istituti di        |                   |                  |
ricovero o sanitari|                   |                  |
a seguito di       |                   |                  |
ricovero           |                   |                  |
permanente, a      |                   |                  |
condizione che non |                   |                  |
risultino locate.  |5.5                |Euro 114,00       |
---------------------------------------------------------------------
Alloggi adibiti ad |                   |                  |
abitazione         |                   |                  |
principale, per    |                   |                  |
coloro che ne      |                   |                  |
facciano           |                   |                  |
documentata        |                   |                  |
richiesta, entro il|                   |                  |
termine previsto   |                   |                  |
per il pagamento   |                   |                  |
dell'acconto, e che|                   |                  |
rientrino in tutte |                   |                  |
le seguenti        |                   |                  |
condizioni:   1.   |                   |                  |
siano pensionati   |                   |                  |
ultrasessantenni   |                   |                  |
  2. siano titolari|                   |                  |
di reddito del     |                   |                  |
nucleo familiare   |                   |                  |
per un reddito     |                   |                  |
lordo non superiore|                   |                  |
a Euro 10.000,00.  |5.5                |Euro 200,002      |
---------------------------------------------------------------------
Alloggi            |                   |                  |
appartenenti alle  |                   |                  |
cooperative        |                   |                  |
edilizie a         |                   |                  |
proprieta'         |                   |                  |
indivisa, adibite  |                   |                  |
ad abitazione      |                   |                  |
principale dei soci|                   |                  |
assegnatari.       |5.5                |Euro 114,00       |
---------------------------------------------------------------------
Alloggi            |                   |                  |
regolarmente       |                   |                  |
assegnati dagli    |                   |                  |
istituti autonomi  |                   |                  |
per le case        |                   |                  |
popolari a         |                   |                  |
residenti in San   |                   |                  |
Francesco al Campo.|5.5                |Euro 114,00       |
---------------------------------------------------------------------
Alloggi posseduti a|                   |                  |
titolo di          |                   |                  |
proprieta' o di    |                   |                  |
usufrutto da       |                   |                  |
cittadini italiani |                   |                  |
non residenti nel  |                   |                  |
territorio dello   |                   |                  |
stato, a condizione|                   |                  |
che non risultino  |                   |                  |
locate.            |5.5                |Euro 114,00       |
---------------------------------------------------------------------
Immobili inagibili |imposta ridotta del|                  |
e inabitabili.     |50%                |-                 |
---------------------------------------------------------------------
Unita' immobiliari,|                   |                  |
inagibili e/o      |                   |                  |
inabitabili' per   |                   |                  |
almeno il 75% della|                   |                  |
superficie utile   |                   |                  |
dell'unita'        |                   |                  |
medesima, costruiti|                   |                  |
anteriormente al 1o|                   |                  |
gennaio 1967 e per |                   |                  |
cui e' stata o     |                   |                  |
verra' rilasciata  |                   |                  |
concessione        |                   |                  |
edilizia per il    |                   |                  |
relativo recupero, |                   |                  |
risanamento e/o    |                   |                  |
ristrutturazione.  |                   |                  |
Il pagamento       |                   |                  |
dell'I.C.I. ridotta|                   |                  |
decorre dal momento|                   |                  |
di inizio lavori e |                   |                  |
fino               |                   |                  |
all'ultimazione    |                   |                  |
degli stessi, e    |                   |                  |
comunque non oltre |                   |                  |
la validita' della |                   |                  |
concessione        |                   |                  |
edilizia, la       |                   |                  |
richiesta di       |                   |                  |
riduzione dovra'   |                   |                  |
essere inoltrata   |4 oltre alla       |                  |
contestualmente    |riduzione del 50%  |                  |
alla denuncia di   |per inagibilita'   |                  |
inizio lavori.     |e/o inabitabilita' |-                 |

ATTENZIONE:  Nessun  contribuente,  con  l'eccezione dell'ATC e delle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, puo' usufruire di piu' di
una detrazione di Euro 114,00 annue.
    1.  Per  l'applicazione  dell'aliquota ridotta del 5,5 per mille,
sulle  unita' immobiliari equiparate ad abitazione principale e sulle
pertinenze,  il contribuente dovra' presentare idonea documentazione,
entro  e non oltre il termine previsto per il pagamento dell'acconto,
dal  quale  risultino  le  condizioni atte a far rientrare l'immobile
nelle specifiche previste dall'art. 22 del vigente regolamento I.C.I.
    2. Per l'importo massimo della detrazione, di Euro 114,000 o Euro
200,00,  concorrono  anche  le  relative pertinenze accatastate nella
categoria C/6.
di  dare  allo  che vengono applicate maggiori detrazioni alle unita'
immobiliari  utilizzate quali abitazioni principali in possesso delle
condizioni previste nelle casistiche dettagliate come sopra;
di dare altresi' atto che i titolari di reddito familiare inferiore a
Euro   10.000,00  beneficeranno  di maggiore  detrazione  come  sopra
dettagliato nell'allegato in parola.
    (Omissis).
02X04391
    Il  comune di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (provincia di Mantova) ha
adottato,  il  14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure;
    a) aliquota agevolata del 4 per mille a favore di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici.
L'aliquota   agevolata   e'   applicata   limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori:
    b) aliquota  nella misura massima deI 7 per mille per gli alloggi
non locati;
    c) aliquota  nella  misura  del 5,5 per mille per tutti gli altri
immobili  con  detrazione  di  Euro  103 per l'abitazione principale,
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione:
2.  di stimare, in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato
dal  concessionario  della  riscossione delle imposte e relativo agli
introiti  registrati, nonche' ai versamenti eseguiti direttamente dai
contribuenti  sul  c/c  postale  del  comune,  il gettito complessivo
dell'imposta in Euro 227.241 per l'anno 2002.
    (Omissis).
02X04392
    Il  comune  di  SAN GIORGIO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha
adottato,  il  13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    aliquota 4,5 per mille per abitazione principale e pertinenze;
    aliquota  5  per  mille  per  fattispecie diversa dall'abitazione
principale e pertinenze;
2.  di  confermare  in  Euro  103,29  la  detrazione per l'abitazione
principale e pertinenze.
    (Omissis).
02X04393
    Il  comune  di  SAN  GIOVANNI  BIANCO  (provincia  di Bergamo) ha
adottato,  l'8  gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
    a) unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale 5 per
mille;
si  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione principale anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricoveri  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
    b) altre unita' immobiliari 6,5 per mille;
    c) terreni agricoli esenti;
    d) aree edificabili 6,5 per mille;
    (Omissis).
    H) unita' immobiliari censite alla cat. D7 per mille;
2.  di  determinare  per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per
l'abitazione principale;
3. di determinare:
    l'elevazione  delle detrazione spettante a Euro 154,94 e comunque
non oltre l'importo dell'imposta dovuta;
    per   le   abitazioni  principali  delle  seguenti  categorie  di
contribuenti, in particolari situazioni di disagio sociale economico;
    famiglie  in  cui  e'  presente  almeno  un soggetto portatore di
han-dicap.
    (Omissis).
02X04394
    Il  comune  di  SAN  GIOVANNI  GEMINI (provincia di Agrigento) ha
adottato,  il  26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  2002,  nella misura del 6 per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.);
    (Omissis).
02X04395
    Il  comune  di  SAN  MARCELLO PISTOIESE (provincia di Pistoia) ha
adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote per l'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    aliquota  ridotta  del  5  per  mille,  applicabile  ai  seguenti
immobili:
      a)   unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale  dalle  persone  fisiche  soggetti  passivi, e dai soci di
cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa, entrambi residenti nel
comune;
      b)  alloggi  regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per
le case popolari;
      c)  unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risulti locata;
      d)  abitazione concessa da possessore in uso gratuito a parenti
di primoo grado in linea retta (genitori e figli) e secondoo grado in
linea  collaterale  (fratelli  e sorelle), che la occupano quale loro
abitazione principale;
      e)  a  due  o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga   comprovato   che  e'  stata  presentata  all'U.T.E.  regolare
richiesta  di  variazione  ai fini della unificazione catastale delle
unita'   medesime.   In   tal   caso  l'equiparazione  all'abitazione
principale  decorre  dalla  stessa  data  in cui risulta essere stata
presentata la richiesta di variazione;
      f)  abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che
la utilizza come dimora abituale;
      g) pertinenze dell'abitazione principale;
    aliquota  ridotta  del  5 per mille, applicabile agli immobili il
cui  soggetto  passivo  d'imposta e' identificabile nei seguenti enti
senza  scopo di lucro, e per i quali non ricorre l'esenzione prevista
dall'art. 7   comma  1  lett. c)  decreto  legislativo  n.  504/92  e
dell'art. 2  del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., adottato
in  conformita'  dell'art. 59 comma 1 lett. c) decreto legislativo n.
446/97:
      a) associazioni di mutuo soccorso e pubblica assistenza;
      b) Croce Rossa;
      c) conservatori;
      d)  circoli  sportivi  e  ricreativi  che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali.
    aliquota  ordinaria  del 6,7 per mille, applicabile agli immobili
diversi da quelli sopraindicati.
    detrazione   di  imposta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale del soggetto passivo Euro 103,29 rapportate al
periodo  dell'anno  durante  il  quale  si protrae tale destinazione;
l'ammontare   della   detrazione   se   non   trova  totale  capienza
nell'imposta   dovuta   per   l'abitazione   principale  deve  essere
computato,   per   la  parte  residua,  sull'imposta  dovuta  per  le
pertinenze.
    (Omissis).
02X04396
    Il  comune  di  SAN  MARTINO  DI VENEZZE (provincia di Rovigo) ha
adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2002  nella  misura  unica  del  4  per  mille con detrazione
dell'imposta  dovuta  per  unita'  immobiliare  adibita al abitazione
principale nella misura di Euro 103.29 (pari a L. 200.000).
    (Omissis).
02X04397
    Il  comune  di  SAN  MARTINO  SICCOMARIO  (provincia di Pavia) ha
adottato,  il  20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Si confermano le seguenti aliquote per l'anno 2002:
    abitazione principale (cat. catastale A) e garage (cat. catastale
C6): 5,25 per mille;
    zona Santa Croce e Molinello (cat. catastale A): 5 per mille;
    case sfitte (cat. catastale A e C6): 7 per mille;
    per  tutte  le  altre categorie, l'aliquota d'applicare e' il 6,5
per mille.
Si conferma, per l'anno 2002, quanto previsto dalla deliberazione del
C.C. n. 8 del 22 marzo 1999.
La  maggiorazione  della  detrazione  da Euro 103,29 a Euro 258,23 si
applica  alle unita' immobiliari classificate nelle categorie A2 - A3
-  A4 e A5 aventi un valore catastale non superiore a Euro 51.645,69,
in  misura  differenziata  in rapporto al numero dei componenti ed al
reddito   complessivo   del  nucleo  familiare,  secondo  la  tabella
sottoriportata.
Il  reddito  del  nucleo  familiare  e' costituito dall'ammontare dei
redditi  complessivi  considerati  ai fini I.R.PE.F. e conseguiti dai
suoi componenti nell'anno solare precedente a quello cui si riferisce
l'imposta, come dimostrato sul 740/730.
L'importo  della  maggiore detrazione si applica nella misura ridotta
del  50%  nel  caso di unita' immobiliari il cui valore catastale sia
superiore  a Euro 51.645,69 ma non superiore a Euro 77.468,53 e nella
misura  ridotta  del 25% qualora il valore catastale sia compreso tra
Euro 77.468,53 e Euro 103.291,38.
Per  le  famiglie con reddito complessivo da lavoro dipendente fino a
Euro 15.493,71  composte  da  almeno  tre  persone  saranno applicate
ulteriori detrazioni di Euro 129.11.


I.C.I. anno 20002               Importo da detrarre comprensivo
                                   di Euro 103,29 di legge
         -                                      -
Per  i  redditi  fino  a  Euro  7.488,62  applicazione  della massima
detrazione di Euro 258,23

    Limite
reddito familiare     1 pers.    2 pers.   3 pers.   4 pers. e oltre
        -                -          -         -             -
da Euro 7.488,62
a Euro 10.329,14  Euro 154,94  Euro 180,76  Euro 206,58  Euro 232,40
da Euro 10329,14
a Euro 12.911,42  Euro 129,11  Euro 154,94  Euro 180,76  Euro 206,58
da Euro 12911,42
a Euro 18.075,99        -      Euro 129,11  Euro 154,94  Euro 180,76
da Euro 18.075,99
a Euro 23.240,56        -            -      Euro 129,11  Euro 154,94
da Euro 23.240,56
a Euro 28.405,13        -            -           -       Euro 129,11

1.  Per  tutti  i redditi superiori alla tabella, detrazioni di legge
pari a Euro 103,29.
2.   Nel   caso  di  nucleo  familiare  con  portatori  di  handicap,
cassintegrati,  disoccupati  o  lavoratori  in  mobilita'  (2001),  i
suddetti limiti di reddito vengono aumentati di Euro 2.582,28.
    (Omissis).
02X04398
    Il  comune  di  SAN  MAURO  TORINESE  (provincia  di  Torino)  ha
adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), nel seguente modo:
    5  per  mille:  aliquota  per  le  abitazioni  principali, per le
abitazioni  locate  con  contratti  agevolati  e  per  le  abitazioni
assegnate dall'A.T.C.;
    6  per  mille:  aliquota  per  le  abitazioni  diverse  da quella
principale;
    6,3 per mille: aliquota per gli altri immobili.
2.  di  mantenere  invariata,  per  l'anno  2002,  la  detrazione per
l'abitazione principale in Euro 103.29 pari a L. 200.000.
    (Omissis).
02X04399
    Il  comune  di  SAN  MINIATO  (provincia di Pisa) ha adottato, il
25 gennaio  2002  e il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote gia' applicate
nell'anno 2001:
    a)  6,3  per  mille  aliquota  I.C.I.  ordinaria  gravante  sugli
immobili, ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili;
    b)  4,7  per  mille  aliquota  I.C.I. da applicare a carico delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa residenti nel comune di San Miniato, per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale;  tale
aliquota  e'  estesa  alle  altre  fattispecie  di cui all'art. 5 del
regolamento  citato, tra cui le unita' immobiliari di categoria C/6 e
C/2, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale;
    c)  7 per mille aliquota I.C.I. gravante sulle unita' immobiliari
adibite  ad  uso abitativo, per le quali non risulti alcuna residenza
anagrafica  per un periodo superiore a centottanta giorni. Non devono
essere  considerate  tra  queste  (bensi'  tra  quelle  cui applicare
l'aliquota   ordinaria),   nei   tre   anni   successivi   alla  loro
realizzazione,  i  fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
2.  di  stabilire  in  Euro  103,30  la  detrazione  per l'abitazione
principale,  ai  sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92,
cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96;
    (Omissis).
1.   di  stabilire  in  Euro  258,23  la  detrazione  sull'abitazione
principale  per  categorie  di  soggetti in situazioni di particolare
disagio economico o sociale, aventi i seguenti requisiti:
    a)  i  nuclei  familiari formati da ultrasessantacinquenni aventi
reddito,  derivante  unicamente  da  pensione,  non  superiore a Euro
7.234,14  se si tratta di un anziano ultrasessantacinquenne residente
da  solo; con reddito derivante solo da pensione non superiore a Euro
10.850,95  se  si  tratta  di due anziani ultrasessantacinquenni; per
ogni  ulteriore componente ultrasessantacinquenne di tali nuclei Euro
1.808,67 per ciascun componente, e che non siano proprietari di altri
immobili  al  di  fuori  di  quello abitato (comprensivo di eventuali
pertinenze  cat.  catastale  C/6  e  C/2).  Per la determinazione del
reddito  del nucleo familiare non si tiene conto di eventuali assegni
di  accompagnamento,  di  contributi  di  assistenza sociale, ne' del
reddito dell'abitazione posseduta.
    b)  i  nuclei  familiari  che  si  trovino in stato di comprovata
indigenza certificata dall'ufficio politiche sociali del comune e che
non siano proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato
(comprensivo  di  eventuali  peninenze cat. catastale C/6 e C/2). Per
usufruire  della  detrazione  di Euro 258,23 dovra' essere presentata
domanda,  entro  il  31  maggio  2002,  su  apposito  modulo  fornito
dall'amministrazione,  in  cui  gli  interessati  autocertificano  il
possesso dei requisiti di cui sopra, tra cui la situazione reddituale
relativa all'anno 2001.
    (Omissis).
02X04400
    Il  comune  di  SAN  VINCENZO  LA COSTA (provincia di Cosenza) ha
adottato,  il  14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare le seguenti aliquote (I.C.I.) imposta comunale sugli
immobili,  di  questo  comune,  con effetti dal 1o gennaio 2002 nelle
seguenti misure:
    aliquota ordinaria: 6 per mille;
    aliquota abitazione principale: 5 per mille.
2.  di dare atto che la detrazione per la prima casa resta confermata
in Euro 103,29 pari a L. 200.000, ai sensi di legge.
3.  di  fissare  un  aliquota agevolata al 3 per mille, in favore dei
proprietari  che  eseguono  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari   inagibili  o  inabitabili,  interventi  finalizzati  al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati nel centro storico.
    (Omissis).
02X04401
    Il  comune  di  SAN  ZENONE  AL  LAMBRO  (provincia di Milano) ha
adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno 2002, le aliquote di imposta I.C.I.
come  da  allegato  sub.  2),  fatte  salve le riduzioni obbligatorie
previste dalla legge;
2.  di  fissare  l'importo  della  detrazione  d'imposta per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
Euro 103.29.
    (Omissis).

---->  Vedere Tabella a pag. 75 del S.O.  <----
02X04402
    Il  comune  di  SANGINETO  (provincia  di Cosenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).


       DESCRIZIONE IMMOBILI                ALIQUOTA DA APPLICARE
                 -                                   -
aliquota ordinaria                             7 per mille
immobili adibiti ad abitazione principale      6 per mille
immobili posseduti in aggiunta all'abitazione
 principale                                    7 per mille
alloggi non locati                             7 per mille
abitazione principale di anziani o disabili
 di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23
 dicembre 1996, n. 662                         6 per mille
unita' immobiliari di cui all'art. 4, comma 1,
 della legge n. 556/1996 (persone fisiche
 soggetti passivo o soci di cooperative
 edilizie, a proprietà indivisa, residenti
 nel comune, per l'unità immobiliare diret-
 tamente adibita ad abitazione principale,
 nonché quelle locate con contratto registrato
 ad un soggetto che le utilizzi come abita-
 zione principale).                            6 per mille
fabbricati realizzati per la vendita e non
 venduti (art. 3, comma 55, legge 23 di-
 cembre 1996 n. 662                            6 per mille
terreni agricoli e aree fabbrigabili           6 per mille

2. (omissis).
3.  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  resta  fissata  in
L. 200.000.
    (Omissis).
02X04403
    Il  comune  di  SANTA  VITTORIA  D'ALBA  (provincia  di Cuneo) ha
adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  2002,  nella misura unica del 5 per
mille,  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli
immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504;
2. di confermare, altresi', in Euro 103,29 la detrazione prevista per
le abitazioni principali.
    (Omissis).
02X04404
    Il  comune  di  SANT'AGATA  BOLOGNESE  (provincia  di Bologna) ha
adottato,  il  20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2002 nella misura del 6,8 per mille;
2.  di  determinare  un aliquota ridotta nella misura del 5 per mille
per le abitazioni principali dei soggetti residenti.
Sono equiparate alle abitazioni principali:
    unita'   immobiliare,   appartenente  a  cooperativa  edilizia  a
proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario
(ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/96);
    alloggio regolarmente assegnato dall'ACER, ex I.A.C.P., (ai sensi
dell'art. 3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/96);
    unita'  immobiliare  posseduta nel territorio del comune a titolo
di   proprieta'  o  di  usufrutto  da  cittadino  italiano  residente
all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata
(ai sensi del decreto-legge n. 16/93 conv. legge n. 75/93).
Si  considera  inoltre  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziano  o  disabile  che  acquisisce la residenza in istituto di
ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
Ai   fini  della  sola  applicazione  dell'aliquota  sono  equiparate
all'abitazione principale:
    l'abitazione  concessa  dal  possessore in uso gratuito a parenti
fino  al  secondoo  grado  o  ad  affini fino al primoo grado, che la
occupano quale loro abitazione principale:
    l'abitazione  posseduta  da  un  soggetto  che la legge obbliga a
risiedere  in  un  altro  comune  per ragioni di servizio e/o lavoro,
qualora  l'unita'  immobiliare  risulti  occupata,  quale  abitazione
principale, dai familiari del possessore.
Il  soggetto  interessato  attesta la sussistenza delle condizioni di
diritto  e di fatto richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta,
con una dichiarazione sostitutiva.
Le   agevolazioni  per  equiparazione  all'abitazione  principale  si
applicano  anche  alle  relative pertinenze con le modalita' previste
all'art. 16 del regolamento.
3. di determinare l'aliquota del 5,5 per mille da applicarsi:
    abitazione  locata,  con  contratto registrato, a soggetto che la
utilizza come abitazione principale;
Il  soggetto  interessato  attesta la sussistenza delle condizioni di
diritto  e  di  fatto  per  la fruizione dell'aliquota agevolata, con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio o mediante presentazione di
copia del contratto di locazione;
4. di determinare l'aliquota del 5 per mille da applicarsi:
    abitazione  locata,  a  soggetto  che la utilizza come abitazione
principale, con contratto a canone "concordato" dalle associazioni di
catecoria ai sensi della legge n. 431/98;
La  sussistenza  di tale condizione deve essere segnalata in denuncia
ovvero  comunicata  per  iscritto se la denuncia stessa e' gia' stata
presentata;
5. di determinare l'aliquota dello 0 per mille da applicarsi:
    agli  immobili  di  nuova costruzione, da destinarsi ad attivita'
produttive  e commerciali, per i primi tre anni di utilizzo a partire
dal  momento  della  denuncia  di  fine  lavori  del nuovo fabbricato
regolarmente denunciato;
Il  soggetto  interessato  attesta la sussistenza delle condizioni di
diritto e di fatto per la fruizione dell'aliquota agevolata, mediante
presentazione di autocertificazione e copia denuncia di fine lavori.
L'agevolazione non e' applicabile:
    a) alle imprese che svolgono attivita' immobiliare in genere;
    b)  alle  imprese  che  affittano in tutto o in parte immobili di
loro proprieta';
    c) a privati che affittano a terzi.
6.  di  determinare  la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo in Euro 114
(L. 220.735)  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante il quale si
protrae tale destinazione e al numero dei dimoranti proprietari;
7.  di  determinare  la  detrazione  di  Euro 155,00 (L. 300.121) nei
confronti dei:
    pensionati abitanti nell'unica casa di proprieta', titolari di un
reddito  imponibile  ai  fini I.R.PE.F. non superiore a Euro 8.000,00
(L. 15.490.160) annui.
    La  detrazione  viene  riconosciuta  previa  consegna di apposita
autocertificazione dei dati e requisiti richiesti da presentare entro
il  termine  di  scadenza  del  pagamento della seconda rata relativa
all'anno 2002;
8.  di  determinare  la detrazione di Euro 25,00 (L. 48.407) per ogni
pane   di  terreno  del  Consorzio  dei  Partecipanti  di  Sant'Agata
Bolognese,  per  le  motivazioni esposte in premessa, da riconoscersi
previa  sottoscrizione  della  apposita convenzione di cui al comma 3
dell'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.;
9. di dare atto che le autocertificazioni e/o documentazione previste
per  usufruire  delle  agevolazioni  di  aliquota o detrazioni devono
essere  presentate  entro  il  20 dicembre 2002. L'amministrazione si
riserva  di  richiedere documentazione integrativa comprovante quanto
dichiarato,  nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le
sanzioni previste in materia.
    (Omissis).
02X04405
    Il  comune di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (provincia di Avellino) ha
adottato,  il  18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. aliquota ridotta da applicare:
    per  le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale: 5,5 per
mille;
    per  le  unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,5 per mille;
    per   le   pertinenze   dell'abitazione   principale   anche   se
distintamente  iscritte  in  catasto  ubicate nello stesso edificio o
complesso  immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale: 5,5
per mille;
    per  le unita' immobiliari concesse in uso gratuito con scrittura
privata  registrata a parenti in linea retta, a prescindere dal grado
di parentela, o collaterale, entro il quarto grado, che le utilizzano
come abitazione principale: 5,5 per mille;
2. aliquota del 4,9 per mille per gli immobili di categoria catastale
C1  (negozi  e  botteghe),  C2  (magazzini  e locali di deposito), C3
(laboratori   per  arti  e  mestieri),  utilizzati  direttamente  dai
proprietari  o  locati  con  contratto  registrato per l'esercizio di
nuove  attivita'  commerciali o artigianali, site nel centro storico,
nelle  seguenti strade: 1. Via Mancini; 2. Via Dietro le Mura; 3. Via
Roma;  4.  Corso  Vittorio  Emanuele;  5. Piazza Garibaldi; 6. Piazza
Umberto I; 7. San Rocco;
3.  aliquota  ordinaria 7 per mille per tutti gli altri immobili, non
individuati nei precedenti punti;
    II.  i  soggetti  di  cui  al  punto  2 in possesso dei necessari
requisiti potranno applicare la riduzione al momento delle prescritte
rate  di  pagamento  dell'imposta;  dovranno,  pena  l'esclusione dal
diritto,  far  pervenire  al  comune,  entro il termine della rata di
saldo,  apposita  dichiarazione  su modello predisposto dall'ufficio,
per  gli  immobili non locati, contratto di locazione registrato, per
gli immobili locati;
    III.   di   stabilire   che   dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
sono  detratte,  fino  a  concorrenza  del suo ammontare, Euro 103,29
(L. 200.000)  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante il quale si
protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad
abitazione  principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la
destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta
dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che:
      per  abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
      le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari;
    IV. di riconoscere che la detrazione per abitazione principale e'
applicabile   anche   alle   pertinenze   dell'abitazione  principale
eventualmente  non  gia' assorbita dall'abitazione principale (art. 5
regolamento I.C.I.);
    V.  di  riconoscere che la detrazione per abitazione principale e
per   le  pertinenze  dell'abitazione  principale,  come  individuate
nell'art. 5   del  regolamento  I.C.I.,  e'  applicabile  anche  alle
abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea
retta,  a prescindere dal grado di parentela, o collaterale, entro il
quarto grado;
    VI.  di individuare le situazioni di disagio economico e sociale,
per  le  quali  e'  riconosciuta la maggiore detrazione d'imposta per
abitazione   principale,   nelle  seguenti  condizioni  personali  ed
economiche:
      1. cittadini residenti nel comune;
      2. persone di eta' non inferiore a 75 anni;
      3.  nuclei familiari anagrafici con la presenza di soggetti che
indipendentemente  dall'eta', risultano invalidi civili al 50% (grado
d'invalidita' minimo) (accertata da commissione medica pubblica);
      4.  nuclei  familiari  anagrafici  con  la presenza di uno o di
entrambi i coniugi che risulta e/o risultano iscritti nelle liste dei
disoccupati del centro per l'impiego;
      5. prima fascia di reddito - Reddito lordo conseguito nell'anno
precedente,  non  superiore  a  Euro  5.164,57  (L. 10.000.000) se il
soggetto  passivo  vive  da  solo;  se  il  soggetto non vive solo il
reddito  complessivo lordo del nucleo familiare viene fissato in Euro
9.296,22  (L. 18.000.000), per il nucleo di due persone; detto limite
viene incrementato di Euro 3.098,74 (L. 6.000.000) per ogni ulteriore
componente;  sono esclusi dal computo del reddito complessivo: quello
derivante   dal  possesso  dell'abitazione  principale  ed  eventuali
pertinenze, i redditi non soggetti ad I.R.PE.F. e quelli a tassazione
separata;
      6.  seconda  fascia  di  reddito  -  Reddito  lordo  conseguito
nell'anno precedente non superiore a Euro 8.263,31 (L. 16.000.000) se
il  soggetto  passivo  vive  solo;  se  il  soggetto non vive solo il
reddito  complessivo lordo del nucleo familiare viene fissato in Euro
14.460,79 (L. 28.000.000), per il nucleo di due persone; detto limite
viene incrementato di Euro 3.098,74 (L. 6.000.000) per ogni ulteriore
componente;  sono esclusi dal computo del reddito complessivo: quello
derivante   dal  possesso  dell'abitazione  principale  ed  eventuali
pertinenze, i redditi non soggetti ad I.R.PE.F. e quelli a tassazione
separata;
      7.  il  soggetto  passivo  e gli eventuali componenti il nucleo
familiare  non  devono essere proprietari o titolari di altri diritti
reali   (usufrutto,   uso,  abitazione)  su  altri  fabbricati  oltre
l'abitazione principale, su tutto il territorio nazionale;
Le  condizioni  elencate  al  punto 1 - 2 - 7 e reddito devono essere
possedute  tutte e contestualmente dal soggetto passivo alla data del
1o gennaio dell'anno d'imposta;
Le  condizioni  elencate  al  punto 1 - 3 - 7 e reddito devono essere
possedute  tutte e contestualmente dal soggetto passivo alla data del
1o gennaio dell'anno d'imposta;
Le  condizioni  elencate  al  punto 1 - 4 - 7 e reddito devono essere
possedute  tutte e contestualmente dal soggetto passivo alla data del
1o gennaio dell'anno d'imposta;
    VII.  di  stabilire  che  per i soggetti passivi I.C.I. di cui al
capo  VI  sia  applicata la detrazione di seguito indicata e comunque
non oltre l'importo dell'imposta dovuta:
      A)  Euro  154,94 (L. 300.000), per coloro che siano in possesso
dei requisiti e reddito di seconda fascia;
      B)  Euro  258,23 (L. 500.000), per coloro che siano in possesso
dei requisiti e reddito di prima fascia;
    VIII.  La  detrazione  di cui al capo VII e' rapportata ad unita'
immobiliare;  in  caso  di  comproprieta'  spetta al soggetto passivo
proporzionalmente   alla   quota   di  utilizzo  dell'abitazione;  la
detrazione  spettante  e'  applicata  sulla  sola  imposta dovuta per
l'abitazione   principale   e  per  l'eventuali  pertinenze,  fino  a
concorrenza  del  suo  ammontare.  l  soggetti  di  cui al capo VI in
possesso  dei necessari requisiti potranno applicare la detrazione al
momento  delle  prescritte  rate di pagamento dell'imposta; dovranno,
pena  l'esclusione  dal  diritto,  far  pervenire al comune, entro il
termine  della  rata  del  saldo,  apposita  dichiarazione su modello
predisposto dall'ufficio.
    (Omissis).
02X04406
    Il  comune  di  SAPPADA  (provincia  di  Belluno) ha adottato, il
12 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di stabilire la differenziazione come segue delle aliquote I.C.I.
da applicarsi nell'ambito del territorio comunale per l'anno 2002, in
considerazione dei programmi dell'amministrazione comunale:
    a) 6,5  per  mille per le unita' immobiliari direttamente adibite
ad  abitazione  principale  delle persone fisiche soggetti passivi in
esso residenti.
    Si  considerano  tali,  peraltro,  quelle possedute - a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto - da anziani o disabili che, a seguito di
ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti sanitari o
di  ricovero,  purche'  non  risultino locate e le unita' immobiliari
concesse  in  comodato a parenti in linea retta o collaterale fino al
secondo grado, adibite a loro abitazione principale;
    b)   6,5 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto
registrato  a  persone fisiche e da queste utilizzate come abitazione
principale;
    c)   6,5  per  mille  per  gli  immobili iscritti in catasto alla
categoria D2;
    d) 7 per mille per tutti gli altri immobili;
    e)  di portare a Euro 103,29 la misura della detrazione d'imposta
riconosciuta alle unita' immobiliari di cui alla lettera a) del punto
precedente;
    (Omissis).
02X04407
    Il  comune  di SCANZOROSCIATE (provincia di Bergamo) ha adottato,
il   18 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    aliquota 5 per mille: fabbricati adibiti ad abitazione principale
e relative pertinenze (box - cantine ecc.);
    aliquota 5 per mille: aree fabbricabili;
    aliquota 6 per mille: altri fabbricati adibiti ad usi diversi;
    L. 200.000  detrazione  per  unita'  immobiliare  adibita a prima
abitazione;
    Riduzione  del  50%  per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili ed
inabitabili   alle   condizioni  previste  dalla  legge  n.  662  deI
23 dicembre 1996.
    (Omissis).
02X04408
    Il  comune  di  SCAPOLI  (provincia  di  Isernia)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  stabilire  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI),
istituita  con  decreto  legislativo  30 dicembre  1995,  n.  504, da
applicarsi  in  questo  comune per l'anno 2002 nella misura del 6 per
mille.
Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno
2002 viene confermata in Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04409
    Il  comune  di  SCILLATO  (provincia  di  Palermo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Determinare per l'anno 2002, l'aliquota relativa all'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5,5 per mille e cio' in conformita' a
quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/92 art. 6 comma 2.
Fissare  in  L. 200.000 la detrazione per abitazione principale e che
usufruiranno  anche  di  tale detrazione i soggetti di cui all'art. 5
del  regolamento  comunale  lettera  "a" abitazione di proprieta' del
soggetto  passivo  e  lettera "e" abitazione concessa in uso gratuito
del  possessore  a  figli  e nipoti in linea diretta coniugata o gia'
coniugati.
    (Omissis).
02X04410
    Il comune di SILEA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nelle
seguenti misure:
    abitazione principale 4,5 per mille;
    altri  immobili soggetti all'imposta (terreni, aree fabbricabili,
altri fabbricati) 5,8 per mille
    detrazione  per  l'abitazione  principale  Euro 130,00, fino alla
concorrenza dell'imposta;
    detrazione  per l'abitazione principale di Euro 258,00, fino alla
concorrenza  dell'imposta,  per  le seguenti categorie di soggetti in
situazioni di particolare disagio economico o sociale:
      a) nuclei  familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno
2001  solamente  redditi  di  lavoro dipendente e da pensione, per un
importo   complessivo   non   superiore   a  Euro  5.508,00  (pari  a
L. 10.665.000)  (se il nucleo e' composto da una persona sola), o non
superiore al doppio ditale ammontare (se il nucleo e' composto da due
o  piu'  persone), e dichiarino inoltre di non possedere altre unita'
immobiliari  e  di  non  avere altri redditi oltre a quello derivante
dall'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  sue
eventuali pertinenze;
      b) nuclei  familiari  con  almeno  un  invalido  al  100  % che
dichiarino  un  reddito complessivo nell'anno 2001 per un importo non
superiore a Euro 16.524,00 (pari a L. 31.995.000) pro capite.
2.  di  dare  atto  che  ai  sensi  del  "Regolamento comunale per la
disciplina dell' I.CI." per abitazione principale si intende:
    a)  l'unita'  immobiliare  nella  quale  il  contribuente  che la
possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di
godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;
    b)  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' o di
usufrutto   in   Italia  da  cittadini  italiani  non  residenti  nel
territorio  dello  Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non
risulti locata;
    c) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune di Silea.
3.  di  considerare,  ai  sensi  del  "Regolamento  comunale  per  la
disciplina dell'I.C.I.", ai fini dell'aliquota e della detrazione per
l'abitazione principale, le seguenti unita' immobiliari:
    a) le    pertinenze    dell'abitazione   principale,   anche   se
distintamente   iscritte   in   catasto,   limitatamente   ai  locali
strettamente  funzionali  alla  stessa abitazione (ad esempio garage,
cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);
    b) le  unita'  immobiliari,  in  precedenza adibite ad abitazione
principale,  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizioni
che le stesse non risultino locate;
    c) le  unita'  immobiliari  concesse in uso gratuito a parenti in
linea  retta,  fino  al  primo  grado  di  parentela,  adibite a loro
abitazione principale.
    (Omissis).
02X04411
    Il  comune  di  SINNAI  (provincia  di  Cagliari) ha adottato, il
14 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare per l'esercizio 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per  mille,  ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992
come  sostituito  dall'art. 3,  comma  53 della legge n. 662/1996, ed
un'aliquota  ridotta  al  5 per mille in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  di  soci  di  cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4 della legge n.
556/1996,  dando  atto  che  viene  rispettata  la  condizione che il
gettito  complessivo  previsto  sia  almeno  pari  all'ultimo gettito
annuale realizzato;
di riconoscere per l'abitazione principale la detrazione nella misura
di Euro 207,00, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo
n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, o della legge n. 662/1996);
di  riconoscere  altresi' per l'abitazione principale utilizzata come
dimora  abituale  dai  soggetti  passivi nel cui nucleo familiare sia
presente  un  portatore  di  handicap  con  invalidita'  del 100%, la
detrazione d'imposta di Euro 258, ai sensi dell'art. 8 comma 3 ultimo
periodo  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  a condizione che il
reddito   complessivo  annuo  lordo  comprendente  eventuali  redditi
soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  e  comunque  non  compresi  nella
dichiarazione  dei  redditi  dell'anno  precedente  (ad  eccezione di
eventuali  redditi  derivanti dallo status di invalido o portatore di
handicap, e' inferiore a Euro 47.000,00;
di  fissare  l'aliquota  agevolata  del  3  per  mille  a  favore  di
proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei centri storici limitatamente alle unita' immobiliari
oggetto  di  detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5 delle legge n. 449/1997.
    (Omissis).
02X04412
    Il  comune  di  SIZIANO  (provincia  di  Pavia)  ha  adottato, il
16 gennaio  e  il  25 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di adottare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella
misura del 6 per mille per l'anno 2002.
    (Omissis).
1.  di  modificare,  per  l'anno  2002,  le detrazioni per abitazione
principale sull'imposta comunale sugli immobili come sotto precisato:
    Detrazione Euro 206,58 annua:
      reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e
derivante  esclusivamente  da  lavoro  dipendente  e/o da pensione da
lavoro  dipendente,  pari  a  Euro  15.493,00  in  presenza di nucleo
familiare composto da 1 o 2 persone;
      reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e
derivante  esclusivamente  da  lavoro  dipendente  e/o da pensione da
lavoro  dipendente,  pari  a  Euro  20.141,00  in  presenza di nucleo
familiare composto da 3 o 4 persone;
      non  possedere  altri  immobili,  oltre  l'eventuale pertinenza
dell'abitazione principale;
      valore  catastale  complessivo  dell'immobile  non  superiore a
Euro 51.645,00;
      categoria catastale dell'abitazione A/3, A/4 o A/5;
      l'entita'  della detrazione dovra' essere rapportata alla quota
di possesso.
    Detrazione Euro 258,23 annua
      reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e
derivante  esclusivamente  da  lavoro  dipendente  e/o da pensione da
lavoro  dipendente,  pari  a  Euro  12.911,00  in  presenza di nucleo
familiare composto da 1 o 2 persone;
      reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e
derivante  esclusivamente  da  lavoro  dipendente  e/o da pensione da
lavoro   dipendente,  pari  a  L. 18.076,00  in  presenza  di  nucleo
familiare composto da 3 o 4 persone;
      reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e
derivante  esclusivamente  da  lavoro  dipendente  e/o da pensione da
lavoro  dipendente,  pari  a  Euro  23.241,00  in  presenza di nucleo
familiare con componenti uguali o superiori a 5;
      non  possedere  altri  immobili,  oltre  l'eventuale pertinenza
dell'abitazione   valore   catastale  complessivo  dell'immobile  non
superiore a Euro 51.645,00;
      categoria catastale dell'abitazione A/3, A/4 o A/5;
      l'entita'  della detrazione dovra' essere rapportata alla quota
di possesso.
2.  di  dare  atto  che  il  possesso  dei  requisiti sara' accertato
mediante  dichiarazione  sostitutiva da rendersi ai sensi dell'art. 4
legge n. 15/68;
3.  di  dare  atto  che  "pertinenza  all'abitazione  principale"  si
considerano   quei   fabbricati   previsti  nell'art. 8  del  vigente
Regolamento per l'imposta comunale sugli immobili.
    (Omissis).
02X04413
    Il  comune  di  SMARANO  (provincia  di  Trento)  ha adottato, il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di   determinare,   (omissis),   per   l'anno  2002,  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:
    4,5 per mille per l'unita' immobiliare da destinare ad abitazione
principale;
    4,75  per  mille per le abitazioni tenute a disposizione (seconde
case);
    5 per mille per le aree edificabili;
    4  per  mille  per  gli  esercizi  alberghieri classificati nelle
categoria catastale D/2.
2.  di  stabilire  la  detrazione  d'imposta per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  contribuente in Euro 103,29
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
    (Omissis).
02X04414
    Il  comune  di SMERILLO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il   15 marzo   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per il 2002 le aliquote di imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) previste per il 2001 e precisamente:
    1. aliquota ordinaria 5 per mille;
    2. aliquote alloggi non locati: 7 per mille;
    3.  detrazione  unica  abitazione principale: Euro 103,29 (pari a
L. 200.000).
    (Omissis).
02X04415
    Il  comune  di  SOLAGNA  (provincia  di  Vicenza) ha adottato, il
9 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002  le aliquote I.C.I. fissate per
l'anno 1999, come sotto specificate:
    5 per mille per la prima casa;
    7 per mille per i terreni edificabili;
    6 per mille per i restanti immobili.
    (Omissis).
02X04416
    Il  comune  di  SOLDANO  (provincia  di  Imperia)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  determinare,  per  l'anno 2002, l'aliquota della imposta comunale
sugli immobili nel modo seguente:
    aliquota ordinaria 6 per mille;
    aliquota abitazione non principale 7 per mille.
Di  stabilire  contestualmente  in  Euro  103,29  la  detrazione  per
l'abitazione principale prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
    (Omissis).
02X04417
    Il  comune  di  SOLETO  (provincia  di  Lecce) ha adottato, il 21
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
fissare  per  l'anno  2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura deI 6 per mille;
fissare  invece nella misura del 5 per mille l'aliquota per le unita'
immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale;
fissare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02X04418
    Il  comune  di  SOVICO  (provincia  di  Milano) ha adottato, il 2
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) da applicare per l'anno 2002 nella seguente misura:
    aliquota ordinaria: 5,7 per mille;
    aliquota ridotta: 5 per mille;
A  favore  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  dei soci di
cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel comune di
Sovico,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  e  agli  immobili qualificabili come pertinenze, ai sensi
dell'art. 817  del  codice  civile,  a servizio della suddetta unita'
immobiliare.
Si considera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento
comunale  -  delibera  c.c.  n.  79 del 28 dicembre 2000 - abitazione
principale  quella  nella  quale il soggetto persona fisica residente
nel  comune  ed  i  suoi  familiari  dimorano  abitualmente e cio' si
verifica nei seguenti casi:
    abitazione  posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o diritto
di abitazione del soggetto passivo;
    abitazione  posseduta  a  titolo  di  proprieta',  di usufrutto o
diritto di abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito
la  residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata;
    abitazione  concessa  dal titolare del diritto di proprieta' o di
usufrutto  in  uso  gratuito a parenti in linea retta di primoo grado
che la utilizzano quale dimora abituale;
2.  di  determinare  in  L.  200.000  la  detrazione  per  le  unita'
immobiliari   adibite   ad   abitazione  principale  che  si  applica
sull'imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare.
    (Omissis).
02X04419
    Il  comune  di  SPECCHIA  (provincia  di  Lecce)  ha adottato, il
15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare, per l'applicazione dell'I.C.I. in queste comune per
Ianno  2002,  l'aliquota ridotta da applicare per Iunita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale nella misura del 5,5
per mille.
2.  di  confermare per Iapplicazione dell'I.C.I. in questo comune per
l'anno  2002 l'aliquota nella misura del 6 per mille da applicare per
le altre unita' immobiliare.
3.  di  confermare  la detrazione I.C.I. spettante per l'abilitazione
per  l'anno  2002  nella  misura  minima  di  Euro  103,29 cosi' come
determinato  con  deliberazione  della  giunta  comunale n. 83 del 27
febbraio 1998.
    (Omissis).
02X04420
    Il  comune  di  SPEZZANO  DELLA  SILA  (provincia  di Cosenza) ha
adottato,  l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2002,  la  seguente  articolazione delle
aliquote I.C.I. nonche' la detrazione per l'abitazione principale;
1.  aliquota  al  6.,5 per mille da applicare sul valore dei seguenti
immobili:
    a)   unita'   immobiliari   direttamente  adibite  ad  abitazione
principali  dai  soggetti  passivi  persone  fisiche  e  dai  soci di
cooperative a proprieta' indivisa;
    b)  immobili  condessi  in  uso  gratuito  da  genitori a figli o
viceversa,  coniugati,  vedovi  o  legalmente  separati residenti nel
territorio comunale e da questi adibita ad abitazione principale;
2.  aliquota  al  7  per  mille  da applicare sul valore dei seguenti
immobili:
    a)  immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e
degli altri di cui al punto 1;
    b) aree fabbricabili.
Detrazione da applicare per l'anno 2002 sull'abitazione principale:
    punto 1 lettera a) L. 300.000;
    punto 1 lettera b) L. 300.000.
    (Omissis).
02X04421
    Il  comune  di  STAZZEMA  (provincia  di Lucca) ha adottato, il 7
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  nella  misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I per
l'anno 2002, con esclusione:
    a)  degli immobili a disposizione e non locati, posseduti a scopo
abitativo   in   aggiunta  all'abitazione  principale,  per  i  quali
l'aliquota viene determinata nella misura del 7 per mille;
    b)  degli  immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle
imprese  che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita',
la  costruzione  e  l'alienazione di immobili, per i quali l'aliquota
viene  fissata  nella  misura  del  4  per  mille  per un periodo non
inferiore a tre anni;
    c)  delle  unita'  immobiliari  divenute inagibili o inabitabili,
sulle quali i legittimi proprietari eseguano interventi volti al loro
recupero,  ovvero  eseguano  interventi  finalizzati  al  recupero di
immobili  di interesse storico o architettonico od alla realizzazione
di  autorimesse  o  posti  auto, per i quali l'aliquota viene fissata
nella  misura  del  3 per mille per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori.
2.  di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale
nella misura di Euro 103,29 salvo le eccezioni previste al successivo
punto 3.
3.  di  elevare  per  l'anno  2002,  in base alla normativa citata in
premessa,  la detrazione spettante per l'abitazione principale a Euro
206,58  in relazione a richieste documentate, da parte di soggetti in
situazioni   di   particolare   disagio   economico-sociale  suddette
richieste  dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune entro
il 30 giugno 2002.
La  detrazione cosi' aumentata spetta in particolare ai seguenti casi
passivi;
    pensionati  residenti,  proprietari  di  non  piu'  di una unita'
immobiliare  utilizzata  quale  abitazione  principale con un reddito
complessivo,  compresa  la  maggiorazione  per  il  coniuge  o  altro
convivente  a carico, derivante unicamente da pensione, non superiore
al minimo I.N.P.S. e sue maggiorazioni previste per legge.
    disabili,   disoccupati   che  posseggano  oltre  il  reddito  da
pensione,  compresa  quella  di  invalidita'  e guerra, e/o eventuali
sussidi   da   qualunque   ente   erogati  compresa  l'indennita'  di
accompagnamento,    reddito   da   fabbricati   riferito   unicamente
all'abitazione  principale ed alle sue pertinenze, posseduta a titolo
di  proprieta',  usufrutto,  uso  od  abitazione  degli  stessi o dal
coniuge  convivente,  purche'  non di categoria catastale A1, A7, A8,
A9,  per  un  totale  complessivo  che  non  superi il reddito minimo
stabilito per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.
    (Omissis).
02X04422
    Il  comune  di  STEZZANO  (provincia  di Bergamo) ha adottato, il
15 gennaio   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta I.C.I. e la
detrazione dall'imposta per le abitazioni principali come segue:

        Tipologia immobile            Aliquota        Detrazione
                 -                       -                 -
abitazione principale e relative
 pertinenze (massimo una per ogni
 categoria catastale)                5 per mille         300.000
Immobili diversi da abitazione
 principale                          6 per mille

2.    per    l'identificazione   dalle   pertinenze   che   rientrano
nell'abitazione  principale  e  per quanto non espressamente previsto
nella   presente  deliberazione  si  fa  riferimento  al  Regolamento
approvato   dal   consiglio   comunale   il   21 dicembre   1998  con
deliberazione n. 128.
    (Omissis).
02X04423
    Il  comune  di  STRIANO  (provincia di Napoli) ha adottato, il 22
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di approvare la proposta di deliberazione (allegato A) allegata al
presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
3.  di  precisare  che  l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con perizia a carico del proprietario, il quale e' tenuto ad allegare
idonea  documentazione  alla dichiarazione o presentare dichiarazione
sostitutiva,  ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale
deve  dichiarare  la  data  di  inizio  delle  condizioni che rendono
inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile;
4.  di  precisare,  relativamente  al  precedente  punto  3,  che  il
contribuente   ha   l'obbligo   di   comunicare  al  comune,  tramite
raccomandata  A/R, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione
o  restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e'
comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio
per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
5.  di  stabilire  l'aliquota  del  4  per  mille, per un periodo non
superiore ad anni 1, per i fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti  dalle  imprese  che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni;
6. di precisare che per beneficiare dell'aliquota agevolata di cui al
punto  precedente,  l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione
al  omune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che
la  stessa  e'  destinata alla vendita nonche' comcunicare al comune,
entro 15 giorni dalla data di cessione dell'immobile, i dati relativi
agli  acquirenti  e  la  data del contratto. L'aliquota stabilita dal
presente   punto   e'  applicata  dalla  data  di  ultimazione  della
costruzione a quella del contratto di vendita;
7.  di  dare  atto  che  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  alla  concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
    (Omissis).
02X04424
    Il  comune  di  SUVERETO  (provincia  di Livorno) ha adottato, il
15 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) come segue:
    aliquota del 6,6 per mille:
      a) l'abitazione  principale  con la detrazione prevista di Euro
113,62;
      b) accessori e pertinenze: le unita' immobiliari classificate o
classificabili nelle cat. C/2, C/6, e C/7 destinate ed effettivamente
utilizzate  in  modo  durevole  a servizio dell'abitazione principale
(anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
      c) per  le  civili  abitazioni  che siano state concesse in uso
gratuito  ad  ascendenti  o  discendenti  di  primo  grado  dimoranti
abitualmente nell'unita' immobiliare;
      d) per  le  civili  abitazioni che siano state date in affitto,
con  regolare  contratto,  a patto che venga utilizzata dal locatario
come abitazione principale;
      e) i locali C/1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e
mestieri)  utilizzati  direttamente  o  dati  in affitto con regolare
contratto,  entro  i  quali  si  svolgono  attivita'  commerciali e/o
artigianali.
    aliquota del 7 per mille:
      a) immobili  adibiti ad abitazioni non previsti precedentemente
tra quelli soggetti ad aliquota del 6,6 per mille;
      b) immobili compresi nelle categorie catastali B e D;
      c) aree fabbricabili;
    aliquota  del  4  per  mille  per  unita'  immobiliari  destinate
all'insediamento   di   nuove   imprese  industriali,  artigianali  e
commerciali, per i primi tre anni dalla data di inizio dell'attivita'
(la   concessione   dell'aliquota   agevolata   e'  subordinata  alla
presentazione di apposita istanza che riporti la data anzidetta.
    (Omissis).
02X04425
    Il comune di TERGU (provincia di Sassari) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504:


   N.D.              Tipologia degli immobili    Aliquote  % (2002)
    -                            -                       -
    1                    tutte le tipologie             4,5

2.  di  determinare  per  l'anno  2002,  le riduzioni e le detrazioni
d'imposta,  queste  ultime  espresse  in  Euro  come da prospetto che
segue:


   N.D.  Tipologia degli immobili    Riduzione         Detrazione
         Nonché categorie di sog-   d'imposta %        d'imposta
         getti in situazioni di                        (Euro in
         particolare disagio eco-                    ragione annua)
             nomico-sociale
    -              -                     -                  -
    1    abitazione principale           -                103,29

    (Omissis).
02X04426
    Il  comune  di  TERTENIA  (provincia di Nuoro) ha adottato, il 31
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
con  decorrenza  dal  1o gennaio  2002  l'aliquota  da applicare alle
abitazioni  diverse  da quelle principali (seconde case), ubicate nel
territorio  di  questo comune, viene stabilita nella misura del 5 per
mille.
    (Omissis).
02X04427
    Il  comune  di  TORNATA  (provincia  di Cremona) ha adottato, l'8
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  per l'anno 2002, nel 5 per mille l'aliquota unica
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale per gli immobili, sia per
gli  immobili  destinati  ad  abitazione  che  per  gli altri tipi di
immobile che per le abitazioni non locate.
2.   di   stabilire  in  L.  103,29  la  detrazione  di  imposta  per
l'abitazione principale.
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero   o  sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente  purche'
l'abitazione non risulti locata
    (Omissis).
02X04428
    Il  comune di TORRE SAN GIORGIO (provincia di Cuneo) ha adottato,
il  13 e il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 5,5 per mille.
Il consiglio comunale
    (Omissis).
Delibera:
    (Omissis).
di  riconfermare  e  stabilire  che  l'importo  per  la detrazione da
applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale, compreso
le  pertinenze,  in  Euro 104,00  annue, rapportate per il periodo di
durata di tale destinazione.
    (Omissis).
    (Omissis).
02X04429
    Il comune di TORREVECCHIA PIA (provincia di Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata  da  questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota del 6 per
mille per tutte le unita' immobiliari;
2. di confermare l'importo delle detrazioni precedentemente stabilite
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo nelle seguenti misure:
    Euro  154,94 (L. 300.000) per i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
      titolari  di  pensioni  fino  a  Euro  5.164,57 (L. 10.000.000)
(lordi) annui che vivono soli;
      nuclei  famigliari  composti  da  almeno  due componenti con un
reddito  complessivo I.R.PE.F. da lavoro dipendente e assimilato fino
a Euro 13.944,34 (L. 27.000.000) annui;
      per   nuclei   piu'  numerosi  di  due  componenti  il  reddito
viene maggiorato  di  Euro  1.032,91  (L. 2.000.000)  per  ogni altro
componente a carico;
      non  possedere altri immobili oltre all'abitazione principale e
al relativo box di pertinenza;
      non  possedere  altri  redditi  di qualsiasi tipo, attestato da
autocertificazione;
      immobile di categoria A3/A4;
      valore  catastale  dell'immobile non superiore a Euro 25.822,84
(L. 50.000.000.);
    Euro 129,11  (L. 250.000) per i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
      titolari  di  pensioni  fino  a  Euro  6.713,94 (L. 13.000.000)
(lordi) annui che vivono soli;
      nuclei  famigliari  composti  da  almeno  due componenti con un
reddito  complessivo I.R.PE.F. da lavoro dipendente e assimilato fino
a  Euro 13.94434  (L.  27.000.000)  e  Euro 18.592,45 (L. 36.000.000)
annui;
      per   nuclei  piu'  numerosi  il  reddito  viene maggiorato  di
Euro 1.032,91 (L. 2.000.000) per ogni altro componente a carico;
      non  possedere altri immobili oltre all'abitazione principale e
al relativo box di pertinenza;
    non  possedere  altri  redditi  di  qualsiasi  tipo, attestato da
autocertificazione;
      immobile di categoria A3/A4;
      valore  catastale  dell'immobile non superiore a Euro 25.822,84
(L. 50.000.000);
    Euro 103,39 (L. 200.000) per tutti gli altri contribuenti.
    (Omissis).
02X04430
    Il  comune  di  TORRICE  (provincia  di Frosinone) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. con effetto dal 1o gennaio 2002 confermare l'aliquota I.C.I. nella
misura del 6 per mille, (omissis);
2.  di  dare  atto  che le agevolazioni e le riduzioni applicate sono
quelle minime previste dalla legge;
3.  di  stabilire che la detrazione per prima casa e' fissata in Euro
103,29 di imposta.
    (Omissis).
02X04431
    Il  comune  di  TRADATE  (provincia di Varese) ha adottato, il 23
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002  l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella  misura  del 6 per mille, prevedendo
l'aliquota ridotta pari al 5 per mille per:
    abitazioni principali;
    garage  e  cantina  di pertinenza all'abitazione principale, ogni
altro  caso  previsto  dagli  art. 12  e  20  del  regolamento per la
"gestione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.";
e  la detrazione di Euro 103,29 annue per l'abitazione principale, ex
art. 8  del  decreto legislativo n. 504/1992, al fine di garantire il
mantenimento dei servizi esistenti.
    (Omissis).
02X04432
    Il  comune  di  TRAPPETO  (provincia  di Palermo) ha adottato, il
28 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
e'  stata  riconfermata  per  l'anno  2002  per  l'unita' immobiliare
destinata per abitazione principale l'aliquota del 5 per mille, ed e'
stata  riconfermata  in  6  per  mille  l'aliquota  per le abitazioni
secondarie e terreni;
(omissis)  ed e' stato disposto che "dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggeto passivo si
detraggono,  fino  a  concorrenza  del suo ammontare, Euro 118,79 (L.
230.000)  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale  destinazione;  se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica".
    (Omissis).
02X04433
    Il  comune  di  TRECENTA  (provincia  di  Rovigo) ha adottato, il
28 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  per  l'anno  2002 e la detrazione fissa di
Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
e per le pertinenze come indicato nell'art. 2, commi da 1 a 2-quater,
del  vigente  regolamento  comunale  per  l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili;
2.  di  stabilire  che  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari sia applicata l'aliquota I.C.I
per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille;
3.  di  fissare  l'aliquota I.C.I. per tutti gli altri immobili nella
misura del 7 per mille;
4. di stabilire che:
    a  norma  dell'art. 3,  comma 56, della legge n. 662 /1996, sara'
considerata   adibita   ad   abitazione   principale  anche  l'unita'
immobiliare  posseduta  a titolo di usufrutto da anziani e/o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente  ed  a condizione che la stessa non
risulti locata;
    a  norma  dell'art. 13  deI  regolamento  comunale  I.C.I., sara'
considerata  adibita  ad abitazione principale anche quella posseduta
da  un  soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per
ragioni  di  servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata,
quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
    a  norma  dell'art.  13  del  regolamento  comunale  I.C.I. sara'
considerata  adibita  ad abitazione principale quella concessa in uso
gratuito  dal  possessore  ai  suoi familiari (parenti in linea retta
fino  al primoo grado e in linea collaterale fino al secondoo grado e
non  agli  affini)  a  condizione che il possessore risieda ed occupi
altra abitazione a titolo di locazione;
5.  di  stabilire  l'aumento  della  detrazione  d'imposta,  prevista
dall'art.  8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992 come sostituito
dall'art.  3,  comma  55,  punto 2),  della legge n. 662/1996 in Euro
180,76  a  norma  del  punto  3)  del  medesimo comma 55, sull'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, rapportata
al  periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e
fino  a  concorrenza dell'imposta dovuta, per il soggetto passivo che
si trova nella seguente condizione socio-economica:
    a) possesso  in  via esclusiva, a titolo di proprieta', usufrutto
od  altro  diritto  reale, dell'unica unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione principale; la detrazione non si estende alle
pertinenze dell'abitazione stessa;
    b) godimento   di   un   reddito   complessivo  imponibile  lordo
dell'intero "nucleo familiare anagrafico"º per l'esercizio precedente
a quello in cui viene versata l'imposta pari a:
      Euro 4.971,00 nucleo familiare anagrafico di un componente;
      Euro   4.438,00   per  ogni  ulteriore  componente  del  nucleo
familiare anagrafico.
    Il  reddito  e'  determinato  dalla  sommatoria  lorda di tutti i
redditi  di ogni singolo componente il "nucleo familiare anagrafico"º
compresi  i  redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta  od  imposta  sostitutiva  se  superiore a Euro 1032,91, ed
escluso   il  reddito  derivante  dall'unita'  abitativa  adibita  ad
abitazione principale e relative pertinenze;
6.  di  stabilire  che  i  contribuenti aventi diritto all'elevazione
della  detrazione  d'imposta  da  Euro 103,29  a Euro 180,76 dovranno
presentare  specifica  domanda  all'ufficio I.C.I. dell'ente entro il
termine del 31 maggio 2002 allegando idonea documentazione a comprova
dei requisiti indicati al precedente punto 5), lettere a) e b).
    (Omissis).
02X04434
    Il  comune  di  TREMENICO  (provincia  di  Lecco) ha adottato, il
28 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  nella  misura  del 5 per mille, con detrazione d'imposta di
L. 200.000  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
e  un'ulteriore  aliquotra  del  6,6 per mille sugli altri fabbricate
sulle  aree  fabbricabili assoggettati all'imposta secondo l'allegato
schema riassuntivo.
    (Omissis).

---->  Vedere Tabella a pag. 84 del S.O.  <----

02X04435
    Il  comune di TREZZO TINELLA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
7  e  20  febbraio  2002,  le  seguenti  deliberazioni  in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  e determinare per l'anno 2002, per le motivazioni
riportate  in  premessa,  l'aliquota  da  applicare  in questo comune
relativa  all'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) nella misura
unica del 7 per mille.
2. (omissis).
1. di  confermare  e  determinare,  per  l'anno 2002, la misura della
detrazione  I.C.I.  da  applicare  all'abitazione  principale,  nella
misura minima prevista per legge, pari ad Euro 103,29.
    (Omissis).
02X04436